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AS 2020 6571

Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani

Traduzione

Convenzione del Consiglio d’Europa contro il traffico di organi umani

Conclusa a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015 Approvata dall’Assemblea federale il 19 giugno 20201 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 21 ottobre 2020 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° febbraio 2021

Preambolo Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione, tenendo presente la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, proclamata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, e la Convenzione del 4 novembre 19502 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda- mentali (1950, STE n. 5); tenendo presente la Convenzione del 4 aprile 19973 per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina (1997, STE n. 164) e il Protocollo aggiuntivo del 24 gennaio 20024 alla Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina, relativo al trapianto di organi e di tessuti di origi- ne umana (2002, STE n. 186); tenendo presente il Protocollo addizionale del 15 novembre 20005 della Convenzio- ne delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per preveni- re, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (2000) e la Convenzione del 16 maggio 20056 del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (2005, STCE n. 197); considerando che l’obiettivo del Consiglio d’Europa è quello di rafforzare il legame fra i propri membri; considerando che il traffico di organi umani viola la dignità umana e il diritto alla vita e minaccia gravemente la salute pubblica;

RS 0.810.3 1 RU 2020 6567 2 RS 0.101 3 RS 0.810.2 4 RS 0.810.22 5 RS 0.311.542 6 RS 0.311.543

2018-3252 6571

Traffico di organi umani. Conv. del Consiglio d’Europa RU 2020

determinati a contribuire in modo significativo all’eradicazione del traffico di organi umani tramite l’introduzione di nuovi reati addizionali agli strumenti giuridici inter- nazionali esistenti nel campo della tratta di esseri umani con l’obiettivo del prelievo di organi; considerando che lo scopo della presente Convenzione è di prevenire e contrastare il traffico di organi umani e che l’attuazione delle disposizioni della Convenzione riguardanti il diritto penale materiale dovrebbe essere effettuata tenendo in conside- razione la sua finalità e il principio di proporzionalità; riconoscendo che, per contrastare in modo efficace la minaccia globale posta dal traffico di organi umani, è necessario promuovere una stretta cooperazione interna- zionale tra gli Stati membri e gli Stati non membri del Consiglio d’Europa, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I: Scopo, campo di applicazione e uso dei termini

Art. 1 Scopo

1 Scopo della presente Convenzione è di:

a) prevenire e contrastare il traffico di organi umani attraverso la criminalizza- zione di determinati atti; b) proteggere i diritti delle vittime dei reati istituiti ai sensi alla presente Con- venzione; c) promuovere la cooperazione nazionale e internazionale per la lotta contro il traffico di organi umani. 2 Al fine di assicurare un’attuazione efficace delle disposizioni da parte delle Parti, la presente Convenzione istituisce uno specifico meccanismo di controllo.

Art. 2 Campo di applicazione e terminologia 1 La presente Convenzione si applica al traffico di organi umani per scopi di trapian- to o altri scopi e ad altre forme di prelievo illegale e di innesto illegale.

2 Ai fini della presente Convenzione:

– l’espressione «traffico di organi umani» indica qualsiasi attività illegale riguardante organi umani come previsto dall’articolo 4 paragrafo 1 e dagli articoli 5, 7, 8 e 9 della presente Convenzione; – l’espressione «organo umano» indica una parte distinta del corpo umano, costituita da diversi tessuti, che mantiene una propria struttura, vascolarizza- zione e capacità di svolgere funzioni fisiologiche con un significativo livello di autonomia; una parte di organo è considerata come organo se la sua fun- zione concorre nel corpo umano ai medesimi scopi dell’organo intero, man- tenendo i citati requisiti in termini di struttura e vascolarizzazione.

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Art. 3 Principio di non discriminazione L’attuazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte delle Parti, in particolare il beneficio delle misure che mirano a proteggere i diritti delle vittime, deve essere assicurata senza discriminazione alcuna, sia essa fondata sul sesso, la razza, il colore, la lingua, l’età, la religione, le opinioni politiche o qualsiasi altra opinione, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita, l’orientamento sessuale, lo stato di salute, la disabilità o altro status.

Capitolo II: Diritto penale materiale

Art. 4 Prelievo illegale di organi umani 1 Ogni Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura per istituire come reato in conformità al proprio diritto interno il prelievo di organi umani da donatori in vita o deceduti, quando commesso intenzionalmente: a) laddove il prelievo è effettuato senza il consenso libero, informato e specifi- co del donatore in vita o deceduto o, nel caso in cui il donatore sia deceduto, senza un’autorizzazione al prelievo conforme al diritto interno; b) laddove, in cambio del prelievo di organi, al donatore in vita o a una parte terza è stato offerto o corrisposto un profitto o un vantaggio comparabile; c) laddove, in cambio del prelievo di organi da un donatore deceduto, a una parte terza è stato offerto o corrisposto un profitto o un vantaggio compara- bile.

2 Ogni Stato o l’Unione Europea, al momento della firma o del deposito dei suoi

strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, può dichiarare, attraverso una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa, che si riserva il diritto di non applicare il paragrafo 1 lettera a del presente articolo al prelievo di organi umani da donatori in vita, in casi eccezionali e nel rispetto di appropriate garanzie o disposizioni in materia di consenso conformi al proprio diritto interno. Qualsiasi riserva espressa ai sensi del presente paragrafo deve contenere una breve illustrazione del pertinente diritto interno.

3 L’espressione «un profitto o un vantaggio comparabile» di cui al paragrafo 1

lettere b e c non include né indennità per perdita di guadagno e per qualsiasi altra spesa dimostrabile causata dal prelievo o dagli esami medici a esso correlati né indennità in caso di danno non connesso al prelievo di organi. 4 Ogni Parte valuta di adottare le necessarie misure legislative o di altra natura per istituire come reato in conformità al proprio diritto interno il prelievo di organi umani da donatori in vita o deceduti, quando esso è effettuato al di fuori del sistema nazionale di trapianti o in violazione dei principi fondamentali della legislazione o dei regolamenti nazionali sui trapianti. Se una Parte istituisce reati ai sensi della presente disposizione, deve adoperarsi per applicare a tali reati anche gli articoli dal 9 al 22.

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Art. 5 Uso di organi prelevati illegalmente a scopo di innesto o per scopi diversi dall’innesto Ogni Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura per istituire come reato in conformità al proprio diritto interno, laddove intenzionale, l’uso di organi prelevati illegalmente come descritto all’articolo 4 paragrafo 1 a scopo di innesto o per scopi diversi dall’innesto.

Art. 6 Innesto di organi al di fuori del sistema nazionale di trapianti o in violazione dei principi fondamentali della legislazione nazionale sui trapianti Ogni Parte valuta di adottare le necessarie misure legislative o di altra natura per istituire come reato in conformità al proprio diritto interno, laddove intenzionale, l’innesto di organi umani da donatori in vita o deceduti, quando esso è effettuato al di fuori del sistema nazionale di trapianti o in violazione dei principi fondamentali della legislazione o dei regolamenti nazionali sui trapianti. Se una Parte istituisce reati ai sensi della presente disposizione, deve adoperarsi per applicare a tali reati anche gli articoli dal 9 al 22.

Art. 7 Adescamento e reclutamento illegali, offerta e richiesta di vantaggi indebiti 1 Ogni Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura per istituire come reati in conformità al proprio diritto interno, laddove intenzionali, l’adescamento e il reclutamento di un donatore o di un ricevente di organi al fine di trarre un profitto o un vantaggio comparabile per la persona che adesca o recluta o per una terza per- sona. 2 Ogni Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura per istituire come reati in conformità al proprio diritto interno, laddove intenzionali, la promessa, l’of- ferta o la corresponsione da parte di qualsiasi persona, direttamente o indirettamente, di qualsivoglia vantaggio indebito a professionisti sanitari, a propri funzionari o a persone che a qualsiasi titolo dirigono o lavorano per un ente del settore privato affinché effettuino o facilitino il prelievo o l’innesto di un organo umano se tale prelievo o innesto avviene nelle circostanze descritte all’articolo 4 paragrafo 1 o all’articolo 5 e, se del caso, all’articolo 4 paragrafo 4, o all’articolo 6. 3 Ogni Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura per istituire come reati in conformità al proprio diritto interno, laddove intenzionali, la richiesta o l’ottenimento, da parte di professionisti sanitari, propri funzionari o persone che a qualsiasi titolo dirigono o lavorano per un ente del settore privato, di qualsiasi van- taggio indebito affinché effettuino o facilitino il prelievo o l’innesto di un organo umano se tale prelievo o innesto è effettuato nelle circostanze descritte all’arti- colo 4 paragrafo 1 o all’articolo 5 e, se del caso, all’articolo 4 paragrafo 4, o all’arti- colo 6.

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Art. 8 Preparazione, preservazione, conservazione, trasporto, trasferimento, ricezione, importazione ed esportazione di organi umani prelevati illegalmente Ogni Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura per istituire come reati in conformità al proprio diritto interno, laddove intenzionali: a) la preparazione, la preservazione e la conservazione degli organi umani pre- levati illegalmente come descritto dall’articolo 4 paragrafo 1 e, se del caso, dall’articolo 4 paragrafo 4; b) il trasporto, il trasferimento, la ricezione, l’importazione e l’esportazione de- gli organi umani prelevati illegalmente come descritto dall’articolo 4 para- grafo 1 e, se del caso, dall’articolo 4 paragrafo 4.

Art. 9 Complicità e tentativo 1 Ogni Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura per istituire come reato, laddove intenzionale, la complicità in qualsiasi reato stabilito in conformità alla presente Convenzione. 2 Ogni Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura per istituire come reato il tentativo intenzionale di commettere uno dei reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione. 3 Ogni Stato o l’Unione Europea, al momento della firma o del deposito del suo stru- mento di ratifica, accettazione o approvazione, può dichiarare, attraverso una dichia- razione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa, che si riserva il diritto di non applicare, o di applicare solo in specifici casi o condizioni, il paragra- fo 2 per quanto concerne i reati stabiliti in conformità agli articoli 7 e 8.

Art. 10 Competenza 1 Ogni Parte adotta le necessarie misure legislative o di altra natura per stabilire la sua competenza con riferimento a qualsiasi reato stabilito in conformità alla presente Convenzione, quando il reato è commesso: a) sul suo territorio; o b) a bordo di una nave battente bandiera della Parte; o c) a bordo di un aereo immatricolato secondo il diritto della Parte; o d) da uno dei suoi cittadini; o e) da una persona abitualmente residente nel suo territorio. 2 Ogni Parte si adopera per adottare le necessarie misure legislative o di altra natura per stabilire la propria competenza su qualsiasi reato stabilito in conformità alla pre- sente Convenzione, quando la vittima del reato è uno dei suoi cittadini o una persona abitualmente residente sul suo territorio. 3 Ogni Stato o l’Unione Europea, al momento della firma o del deposito del suo stru- mento di ratifica, accettazione o approvazione, può dichiarare, attraverso una dichi- arazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa, che si riserva il

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diritto di non applicare, o di applicare solo in specifici casi o condizioni, la normati- va relativa alla competenza come prevista nel paragrafo 1 lettere d ed e del presente articolo. 4 Per il perseguimento dei reati stabiliti ai sensi della presente Convenzione, ogni Parte adotta le necessarie misure legislative o di altra natura per assicurare che la propria competenza in relazione al paragrafo 1 lettere d ed e del presente articolo non sia subordinata alla condizione che il procedimento possa essere avviato solo a seguito di una querela da parte della vittima o di una denuncia da parte dello Stato sul cui territorio è stato commesso il reato.

5 Ogni Stato o l’Unione Europea, al momento della firma o del deposito del suo

strumento di ratifica, accettazione o approvazione, può dichiarare, attraverso una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa, che si riser- va il diritto di non applicare, o di applicare solo in specifici casi, il paragrafo 4 del presente articolo. 6 Ogni Parte adotta le necessarie misure legislative o di altra natura per stabilire la propria competenza in merito a qualsiasi reato stabilito in conformità alla presente Convenzione quando il presunto autore del reato è presente sul suo territorio e non può essere estradato verso un altro Paese unicamente a causa della sua nazionalità. 7 Nel caso in cui più Parti rivendichino la propria competenza per un presunto reato stabilito in conformità alla presente Convenzione, le Parti interessate si consultano, laddove opportuno, allo scopo di stabilire a chi sia più idoneo attribuire la compe- tenza per il relativo procedimento. 8 Senza pregiudizio delle regole generali del diritto internazionale, la presente Con- venzione non esclude la competenza penale esercitata da una Parte in conformità al suo diritto interno.

Art. 11 Responsabilità delle persone giuridiche 1 Ogni Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura per assicurare che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione, laddove commessi per loro conto, da qualun- que persona fisica, che agisca sia individualmente, sia come membro di un organo della persona giuridica, che abbia una posizione dirigenziale in seno ad esso basata su: a) un potere di rappresentanza della persona giuridica; b) l’autorità di prendere decisioni per conto della persona giuridica; c) l’autorità di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica. 2 Oltre ai casi previsti al paragrafo 1, ogni Parte adotta le necessarie misure legisla- tive e di altra natura per assicurare che una persona giuridica possa essere ritenuta responsabile quando la mancanza di sorveglianza o di controllo da parte di una persona fisica indicata nel paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un reato stabilito in conformità alla presente Convenzione, per conto della suddetta persona giuridica, da parte di una persona fisica che abbia agito sotto la sua autorità.

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3 Secondo i principi giuridici della Parte, la responsabilità di una persona giuridica può essere penale, civile o amministrativa. 4 Tale responsabilità è stabilita senza pregiudizio della responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso il reato.

Art. 12 Sanzioni e misure 1 Ogni Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura per assicurare che i reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. Queste sanzioni per i reati stabiliti in conformità all’articolo 4 paragrafo 1 e, se del caso, all’articolo 5 e agli articoli dal 7 al 9, quando commessi da persone fisiche, comprendono sanzioni che comportano la privazione della libertà personale che possono dar luogo all’estradizione. 2 Ogni Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura per assicurare che le persone giuridiche dichiarate responsabili in applicazione dell’articolo 11 siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive che includano san- zioni pecuniarie penali o non penali ed eventualmente altre misure, come: a) interdizione temporanea o permanente dall’esercizio di un’attività commer- ciale; b) collocamento sotto sorveglianza giudiziaria; c) ordine di liquidazione giudiziale.

3 Ogni Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura per:

a) permettere il sequestro e la confisca dei proventi dei reati stabiliti in confor- mità alla presente Convenzione o di beni il cui valore corrisponda a tali pro- venti; b) rendere possibile la chiusura temporanea o permanente di qualsiasi struttura usata per commettere ciascuno dei reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione, senza pregiudizio nei confronti dei diritti dei terzi in buona fede, o interdire, a titolo temporaneo o permanente, all’autore del reato, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del diritto interno, l’esercizio di un’atti- vità professionale collegata alla commissione di ciascuno dei reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione.

Art. 13 Circostanze aggravanti Ogni Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura per assicurare che le circostanze seguenti, nella misura in cui esse non rappresentino già elementi costitutivi del reato, possano essere considerate, nel rispetto delle pertinenti disposi- zioni del diritto interno, circostanze aggravanti nella determinazione delle pene relative ai reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione: a) il reato ha causato la morte della vittima o ha provocato un grave danno alla sua salute fisica o mentale; b) il reato è stato commesso da una persona che ha abusato della propria posi- zione;

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c) il reato è stato commesso nell’ambito di una organizzazione criminale; d) l’autore del reato è già stato condannato per reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione; e) il reato è stato commesso su un bambino o su qualsiasi altra persona partico- larmente vulnerabile.

Art. 14 Condanne precedenti Ogni Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura per consentire che vengano prese in considerazione, al momento dell’accertamento della pena, le condanne definitive pronunciate da un’altra Parte per reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione.

Capitolo III: Diritto penale processuale

Art. 15 Avvio e prosecuzione del procedimento Ogni Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura per assicurare che le indagini o il perseguimento dei reati stabiliti in conformità alla presente Conven- zione non siano subordinati a una querela e che i procedimenti relativi possano continuare anche in caso di ritiro della querela.

Art. 16 Indagini penali Ogni Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura per assicurare, nel rispetto dei principi del proprio diritto interno, indagini e un perseguimento penale efficaci per quanto concerne i reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione.

Art. 17 Cooperazione internazionale 1 Le Parti cooperano tra di loro, in conformità alle disposizioni della presente Con- venzione e in applicazione dei pertinenti strumenti internazionali e regionali appli- cabili, degli accordi fondati su normative uniformi o reciproche e del loro diritto interno, nella misura più ampia possibile, per gli scopi delle indagini e dei procedi- menti che riguardano reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione, inclusi il sequestro e la confisca. 2 Le Parti cooperano tra di loro nella misura più ampia possibile secondo i trattati internazionali, regionali e bilaterali applicabili e pertinenti riguardo all’estradizione e all’assistenza giudiziaria reciproca in materia penale che riguarda i reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione. 3 Qualora una Parte che subordina l’estradizione o l’assistenza giudiziaria reciproca in materia penale all’esistenza di un trattato riceva una domanda di estradizione o di assistenza giudiziaria in materia penale da una Parte con cui non ha concluso un siffatto trattato, essa può, agendo in piena conformità con i propri obblighi derivanti dal diritto internazionale e fatte salve le condizioni previste dal diritto interno della

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Parte sollecitata, considerare la presente Convenzione come base legale per l’estradi- zione o l’assistenza giudiziaria reciproca in materia penale con riferimento ai reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione.

Capitolo IV: Misure di protezione

Art. 18 Protezione delle vittime Ogni Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura per proteggere i diritti e gli interessi delle vittime di reati stabiliti in conformità alla presente Con- venzione, in particolare: a) assicurando che le vittime abbiano accesso alle informazioni rilevanti per il proprio caso e necessarie per la protezione della propria salute e di altri dirit- ti coinvolti; b) assistendo le vittime nel loro recupero fisico, psichico e sociale; c) prevedendo, nell’ambito del proprio diritto interno, il diritto delle vittime al risarcimento da parte degli autori dei reati.

Art. 19 Posizione delle vittime nei procedimenti penali 1 Ogni Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura per proteggere i diritti e gli interessi delle vittime in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti penali, in particolare: a) informando le vittime dei loro diritti e dei servizi a loro disposizione e, su richiesta, del seguito dato alla loro querela, dei capi di accusa considerati, dello stato del procedimento penale, salvo casi eccezionali in cui l’opportuna gestione del caso, il loro ruolo in esso e il risultato finale possano essere ne- gativamente influenzati da tale notifica; b) consentendo loro, in modo conforme alle norme procedurali del diritto inter- no, di essere ascoltate, di presentare elementi di prova e di vedere conside- rate le proprie opinioni, esigenze e preoccupazioni, direttamente o attraverso un intermediario; c) fornendo loro adeguati servizi di supporto affinché i loro diritti e interessi siano debitamente presentati e presi in considerazione; d) adottando misure efficaci per assicurare la loro protezione e quella dei loro familiari dall’intimidazione e dalla ritorsione. 2 Ogni Parte assicura che le vittime abbiano accesso, a partire dal loro primo contat- to con le autorità competenti, alle informazioni sulle pertinenti procedure giudiziarie e amministrative. 3 Ogni Parte assicura che le vittime che assumono la posizione di parte nei procedi- menti penali abbiano accesso a un’assistenza legale conforme al proprio diritto interno e che questa sia loro fornita in maniera gratuita quando ciò è giustificato.

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4 Ogni Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura per assicurare che le vittime di un reato stabilito in conformità alla presente Convenzione e com- messo sul territorio di una Parte diversa da quella in cui esse risiedono possano presentare una denuncia alle competenti autorità del proprio Stato di residenza. 5 Ogni Parte assicura, con misure legislative o di altra natura e in conformità alle condizioni previste dal proprio diritto interno, la possibilità per gruppi, fondazioni, associazioni o organizzazioni governative o non governative di assistere e/o suppor- tare le vittime, con il loro consenso, nei procedimenti penali che riguardano i reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione.

Art. 20 Protezione dei testimoni 1 Ogni Parte adotta, in base ai mezzi a sua disposizione e in conformità alle condi- zioni previste dal proprio diritto interno, misure appropriate per assicurare una pro- tezione efficace contro eventuali ritorsioni o intimidazioni per i testimoni che de- pongono nell’ambito di procedimenti penali relativamente a reati stabiliti in con- formità alla presente Convenzione e, se del caso, per i loro familiari e per le altre persone a loro vicine. 2 Il paragrafo 1 del presente articolo si applica anche alle vittime nella misura in cui esse sono testimoni.

Capitolo V: Misure di prevenzione

Art. 21 Misure a livello nazionale 1 Ogni Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura per assicurare:

a) l’esistenza di un sistema nazionale trasparente per il trapianto di organi umani; b) ai pazienti un equo accesso ai servizi di trapianto; c) in collaborazione con tutte le autorità competenti, la raccolta, l’analisi e lo scambio di informazioni riguardanti i reati stabiliti in conformità alla pre- sente Convenzione. 2 Allo scopo di prevenire e contrastare il traffico di organi umani, ogni Parte adotta, se del caso, misure per: a) dare ai professionisti sanitari e agli agenti coinvolti informazioni sulla pre- venzione del traffico di organi umani e sulla lotta contro quest’ultimo o per rafforzare la loro formazione; b) organizzare campagne di sensibilizzazione del pubblico sull’illegalità e sui pericoli del traffico di organi umani. 3 Ogni Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura per vietare atti- vità pubblicitarie in relazione al fabbisogno o alla disponibilità di organi umani al fine di offrire o cercare di trarre un profitto o un vantaggio comparabile.

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Art. 22 Misure a livello internazionale Le Parti cooperano, nella misura più ampia possibile, per prevenire il traffico di organi umani. In particolare, le Parti: a) riferiscono al Comitato delle Parti, su sua richiesta, circa il numero dei casi di traffico di organi umani sui rispettivi territori; b) designano un punto di contatto nazionale per lo scambio di informazioni re- lative al traffico di organi umani.

Capitolo VI: Meccanismo di controllo

Art. 23 Comitato delle Parti 1 Il Comitato delle Parti è composto dai rappresentanti delle Parti della Convenzio- ne. 2 Il Comitato delle Parti è convocato dal Segretario generale del Consiglio d’Europa. La sua prima riunione si svolge entro un anno dall’entrata in vigore della presente Convenzione per il decimo firmatario che l’ha ratificata. Esso si riunisce successi- vamente su richiesta di almeno un terzo delle Parti o del Segretario generale.

3 Il Comitato delle Parti adotta un suo regolamento interno.

4 Il Comitato delle Parti è assistito dal Segretariato del Consiglio d’Europa

nell’adempimento delle sue funzioni.

5 La Parte contraente che non sia membro del Consiglio d’Europa contribuisce al

finanziamento del Comitato delle Parti secondo modalità stabilite dal Comitato dei Ministri previa consultazione di tale Parte.

Art. 24 Altri rappresentanti

1 L’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, il Comitato Europeo per i

Problemi Criminali (CDPC), così come gli altri comitati intergovernativi o scientifi- ci del Consiglio d’Europa competenti, nominano ciascuno un rappresentante nel Co- mitato delle Parti al fine di contribuire a un approccio multisettoriale e multidiscipli- nare. 2 Il Comitato dei Ministri può invitare altri organismi del Consiglio d’Europa a no- minare un rappresentante nel Comitato delle Parti dopo aver consultato quest’ultimo.

3 Rappresentanti di organismi internazionali competenti possono essere ammessi

come osservatori al Comitato delle Parti secondo la procedura stabilita dalle perti- nenti regole del Consiglio d’Europa. 4 Rappresentanti di organismi ufficiali competenti delle Parti possono essere ammes- si come osservatori al Comitato delle Parti secondo la procedura stabilita dalle per- tinenti regole del Consiglio d’Europa.

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5 Rappresentanti della società civile, in particolare organizzazioni non governative, possono essere ammessi come osservatori al Comitato delle Parti secondo la proce- dura stabilita dalle pertinenti regole del Consiglio d’Europa. 6 Nella nomina dei rappresentanti di cui ai paragrafi 2–5 del presente articolo deve essere garantita una rappresentanza equilibrata dei diversi settori e discipline. 7 I rappresentanti nominati sulla base dei paragrafi 1–5 partecipano agli incontri del Comitato delle Parti senza diritto di voto.

Art. 25 Funzioni del Comitato delle Parti 1 Il Comitato delle Parti vigila sull’applicazione della presente Convenzione. Il regolamento interno del Comitato delle Parti determina la procedura di valutazione dell’attuazione della Convenzione utilizzando un approccio multisettoriale e multi- disciplinare. 2 Il Comitato delle Parti favorisce inoltre la raccolta, l’analisi e lo scambio di infor- mazioni, esperienze e buone pratiche tra gli Stati al fine di rafforzare la loro capacità di prevenire e contrastare il traffico di organi umani. Il Comitato può avvalersi della competenza di altri comitati e organismi competenti del Consiglio d’Europa.

3 Inoltre, se del caso, il Comitato delle Parti:

a) facilita l’uso e l’attuazione effettivi della presente Convenzione, inclusa l’identificazione di qualsiasi problema che possa sorgere e degli effetti di qualsiasi dichiarazione o riserva formulata sulla base della presente Conven- zione; b) esprime un parere su qualsiasi questione riguardante l’applicazione della presente Convenzione e facilita lo scambio di informazioni su significativi sviluppi legali, politici o tecnologici; c) emana specifiche raccomandazioni per le Parti sull’attuazione della presente Convenzione. 4 Il CDPC è periodicamente informato sulle attività menzionate nei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Capitolo VII: Relazioni con altri strumenti internazionali

Art. 26 Relazioni con altri strumenti internazionali 1 La presente Convenzione non incide sui diritti e le obbligazioni derivanti dalle di- sposizioni contenute in altri strumenti internazionali di cui le Parti della presente Convenzione sono Parte o lo saranno e che contengono disposizioni sulle questioni regolate dalla presente Convenzione. 2 Le Parti della presente Convenzione possono concludere accordi bilaterali o multi- laterali tra di loro sulle questioni oggetto della presente Convenzione al fine di com- pletarne o rafforzarne le disposizioni o facilitare l’applicazione dei principi in essa contenuti.

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Capitolo VIII: Emendamenti alla Convenzione

Art. 27 Emendamenti

1 Ogni proposta di emendamento alla presente Convenzione presentata da una Parte

deve essere comunicata al Segretario generale del Consiglio d’Europa e da questo trasmessa agli Stati membri del Consiglio d’Europa, agli Stati che godono dello status di osservatori presso il Consiglio d’Europa, all’Unione Europea e a qualsiasi Stato che sia stato invitato a firmare la presente Convenzione.

2 Ogni emendamento proposto da una Parte deve essere comunicato al CDPC e agli

altri comitati intergovernativi o scientifici competenti del Consiglio d’Europa, che presentano al Comitato delle Parti i loro pareri sugli emendamenti proposti.

3 Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa esamina l’emendamento proposto

e il parere espresso dal Comitato delle Parti e, dopo aver consultato le Parti della presente Convenzione che non sono membri del Consiglio d’Europa, può adottare l’emendamento con la maggioranza prevista dall’articolo 20 lettera d dello Statuto del Consiglio d’Europa7. 4 Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri in conformità al paragrafo 3 del presente articolo è trasmesso alle Parti per accettazione. 5 Ogni emendamento adottato in conformità al paragrafo 3 del presente articolo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese a partire dalla data in cui tutte le Parti hanno informato il Segretario generale di averlo accettato.

Capitolo IX: Disposizioni finali

Art. 28 Firma e entrata in vigore

1 La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio

d’Europa, dell’Unione Europea e degli Stati non membri che godono dello status di osservatori presso il Consiglio d’Europa. È altresì aperta alla firma di qualunque altro Stato non membro del Consiglio d’Europa su invito del Comitato dei Ministri. La decisione di invitare uno Stato non membro a firmare la Convenzione deve essere adottata dalla maggioranza prevista dall’articolo 20 lettera d dello Statuto del Consi- glio d’Europa e all’unanimità dei voti dei rappresentanti degli Stati contraenti con diritto di sedere nel Comitato dei Ministri. Questa decisione è adottata dopo aver ottenuto l’accordo unanime degli altri Stati che hanno espresso il proprio consenso a essere vincolati dalla presente Convenzione e dell’Unione europea. 2 La presente Convenzione è sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.

7 RS 0.192.030

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3 La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a partire dalla data in cui cinque firmatari, inclusi almeno tre Stati membri del Consiglio d’Europa, hanno espresso il proprio consenso a essere vincolati alla Convenzione in conformità alle disposizioni di cui al prece- dente paragrafo. 4 Nei confronti di uno Stato o dell’Unione europea che abbia espresso successiva- mente il proprio consenso a essere vincolato dalla presente Convenzione, essa entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a partire dalla data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approva- zione.

Art. 29 Applicazione territoriale 1 Ogni Stato o l’Unione Europea può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, specificare il territorio o i territori in cui la presente Convenzione si applica. 2 Ogni Parte può, in qualsiasi momento successivo, con una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione della presen- te Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione e di cui essa assicura le relazioni internazionali o a nome del quale è autorizzata ad assumere impegni. Nei confronti di tale territorio la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a partire dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario generale.

3 Ogni dichiarazione fatta in applicazione dei due paragrafi precedenti può, con

riferimento a qualsiasi territorio specificato nella dichiarazione, essere ritirata con un notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa. Il ritiro diventa effettivo a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a partire dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

Art. 30 Riserve 1 Ogni Stato o l’Unione europea, al momento della firma o del deposito del suo stru- mento di ratifica, accettazione o approvazione, può dichiarare che si avvale di una o più riserve di cui all’articolo 4 paragrafo 2, 9 paragrafo 3 nonché 10 paragrafi 3 e 5. 2 Ogni Stato o l’Unione europea può altresì, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, dichiarare che si riserva il diritto di applicare l’articolo 5 e l’articolo 7 paragrafi 2 e 3 unicamente ai reati com- messi a scopo di innesto, oppure a scopo di innesto e per altri scopi come specificato dalla Parte.

3 Non sono ammesse altre riserve.

4 Ogni Parte che abbia formulato una riserva può, in qualsiasi momento, ritirarla completamente o parzialmente con una notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa. Il ritiro ha effetto a partire dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

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Art. 31 Composizione delle controversie Il Comitato delle Parti seguirà, in stretta collaborazione con il CDPC e gli altri comitati intergovernativi o scientifici competenti del Consiglio d’Europa, l’applica- zione della presente Convenzione e faciliterà, laddove necessario, l’accordo amiche- vole in merito a tutte le difficoltà legate alla sua applicazione.

Art. 32 Denuncia 1 Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione tramite una notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa.

2 La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un

periodo di tre mesi a partire dalla data di ricezione della notifica da parte del Segre- tario generale.

Art. 33 Notifica Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notifica agli Stati membri del Consi- glio d’Europa, agli Stati non membri che godono dello status di osservatori presso il Consiglio d’Europa, all’Unione Europea e a qualsiasi altro Stato che sia stato invita- to a firmare la presente Convenzione in conformità alle disposizioni dell’articolo 28: a) ogni firma; b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione o approvazione; c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità all’articolo 28; d) ogni emendamento adottato in conformità all’articolo 27 e la data in cui tale emendamento entra in vigore; e) ogni riserva o ritiro di riserva in applicazione dell’articolo 30; f) ogni denuncia effettuata in conformità alle disposizioni dell’articolo 32; g) ogni altro atto, notifica o comunicazione riguardante la presente Conven- zione.

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In fede, i sottoscritti, pienamente a ciò autorizzati, hanno firmato la presente Con- venzione.

Fatto a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, in francese e inglese, entrambi i testi egualmente facenti fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ogni Stato membro del Consiglio d’Europa, agli Stati non membri che godono dello status di osservatori presso il Consiglio d’Europa, all’Unione Europea e a qualsiasi altro Stato che sia stato invitato a firmare la presen- te Convenzione.

(Seguono le firme)

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Campo d’applicazione l’8 dicembre 2020

Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore

Albania 6 giugno 2016 1° marzo 2018 Ceca, Repubblica* 21 settembre 2017 1° marzo 2018 Croazia* 16 maggio 2019 1° settembre 2019 Lettonia 9 luglio 2019 1° novembre 2019 Malta 7 novembre 2017 1° marzo 2018 Moldova 21 giugno 2017 1° marzo 2018 Montenegro 5 febbraio 2019 1° giugno 2019 Norvegia 12 settembre 2017 1° marzo 2018 Portogallo 8 novembre 2018 1° marzo 2019 Svizzera 21 ottobre 2020 1° febbraio 2021 * Riserve e dichiarazioni Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione delle ri- serve e dichiarazioni della Svizzera. I testi francesi e inglesi si potevano consultare sul Sito Internet del Consiglio d’Europa www.coe.int/fr/web/conventions od ottenere alla Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.

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