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AS 2020 6395

AS 2020 6395

Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 3 COVID-19)

Modifica del 21 dicembre 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 20201 è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 3 e 8 della legge COVID-19 del 25 settembre 20202; visto l’articolo 63 capoverso 3 della legge del 15 dicembre 20003 sugli agenti terapeutici; visto l’articolo 41 capoverso 1 della legge del 28 settembre 20124 sulle epidemie (LEp),

Art. 4 cpv. 1 1 È rifiutata l’entrata per un soggiorno esente da permesso di tre mesi al massimo senza attività lucrativa (art. 10 della legge federale del 16 dicembre 20055 sugli stranieri e la loro integrazione, LStrI): a. agli stranieri provenienti da un Paese o da una regione a rischio, che inten- dono entrare in Svizzera e non rientrano nel campo d’applicazione dell’Accordo del 21 giugno 19996 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) o della Convenzione del 4 gennaio 19607 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Accordo AELS);

Allegato 3 (art. 9 cpv. 3)

Restrizioni del traffico transfrontaliero delle persone

Il traffico delle persone dai seguenti Stati in Svizzera è vietato: – Regno Unito – Sudafrica

Ordinanza 3 COVID-19 RU 2020

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