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AS 2021 258

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RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori (Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori)

Modifica del 3 maggio 2021

Il Dipartimento federale dell’interno, visto l’articolo 2 capoverso 3 dell’ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori del 27 gennaio 20211, ordina:

I L’allegato 1 numero 1 dell’ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traf- fico internazionale viaggiatori del 27 gennaio 2021 è completato con la menzione «Nepal».

II La presente ordinanza entra in vigore il 3 maggio 2021 alle ore 18.002.

3 maggio 2021 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

1 RS 818.101.27 2 Pubblicazione urgente del 3 maggio 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

2021-1456 RU 2021 258

Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore RU 2021 258 del traffico internazionale viaggiatori

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