AS 2021 339
Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI)
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Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI)
Modifica del 26 maggio 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 31 agosto 19831 sull’assicurazione contro la disoccupazione è modi- ficata come segue:
Sostituzione di un termine In tutta l’ordinanza «SECO» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione».
Titolo prima dell’art. 1 Titolo 1: Applicabilità della LPGA
Art. 1 Relazioni elettroniche con le autorità 1 In applicazione dell’articolo 55 capoverso 1 bis LPGA si applicano le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa concer- nenti le relazioni elettroniche con le autorità. 2 Le relazioni elettroniche avvengono, fino alla decisione su opposizione, tramite la piattaforma di accesso ai servizi online (art. 83 cpv. 1 bis lett. d LADI).
2021-1782 RU 2021 339
Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione RU 2021 339
Inserire prima del titolo 1a
Ex art. 1
Art. 1a, rubrica Provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro (art. 1 cpv. 3 LADI)
Art. 2
Ex art. 2
Titolo prima dell’art. 18 Sezione 2: Annuncio, consulenza e controllo
Art. 18, rubrica, nonché cpv. 1–3 e 5 Competenza locale 1 L’annuncio per il collocamento nonché i successivi colloqui di consulenza e di con- trollo competono al servizio del luogo di domicilio dell’assicurato. 2 È considerato luogo di domicilio dell’assicurato il suo domicilio secondo gli articoli
23 e 25 del Codice civile3.
3 Le persone che beneficiano di una misura di protezione degli adulti e che non sog- giornano abitualmente nel luogo in cui ha sede l’autorità di protezione degli adulti possono, con l’autorizzazione scritta di tale autorità, partecipare ai colloqui di consu- lenza e di controllo con il servizio competente del luogo di soggiorno.
5 L’annuncio delle persone che soggiornano temporaneamente in Svizzera per cer-
carvi lavoro (art. 64 del regolamento [CE] n. 883/20044) nonché i successivi colloqui
3 RS 210 4 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nella versione che vincola la Svizzera in virtù dell’Allegato II all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla li- bera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681) (una versione consolidata non vinco- lante di questo regolamento è pubblicata in RS 0.831.109.268.1) nonché nella versione che vincola la Svizzera in virtù dell’appendice 2 dell’allegato K della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) (RS 0.632.31).
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di consulenza e di controllo competono al servizio del luogo di soggiorno. Per la du- rata della ricerca di lavoro in Svizzera non possono cambiare detto servizio.
Art. 19 Annuncio personale per il collocamento (art. 29 LPGA; art. 10 cpv. 3 e 17 cpv. 2 LADI) 1 L’assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento. L’annuncio può essere effettuato tramite la piattaforma di accesso ai servizi online (art. 83 cpv. 1 bis lett. d LADI) o presentandosi presso il servizio competente (art. 18).
2 Al momento dell’annuncio, l’assicurato deve fornire il suo numero d’assicurato
dell’AVS.
3 La data dell’annuncio è confermata all’assicurato per scritto.
Abrogato
Art. 20 Verifica e registrazione dei dati dell’annuncio
1 Il servizio competente verifica la validità del numero d’assicurato dell’AVS.
2 Il servizio competente verifica i dati dell’annuncio e li registra nel sistema d’infor- mazione per il collocamento pubblico (art. 83 cpv. 1 bis lett. b LADI).
Art. 20a Primo colloquio di consulenza e di controllo (art. 17 LADI) 1 Il servizio competente svolge il primo colloquio di consulenza e di controllo con l’assicurato nei 15 giorni successivi alla data dell’annuncio (art. 19 cpv. 3).
2 Durante questo colloquio viene verificata l’identità dell’assicurato.
3 Durante questo colloquio l’assicurato presenta le informazioni richieste dal servizio competente, segnatamente la prova delle ricerche di lavoro.
Art. 21 Colloqui di consulenza e di controllo (art. 17 LADI) 1 Il servizio competente svolge un colloquio di consulenza e di controllo con l’assicu- rato a intervalli adeguati, ma almeno ogni due mesi. Durante il colloquio esamina l’idoneità al collocamento dell’assicurato e l’entità della perdita di lavoro computa- bile. 2 Il servizio competente registra per l’assicurato le date in cui si è svolto un colloquio di consulenza e di controllo e redige un verbale dei colloqui. 3 L’assicurato deve garantire di poter essere contattato dal servizio competente entro un giorno lavorativo.
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Art. 22 Informazione sui diritti e sugli obblighi (art. 27 LPGA) 1 Gli organi esecutivi di cui all’articolo 76 capoverso 1 lettere a–d LADI informano gli assicurati sui loro diritti e obblighi, in particolare sulla procedura di annuncio e sull’obbligo di evitare o abbreviare la disoccupazione. 2 Le casse di disoccupazione informano gli assicurati sui diritti e sugli obblighi deri- vanti dai propri compiti (art. 81 LADI). 3 I servizi competenti informano gli assicurati sui diritti e sugli obblighi derivanti dai propri compiti (art. 85 e 85b LADI).
Art. 23, rubrica (concerne soltanto il testo francese), nonché cpv. 1–3 1 L’assicurato trasmette i dati di controllo tramite il modulo «Indicazioni della persona assicurata».
2 Tali dati forniscono informazioni su:
a. i giorni lavorativi per i quali l’assicurato rende verosimile di essere stato di- soccupato e idoneo al collocamento; b. tutti i fatti importanti per valutare il diritto dell’assicurato, come malattia, ser- vizio militare, assenze per vacanze, partecipazione a un provvedimento ine- rente al mercato del lavoro, guadagno intermedio ed entità della perdita di lavoro computabile.
3 Abrogato
Art. 24 Esame dell’idoneità al collocamento e dell’entità della perdita di lavoro computabile (art. 49 LPGA; art. 11 e 15 LADI) 1 Se considera l’assicurato non idoneo al collocamento o se l’entità della perdita di lavoro computabile è mutata, il servizio competente ne informa la cassa di disoccupa- zione.
2 Il servizio emana una decisione al riguardo.
Art. 27 cpv. 6 6 L’assicurato non può prendere giorni esenti dall’obbligo di controllo né immediata- mente prima né durante né immediatamente dopo il suo soggiorno all’estero (art. 64 del regolamento [CE] n. 883/20045). Al suo ritorno, deve presentarsi personalmente al servizio competente e farvi valere il proprio diritto ai giorni esenti dall’obbligo di controllo.
5 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 18 cpv. 5.
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Art. 28 Scelta e mutamento della cassa (art. 20 cpv. 1 LADI) 1 L’assicurato è informato in merito alle casse di disoccupazione disponibili e ne sce- glie una al più tardi durante il primo colloquio di consulenza e di controllo (art. 20a). 2 L’assicurato può mutare cassa di disoccupazione, durante il termine quadro per la riscossione della prestazione, soltanto se abbandona il campo d’attività di detta cassa. Salvo alla scadenza di un termine quadro, il mutamento deve aver luogo all’inizio di un periodo di controllo. 3 Al mutamento di cassa, la nuova cassa di disoccupazione acquisisce i diritti di ac- cesso ai dati del pertinente caso assicurativo dall’inizio del periodo di controllo suc- cessivo. La cassa di disoccupazione precedente mantiene i diritti di accesso al caso assicurativo per le procedure in corso.
Art. 29 Esercizio del diritto all’indennità (art. 40 LPGA; art. 20 cpv. 1 e 2 LADI) 1 Per il primo periodo di controllo durante il termine quadro e in occasione di ogni nuova disoccupazione dopo un’interruzione di almeno sei mesi, l’assicurato fa valere il suo diritto consegnando alla cassa di disoccupazione: a. la domanda d’indennità di disoccupazione; b. gli attestati del datore di lavoro degli ultimi due anni; c. il modulo «Indicazioni della persona assicurata»; d. le altre informazioni chieste dalla cassa di disoccupazione per valutare il di- ritto all’indennità. 2 Al fine di far valere il suo diritto all’indennità per gli ulteriori periodi di controllo, l’assicurato presenta alla cassa di disoccupazione: a. il modulo «Indicazioni della persona assicurata»; b. gli attestati di guadagno intermedio; c. le altre informazioni chieste dalla cassa di disoccupazione per valutare il di- ritto all’indennità. 3 Se necessario, la cassa di disoccupazione fissa all’assicurato un termine adeguato per completare il dossier e lo avverte riguardo alle conseguenze dell’omissione. 4 Se l’assicurato non può provare, mediante attestati, fatti rilevanti per valutare il di- ritto all’indennità, la cassa di disoccupazione può eccezionalmente tener conto di una dichiarazione firmata dall’assicurato, se questa appare verosimile.
Art. 30 Pagamento delle indennità e attestato per le autorità fiscali 1 La cassa di disoccupazione paga l’indennità per il periodo di controllo trascorso di regola nel corso del mese seguente.
2 L’assicurato riceve un conteggio scritto.
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3 La cassa di disoccupazione consegna all’assicurato, a destinazione delle autorità fi- scali, un attestato concernente le prestazioni ricevute. Nei Cantoni che ne prevedono la possibilità, l’attestato è trasmesso alle autorità fiscali cantonali direttamente per via elettronica (art. 97a cpv. 1 lett. cbis e cpv. 8 LADI).
Art. 34 cpv. 2 2 L’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione comunica annualmente agli organi esecutivi, d’intesa con l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, le aliquote e i principali presupposti del diritto agli assegni.
Art. 35 cpv. 2 e 3 Concerne soltanto il testo francese
Art. 37 cpv. 4 4 Il guadagno assicurato è ridefinito se, durante il termine quadro per la riscossione della prestazione: a. Concerne soltanto i testi tedesco e francese b. l’entità della perdita di lavoro computabile dell’assicurato è mutata.
Concerne soltanto il testo francese
Art. 42 cpv. 1 e 2 1 L’assicurato che si trova temporaneamente in una situazione di incapacità al lavoro totale o parziale e intende far valere il diritto all’indennità giornaliera deve annunciare la sua incapacità lavorativa all’ufficio regionale di collocamento (URC) entro una set- timana dall’inizio della medesima.
2 Concerne soltanto il testo francese
Art. 45 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese)
Art. 59, rubrica, nonché cpv. 2 Documenti da presentare (art. 36 cpv. 2, 3 e 5 LADI) 2 Il datore di lavoro deve annunciare il lavoro ridotto al servizio cantonale tramite il modulo dell’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Art. 60 cpv. 5 5 Al mutamento di cassa, la nuova cassa di disoccupazione acquisisce i diritti di ac- cesso ai dati del pertinente caso assicurativo per analogia all’articolo 28 capoverso 3.
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Art. 64 Abrogato
Art. 69 cpv. 1 1 Il datore di lavoro è tenuto ad annunciare al servizio cantonale, tramite il modulo dell’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione, la perdita di lavoro dovuta ad intemperie, al più tardi il quinto giorno del mese civile successivo.
Art. 72 Abrogato
Art. 76 cpv. 4 Concerne soltanto il testo francese
Art. 77 cpv. 1–4 1 L’assicurato che fa valere il diritto all’indennità per insolvenza deve presentare alla cassa di disoccupazione competente: a. la domanda d’indennità per insolvenza; b. il numero d’assicurato dell’AVS; c. se è di cittadinanza straniera, il permesso per stranieri; d. tutte le altre informazioni chieste dalla cassa di disoccupazione per valutare il diritto all’indennità. 2 Se necessario, la cassa di disoccupazione fissa all’assicurato un termine adeguato per completare il dossier e lo avverte riguardo alle conseguenze dell’omissione. 3 Se il fallimento di un datore di lavoro ha ripercussioni per succursali o stabili orga- nizzazioni situate in un altro Cantone, i loro lavoratori possono far valere il diritto presso la cassa di disoccupazione pubblica di detto Cantone. Il trattamento di queste domande compete alla cassa di disoccupazione pubblica in cui ha sede il datore di lavoro. 4 Se il datore di lavoro non è oggetto di un’esecuzione forzata in Svizzera, è compe- tente la cassa di disoccupazione pubblica del Cantone in cui si trova il precedente luogo di lavoro dell’assicurato. Se esistono luoghi di lavoro in diversi Cantoni, l’uffi- cio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione designa la cassa di disoccupazione competente.
1 Il servizio cantonale trasmette i dati necessari per il controllo dell’efficacia delle misure al sistema d’informazione per il collocamento pubblico (art. 83 cpv. 1 bis lett. b LADI).
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Art. 87 Attestazione dell’organizzatore del provvedimento di formazione o di occupazione
L’organizzatore del provvedimento di formazione o di occupazione redige per ogni periodo di controllo, al più tardi il terzo giorno lavorativo del mese seguente, un’atte- stazione che riporta il numero dei giorni durante i quali l’assicurato ha effettivamente partecipato al provvedimento e le assenze.
Art. 109b, rubrica Controllo delle applicazioni informatiche
Art. 110 cpv. 1 e 4 Concerne soltanto il testo francese
Art. 119 cpv. 1
1 La competenza locale del servizio cantonale è determinata:
a. secondo il luogo in cui l’assicurato adempie l’obbligo di controllo, riguardo all’indennità di disoccupazione (art. 18); b. secondo il luogo dell’azienda, riguardo all’indennità per lavoro ridotto; c. secondo il luogo dell’azienda, riguardo all’indennità per intemperie; d. secondo la sede dell’istituzione richiedente, riguardo ai sussidi per i corsi di riqualificazione e di perfezionamento o per i programmi di occupazione tem- poranea; e. secondo il luogo di domicilio dell’assicurato, in tutti gli altri casi.
Abrogato
1 Le persone incaricate del servizio pubblico di collocamento devono, entro cinque anni dalla loro entrata in funzione, disporre del titolo di «Specialista in risorse umane con attestato professionale federale, opzione Servizi pubblici di collocamento e con- sulenza al personale» oppure possedere un’esperienza professionale o una formazione ritenute equivalenti dall’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoc- cupazione.
2 Il servizio cantonale competente disciplina la collaborazione tra gli uffici di collo- camento privati e gli URC mediante un contratto scritto. Tale contratto impegna gli uffici di collocamento privati:
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b. a fornire all’URC le informazioni necessarie a quest’ultimo per svolgere il suo compito di osservazione del mercato di lavoro mediante il sistema d’informa- zione per il collocamento pubblico (art. 83 cpv. 1 bis lett. b LADI).
Art. 122 cpv. 2–4 Concerne soltanto il testo francese
Art. 125 Conservazione dei dati 1 I dati dei libri di commercio e dei documenti contabili sono conservati per dieci anni.
2 I dati sui casi assicurativi sono conservati per cinque anni dopo il loro ultimo tratta- mento. 3 L’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione sorveglia l’esecuzione della conservazione dei dati.
1 Nei casi di cui all’articolo 97a capoverso 4 LADI è riscosso un emolumento se la comunicazione dei dati richiede numerose copie o altre riproduzioni o ricerche parti- colari. Si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale sugli emolumenti dell’8 settembre 20046.
Art. 128 cpv. 1 1 La competenza del tribunale cantonale delle assicurazioni per giudicare i ricorsi con- tro le decisioni delle casse è disciplinata in analogia con gli articoli 77 e 119.
II La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell’allegato.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2021.
26 maggio 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
6 RS 172.041.1
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Allegato (cifra II)
Modifica di un altro atto normativo
L’ordinanza del 16 gennaio 19917 sul collocamento è modificata come segue:
Art. 51 Annuncio delle persone in cerca d’impiego e registrazione dei posti vacanti (art. 24 LC) 1 Alla procedura di annuncio delle persone in cerca d’impiego che intendono benefi- ciare delle prestazioni del servizio pubblico di collocamento si applicano per analogia gli articoli 19, 20 e 20a dell’ordinanza del 31 agosto 19838 sull’assicurazione contro la disoccupazione. 2 Le autorità preposte al mercato del lavoro registrano i posti vacanti annunciati se- condo criteri uniformi sulla piattaforma del servizio pubblico di collocamento (art. 35 cpv. 1 lett. b LC). 3 L’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione fissa questi criteri d’intesa con le competenti autorità cantonali. 4 Le autorità preposte al mercato del lavoro provvedono affinché il contenuto degli annunci dei posti vacanti non sia discriminatorio.
2 Devono fornire i seguenti dati:
g. Concerne soltanto il testo francese h. nome del datore di lavoro; i. per i prestatori, nome dell’impresa acquisitrice.
3 Abrogato
5 I datori di lavoro possono pubblicare in altro modo i posti vacanti che sono tenuti ad annunciare secondo il capoverso 1 solo dopo cinque giorni lavorativi dalla pubblica- zione sulla piattaforma del servizio pubblico di collocamento.
1 Nei casi di cui all’articolo 34a capoverso 4 LC è riscosso un emolumento se la co- municazione dei dati richiede numerose copie o altre riproduzioni o ricerche partico- lari. Si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale sugli emolumenti dell’8 set- tembre 20049.
7 RS 823.111 8 RS 837.02 9 RS 172.041.1