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AS 2021 350

Accordo amichevole concluso tra l’autorità competente della Confederazione Svizzera e l’autorità competente della Repubblica del Cile relativo alla Convenzione del 2 aprile 2008 tra la Svizzera e il Cile per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

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Traduzione

Accordo amichevole concluso tra l’autorità competente della Confederazione Svizzera e l’autorità competente della Repubblica del Cile relativo alla Convenzione del 2 aprile 2008 tra la Svizzera e il Cile per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

Concluso il 29 marzo 2021 Entrato in vigore il 29 marzo 2021

Considerando che, conformemente al paragrafo 6 del Protocollo della Convenzione del 2 aprile 20081 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Cile per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (di seguito «Convenzione»), se, in un accordo o una convenzione tra il Cile e uno Stato terzo membro dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), il Cile conviene l’esenzione fiscale di interessi o canoni (sia in generale, sia per quel che concerne categorie specifiche di interessi o canoni) provenienti dal Cile, o la li- mitazione dell’aliquota dell’imposta di questi interessi o canoni (sia in generale, sia per quel che concerne categorie specifiche di interessi o canoni) a un’aliquota minore di quella prevista al paragrafo 2 dell’articolo 11 o al paragrafo 2 dell’articolo 12 della Convenzione, tale esenzione o aliquota minore si applicherà automaticamente (sia in generale, sia per quel che concerne categorie specifiche di interessi o canoni) confor- memente alla Convenzione, come se tale esenzione o aliquota minore fosse specificata nella Convenzione, con effetto a partire dalla data in cui le disposizioni di tale accordo o della Convenzione entrano in vigore; considerando che le condizioni contenute nel paragrafo 6 del Protocollo della Convenzione sono soddisfatte, poiché il Cile ha concluso una convenzione con il Giappone che prevede aliquote minori rispetto a quelle previste dal paragrafo 2 degli articoli 11 e 12 della Convenzione; considerando che la convenzione con il Giappone è entrata in vigore il 28 dicem- bre 2016 e si applica con riferimento alle imposte sul reddito conseguito e su importi pagati o accreditati, messi a disposizione o computati come spese, a partire dal 1° gen- naio 2017, le autorità competenti hanno concluso il seguente Accordo amichevole:

1 RS 0.672.924.51

2021-1432 RU 2021 350

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. RU 2021 350 Acc. amichevole con il Cile

1. Dal 1° gennaio 2017, il paragrafo 2 dell’articolo 11 della Convenzione ha il tenore seguente: «2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il bene- ficiario effettivo degli interessi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere: a) il 4 per cento dell’ammontare lordo degli interessi se il beneficiario effettivo degli interessi è: (i) una banca, (ii) un’impresa di assicurazione, (iii) un’impresa che ricava la maggior parte dei suoi redditi lordi dall’eserci- zio attivo e regolare di un’attività di prestito o di finanziamento impli- cante transazioni con persone non associate, se l’impresa non è collegata alla persona che paga gli interessi. Ai fini della presente disposizione, l’espressione «attività di prestito o di finanziamento» comprende l’atti- vità di emissione di lettere di credito, di concessione di garanzie o di for- nitura di servizi di carte di credito, (iv) un’impresa che vende macchinari o impianti, se gli interessi sono pagati in relazione al debito contratto per la vendita a credito di questi macchi- nari o impianti, o (v) una qualsiasi altra impresa, a condizione che, durante i tre anni fiscali che precedono l’anno fiscale nel corso del quale sono pagati gli interessi, l’impresa percepisca più del 50 per cento dei suoi impegni dall’emis- sione di obbligazioni di prestiti sui mercati finanziari o dall’accettazione di depositi contro il pagamento di interessi, e che più del 50 per cento degli attivi dell’impresa sia costituito da crediti nei confronti di persone non associate; b) il 5 per cento dell’ammontare lordo degli interessi maturati su obbligazioni di prestiti o titoli negoziati in modo importante e regolare in un mercato borsi- stico regolamentato; c) il 15 per cento (il 10 % a partire dal 1° gennaio 2019) dell’ammontare lordo degli interessi, in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità di applicazione di dette limitazioni. 2a. Ai fini dei numeri (iii) e (v) della lettera a del paragrafo 2, un’impresa non è col- legata a una persona se l’impresa non intrattiene con tale persona una relazione come quella menzionata alle lettere a o b del paragrafo 1 dell’articolo 9.

2b. a) Nonostante le disposizioni della lettera a del paragrafo 2, se gli interessi indi- cati in questa lettera sono pagati nel quadro di un accordo comprendente pre- stiti bilaterali (prestiti «back-to-back») o di altri accordi equivalenti sotto il profilo economico e intesi ad avere un effetto simile a quello di un accordo comprendente prestiti bilaterali, questi interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale provengono, ma l’imposta così riscossa non può

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. RU 2021 350 Acc. amichevole con il Cile

eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo degli interessi nei casi previsti ai numeri (iii) e (v) della lettera summenzionata; e non può eccedere il 5 per cento dell’ammontare lordo degli interessi nei casi previsti ai numeri (i), (ii) e (iv) della stessa lettera. b) Resta inteso che l’espressione «accordo comprendente prestiti bilaterali» in- clude, tra l’altro, qualsiasi tipo di accordo strutturato in modo che un istituto finanziario residente di uno Stato contraente percepisca interessi dall’altro Stato contraente e versi interessi equivalenti a un’altra persona che non avrebbe diritto alla limitazione dell’imposta in virtù della lettera a del para- grafo 2 in riferimento a detti interessi nell’altro Stato contraente se questa per- sona ricevesse gli interessi direttamente da questo altro Stato.»

2. Dal 1° gennaio 2017, il paragrafo 2 dell’articolo 12 della Convenzione ha il tenore seguente: «2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei canoni è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere: a) il 2 per cento dell’ammontare lordo dei canoni per l’uso o il diritto all’uso di un equipaggiamento industriale, commerciale o scientifico; b) il 10 per cento dell’ammontare lordo dei canoni, in tutti gli altri casi.»

3. Il presente Accordo amichevole è concluso in virtù dell’articolo 24 paragrafo 3 della Convenzione.

Approvato dalle autorità competenti firmatarie:

Berna, 29 marzo 2021 Santiago, 16 marzo 2021 Per l’autorità competente della Per l’autorità competente della Confederazione Svizzera Repubblica del Cile Pascal Duss Fernando Javier Barraza Luengo

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. RU 2021 350 Acc. amichevole con il Cile

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