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AS 2021 388

Accordo di esecuzione provvisorio del 21 maggio 2021 sulla base e nell’ambito dell’Accordo di polizia del 1999 tra Svizzera e Germania, concernente le infrazioni alle disposizioni della circolazione stradale

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Accordo di esecuzione provvisorio sulla base e nell’ambito dell’Accordo di polizia del 1999 tra Svizzera e Germania, concernente le infrazioni alle disposizioni della circolazione stradale

Concluso il 21 maggio 2021 Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° luglio 2021

L’Ufficio federale svizzero delle strade e il Ministero federale tedesco dei trasporti e dell’infrastruttura digitale, di seguito denominati «Parti contraenti», visto l’articolo 47 dell’Accordo di polizia del 1999 tra Svizzera e Germania e con l’obiettivo di una migliore esecuzione amministrativa e dello sviluppo della cooperazione, hanno deciso quanto segue:

Art. 1 Riconoscimento reciproco di targhe e permessi di circolazione Ciascuna Parte contraente consente la circolazione temporanea sul proprio territorio di veicoli con immatricolazione speciale provenienti dall’altro Stato contraente. Il riconoscimento riguarda le licenze di circolazione collettive svizzere e relative tar- ghe professionali nonché le licenze di circolazione speciali tedesche per veicoli con targa rossa, targa provvisoria o targa rossa per veicoli d’epoca e rispettive targhe.

Art. 2 Validità e durata Il presente Accordo è valido fino all’emanazione di un accordo di durata illimitata avente lo stesso oggetto, tuttavia non oltre il 31 dicembre 2023. L’Accordo provvisorio può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna Parte contraente. In tal caso, esso cesserà di produrre i propri effetti centottanta (180) giorni dopo la ricezione della denuncia. Ciascuna Parte contraente si impegna a comunicare tempestivamente e per scritto all’altra Parte qualunque modifica delle proprie disposizioni interne. In tal caso, entro

RS 0.360.136.11

2021-1622 RU 2021 388

Infrazioni alle disposizioni della circolazione stradale RU 2021 388 Acc. di esecuzione provvisorio con la Germania

sessanta (60) giorni dalla ricezione della comunicazione, le Parti contraenti avvie- ranno le consultazioni per l’eventuale modifica del presente Accordo.

Art. 3 Entrata in vigore Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui entrambi i Governi avranno reci- procamente comunicato per scritto l’adempimento dei requisiti necessari nei rispettivi Paesi per l’entrata in vigore.

In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Go- verni, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in due esemplari, Fatto in due esemplari, in data 12 maggio 2021 a Berna in data 21 maggio 2021 a Berlino Per Per il Ministero federale dei trasporti l’Ufficio federale delle strade: e dell’infrastruttura digitale: Jürg Röthlisberger Guido Zielke

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