AS 2021 207
Ordinanza del DFI sugli attestati di competenza per trattamenti estetici con radiazioni non ionizzanti e stimoli sonori
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Ordinanza del DFI sugli attestati di competenza per trattamenti estetici con radiazioni non ionizzanti e stimoli sonori
del 24 marzo 2021
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), in virtù dell’articolo 9 capoverso 2 dell’ordinanza del 27 febbraio 20191 concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (O-LRNIS), ordina:
Art. 1 Attestati di competenza Gli attestati di competenza che autorizzano l’esecuzione di trattamenti secondo l’alle- gato 2 numero 1 O-LRNIS sono elencati nell’allegato.
Art. 2 Documentazione Chi vuole far iscrivere un attestato di competenza nell’allegato presenta all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), ogni volta entro il 31 agosto o il 28 febbraio, una domanda corredata dei seguenti documenti: a. documenti di formazione e d’esame; b. documenti relativi alle qualifiche professionali dei formatori e degli esperti d’esame.
Art. 3 Notifiche 1 Gli organi d’esame che figurano nell’allegato notificano all’UFSP entro il 31 ottobre di ogni anno: a. una statistica che indica la parcentuale degli esami superati e di quelli non superati; b. i dati delle formazioni e degli esami previsti per l’anno successivo.
RS 814.711.32 1 RS 814.711
2021-1066 RU 2021 207
Competenza in trattamenti estetici con RNIS. O del DFI RU 2021 207
2 Gli organi d’esame notificano all’UFSP entro un mese dalla conclusione degli esami il nome delle persone cui hanno rilasciato un attestato di competenza; inoltre specifi- cano i dati di cui al numero 2 dell’allegato.
3 Gli organi d’esame notificano immediatamente all’UFSP qualsiasi modifica della
documentazione di cui all’articolo 2.
Art. 4 Modifiche 1 Gli organi d’esame adeguano la documentazione in loro possesso ai piani di forma- zione, ai contenuti degli esami e al regolamento d’esame attuali secondo l’articolo 7 capoverso 2 O-LRNIS 2 L’UFSP verifica almeno ogni cinque anni che la documentazione soddisfi i requisiti di cui all’allegato 2 numero 3 O-LRNIS e corrisponda allo stato della scienza e della tecnica.
Art. 5 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2021.
24 marzo 2021 Dipartimento federale dell’interno:
Alain Berset
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Allegato (art. 1)
Attestato di competenza
1. Gli attestati di competenza seguenti autorizzano l’esecuzione dei trattamenti di cui all’allegato 2 numero 1 O-LRNIS
Designazione dell’attestato Trattamenti autorizzati secondo l’allegato 2 numero Organi d’esame di competenza (AC) 1 O-LRNIS
AC agopuntura laser Agopuntura mediante laser AC rimozione di peli laser Rimozione di peli mediante laser AC epilazione a luce pulsata ad ampio Epilazione mediante luce pulsata ad ampio spettro spettro e non coerente (IPL) e non coerente (IPL) AC trucco permanente e tatuaggi Rimozione di trucco permanente e di tatuaggi mediante laser, fatto salvo il numero 2.2 dell’allegato 2 O-LRNIS AC pelle e pigmentazione Trattamento di acne, rughe, cicatrici, iperpigmentazione postinfiammatoria, smagliature, couperose, emangiomi e angiomi stellari di dimensioni pari o inferiori a 3 mm, fatto salvo il numero 2.2 dell’allegato 2 O-LRNIS AC cellulite e cuscinetti di grasso Trattamento di cellulite e cuscinetti di grasso AC onicomicosi Trattamento di onicomicosi
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2. Gli AC contengono i dati seguenti:
a. designazione dell’AC secondo l’allegato numero 1 b. nome e cognome della persona che ha conseguito l’AC c. data di nascita della persona che ha conseguito l’AC d. trattamento autorizzato secondo l’allegato numero 1 della presente ordinanza e dell’allegato 2 numero 1 O-LRNIS e. nome dell’organo d’esame secondo l’allegato numero 1 f. data e sede dell’esame