AS 2020 611
Ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce e dei prodotti di pellicceria
Ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce e dei prodotti di pellicceria (Ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce)
Modifica del 19 febbraio 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 20121 sulla dichiarazione delle pellicce è modifica- ta come segue:
Inserimento dopo il titolo della sezione 2
Art. 2a Dichiarazione dell’autenticità della pelliccia Chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori deve apporvi la dichia- razione «vera pelliccia».
Art. 4 cpv. 3 e 4 3 Se non è possibile dimostrare il Paese di origine del pelame, occorre indicare la più grande zona geografica limitrofa di provenienza dell’animale. 4 Se non è possibile dimostrare la zona geografica di origine del pelame, occorre apporre la dichiarazione «origine sconosciuta».
Art. 5 cpv. 2 e 3
2 Il modo di ottenimento va indicato come segue:
a. se gli animali sono stati cacciati: «da caccia con trappole non autorizzata in Svizzera» o «da caccia senza trappole»; b. se gli animali sono stati allevati: «da allevamento in gabbie con fondo a gri- glia non autorizzato in Svizzera», «da allevamento in gabbie senza fondo a griglia», «da allevamento in gabbie con pareti fisse senza fondo a griglia» o «da allevamento in parchi».
1 RS 944.022
2019-3511 611
O sulla dichiarazione delle pellicce RU 2020
3 Se non è possibile dimostrare un’indicazione ai sensi del capoverso 2, il modo di ottenimento va indicato nel modo seguente: «modo di ottenimento sconosciuto – può essere stato ottenuto mediante una forma di allevamento o di caccia non autorizzata in Svizzera».
Art. 7 Collocazione e lingua della dichiarazione 1 L’autenticità della pelliccia, l’origine e il modo di ottenimento del pelame nonché la specie animale da cui è stato ottenuto vanno indicati in modo ben visibile e facil- mente leggibile sul prodotto stesso. Queste dichiarazioni devono essere scritte su un’etichetta incollata o fissata in altro modo al prodotto oppure sul cartellino del prezzo. 2 Le dichiarazioni di cui agli articoli 2a–6 devono figurare in almeno una lingua ufficiale della Confederazione.
Art. 8 cpv. 1 1 Chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori deve garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 2a‒7.
Art. 10 cpv. 4 4 Se la dichiarazione non è rettificata entro il termine stabilito dall’USAV, esso dispone la rettifica della dichiarazione.
Art. 12 Chiunque viola le disposizioni relative alla dichiarazione di cui agli articoli 2a–7 è punito secondo l’articolo 11 della legge del 5 ottobre 1990 sull’informazione dei consumatori.
Art. 14a Disposizione transitoria della modifica del 19 febbraio 2020 Le pellicce e i prodotti di pellicceria che non corrispondono alle disposizioni della modifica del 19 febbraio 2020 possono ancora essere dichiarati entro il 31 agosto 2020 secondo il diritto anteriore e dopo tale data possono ancora essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
II L’ordinanza del 19 maggio 20102 sull’immissione in commercio di prodotti confor- mi a prescrizioni tecniche estere è modificata come segue:
2 RS 946.513.8
O sulla dichiarazione delle pellicce RU 2020
Art. 2 lett. c n. 8 Costituiscono deroghe al principio di cui all’articolo 16a capoverso 1 LOTC: c. i seguenti altri prodotti:
8. pellicce e prodotti di pellicceria soggetti all’ordinanza del
7 dicembre 20123 sulla dichiarazione delle pellicce, non conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 2a–7 dell’ordinanza suddetta, relative al- la dichiarazione.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2020.
19 febbraio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
3 RS 944.022
O sulla dichiarazione delle pellicce RU 2020