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AS 2021 29

Convenzione del 4 dicembre 1995 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Ceca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. Accordo amichevole tra l’autorità competente della Confederazione Svizzera e l’autorità competente della Repubblica Ceca

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Traduzione

Convenzione del 4 dicembre 1995 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Ceca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio Accordo amichevole tra l’autorità competente della Confederazione Svizzera e l’autorità competente della Repubblica Ceca

Concluso il 24 novembre 2020 Entrato in vigore il 24 novembre 2020

1. Le autorità competenti della Confederazione Svizzera e della Repubblica Ceca

hanno concluso il seguente Accordo amichevole relativo alla modifica della Conven- zione del 4 dicembre 19951 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Re- pubblica Ceca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (di seguito «Convenzione») fondata sulla Convenzione multilaterale del 24 novembre 20162 per l’attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finaliz- zate a prevenire l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (di se- guito «Convenzione BEPS»). Il presente Accordo amichevole è concluso secondo l’articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione e l’articolo 32 paragrafo 1 della Conven- zione BEPS. 2. Con riserva delle modifiche delle riserve e notifiche dei due Stati contraenti ai fini della Convenzione BEPS, la Convenzione è modificata dalla Convenzione BEPS come indicato nell’allegato 1. 3. L’autorità competente svizzera notifica all’autorità competente ceca e al Deposita- rio della Convenzione BEPS il completamento delle procedure interne secondo il pa- ragrafo 7 dell’articolo 35 della Convenzione BEPS in data 18 dicembre 2020.

4. L’Accordo amichevole si applica:

a) con riferimento alle imposte trattenute alla fonte sulle somme pagate o accre- ditate, quando il fatto generatore di tali imposte si verifica il, o successiva- mente al 1° gennaio 2022; b) con riferimento a tutte le altre imposte, per le imposte prelevate con riferi- mento ai periodi d’imposta che iniziano dopo il 17 luglio 2021;

Allegato 1

Modifica della Convenzione del 4 dicembre 1995 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Ceca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (di seguito «Convenzione») fondata sulla Convenzione multilaterale per l’attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (di seguito «Convenzione BEPS»)

I Il seguente paragrafo è aggiunto al preambolo della Convenzione: «nell’intento di eliminare la doppia imposizione con riferimento alle imposte oggetto della presente Convenzione senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l’evasione o l’elusione fiscale (incluse le strategie di abuso dei trattati fiscali («treaty-shopping») finalizzate a ottenere i benefici previsti dalla pre- sente Convenzione a beneficio indiretto di residenti in Stati o Giurisdizioni terzi),»

Il preambolo della Convenzione è modificato come segue: «Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Ceca, desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, nell’intento di eliminare la doppia imposizione con riferimento alle imposte oggetto della presente Convenzione senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l’evasione o l’elusione fiscale (incluse le strategie di abuso dei trattati fiscali («treaty-shopping») finalizzate a ottenere i benefici previsti dalla pre- sente Convenzione a beneficio indiretto di residenti in Stati o Giurisdizioni terzi), hanno convenuto quanto segue:»

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito RU 2021 29 e sul patrimonio. Acc. amichevole con la Repubblica Ceca

II Il primo periodo del paragrafo 1 dell’articolo 25 (Procedura amichevole) della Con- venzione è abrogato e sostituito dal periodo seguente: «1. Se ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti com- portano o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici pre- visti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all’autorità com- petente di uno dei due Stati contraenti.»

III Il paragrafo 8 del Protocollo della Convenzione è sostituito dalla disposizione se- guente: «8. Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito o di patrimonio, se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circo- stanze pertinenti, che l’ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indiretta- mente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all’oggetto e allo scopo delle pertinenti dispo- sizioni della presente Convenzione.»

Convenzione del 4 dicembre 1995 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Ceca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. Accordo amichevole tra l’autorità competente della Confederazione Svizzera e l’autorità competente della Repubblica Ceca | Lexipedia | Lexipedia