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AS 2021 151

Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Rafforzamento della qualità e dell’economicità)

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal)

Modifica del 21 giugno 2019

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 dicembre 20151, decreta:

I La legge federale del 18 marzo 19942 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:

4bis Le tariffe e i prezzi si rifanno alla remunerazione dei fornitori di prestazioni che forniscono la prestazione tariffata assicurata obbligatoriamente, nella qualità neces- saria, in modo efficiente e vantaggioso.

Art. 58 Sviluppo della qualità Il Consiglio federale stabilisce ogni quattro anni gli obiettivi in materia di garanzia e promozione della qualità delle prestazioni (sviluppo della qualità), dopo aver sentito le organizzazioni interessate. Può adeguare gli obiettivi durante il quadriennio se gli assunti di base utilizzati per stabilirli hanno subìto modifiche sostanziali.

Art. 58a Misure dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori per lo sviluppo della qualità 1 Le federazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori concludono conven- zioni sullo sviluppo della qualità (convenzioni sulla qualità) valide per tutta la Sviz- zera.

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2 Le convenzioni sulla qualità disciplinano almeno:

a. le misurazioni della qualità; b. le misure di sviluppo della qualità; c. la collaborazione fra le parti contraenti per la definizione di misure di miglio- ramento; d. la verifica del rispetto delle misure di miglioramento; e. la pubblicazione delle misurazioni della qualità e delle misure di migliora- mento; f. le sanzioni in caso di violazione della convenzione; g. la presentazione di un rapporto annuo sullo stato di sviluppo della qualità all’attenzione della Commissione federale per la qualità e del Consiglio fede- rale. 3 Le regole per lo sviluppo della qualità si rifanno ai fornitori di prestazioni che for- niscono la prestazione assicurata obbligatoriamente, nella qualità necessaria, in modo efficiente e vantaggioso. 4 Le convenzioni sulla qualità necessitano dell’approvazione del Consiglio federale.

5 Se le federazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori non si accordano su una convenzione sulla qualità, il Consiglio federale stabilisce le regole riguardanti gli ambiti di cui al capoverso 2 lettere a–e e g. 6 I fornitori di prestazioni si attengono alle regole stabilite nelle convenzioni sulla qualità. 7 Il rispetto delle regole per lo sviluppo della qualità è una delle condizioni per eser- citare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

Art. 58b Commissione federale per la qualità 1 Per realizzare i suoi obiettivi in materia di sviluppo della qualità, il Consiglio fede- rale istituisce una commissione (Commissione federale per la qualità) e ne nomina i membri. 2 Il Consiglio federale assicura la rappresentanza equa dei Cantoni, dei fornitori di prestazioni, degli assicuratori, degli assicurati, delle organizzazioni dei pazienti non- ché degli specialisti. 3 La Commissione federale per la qualità emana un regolamento interno. Vi disciplina segnatamente la propria organizzazione e la procedura per adottare le decisioni. Il regolamento interno necessita dell’approvazione del Dipartimento.

4 La Commissione federale per la qualità emana un regolamento sull’impiego delle

risorse. Vi disciplina segnatamente il calcolo delle remunerazioni e degli aiuti finan- ziari. Il regolamento necessita dell’approvazione del Dipartimento. 5 La Commissione federale per la qualità pubblica le proprie decisioni in forma ade- guata.

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Art. 58c Compiti e competenze della Commissione federale per la qualità

1 La Commissione federale per la qualità ha i compiti e le competenze seguenti:

a. presta consulenza al Consiglio federale, ai Cantoni, ai fornitori di prestazioni e agli assicuratori in materia di coordinamento delle misure di sviluppo della qualità; b. incarica terzi di elaborare nuovi indicatori della qualità e di sviluppare gli in- dicatori esistenti; rivolge raccomandazioni alle autorità sugli indicatori da uti- lizzare; c. esamina i rapporti di cui all’articolo 58a capoverso 2 lettera g presentati dalle federazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori e sottopone loro raccomandazioni in materia di sviluppo della qualità; d. presta consulenza al Consiglio federale per la definizione delle misure da esso previste in virtù degli articoli 58a e 58h; e. incarica terzi di condurre studi e verifiche sistematici; f. incarica terzi di condurre programmi nazionali di sviluppo della qualità, di assicurare l’identificazione e l’analisi dei rischi per la sicurezza del paziente, di adottare misure per la loro riduzione e di assicurare lo sviluppo di metodi intesi a promuovere la sicurezza del paziente; si avvale in particolare di orga- nizzazioni che dispongono della necessaria esperienza in tali ambiti e nell’ap- plicazione delle conoscenze in collaborazione con specialisti del ramo; g. può sostenere progetti nazionali o regionali intesi a promuovere lo sviluppo della qualità; h. sottopone alle autorità competenti e alle federazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori raccomandazioni in materia di misurazioni della qualità e requisiti generali riguardanti la qualità, segnatamente la qualità dell’indica- zione, nonché in materia di misure da adottare nei singoli casi. 2 Su proposta della Commissione federale per la qualità, il Consiglio federale defi- nisce ogni anno gli obiettivi che la Commissione deve perseguire e le modalità per verificarne il raggiungimento. 3 I Cantoni, i fornitori di prestazioni e gli assicuratori sono tenuti a comunicare ai terzi incaricati dalla Commissione federale per la qualità i dati necessari per l’adempimento dei compiti di cui al capoverso 1 lettere e ed f.

4 I terzi garantiscono l’anonimato dei pazienti.

5 Il Consiglio federale disciplina i dettagli della rilevazione, del trattamento e della trasmissione dei dati di cui ai capoversi 3 e 4.

Art. 58d Remunerazioni 1 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione remunera le prestazioni dei terzi ai quali è assegnato un compito secondo l’articolo 58c capoverso 1 lettera b, e o f.

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2 La Commissione federale per la qualità concede, su richiesta, remunerazioni sotto forma di contributi globali in virtù di convenzioni sulle prestazioni. 3 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti e la procedura per la concessione delle re- munerazioni.

Art. 58e Aiuti finanziari 1 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può sostenere progetti nazionali o regionali di sviluppo della qualità mediante aiuti finanziari. 2 La Commissione federale per la qualità concede, su richiesta, aiuti finanziari in virtù di convenzioni sulle prestazioni. Detti aiuti coprono al massimo il 50 per cento dei costi. 3 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti e la procedura per la concessione degli aiuti finanziari.

Art. 58f Finanziamento dei compiti e del funzionamento della Commissione federale per la qualità 1 I costi che la Commissione federale per la qualità sostiene per il suo funzionamento, per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 58c capoverso 1, per le remune- razioni secondo l’articolo 58d e per gli aiuti finanziari secondo l’articolo 58e sono finanziati per un terzo ciascuno dalla Confederazione, dai Cantoni e dagli assicuratori. 2 Le spese annue massime per il finanziamento dei costi risultano dalla moltiplica- zione del numero degli adulti secondo l’articolo 16a capoverso 4 per lo 0,07 per cento del premio medio annuo dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie previsto per gli assicurati secondo l’articolo 16a capoverso 3 con la franchigia fissata dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 64 capoverso 3, inclusa la copertura contro gli infortuni. 3 I crediti necessari per la quotaparte della Confederazione sono iscritti nel preventivo.

4 La quotaparte dei Cantoni è calcolata in base alla popolazione residente.

5 La quotaparte degli assicuratori è calcolata in base al numero delle persone assicu- rate obbligatoriamente per le cure medico-sanitarie. 6 Nel quadro della definizione degli obiettivi secondo l’articolo 58, il Consiglio fede- rale stabilisce il contributo annuo della Confederazione, dei Cantoni e degli assicura- tori tenendo conto dell’importo massimo di cui al capoverso 2 e della ripartizione dei costi secondo il capoverso 1. 7 L’Ufficio federale riscuote i contributi dei Cantoni e degli assicuratori e, in caso di pagamento tardivo, un interesse di mora. 8 Il Consiglio federale disciplina i dettagli del versamento e della gestione dei contri- buti finanziari.

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Art. 58g Credito complessivo L’Assemblea federale decide, mediante un credito pluriennale complessivo, l’importo massimo che la Commissione federale per la qualità può concedere sotto forma di remunerazioni secondo l’articolo 58d e di aiuti finanziari secondo l’articolo 58e.

Art. 58h Misure del Consiglio federale intese a sviluppare la qualità e a garantire o ristabilire l’impiego appropriato delle prestazioni 1 Il Consiglio federale stabilisce le misure intese a sviluppare la qualità e a garantire o ristabilire l’impiego appropriato delle prestazioni. Può segnatamente ordinare che: a. prima dell’esecuzione di determinate misure diagnostiche o terapeutiche, segnatamente quelle particolarmente onerose, debba essere ottenuto il con- senso del medico di fiducia; b. i costi di misure diagnostiche o terapeutiche particolarmente onerose o diffi- cili siano assunti dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie soltanto se dispensate da fornitori di prestazioni qualificati. 2 Il Consiglio federale può designare più dettagliatamente i fornitori di prestazioni di cui al capoverso 1 lettera b.

Art. 59, rubrica, cpv. 1 frase introduttiva e lett. a, 3 frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. c, nonché 4 Violazione delle condizioni relative all’economicità e allo sviluppo della qualità 1 Contro i fornitori di prestazioni che violano le condizioni di economicità e qualità previste nella presente legge (art. 56, 58a e 58h) o clausole contrattuali sono inflitte sanzioni. Oltre a quelle previste nelle convenzioni sulla qualità, le sanzioni consis- tono: a. nell’ammonimento; 3 Costituiscono violazione delle condizioni legali o delle clausole contrattuali secondo il capoverso 1 segnatamente: c. l’inosservanza delle misure di cui agli articoli 58a e 58h; 4 Le risorse finanziarie provenienti dalle multe e dalle sanzioni sono impiegate dal Consiglio federale per le misure a favore della qualità previste dalla presente legge.

Disposizione transitoria della modifica del 21 giugno 2019 Le federazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori sottopongono al Consi- glio federale per approvazione le convenzioni sulla qualità la prima volta un anno dopo l’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019.

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II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 21 giugno 2019 Consiglio nazionale, 21 giugno 2019 Il presidente: Jean-René Fournier La presidente: Marina Carobbio Guscetti La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 10 ot- tobre 2019.3

2 La presente legge entra in vigore il 1° aprile 2021.

24 febbraio 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr

3 FF 2019 3715

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