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AS 2021 137

Decisione n. 1/2021 del Comitato misto Svizzera-UE del 12 febbraio 2021 che modifica le tabelle III e IV del protocollo n. 2 dell’accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea modificato

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Testo originale

Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che modifica l’accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati Decisione n. 1/2021 del Comitato misto Svizzera–UE che modifica le tabelle III e IV del protocollo n. 2 dell’accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea modificato

Adottata il 12 febbraio 2021 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° marzo 2021

Il Comitato misto, visto l’accordo del 22 luglio 19721 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità eco- nomica europea, modificato dall’accordo del 26 ottobre 20042 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, che modifica l’accordo del 22 luglio 1972 tra la Con- federazione Svizzera e la Comunità economica europea per quanto riguarda le dispo- sizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati («l’accordo»), in particolare l’articolo 7 del protocollo n. 23, considerando quanto segue: (1) Conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, del protocollo n. 2 dell’accordo, l’Unione e la Confederazione Svizzera, in quanto parti contraenti, hanno co- municato al Comitato misto i prezzi interni di riferimento per il 2019 di tutte le materie prime alle quali si applicano misure di compensazione del prezzo. Da tali prezzi si evince che la situazione effettiva dei prezzi delle suddette materie prime nel territorio delle parti contraenti è cambiata. (2) È pertanto necessario aggiornare i prezzi interni di riferimento e le differenze di prezzo per le materie prime agricole di cui al protocollo n. 2, tabella III, dell’accordo, nonché adeguare gli importi di base delle materie prime agricole di cui alla tabella IV di detto protocollo,

2021-0250 RU 2021 137

Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. RU 2021 137 Decisione n. 1/2021

ha adottato la presente decisione:

Art. 1 Il protocollo n. 2 dell’accordo è così modificato: a) la tabella III è sostituita dal testo che figura nell’allegato I della presente de- cisione; b) nella tabella IV, la lettera b) è sostituita dal testo che figura nell’allegato II della presente decisione.

Art. 2 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Art. 3 La presente decisione entra in vigore il 1° marzo 2021.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2021

Per il Comitato misto: Il presidente, Marco Dueerkop

Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. RU 2021 137 Decisione n. 1/2021

Allegato I «Tabella III

Prezzi interni di riferimento dell’UE e della Svizzera Materia prima agricola Art. 4 par. 1 Art. 3 par. 3 Differenza prezzo Differenza prezzo di riferimento di riferimento Prezzo interno Prezzo interno Svizzera/UE Svizzera/UE di riferimento di riferimento applicata applicata svizzero dell’UE in Svizzera nell’UE

CHF per CHF per CHF per EUR per

100 kg netti 100 kg netti 100 kg netti 100 kg netti

Frumento tenero 50,60 20,46 30,15 0,00 Frumento duro – – 1,20 0,00 Segale 40,45 18,74 21,70 0,00 Orzo – – – – Granturco – – – – Farina di frumento tenero 91,10 42,42 48,70 0,00 Latte intero in polvere 601,45 321,47 280,00 0,00 Latte scremato in polvere 402,60 200,98 201,60 0,00 Burro 1 041,90 487,22 554,70 0,00 Zucchero bianco – – – – Uova – – 38,00 0,00 Patate fresche 40,95 27,61 13,35 0,00 Grasso vegetale – – 170,00 0,00»

Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. RU 2021 137 Decisione n. 1/2021

Allegato II

«b) Importi di base di materie prime agricole di cui si tiene conto ai fini del calcolo delle componenti agricole:

Materia prima agricola Importo di base applicato Importo di base applicato in Svizzera nell’UE Art. 3 par. 2 Art. 4 par. 2

CHF per 100 kg netti EUR per 100 kg netti

Frumento tenero 24,55 0,00 Frumento duro 1,00 0,00 Segale 17,70 0,00 Orzo – – Granturco – – Farina di frumento tenero 39,70 0,00 Latte intero in polvere 227,80 0,00 Latte scremato in polvere 164,30 0,00 Burro 452,10 0,00 Zucchero bianco – – Uova 30,95 0,00 Patate fresche 10,90 0,00 Grasso vegetale 138,55 0,00»

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