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AS 2020 6221

Ordinanza sull'utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze

Ordinanza sull’utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze (OUS)

del 18 novembre 2020

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 13a capoverso 3, 22 capoversi 2 e 5, 22a capoverso 4,

24 capoversi 1 e 3, 26 capoverso 2, 32a, 34 capoverso 1ter, 59 capoverso 3, 62

e 64 capoverso 2 della legge del 30 aprile 19971 sulle telecomunicazioni (LTC); visto l’articolo 103 della legge federale del 24 marzo 20062 sulla radiotelevisione (LRTV), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza disciplina l’utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze: a. sul territorio e nello spazio aereo svizzeri; b. su natanti e in aeromobili iscritti nei registri ufficiali svizzeri che navigano al di fuori del territorio o dello spazio aereo svizzeri; c. per la trasmissione di informazioni in Svizzera a partire dal territorio di uno Stato estero, sulla base di un accordo internazionale; d. mediante satelliti in relazione a diritti di utilizzazione e a posizioni orbitali svizzeri.

Art. 2 Interferenza Nella presente ordinanza si intende per interferenza l’effetto di un’energia indeside- rata provocata da emissione, irradiazione o induzione sulla ricezione in un sistema di radiocomunicazione; tale effetto si manifesta con un peggioramento della qualità di trasmissione oppure con una deformazione o la perdita di informazioni che sarebbe- ro disponibili in assenza di questa energia indesiderata.

RS 784.102.1

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Capitolo 2: Gestione delle frequenze

Art. 3 Piano nazionale di attribuzione delle frequenze 1 Il piano nazionale di attribuzione delle frequenze (PNAF) attribuisce determinate gamme di frequenze (allocation) a uno o più servizi di radiocomunicazione (radio services).

2 Si basa sul Regolamento delle radiocomunicazioni del 17 novembre 19953 e sugli

accordi internazionali applicabili.

3 L’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) aggiorna regolarmente il PNAF

e lo pubblica nel Foglio federale con il riferimento al relativo sito Internet.

Art. 4 Lottizzazione delle frequenze 1 La lottizzazione delle frequenze stabilisce le frequenze destinate a una o più zone geografiche (allotments) conformemente a piani concordati a livello internazionale (art. 3 cpv. 2). 2 È gestita da una o più autorità di regolamentazione delle frequenze. Tali autorità assegnano i diritti di utilizzazione delle frequenze agli utenti secondo condizioni stabilite con precisione.

3 L’UFCOM attua nel PNAF la lottizzazione delle frequenze concordata a livello

internazionale.

Art. 5 Assegnazione delle frequenze 1 L’assegnazione delle frequenze consente agli utenti di utilizzare una frequenza di radiocomunicazione a determinate condizioni (assignment). 2 Nell’ambito delle frequenze soggette all’obbligo di concessione, l’autorità conce- dente di cui all’articolo 22 capoverso 2 lettera a LTC assegna agli utenti le singole frequenze sulla base del PNAF per l’utilizzazione di un impianto di radiocomunica- zione a determinate condizioni; fanno eccezione le frequenze situate nelle gamme di frequenze a uso militare. 3 Per quanto riguarda le gamme di frequenze attribuite in comune all’esercito e al settore civile, l’UFCOM assegna le singole frequenze agli utenti civili sulla base del PNAF, previa consultazione dell’organo militare competente.

Art. 6 Classi di frequenze Le frequenze sono suddivise in due classi: a. la classe di frequenze A comprende le frequenze assegnate per una zona de- terminata a un numero limitato di utenti;

3 RS 0.784.403.1

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b. la classe di frequenze B comprende le frequenze assegnate per una zona de- terminata a un numero illimitato di utenti.

Capitolo 3: Disposizioni generali sull’utilizzazione delle frequenze

Art. 7 Utilizzazione delle frequenze oltre i 3000 GHz Le prescrizioni sull’utilizzazione delle frequenze della LTC e della presente ordi- nanza non si applicano all’utilizzazione delle frequenze oltre i 3000 GHz.

Art. 8 Necessità di una concessione, di una notifica preliminare o di un certificato di capacità 1 L’utilizzazione delle frequenze necessita di una concessione ai sensi del capitolo 4, fatti salvi i casi in cui secondo il capitolo 5 occorre una notifica preliminare o un certificato di capacità. 2 Una concessione, una notifica preliminare o un certificato di capacità non sono richiesti per l’utilizzazione di frequenze: a. in determinate gamme di frequenze appartenenti alla classe di frequenze B; b. con impianti di radiocomunicazione a bassa potenza in determinate gamme di frequenze; c. con impianti di radiocomunicazione utilizzati in Svizzera per un periodo non superiore a tre mesi da persone con domicilio o sede all’estero, a condizione che l’UFCOM abbia concluso un corrispondente accordo con la competente amministrazione delle telecomunicazioni estera; d. con impianti di radiocomunicazione utilizzati esclusivamente per le chiama- te d’emergenza sulle frequenze previste; e. con impianti riceventi di radiocomunicazione fissi e mobili che non necessi- tano di un coordinamento internazionale delle frequenze; f. con impianti terminali di telecomunicazione utilizzati nell’ambito dei servizi di telecomunicazione; g. con impianti di radiocomunicazione che, sotto il controllo di una rete, tra- smettono su frequenze soggette a concessione; fanno eccezione le frequenze esercitate in direct mode; h. per la cui assegnazione è responsabile, secondo il PNAF, l’esercito o la pro- tezione civile. 3 L’UFCOM emana le prescrizioni tecniche e amministrative. Definisce in particola- re le frequenze di cui al capoverso 2 lettere a, b e d.

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Art. 9 Condizioni per l’installazione e l’esercizio di impianti di radiocomunicazione 1 Gli impianti di radiocomunicazione possono essere installati ed esercitati unica- mente se rispettano le prescrizioni tecniche applicabili alle interfacce secondo l’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza del 25 novembre 20154 sugli impianti di tele- comunicazione (OIT).

2 Gli impianti di radiocomunicazione programmabili possono essere programmati

soltanto con le frequenze prescritte dalla concessione o con quelle il cui utilizzo non soggiace all’obbligo di concessione. Tutte le frequenze programmate sono conside- rate utilizzate.

Art. 10 Utilizzazione di impianti di radiocomunicazione a bordo di aeromobili Gli impianti di radiocomunicazione possono essere utilizzati a bordo di aeromobili unicamente se: a. sono destinati alla partecipazione alla radiocomunicazione aeronautica; b. sono destinati al sistema di corrispondenza pubblica mobile da o verso ae- romobili ai sensi del Regolamento delle radiocomunicazioni del 17 novem- bre 19955; c. le frequenze utilizzate non sono soggette ad alcuna restrizione ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2 LTC e il comandante dà il suo consenso con- formemente alle disposizioni applicabili del diritto aeronautico.

Art. 11 Utenti autorizzati all’utilizzo di impianti per le radiocomunicazioni marittime, renane e aeronautiche Gli impianti per le radiocomunicazioni marittime, renane e aeronautiche per la cui utilizzazione è previsto un certificato di capacità possono essere utilizzati anche da persone senza certificato di capacità, se queste ultime lo fanno sotto il controllo e la responsabilità del detentore di un certificato.

Art. 12 Controllo degli impianti di radiocomunicazione

1 L’UFCOM può controllare un impianto di radiocomunicazione per verificare se

sono richiesti una concessione, una notifica o un certificato di capacità. 2 Controlla gli impianti utilizzati per scopi militari e di protezione civile che sotto- stanno alle prescrizioni sulla tutela del segreto, previa consultazione delle autorità competenti. 3I gestori di impianti di radiocomunicazione devono concedere all’UFCOM l’accesso gratuito agli impianti e fornire informazioni.

4 RS 784.101.2 5 RS 0.784.403.1

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Art. 13 Persone autorizzate all’utilizzazione di frequenze Le seguenti persone sono autorizzate a utilizzare determinate frequenze sulla base di una concessione dell’UFCOM o di una notifica: a. le persone fisiche impiegate o incaricate dal concessionario o dall’utente no- tificato; b. le persone che costituiscono una società semplice con il concessionario o con l’utente notificato, nella misura in cui l’utilizzazione dell’impianto serva al conseguimento dello scopo perseguito dalla società; c. le persone che effettuano verifiche di funzionalità nell’ambito di una ripara- zione.

Art. 14 Identificazione delle emissioni 1 Tutte le emissioni soggette a una limitazione ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2 LTC devono poter essere identificate ai fini del controllo tecnico o del mantenimen- to della funzionalità del sistema. Le emissioni con un’identificazione falsa o che induce in inganno sono vietate. 2 Se gli utenti dello spettro delle radiofrequenze soggetto a una limitazione ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2 LTC gestiscono la radiocomunicazione in forma cripta- ta, l’autorità competente di cui all’articolo 22 capoverso 2 lettera a LTC stabilisce nel singolo caso come deve aver luogo l’identificazione. 3 Se l’identificazione non è possibile altrimenti o se lo è soltanto con un onere spro- porzionato, l’autorità competente può esigere che le sia messo a disposizione il contenuto della radiocomunicazione.

4 L’UFCOM può emanare prescrizioni tecniche e amministrative.

Art. 15 Localizzazione di interferenze 1 Su segnalazione, l’UFCOM localizza la causa di un’interferenza nel traffico delle telecomunicazioni o della radiodiffusione. 2 Decide quali provvedimenti volti a far cessare l’interferenza debbano essere presi e, se del caso, come ripartire i costi risultanti da questi provvedimenti. 3 Riscuote una tassa presso il gestore dell’impianto che genera l’interferenza o ne è disturbato per le spese dovute alla localizzazione di un’interferenza (art. 6 dell’ordi- nanza del 18 novembre 20206 sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni, OTST), se la causa dell’interferenza risiede nel fatto che l’impianto: a. non corrisponde allo stato della tecnica; b. non è stato messo in servizio conformemente alle istruzioni del fabbricante e alle regole tecniche riconosciute; o c. non è stato utilizzato conformemente alle prescrizioni vigenti.

6 RS 784.106

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4 I gestori di impianti di radiocomunicazione devono concedere all’UFCOM l’acces- so agli impianti e fornire informazioni. Queste prestazioni devono essere gratuite.

Capitolo 4: Concessioni di radiocomunicazione Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 16 Contenuto della concessione La concessione di radiocomunicazione autorizza il concessionario a utilizzare lo spettro delle radiofrequenze per lo scopo e alle condizioni definiti nella concessione.

Art. 17 Domanda di concessione 1 Chi intende ottenere una concessione deve inoltrare una domanda presso l’autorità concedente. 2 Il richiedente deve fornire tutte le informazioni necessarie all’esame della domanda e delle condizioni di rilascio della concessione, nonché per la definizione del conte- nuto di quest’ultima.

3 Su richiesta, deve designare un responsabile tecnico.

4 I richiedenti stabiliti all’estero devono indicare un indirizzo postale in Svizzera al quale sia possibile recapitare in modo giuridicamente valido in particolare comuni- cazioni, citazioni e decisioni. 5 Il richiedente può utilizzare lo spettro delle radiofrequenze soltanto dopo aver ottenuto la concessione dall’autorità concedente.

Art. 18 Descrizione tecnica delle reti di radiocomunicazione 1 L’autorità concedente stabilisce in una descrizione tecnica della rete di radiocomu- nicazione le caratteristiche tecniche e d’esercizio dell’utilizzazione delle frequenze di radiocomunicazione, quali la frequenza, la larghezza di banda occupata, la poten- za, l’ubicazione e le ore di emissione. 2 La descrizione tecnica costituisce parte integrante di ogni concessione di radioco- municazione. 3 Il concessionario è autorizzato a modificare la descrizione tecnica solo su autoriz- zazione dell’autorità concedente.

Art. 19 Ritiro, revoca, sospensione, oneri 1 Oltre ai casi enumerati nell’articolo 58 capoversi 2 e 3 LTC, l’autorità concedente può ritirare la concessione, revocarla, sospenderla oppure subordinarla a oneri se il concessionario non paga le tasse dovute secondo gli articoli 39 e 40 LTC. 2 Se una nuova domanda di concessione è presentata a seguito di un ritiro o di una revoca della concessione a causa del mancato pagamento delle tasse dovute secondo

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gli articoli 39 e 40 LTC, l’autorità concedente può, prima di concedere una nuova concessione, esigere: a. il pagamento delle tasse arretrate; b. il pagamento anticipato della tassa amministrativa unica per il rilascio della concessione così come delle tasse ricorrenti dovute sino alla fine dell’anno in corso.

Art. 20 Rinnovo e proroga 1 L’autorità concedente può rinnovare una concessione o prorogarne la durata se non si giustifica una pubblica gara secondo l’articolo 22a capoverso 2 LTC.

2 La concessione può prevedere la proroga o il rinnovo taciti.

Sezione 2: Pubblica gara delle concessioni di radiocomunicazione

Art. 21 Requisiti formali 1 La pubblica gara indetta per il rilascio di una concessione secondo l’articolo 22a capoverso 2 LTC è pubblicata nel Foglio federale con l’indicazione del termine per l’inoltro delle offerte. I documenti relativi alla pubblica gara indicano i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione. 2 Se l’offerta è incompleta o lacunosa, l’autorità concedente può fissare un termine di rettifica.

Art. 22 Aggiudicazione in base a determinati criteri oppure al miglior offerente 1 L’autorità concedente determina se la concessione sarà aggiudicata in base a de- terminati criteri oppure al miglior offerente. L’aggiudicazione al miglior offerente può essere preceduta da una preselezione. 2 In vista del rilascio della concessione l’autorità concedente può chiedere a esperti indipendenti di partecipare alla preparazione e allo svolgimento della procedura, nonché alla valutazione delle offerte.

Art. 23 Rilascio della concessione in base a determinati criteri 1 Se la concessione è rilasciata in base a determinati criteri, l’autorità concedente valuta le offerte in funzione dei criteri indicati e ponderati nei documenti relativi alla pubblica gara. 2 I candidati non hanno il diritto di consultare i dossier dei loro concorrenti né di prendere posizione sulle offerte e su altri documenti presentati da questi ultimi. 3 Se il candidato si impegna nel quadro dell’asta a fornire determinate prestazioni per soddisfare i criteri sanciti dall’autorità concedente, quest’ultima può disporre che tali prestazioni siano oggetto di oneri o condizioni nell’ambito della concessione.

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4 Le decisioni devono rispettare il segreto d’affari di tutti i candidati.

Art. 24 Rilascio della concessione al miglior offerente 1 Se la concessione è aggiudicata al miglior offerente, l’importo dei proventi della vendita deve essere appropriato. L’autorità concedente fissa a tale scopo una posta minima. Il limite inferiore della posta minima equivale alla somma: a. delle tasse di concessione per tutta la durata della concessione, stimate in ba- se al tasso d’interesse usuale del settore corrispondente al periodo in que- stione; e b. delle tasse amministrative riscosse per la pubblica gara e il rilascio della concessione. 2 L’autorità concedente può esigere dai candidati che forniscano cauzioni a garanzia del pagamento dell’importo offerto. L’importo dell’aggiudicazione deve essere pagato in un unico versamento, subito dopo il rilascio della concessione. Il rimborso è escluso se la concessione è limitata, sospesa, revocata, ritirata o restituita prima della sua scadenza.

3 L’articolo 23 capoversi 2 e 4 si applica per analogia.

Art. 25 Modifica, sospensione e interruzione della procedura di pubblica gara Se tra la pubblicazione della pubblica gara nel Foglio federale e il rilascio della concessione dei requisiti essenziali cambiano, l’autorità concedente può modificare la posta minima o adattare, sospendere o interrompere la procedura tenendo conto delle condizioni fissate nei documenti della pubblica gara.

Sezione 3: Diffusione di programmi radiofonici e televisivi

Art. 26 Applicazione Le disposizioni della presente sezione si applicano soltanto alle concessioni di radio- comunicazione destinate interamente o in parte alla diffusione di programmi radio- fonici e televisivi.

Art. 27 Rilascio 1 Una concessione di radiocomunicazione viene rilasciata senza pubblica gara, se:

a. conformemente all’articolo 47 dell’ordinanza del 9 marzo 20077 sulla radio- televisione la capacità trasmissiva disponibile prevista è di almeno il 75 per cento per la diffusione di programmi con o senza diritto d’accesso; e

7 RS 784.401

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b. il richiedente:

1. soddisfa le condizioni del Dipartimento federale dell’ambiente, dei tra-

sporti, dell’energia e delle comunicazioni secondo l’articolo 3 capover- so 2 delle direttive del 22 dicembre 20108 sulle frequenze per la radio- diffusione,

2. dimostra in modo verosimile di poter finanziare gli investimenti neces-

sari e l’esercizio, e

3. garantisce di adempiere le disposizioni di cui agli articoli 23 capover-

so 1 LTC e 51 capoverso 2 LRTV. 2 Se le condizioni di cui al capoverso 1 non sono soddisfatte, le concessioni di radio- comunicazione sono di regola rilasciate mediante una pubblica gara.

Art. 28 Proroga, rinnovo e trasferimento 1 L’autorità concedente proroga o rinnova la concessione di radiocomunicazione su richiesta del concessionario senza indire una pubblica gara in particolare se l’evolu- zione tecnologica pone le emittenti dinanzi a un compito particolarmente impegnati- vo e se in questo modo si può garantire una diffusione continua dei programmi. 2 Il trasferimento della concessione va notificato previamente all’autorità concedente ed è subordinato all’approvazione di quest’ultima. 3 Le condizioni di cui all’articolo 27 capoverso 1 devono continuare a essere soddi- sfatte in caso di proroga, rinnovo o trasferimento.

Art. 29 Ripresa del segnale del programma In caso di diffusione digitale, il concessionario di radiocomunicazione riprende il segnale di un programma con diritto d’accesso all’entrata della miscelazione del segnale (multiplexer).

Sezione 4: Dimostrazioni di impianti di radiocomunicazione

Art. 30 La concessione di radiocomunicazione per dimostrazioni autorizza il concessionario a utilizzare lo spettro delle radiofrequenze nei limiti di spazio e di tempo previsti con impianti di radiocomunicazione conformi alle prescrizioni per effettuare dimostra- zioni a terzi.

8 FF 2011 491

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Sezione 5: Prove di radiocomunicazione

Art. 31 Concessione per le prove di radiocomunicazione 1 La concessione per le prove di radiocomunicazione autorizza il concessionario a utilizzare talune frequenze per sviluppare, provare e presentare nuove tecnologie, nuove offerte o impianti di radiocomunicazione. Tali tecnologie, offerte e impianti di radiocomunicazione non sono tenuti, in quel momento, a essere conformi alle prescrizioni.

2 Le prove e l’obbligo di rendiconto sono descritti nella concessione.

3 Le prove di radiocomunicazione sono autorizzate soltanto nel quadro stabilito

dall’autorità concedente. Quest’ultima ne limita in particolare lo spazio e la durata.

Art. 32 Condizioni per il rilascio di concessioni per prove di radiocomunicazione

1 La concessione per prove di radiocomunicazione è rilasciata soltanto se:

a. le risorse di frequenze richieste sono disponibili e se la prova non ostacola l’esercizio regolare attuale o futuro delle frequenze nelle gamme in questio- ne; b. un dirigente tecnico sorveglia la prova di radiocomunicazione.

2 Sono riconosciuti come dirigenti tecnici:

a. gli ingegneri SPF, SUP o STS diplomati in elettrotecnica; b. gli ingegneri elettrotecnici iscritti nei registri A o B della Fondazione dei re- gistri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici9; c. i fisici diplomati di un’università o di un politecnico svizzeri. 3 In casi particolari, l’UFCOM può riconoscere come dirigente tecnico una persona con una formazione equivalente o che disponga delle qualifiche necessarie. Sono fatti salvi gli accordi internazionali sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

Capitolo 5: Utilizzazione delle frequenze in seguito a notifica all’UFCOM o con certificato di capacità Sezione 1: Disposizioni generali in merito alla notifica

Art. 33 Obbligo di notifica 1 Chi intende utilizzare lo spettro delle radiofrequenze di cui alle lettere a–f, deve notificarlo previamente all’UFCOM. Questa disposizione si applica a:

9 Fondazione dei registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici, Weinberg- strasse 47, 8006 Zurigo.

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a. determinate gamme di frequenze della navigazione marittima e renana o per un impianto di radiocomunicazione marittima portatile con chiamata seletti- va digitale (Digital Selective Calling; DSC); b. determinate gamme di frequenze delle radiocomunicazioni aeronautiche, della navigazione aeronautica o della sorveglianza aeronautica; c. impianti di radiocomunicazione per radioamatori incustoditi o telecomanda- ti; d. determinate gamme di frequenze per radioamatori; e. ripetitori GPS; f. georadar (Ground Probing Radar; GPR). 2 La notifica autorizza a utilizzare le gamme di frequenze che sono definite nelle prescrizioni tecniche di utilizzo del PNAF. 3 Lo spettro delle radiofrequenze in una gamma di cui al capoverso 1 lettere a–d può essere utilizzato soltanto da chi ha ottenuto un indicativo di chiamata secondo gli articoli 47d–47f dell’ordinanza del 6 ottobre 199710 concernente gli elementi d’indi- rizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT).

Art. 34 Tipologia di notifica e attestazione

1 La notifica deve essere effettuata tramite il modulo messo a disposizione

dall’UFCOM o trasmesso per via elettronica nel sistema indicato dall’UFCOM.

2 L’UFCOM rilascia un’attestazione secondo il Regolamento delle radiocomunica-

zioni del 17 novembre 199511 per le utilizzazioni delle frequenze previste nell’arti- colo 33 capoverso 1 lettere a e b.

Art. 35 Divieto di utilizzare le frequenze nel quadro dell’obbligo di notifica

1 L’UFCOM può vietare l’utilizzazione delle frequenze se la persona soggetta

all’obbligo di notifica non paga la tassa di registrazione dovuta ai sensi dell’arti- colo 40 capoverso 1 lettera d LTC. 2 Revoca il divieto se la persona soggetta al suddetto obbligo notifica nuovamente l’utilizzazione e paga sia la tassa di registrazione scoperta, sia la nuova tassa.

10 RS 784.104 11 RS 0.784.403.1

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Sezione 2: Impianti per le radiocomunicazioni aeronautiche, marittime e renane

Art. 36 Principi per l’utilizzazione di impianti per le radiocomunicazioni aeronautiche, marittime e renane 1 L’utilizzazione di impianti di radiocomunicazione a bordo di navi è disciplinata dal Regolamento delle radiocomunicazioni del 17 novembre 199512. 2 L’utilizzazione di impianti di radiocomunicazione a bordo di battelli sul Reno è disciplinata dal Regolamento delle radiocomunicazioni, dalla Convenzione regionale del 18 aprile 201213 sulle radiocomunicazioni della navigazione interna e dal Ma- nuale sulle radiocomunicazioni della navigazione interna14. 3 L’utilizzazione di impianti per partecipare alla radiocomunicazione aeronautica è disciplinata da: a. il Regolamento delle radiocomunicazioni; b. l’articolo 30 della Convenzione del 7 dicembre 194415 relativa all’aviazione civile internazionale; c. l’allegato 10 volume II della Convenzione del 7 dicembre 194416 relativa all’aviazione civile internazionale; sono fatte salve le deroghe notificate dal- la Svizzera ai sensi dell’articolo 38 della Convenzione.

Art. 37 Utilizzazione di impianti di radiocomunicazione a bordo di una nave Chi vuole utilizzare un impianto di radiocomunicazione a bordo di una nave che sottostà alle disposizioni della Convenzione internazionale del 1° novembre 197417 per la salvaguardia della vita umana in mare (Safety of Life at Sea; SOLAS) deve essere titolare di uno dei seguenti certificati di capacità rilasciati secondo il Regola- mento delle radiocomunicazioni del 17 novembre 199518: a. il certificato di 1a classe per elettronici delle radiocomunicazioni; b. il certificato di 2a classe per elettronici delle radiocomunicazioni;

12 RS 0.784.403.1

13 Il testo della Convenzione può essere ottenuto a pagamento presso l’UFCOM,

rue de l’Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne, o gratuitamente all’indirizzo Internet www.rainwat.bipt.be > Arrangement. 14 Il testo del Manuale può essere ottenuto a pagamento presso l’UFCOM, rue de l’Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne, o gratuitamente all’indirizzo Internet www.ccr-zkr.org > Documents > Règlements de la CCNR. 15 RS 0.748.0 16 Il testo di questo allegato non è pubblicato nella RU. Può essere ottenuto gratuitamente presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile all’indirizzo www.bazl.admin.ch > Spazio professionale > Organizzazione e informazioni di base, o a pagamento presso l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile internazionale (Organisation de l’aviation civile internationale, Groupe de la vente des documents, 999, rue de l’Université, Montréal, Québec, Canada H3C 5H7; www.icao.int). 17 RS 0.747.363.33 18 RS 0.784.403.1

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c. il certificato generale di operatore delle radiocomunicazioni (General Ope- rators Certificate); d. il certificato limitato per operatori delle radiocomunicazioni (Restricted Operators Certificate).

Art. 38 Navigazione da diporto con impianti GMDSS Chi vuole utilizzare un impianto di radiocomunicazione nell’ambito del sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (Global Maritime Distress and Safety System; GMDSS) a bordo di un’imbarcazione per la navigazione da diporto deve essere titolare di uno dei seguenti certificati di capacità rilasciati secondo il Regola- mento delle radiocomunicazioni del 17 novembre 199519: a. uno dei certificati di cui all’articolo 37; b. il certificato generale per la navigazione da diporto (Long Range Certifica- te); c. il certificato limitato per la navigazione da diporto (Short Range Certificate).

Art. 39 Navigazione da diporto senza impianti GMDSS Chi vuole utilizzare a bordo di un’imbarcazione per la navigazione da diporto un impianto di radiocomunicazione non equipaggiato del sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare deve essere titolare di uno dei seguenti certificati di capacità rilasciati secondo il Regolamento delle radiocomunicazioni del 17 novembre 199520: a. uno dei certificati di cui agli articoli 37 o 38; b. il certificato generale di operatore delle radiocomunicazioni del servizio mo- bile marittimo; c. il certificato generale per radiotelefonisti del servizio mobile marittimo; d. il certificato limitato per radiotelefonisti del servizio mobile marittimo a bordo di panfili.

Art. 40 Utilizzazione di un impianto di radiocomunicazione marittima portatile con DSC Chi vuole utilizzare un impianto di radiocomunicazione marittima portatile con DSC deve essere titolare di uno dei certificati di capacità di cui all’articolo 38.

Art. 41 Utilizzazione di un impianto radiotelefonico a bordo di un battello sul Reno Chi vuole utilizzare un impianto radiotelefonico a bordo di un battello sul Reno deve essere titolare di uno dei seguenti certificati di capacità: a. uno dei certificati di cui agli articoli 37, 38 o 39;

19 RS 0.784.403.1 20 RS 0.784.403.1

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b. il certificato di radiotelefonista OUC rilasciato secondo la Convenzione re- gionale del 18 aprile 201221 sulle radiocomunicazioni della navigazione in- terna.

Art. 42 Certificati di capacità per la partecipazione alla radiocomunicazione aeronautica 1 Chi utilizza impianti di radiocomunicazione aeronautica a bordo di un aeromobile per ricorrere a servizi di controllo del traffico aereo o d’informazione sul traffico aereo deve essere titolare di uno dei seguenti certificati di capacità: a. il certificato di capacità per la partecipazione alla radiocomunicazione aero- nautica nel volo a vista; b. il certificato di capacità per la partecipazione alla radiocomunicazione aero- nautica nel volo strumentale. 2 Il certificato di capacità autorizza alla partecipazione alla radiocomunicazione aeronautica nel volo a vista o nel volo strumentale nella lingua in cui è stato sostenu- to l’esame al tavolo. 3 L’esame al tavolo consiste in una dimostrazione dello svolgimento corretto delle procedure di radiocomunicazione aeronautica in occasione di un volo simulato. 4 Chi desidera partecipare alla radiocomunicazione aeronautica in una lingua diversa da quella in cui ha sostenuto l’esame al tavolo, deve sostenere l’esame al tavolo in quest’altra lingua. 5 L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) è competente per il rilascio dei certificati di capacità. 6 I certificati di capacità esteri sono validi per l’utilizzazione di impianti di radioco- municazione aeronautica a bordo di aeromobili che il pilota è autorizzato a pilotare con la sua licenza rilasciata dallo Stato del relativo certificato di capacità. 7 Se una licenza di pilota estera è riconosciuta dall’UFAC e il titolare dispone di un certificato di capacità per partecipare alla radiocomunicazione aeronautica, gli viene rilasciato un corrispondente certificato di capacità svizzero. 8 Se un certificato di capacità per la partecipazione alla radiocomunicazione aero- nautica conseguito all’estero soddisfa i requisiti svizzeri, al titolare del certificato è rilasciato un corrispondente certificato di capacità svizzero. 9 Le persone prive di certificato di capacità sono autorizzate a utilizzare un impianto di radiocomunicazione in casi di emergenza o eccezionalmente per sventare una minaccia incombente.

21 Il testo della Convenzione può essere ottenuto a pagamento presso l’UFCOM,

rue de l’Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne, o gratuitamente all’indirizzo Internet www.rainwat.bipt.be > Arrangement.

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Art. 43 Condizioni per l’ottenimento di certificati di capacità per la partecipazione alla radiocomunicazione aeronautica 1 Il certificato di capacità per la partecipazione alla radiocomunicazione aeronautica a bordo di un aeromobile nel volo a vista presuppone: a. la frequentazione di un corso teorico nella materia «comunicazione» per pi- loti per aeromobili leggeri o per piloti privati presso una scuola di volo auto- rizzata secondo l’appendice VII o VIII del regolamento (UE) n. 1178/ 201122; b. il superamento dell’esame teorico nella materia «comunicazione» per piloti di aeromobili leggeri o per piloti privati; e c. il superamento dell’esame al tavolo nel volo a vista. 2 Il certificato di capacità per la partecipazione alla radiocomunicazione aeronautica a bordo di un aeromobile nel volo strumentale presuppone: a. la frequentazione di un corso teorico nella materia «comunicazione» per ottenere l’abilitazione al volo strumentale presso una scuola di volo autoriz- zata secondo l’appendice VII del regolamento (UE) n. 1178/2011; b. il superamento dell’esame teorico nella materia «comunicazione» per ottene- re l’abilitazione al volo strumentale; e c. il superamento dell’esame al tavolo nel volo strumentale. 3 Per l’esame teorico «comunicazione» nel volo a vista si applicano le norme sancite nel documento dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) «Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Part-FCL (AMC and GM)»23 relativo all’appendice I del regolamento n. 1178/2011; AMC 1 FCL.210, nume- ro I.4; FCL.215 e AMC 1 FCL.115; FCL.120, numero I.4.

4 Per l’esame teorico «comunicazione» nel volo strumentale si applicano le norme

sancite nel documento dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) «Ac- ceptable Means of Compliance and Guidance Material to Part-FCL (AMC and GM)» relativo all’appendice I del regolamento n. 1178/2011; AMC 1 FCL.310; FCL.515(b); FCL.615(b), numero I.4.

22 Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazio- ne civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consi- glio, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

23 «Acceptable Means of Compliance»: Mezzi accettabili di conformità stabiliti

dall’AESA e modificati da ultimo dalla decisione del 18 marzo 2020, adottata conforme- mente alle disposizioni di cui al numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 1999 (RS 0.748.127.192.68) tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul traspor- to aereo.

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Sezione 3: Radiocomunicazione amatoriale

Art. 44 Condizioni di partecipazione al servizio di radiocomunicazione amatoriale 1 Per partecipare al servizio di radiocomunicazione amatoriale occorre essere tito- lare: a. di uno dei certificati di capacità seguenti:

1. certificato di capacità per radioamatori,

2. certificato di radiotelegrafista,

3. certificato di radiotelefonista per la radiocomunicazione amatoriale,

4. certificato per radioamatori principianti;

b. di un indicativo di chiamata attribuito dall’UFCOM secondo l’articolo 47f ORAT24. 2 Gli impianti di radiocomunicazione amatoriale incustoditi possono essere messi in servizio soltanto dalle associazioni di radioamatori.

Art. 45 Autorizzazioni derivanti da certificati di capacità 1 I certificati di capacità di cui all’articolo 44 capoverso 1 lettera a numeri 1–3 auto- rizzano i titolari a utilizzare un impianto di radiocomunicazione mediante telegrafia Morse, radiotelefonia, facsimile e televisione su tutte le gamme di frequenze asse- gnate ai radioamatori. 2 I certificati di capacità di cui all’articolo 44 capoverso 1 lettera a numero 4 autoriz- zano i titolari a utilizzare un impianto di radiocomunicazione mediante telegrafia Morse, radiotelefonia e facsimile sulle gamme di frequenze assegnate ai radioamato- ri previste per questo tipo di autorizzazione. 3 Le modalità digitali sono consentite a condizione che utilizzino procedure di tra- smissione accessibili pubblicamente.

Art. 46 Gamme di frequenze e aggiunte all’indicativo di chiamata L’UFCOM stabilisce quali gamme di frequenze, modi di utilizzazione e aggiunte all’indicativo di chiamata siano a disposizione della radiocomunicazione amatoriale.

Art. 47 Utilizzazione dell’impianto di radiocomunicazione

1 Chi soddisfa le condizioni di partecipazione al servizio di radiocomunicazione

amatoriale secondo l’articolo 44 può utilizzare l’impianto di radiocomunicazione soltanto per trasmettere informazioni di carattere tecnico sulle prove di trasmissione e di ricezione, per messaggi personali e per messaggi in casi di emergenza.

2 Non sono ammessi in particolare:

a. i messaggi che implicano un negozio giuridico;

24 RS 784.104

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b. la trasmissione di informazioni provenienti da terzi o destinate a terzi, se i partecipanti non sono tutti radioamatori; c. l’impiego di segnali internazionali d’emergenza, d’urgenza e di sicurezza. 3 Il titolare di un certificato di capacità ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettera a numeri 1–3 può fabbricare e modificare autonomamente l’impianto di radiocomuni- cazione senza l’accordo dell’UFCOM. 4 Il titolare di un certificato di capacità ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettera a numero 4 può esercitare unicamente impianti di radiocomunicazione che si trovano in commercio. Gli adattamenti di questi apparecchi sono autorizzati unicamente se non concernono la parte trasmittente.

Art. 48 Documentazione relativa all’impianto di radiocomunicazione l Il titolare di un certificato di capacità di cui all’articolo 44 capoverso 1 lettera a deve tenere una documentazione relativa al suo impianto di radiocomunicazione e, su richiesta, metterla a disposizione dell’UFCOM.

2 La documentazione deve contenere:

a. una lista dei trasmettitori e dei ricevitori con indicazioni riguardanti le gam- me di frequenze, i tipi di trasmissione e la potenza come pure le caratteristi- che dell’impianto d’antenna; b. uno schema dei circuiti dei trasmettitori e dei ricevitori non fabbricati indu- strialmente.

Art. 49 Registrazioni relative al traffico di radiocomunicazione L’UFCOM può obbligare le persone partecipanti al servizio di radiocomunicazione amatoriale a effettuare registrazioni relative al proprio traffico di radiocomunicazio- ne.

Art. 50 Impianti di radiocomunicazione di un’associazione di radioamatori Chi vuole utilizzare gli impianti di radiocomunicazione di un’associazione di ra- dioamatori deve essere titolare del corrispondente certificato di capacità.

Sezione 4: Esami per operatori delle radiocomunicazioni

Art. 51 Tipo di esami e certificati di capacità

1 L’UFCOM è responsabile in modo esclusivo per lo svolgimento degli esami per

l’ottenimento dei seguenti certificati di capacità: a. certificato limitato per la navigazione da diporto (Short Range Certificate); b. certificato generale per la navigazione da diporto (Long Range Certificate);

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c. certificato di radiotelefonista OUC per le radiocomunicazioni della naviga- zione interna; d. certificato per radioamatori principianti; e. certificato di capacità per radioamatori.

2 Emana le prescrizioni amministrative.

Art. 52 Riconoscimento di certificati di capacità esteri L’UFCOM può riconoscere certificati di capacità esteri. Sono fatti salvi gli accordi internazionali sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

Capitolo 6: Impianti di radiocomunicazione esercitati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica

Art. 53 Obbligo e revoca dell’autorizzazione 1 Gli impianti di telecomunicazione di cui all’articolo 6 capoverso 2 OIT25 possono essere messi in servizio, installati ed esercitati solo con l’autorizzazione dell’UFCOM.

2 In caso di violazione dell’autorizzazione, l’UFCOM può revocarla senza inden-

nizzo.

Art. 54 Domanda 1 La domanda di autorizzazione deve contenere indicazioni dettagliate relative a tutti i parametri tecnici, alla finalità e al luogo d’esercizio dell’impianto. La domanda per l’esercizio di impianti di telecomunicazione fissi che provocano interferenze deve inoltre contenere indicazioni precise in merito al tipo e al luogo di installazione.

2 Nella domanda occorre designare un dirigente tecnico o un servizio di contatto

sempre raggiungibili durante l’esercizio. 3 Per il riconoscimento come dirigente tecnico si applica l’articolo 32 capoversi 2 e 3.

Art. 55 Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione 1 L’UFCOM autorizza l’esercizio di impianti che provocano interferenze e di sistemi di localizzazione e di sorveglianza che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 6 capoverso 1 OIT26 soltanto se il richiedente può provare che l’esercizio dell’impianto non lede eccessivamente altri interessi pubblici o interessi di terzi.

25 RS 784.101.2 26 RS 784.101.2

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2 Autorizza l’esercizio di impianti di telecomunicazione fissi che provocano interfe- renze se non provocano interferenze con il traffico delle telecomunicazioni all’esterno dei luoghi di cui all’articolo 56 capoverso 1.

Art. 56 Esercizio 1 Gli impianti di telecomunicazione fissi che provocano interferenze possono essere esercitati solo nei penitenziari e nelle carceri, nei locali utilizzati dal Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) nonché nelle infrastrutture dell’esercito e dell’amministrazione militare.

2 Gli impianti di telecomunicazione mobili che provocano interferenze possono

essere esercitati dalle autorità di polizia, dalle autorità preposte all’esecuzione delle pene e dal SIC soltanto se, grazie a essi, è possibile evitare un pericolo grave e incombente per l’integrità fisica o la vita. Previa informazione dell’UFCOM, essi possono essere esercitati per una durata limitata e a bassa potenza anche per neutra- lizzare sistemi di localizzazione e di sorveglianza.

3 Gli impianti di telecomunicazione mobili che provocano interferenze possono

essere esercitati dall’esercito per gli impieghi previsti nell’articolo 65 della legge militare del 3 febbraio 199527 e per la propria protezione soltanto se in questo modo è possibile evitare un pericolo grave e incombente per l’integrità fisica o la vita oppure una seria minaccia per beni militari speciali. Previa informazione dell’UFCOM, l’esercito è autorizzato a esercitare tali impianti di telecomunicazione mobili che provocano interferenze per una durata limitata e a bassa potenza anche per neutralizzare sistemi di localizzazione e di sorveglianza.

4 Gli impianti di telecomunicazione mobili che provocano interferenze possono

essere esercitati dall’Ufficio federale dell’armamento e dall’esercito per una durata limitata e a breve distanza per provare impianti di telecomunicazione destinati all’esercito, a condizione che l’UFCOM rilasci un’autorizzazione speciale a tal fine.

Art. 57 Esercizio di prova di impianti fissi che provocano interferenze

1 L’UFCOM rilascia un’autorizzazione temporanea per l’esercizio di prova di im-

pianti di telecomunicazione fissi che provocano interferenze solo se si può ritenere che le condizioni di cui all’articolo 55 siano rispettate. Questo vale anche per gli impianti che hanno subito modifiche dei parametri radio. 2 L’esecuzione delle prove dev’essere registrata in un verbale che contiene informa- zioni in merito alla modalità di esecuzione, al decorso, ai risultati e all’inizio e al termine delle prove. 3 L’UFCOM rilascia l’autorizzazione d’esercizio definitiva solo se il richiedente ha dimostrato il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 55.

27 RS 510.10

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Art. 58 Modifiche su impianti fissi che provocano interferenze La domanda di modifiche a impianti di telecomunicazione fissi che provocano interferenze, le quali possono avere effetti sui parametri radio, deve contenere le indicazioni di cui all’articolo 54 capoverso 1. A seconda dell’entità delle modifiche l’UFCOM rilascia un’autorizzazione temporanea o definitiva.

Art: 59 Eliminazione di interferenze illecite 1 Se un impianto di telecomunicazione fisso che provoca interferenze o un sistema di localizzazione o sorveglianza causa un’interferenza illecita, l’UFCOM può ordinare a chi lo esercita di eliminarla immediatamente. 2 Se non è possibile eliminare l’interferenza entro un’ora, l’impianto o il sistema deve essere disattivato immediatamente. L’impianto o il sistema può essere rimesso in esercizio solo dopo l’eliminazione dell’interferenza.

3 L’UFCOM deve essere informato sulla causa dell’interferenza e sulle misure

adottate per eliminarla.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 60 Esecuzione

1 L’UFCOM è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza ed emana le

disposizioni d’esecuzione tecniche e amministrative. 2 Può concludere accordi internazionali dal contenuto tecnico o amministrativo che rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza. Collabora con le auto- rità delle telecomunicazioni estere.

Art. 61 Collaborazione con altri organi 1 Se ciò è necessario e opportuno, gli organi civili competenti collaborano tra loro o con gli organi militari, in particolare per l’identificazione delle fonti di interferenze. 2 La gamma dello spettro delle radiofrequenze utilizzata esclusivamente dall’esercito per le utilizzazioni militari è controllata dagli organi militari.

Art. 62 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 9 marzo 200728 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione è abrogata.

28 RU 2007 1005 7085, 2008 1913, 2009 5841, 2012 6569, 2014 4171, 2015 425 4425, 2016 119 179, 2017 4151 5931

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Art. 63 Disposizioni transitorie

1 Con l’entrata in vigore della presente ordinanza:

a. le concessioni per partecipare al servizio di radiocomunicazione amatoriale e alla radiocomunicazione aeronautica nonché le concessioni per l’utilizzo di impianti di radiocomunicazione su imbarcazioni marittime e renane perdono la loro validità; b. gli indicativi di chiamata e gli identificatori accordati con le concessioni di cui alla lettera a sono considerati attribuiti ai sensi degli articoli 47d–47f ORAT29; c. i documenti «Ship Station Licence» e «Aircraft Station Licence» rilasciati con le concessioni di cui alla lettera a e le carte d’identità con fotografia per i radioamatori possono continuare a essere utilizzati fino alla rinuncia al rela- tivo indicativo di chiamata e all’identificatore o fino alla loro revoca; d. i titolari delle concessioni accordate secondo la lettera a sono considerati no- tificati ai sensi dell’articolo 33; e. i certificati di capacità ottenuti sulla base del diritto anteriore mantengono la loro validità; f. i certificati di radiotelefonista ottenuti sulla base dell’Accordo regionale del 1° ottobre 197630 sul servizio radiotelefonico renano sono considerati come certificati di radiotelefonista OUC ai sensi dell’articolo 41 lettera b; g. i certificati di radiotelefonista di volo mantengono la loro validità e sono considerati certificati di capacità per la partecipazione alla radiocomunica- zione aeronautica nel volo a vista secondo l’articolo 42 capoverso 2 lettera a.

2 Le concessioni di radiocomunicazione per la diffusione analogica di programmi

radiofonici possono essere prorogate dall’UFCOM, su richiesta, fino al 31 dicembre 2024, per quanto ciò sia necessario per l’attuazione ordinata del passaggio dalla diffusione analogica a quella digitale. L’UFCOM può revocare le concessioni proro- gate per quanto ciò sia necessario per l’attuazione ordinata del passaggio dalla diffusione analogica a quella digitale. La revoca è ordinata con sei mesi di anticipo.

Art. 64 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

18 novembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

29 RS 784.104 30 RS 0.747.224.178

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