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AS 2021 212

Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 3 COVID-19) (Modifica degli elenchi del materiale medico importante e dei principi attivi per il trattamento del COVID-19)

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 3 COVID-19)

Modifica del 14 aprile 2021

Il Dipartimento federale dell’interno, visti gli articoli 11 capoverso 2 e 21 capoverso 3 dell’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 20201, ordina:

I

1 L’allegato 4 dell’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020 è modificato secondo

la versione qui annessa. 2 L’allegato 5 dell’ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020 è sostituito dalla ver- sione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 15 aprile 2021 alle ore 00.00 2.

14 aprile 2021 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

1 RS 818.101.24 2 Pubblicazione urgente del 14 aprile 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

2021-1107 RU 2021 212

Ordinanza 3 COVID-19 RU 2021 212

Allegato 4 (art. 11 cpv. 1, 19 cpv. 1 e 21 cpv. 2)

Elenco dei medicamenti, dei dispositivi medici e dei dispositivi di protezione importanti (materiale medico importante)

N. 1, n. 44–46

1. Principi attivi nonché medicamenti contenenti

i principi attivi elencati

44. Gas medicinali

45. Casirivimab/Imdevimab

46. Bamlanivimab/Etesevimab

Ordinanza 3 COVID-19 RU 2021 212

Allegato 5 (art. 21 cpv. 1 e 3 e 22 cpv. 1)

Elenco dei principi attivi per il trattamento del COVID-19

1. Casirivimab/Imdevimab

2. Bamlanivimab/Etesevimab

Ordinanza 3 COVID-19 RU 2021 212

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