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AS 2020 713

Ordinanza del DEFR concernente l'ammissione agli studi delle scuole universitarie professionali

Ordinanza del DEFR concernente l’ammissione agli studi delle scuole universitarie professionali

Modifica del 26 febbraio 2020

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ordina:

I L’ordinanza del DEFR del 2 settembre 20051 concernente l’ammissione agli studi delle scuole universitarie professionali è modificata come segue:

Art. 5a Ammissione sperimentale senza esperienza lavorativa a cicli di studio bachelor MINT quadriennali con pratica integrata 1 Per far fronte alla carenza di personale qualificato nei campi della matematica, dell’informatica, delle scienze naturali e della tecnica (settore MINT) i titolari di un attestato federale di maturità professionale conformemente all’articolo 2 o i titolari di una maturità federale o riconosciuta a livello federale conformemente all’articolo 3 che non dispongono di un’esperienza lavorativa di un anno possono, senza esame, essere ammessi in via sperimentale ai cicli di studio con pratica inte- grata che iniziano negli anni accademici 2015–2025. 2 L’ammissione di cui al capoverso 1 si applica ai cicli di studio nei campi specifici della tecnica e della tecnologia dell’informazione, nonché ai cicli di studio nei campi dell’ingegneria civile, della biotecnologia, della chimica, della tecnica del legno, delle tecnologie della scienza della vita, delle tecnologie della vita e delle scienze della vita molecolare.

3 L’ammissione è concessa alle condizioni seguenti:

a. il ciclo bachelor dura quattro anni; b. la parte pratica svolta all’interno di un’impresa rappresenta il 40 per cento della durata totale degli studi; c. il contenuto della parte pratica è convalidato dalla scuola universitaria pro- fessionale;

1 RS 414.715

2019-3994 713

Ammissione agli studi delle scuole universitarie professionali. O del DEFR RU 2020

d. il candidato è in possesso di un contratto di formazione di quattro anni con- cluso con un’impresa e convalidato dalla scuola universitaria professionale. 4 La sperimentazione di cui al capoverso 1 sarà valutata dalla SEFRI nel 2023. La SEFRI valuta in particolare gli effetti dell’ammissione sperimentale sul numero di studenti, sulla domanda, sulla permanenza dei diplomati nel mercato del lavoro e sull’orientamento pratico degli studenti nei cicli di studio interessati. Essa redige per il DEFR un rapporto sui risultati della valutazione con il parere del Consiglio delle scuole universitarie all’attenzione del Consiglio federale.

II

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2020.

2 Essa si applica fino al 31 dicembre 2025; dopo quella data decade l’inserimento dell’articolo 5a.

26 febbraio 2020 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca Guy Parmelin