AS 2021 187
Ordinanza relativa alla legge federale sulla promozione della ricercae dell’innovazione (Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell’innovazione, O-LPRI)
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Ordinanza relativa alla legge federale sulla promozione della ricercae dell’innovazione (Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell’innovazione, O-LPRI)
Modifica del 19 marzo 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 29 novembre 20131 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione è modificata come segue:
Inserire prima del titolo del capitolo 4
Art. 31 Contributo federale ai costi d’esercizio dell’istituzione responsabile della realizzazione del parco dell’innovazione 1 Su richiesta, la SEFRI può contribuire ai costi d’esercizio sostenuti dalla segreteria dell’istituzione responsabile della realizzazione del parco dell’innovazione. 2 Il contributo serve a coprire i costi sostenuti dalla segreteria per adempiere i compiti di cui all’articolo 4 del contratto di diritto pubblico del 21 dicembre 20162 tra il Con- siglio federale e la fondazione «Switzerland Innovation» concernente il parco dell’in- novazione.
3 Sono considerati costi computabili:
a. i costi salariali, nella misura in cui non superano gli importi abituali per fun- zioni analoghe, e i contributi del datore di lavoro alle assicurazioni sociali; b. i costi per beni e servizi e i costi d’esercizio sostenuti per fornire le prestazioni definite nella convenzione sulle prestazioni tra la SEFRI e l’istituzione re- sponsabile (art. 5a del contratto); c. i costi di locazione, ragionevoli e conformi all’uso locale, per i locali necessari all’istituzione responsabile.
2021-0935 RU 2021 187
Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell’innovazione RU 2021 187
4 Il contributo ai costi d’esercizio copre anche il trattamento delle domande di fideius- sione e il monitoraggio delle fideiussioni in essere.
5 La SEFRI fissa ogni anno mediante decisione il contributo federale massimo.
6 Rimborsa esclusivamente i costi effettivamente sostenuti e comprovati. I fondi even- tualmente non utilizzati del contributo federale di un determinato anno sono compen- sati con il contributo federale dell’anno successivo dopo presentazione del bilancio annuale dell’istituzione responsabile.
Art. 32 Domanda di contributo federale 1 L’istituzione responsabile della realizzazione del parco dell’innovazione presenta alla SEFRI la domanda di contributo federale annuo ai costi d’esercizio della sua se- greteria al più tardi entro la fine dell’anno in corso per l’anno successivo.
2 La domanda deve contenere in particolare gli elementi seguenti:
a. il preventivo dell’istituzione responsabile; b. un elenco delle attività e delle misure previste per adempiere i compiti definiti nella convenzione sulle prestazioni di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettera b.
II La presente ordinanza entra in vigore il 15 aprile 2021.
19 marzo 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr