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AS 2021 38

Ordinanza del DDPS sugli emolumenti dell’Ufficio federale di topografia

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza del DDPS sugli emolumenti dell’Ufficio federale di topografia (OEm-swisstopo)

del 3 aprile 2020

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), visto l’articolo 46a dell’ordinanza del 21 maggio 20081 sulla geoinformazione (OGI), ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina le tariffe degli emolumenti per le prestazioni ufficiali dell’Ufficio federale di topografia.

Art. 2 Calcolo dell’emolumento Le aliquote per il calcolo degli emolumenti sono stabilite nell’allegato.

Art. 3 Rinuncia alla riscossione degli emolumenti 1 L’Ufficio federale di topografia può rinunciare in generale o per un determinato pe- riodo di tempo alla riscossione degli emolumenti per determinate prestazioni ufficiali o per determinate modalità di prestazioni ufficiali. Ciò è applicabile in particolare alle prestazioni ufficiali per: a. scopi promozionali dell’Ufficio federale di topografia; b. scopi di test; c. progetti comuni dell’Ufficio federale di topografia con terzi. 2 Per determinate prestazioni ufficiali l’Ufficio federale di topografia può inoltre ri- nunciare nel singolo caso alla riscossione degli emolumenti se le prestazioni sono im- piegate per l’elaborazione o la pubblicazione di lavori puramente scientifici, segnata- mente di rapporti di ricerca e di lavori qualificati (lavori di diploma, tesi di master, dottorati e simili).

RS 510.620.2 1 RS 510.620

2021-0053 RU 2021 38

Emolumenti dell’Ufficio federale di topografia. O del DDPS RU 2021 38

Art. 4 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del DDPS del 20 novembre 20092 sugli emolumenti dell’Ufficio federale di topografia è abrogata.

Art. 5 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2021.

3 aprile 2020 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Viola Amherd

2 RU 2009 6195, 2016 3031, 2017 5905

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Allegato (art. 2)

Aliquote per il calcolo degli emolumenti

1 Emolumento per l’utilizzazione eccessiva

1 L’emolumento per l’utilizzazione eccessiva secondo l’articolo 44 capoverso 2 OGI ammonta a: a. 1–20 franchi per ogni milione di interrogazioni (request); b. 0,01–1 franchi per ogni gigabyte (GB) di volume dati. 2 L’emolumento può essere calcolato sulla base di una combinazione di tariffe se- condo il capoverso 1.

2 Emolumento in funzione del tempo impiegato

1 L’emolumento in funzione del tempo impiegato equivale a 160 franchi l’ora.

2 Se per i prodotti analogici (n. 3) e i servizi e le prestazioni particolari (n. 4) non è riscosso un emolumento forfettario, l’emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato.

3 Emolumenti forfettari per prodotto analogici

3.1 Carte e atlanti analogici

Prestazione Emolumento / tariffa Aliquota per esemplare / franchi

Carte nazionali analogiche Da 1:10 000 a 1:1 000 000 da 8 a 20

Composizioni da 8 a 35

Carte speciali Carta OACI della Svizzera 1:500 000 da 10 a 26 Carta del volo a vela della Svizzera 1:300 000 da 10 a 26 Altre carte speciali ufficiali da 10 a 30

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Prestazione Emolumento / tariffa Aliquota per esemplare / franchi

Atlanti nazionali e carte geologiche Atlante climatico della Svizzera, singoli fogli da 40 a 60 Atlante climatico della Svizzera, opera completa da 250 a 370 Atlante idrologico della Svizzera, singoli fogli da 50 a 90 Atlante idrologico della Svizzera, opera completa da 400 a 600

Carte geologiche, carte geofisiche e carte geotecniche da 10 a 90

3.2 Altri prodotti editoriali

L’emolumento per altri prodotti editoriali analogici (ad es. rapporti) ammonta a 5–

60 franchi al pezzo.

3.3 Sconti per prodotti analogici

Per quanto riguarda i prodotti analogici, sugli emolumenti secondo i numeri 3.1 e 3.2 sono concessi i seguenti sconti: a. in caso di acquisizione per la rivendita: 20–60 per cento; b. sconto di quantità per clienti finali: 20–30 per cento.

4 Emolumenti forfetari per servizi e prestazioni particolari

4.1 Swiss positioning service (swipos)

1 L’emolumento per il Swiss positioning service (swipos) secondo l’articolo 3 capo- verso 3 dell’ordinanza del DDPS del 5 giugno 20083 sulla misurazione nazionale am- monta a: a. 0,5 franchi al minuto per consultazioni singole (pay per use); o b. 2000 franchi l’anno (flat rate). 2 Sull’emolumento secondo il capoverso 1 lettera b sono concessi i seguenti sconti:

a. in caso di acquisizione per la rivendita: 20–80 per cento; b. nel caso di clienti finali con licenze multiple: moltiplicazione per √n, dove n equivale al numero di licenze per la medesima persona fisica o la medesima azienda.

3 RS 510.626.1

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4.2 Altri servizi

1 In applicazione per analogia dell’articolo 44 capoverso 2 OGI l’emolumento per al- tri servizi ammonta a: a. 1–20 franchi per ogni milione di interrogazioni (request); b. 0,01–1 franchi per ogni gigabyte (GB) di volume dati. 2 L’emolumento può essere calcolato sulla base di una combinazione di tariffe se- condo il capoverso 1.

4.3 Software

1 L’emolumento per lo scaricamento e l’utilizzazione di software (programmi e bi- blioteche) è di regola definito contrattualmente. 2 In considerazione dei costi di sviluppo, della complessità e dell’utilità economica, l’emolumento ammonta a 0–6000 franchi.

5 Decisioni

Agli emolumenti per le decisioni si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20044 sugli emolumenti.

4 RS 172.041.1

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