AS 2020 5757
Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali
Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA)
Modifica dell’11 novembre 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’allegato dell’ordinanza del 28 ottobre 20151 sugli emolumenti per il traffico di animali è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
11 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 916.404.2
2020-1480 5757
Emolumenti per il traffico di animali. O RU 2020
Allegato (art. 3 e 4 cpv. 1)
Emolumenti
N. 1
Franchi
1 Fornitura di marche auricolari
1.1 Marche auricolari con un termine di consegna di tre settimane, per
esemplare:
1.1.1 per animali della specie bovina, bufali e bisonti
(marca auricolare doppia) 3.60
1.1.2 per animali delle specie ovina e caprina:
1.1.2.1 marca auricolare doppia senza microchip –.75
1.1.2.2 marca auricolare doppia con microchip 1.75
1.1.2.3 marca auricolare singola per la marchiatura a posteriori
senza microchip –.25 1.1.2.4 marca auricolare singola per la marchiatura a posteriori con microchip 1.25 1.1.2.5 marca auricolare doppia per animali di piccola taglia senza microchip 2.10
1.1.3 per animali della specie suina:
1.1.3.1 marca auricolare singola senza microchip –.25
1.1.3.2 marca auricolare singola per animali di piccola taglia senza microchip 1.80
1.1.4 per la selvaggina dell’ordine degli artiodattili tenuta in parchi –.25
1.2 Sostituzione di marche auricolari con un termine di consegna
di cinque giorni feriali, per esemplare:
1.2.1 marche auricolari senza microchip per animali delle specie bovina,
ovina e caprina nonché bufali e bisonti 1.80
1.2.2 marche auricolari con microchip per animali delle specie ovina
e caprina 2.80
1.3 Spese di spedizione, per invio:
1.3.1 costi forfettari 1.50
1.3.2 spese di spedizione secondo
la tariffa postale
1.3.3 supplemento per la spedizione entro 24 ore 7.50
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