AS 2021 203
Ordinanza dell’USAV del 9 aprile 2021 che istituisce misure destinate a proteggere le popolazioni di pollame da cortile dallʼinfluenza aviaria e a impedire la diffusione di tale epizoozia
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Ordinanza dell’USAV che istituisce misure destinate a proteggere le popolazioni di pollame da cortile dallʼinfluenza aviaria e a impedire la diffusione di tale epizoozia
del 9 aprile 2021
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visti gli articoli 24 capoverso 3 lettera a e 57 capoversi 1 e 2 lettera b della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visti gli articoli 5 capoverso 4 e 25 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 18 novembre 20152 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, ordina:
Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina misure di protezione del pollame da cortile dall’in- fluenza aviaria e stabilisce i territori in cui si applicano tali misure (territori discipli- nati). 2 Disciplina l’esportazione dalla Svizzera di pollame da cortile vivo, galline ovaiole giovani, pulcini di un giorno, uova da cova, carne di pollame, uova di trasformazione e da consumo e sottoprodotti di origine animale di pollame da cortile.
Art. 2 Territori disciplinati I territori disciplinati sono stabiliti nell’allegato.
Art. 3 Misure
1 Nei territori disciplinati si applicano le seguenti misure:
a. la stabulazione di pollame da cortile nuovo e l’uscita di pollame da cortile sono vietate; b. i mercati e le manifestazioni con pollame da cortile sono vietati;
RS 916.443.110
2021-1093 RU 2021 203
Misure destinate a proteggere le popolazioni di pollame da cortile RU 2021 203 dallʼinfluenza aviaria e a impedire la diffusione di tale epizoozia.
c. il trasporto di liquame e letame di pollame da cortile dai territori disciplinati è vietato.
2 In deroga al capoverso 1 lettera a il veterinario cantonale può autorizzare:
a. la stabulazione di nuovi effettivi e l’uscita di effettivi; b. il trasporto di pollame da cortile destinato alla macellazione diretta all’interno o al di fuori del territorio disciplinato; se la macellazione viene effettuata in un altro Cantone, è inoltre necessario il consenso del veterinario cantonale competente.
Art. 4 Notifiche 1 Nei territori disciplinati gli avicoltori con 100 o più volatili devono immediatamente notificare al veterinario cantonale quanto segue: a. una diminuzione dell’assunzione di mangime e acqua o della deposizione di uova superiore al 20 per cento nell’arco di tre giorni; b. un aumento del tasso di mortalità superiore al 3 per cento in una settimana. 2 Nei territori disciplinati gli avicoltori con meno di 100 volatili devono notificare al veterinario cantonale il decesso di due o più animali nell’arco di una giornata.
Art. 5 Sorveglianza delle aziende detentrici di pollame Su ordine dell’USAV, il veterinario cantonale esegue controlli a campione dei virus dell’influenza A nelle aziende detentrici di pollame nei territori disciplinati.
Art. 6 Esportazione di pollame da cortile vivo, galline ovaiole giovani, pulcini di un giorno e uova da cova 1 L’esportazione dalla Svizzera di pollame da cortile vivo, galline ovaiole giovani, pulcini di un giorno e uova da cova è vietata. 2 Il veterinario cantonale può autorizzare l’esportazione di pollame da cortile vivo de- stinato alla macellazione diretta, previo consenso dell’autorità del luogo di destina- zione.
Art. 7 Esportazione di carne di pollame, uova da consumo e di trasformazione nonché sottoprodotti di origine animale 1 L’esportazione di carne di pollame dalla Svizzera è vietata a meno che non sia sot- toposta a uno dei trattamenti termici conformi all’allegato III della direttiva 2002/99/CE3 che distruggono l’agente dell’influenza aviaria.
3 Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, pag. 11; modificata da ultimo dalla diret- tiva 2013/20/UE, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 234.
Misure destinate a proteggere le popolazioni di pollame da cortile RU 2021 203 dallʼinfluenza aviaria e a impedire la diffusione di tale epizoozia.
2 L’esportazione dalla Svizzera di uova da consumo e di trasformazione nonché di
sottoprodotti di origine animale di pollame da cortile, inclusi il letame e il liquame, è vietata.
Art. 8 Entrata in vigore 1 La presente ordinanza entra in vigore il 10 aprile 2021 e si applica, fatto salvo il capoverso 2, fino al 30 aprile 20214.
2 Gli articoli 6 e 7 si applicano fino al 18 aprile 2021.
9 aprile 2021 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Thomas Jemmi
4 Pubblicazione urgente del 9 aprile 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512).
Misure destinate a proteggere le popolazioni di pollame da cortile RU 2021 203 dallʼinfluenza aviaria e a impedire la diffusione di tale epizoozia.
Allegato (art. 2)
Territori disciplinati
I seguenti Comuni sono territori disciplinati secondo la presente ordinanza.
Cantone di Argovia Böttstein Bözberg Bözen Effingen Eiken Elfingen Frick Full-Reuenthal Gansingen Gipf-Oberfrick Hellikon Herznach Hornussen Kaiseraugst Kaisten Laufenburg Leibstadt Leuggern Magden Mandach Mettauertal Möhlin Mönthal Mumpf Münchwilen (AG) Obermumpf Oeschgen
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Olsberg Remigen Rheinfelden Riniken Rüfenach Schupfart Schwaderloch Sisseln Stein (AG) Ueken Villigen Wallbach Wegenstetten Wittnau Wölflinswil Zeihen Zeiningen Zuzgen
Cantone di Basilea Campagna Anwil Arisdorf Böckten Buus Hemmiken Hersberg Maisprach Nusshof Ormalingen Rickenbach (BL) Rothenfluh Sissach Wintersingen
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Cantone di Sciaffusa Bargen Beggingen Gächlingen Hallau Hemmental (frazione di Sciaffusa) Merishausen Oberhallau Schleitheim Siblingen