Lexipedia

AS 2020 5929

Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie per l'accreditamento nel settore universitario (Ordinanza per l'accreditamento LPSU)

Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie per l’accreditamento nel settore universitario (Ordinanza per l’accreditamento LPSU)

Modifica del 26 novembre 2020

Il Consiglio delle scuole universitarie ordina:

I L’ordinanza del 28 maggio 20151 per l’accreditamento LPSU è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1, frase introduttiva e lett. g 1 Una scuola universitaria o un altro istituto accademico può accedere all’accredi- tamento istituzionale se attesta in maniera credibile, avvalendosi di documenti adeguati, di rispettare le seguenti condizioni: g. Abrogata

Art. 5 cpv. 3 3 I programmi di studio sono ammessi alla procedura di accreditamento di program- mi senza verifica delle condizioni di cui al capoverso 1 lettera b se il loro accredita- mento è un presupposto per il riconoscimento professionale secondo una legge speciale.

Art. 9 cpv. 7 7 La scuola universitaria o l’altro istituto accademico sceglie come lingua della procedura una lingua ufficiale della Confederazione. Ai fini della procedura può inviare i documenti nella lingua della procedura oppure in inglese.

1 RS 414.205.3

2020-2551 5929

Ordinanza per l’accreditamento LPSU RU 2020

Art. 13 cpv. 4 lett. c, primo periodo 4 Per la composizione del gruppo di esperti si applicano inoltre i seguenti criteri:

c. per un accreditamento di programmi il gruppo di esperti è costituito da al- meno quattro esperti che rappresentano adeguatamente l’insegnamento e la pratica professionale. ...

Art. 15a Verifica dell’adempimento degli oneri 1 La scuola universitaria o l’altro istituto accademico presenta al Consiglio di accre- ditamento un rapporto sull’adempimento degli oneri entro il termine stabilito nella decisione relativa all’accreditamento. Il Consiglio di accreditamento inoltra il rap- porto all’agenzia. 2 L’agenzia verifica l’adempimento degli oneri secondo le modalità stabilite nella decisione relativa all’accreditamento e documenta le proprie conclusioni in un rapporto all’attenzione del Consiglio di accreditamento. 3 La scuola universitaria o l’altro istituto accademico si pronuncia sul rapporto dell’agenzia. 4 L’agenzia sottopone il proprio rapporto per decisione al Consiglio di accreditamen- to insieme alla documentazione e al parere della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico. 5 Il Consiglio di accreditamento verifica se gli oneri sono adempiuti e prende una decisione. 6 Se il Consiglio di accreditamento constata che gli oneri non sono stati adempiuti o sono stati adempiuti solo in parte, adotta i provvedimenti conformemente all’articolo

64 capoversi 1 e 2 LPSU.

Art. 18 Se le condizioni dell’accreditamento non sono più soddisfatte, il Consiglio di accre- ditamento adotta i provvedimenti necessari conformemente all’articolo 64 capoversi

1 e 2 LPSU.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

26 novembre 2020 In nome del Consiglio delle scuole universitarie: Il presidente, Guy Parmelin

Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie per l'accreditamento nel settore universitario (Ordinanza per l'accreditamento LPSU) | Lexipedia | Lexipedia