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AS 2020 867

Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19) (Durata del lavoro e del riposo)

Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19) (Durata del lavoro e del riposo)

Modifica del 20 marzo 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 20201 è modificata come segue:

5 Nei reparti ospedalieri confrontati a un massiccio aumento del lavoro a causa del numero di casi di malattia dovuti al COVID-19, le disposizioni della legge del 13 marzo 19642 sul lavoro relative alla durata del lavoro e del riposo sono sospese per tutto il periodo durante il quale la situazione straordinaria lo esige. Tuttavia, i datori di lavoro rimangono responsabili della tutela della salute dei loro lavoratori e devono, in particolare, garantire loro periodi di riposo sufficienti.

II La presente ordinanza entra in vigore il 21 marzo 2020 alle ore 00.00 3.

20 marzo 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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