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AS 2021 420

Accordo del 23 novembre 2018 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese sulla cooperazione bilaterale nell’ambito dell’istruzione militare

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Traduzione

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese sulla cooperazione bilaterale nell’ambito dell’istruzione militare

Concluso il 23 novembre 2018 Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° luglio 2021

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese, di seguito denominati rispettivamente «Parte svizzera» e «Parte francese», e congiun- tamente «le Parti contraenti», – visti la Convenzione del 19 giugno 19951 tra gli Stati parti del Trattato dell’At- lantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze («Statuto delle truppe del PPP») e il suo Protocollo addizionale del 19 giugno 19952 («Protocollo addizionale relativo allo statuto delle truppe del PPP»), volti a permettere l’applicazione delle disposizioni della Convenzione del 19 giugno 1951 tra gli Stati parti del Trattato dell’At- lantico del Nord relativa allo statuto delle loro forze («Statuto delle truppe della NATO»); – visti la Convenzione del 9 settembre 19663 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese, modificata, intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l’evasione fiscale, le successive modifiche e il suo Protocollo addizionale («Convenzione del 1966»); – visto l’Accordo del 16 agosto 20064 fra il Consiglio federale svizzero e il Go- verno della Repubblica Francese sullo scambio e la reciproca protezione delle informazioni classificate («Accordo sulle informazioni classificate»); – visto l’Accordo del 25 febbraio 2015 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese sull’instaurazione di una zona transfron- taliera di allenamento tra la Francia e la Svizzera (non tradotto in italiano);

RS 0.512.134.91

2021-1502 RU 2021 420

Cooperazione bilaterale nell’ambito dell’istruzione militare. RU 2021 420

– mossi dalla volontà di contribuire, nello spirito dello Statuto delle Nazioni Unite5, al rafforzamento della pace, della fiducia e della stabilità nel mondo; – animati dal desiderio di promuovere relazioni fondate sul riguardo reciproco, sullo spirito di buon vicinato e sulla considerazione degli interessi della Con- federazione Svizzera e della Repubblica Francese; – tenendo conto dell’esigenza di rafforzare la fiducia reciproca, la sicurezza e la stabilità in Europa; – considerando che la cooperazione bilaterale nell’ambito dell’istruzione mili- tare costituisce un elemento fondamentale di sicurezza e stabilità, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni Ai fini del presente accordo si applicano le seguenti definizioni: – «cooperazione»: l’insieme delle attività svolte in applicazione dell’articolo 3 del presente Accordo; – «attività»: qualsiasi attività svolta nell’ambito della cooperazione nel campo dell’istruzione e della formazione nella sfera di responsabilità dei ministeri delle Parti competenti in materia di difesa e sicurezza; – «Stato ospitante»: la Parte contraente sul cui territorio o sui cui aeromobili o navi soggiorna o transita il personale militare e civile dello Stato d’invio ai fini della cooperazione; – «Stato d’invio»: la Parte contraente da cui dipende il personale militare e ci- vile impiegato che soggiorna o transita ai fini della cooperazione sul territorio sovrano dello Stato ospitante, sui suoi aeromobili o sulle sue navi; – «membro del personale»: il personale militare o civile di una delle Parti con- traenti, che partecipa a un’attività ed è impiegato dal ministero competente in materia di difesa e sicurezza; – «persona a carico»: il coniuge o qualsiasi altra persona che vive in concubi- nato con un membro del personale e i figli a carico di quest’ultimo secondo la legislazione dello Stato d’invio; – «materiale»: i beni e l’equipaggiamento dei membri del personale, compresi armi, munizioni, veicoli e qualsiasi altro mezzo necessario alla messa in atto della cooperazione; – «aeromobile»: aeromobile di Stato ai sensi dell’articolo 3 lettera b della Con- venzione del 7 dicembre 19446 relativa all’aviazione civile internazionale;

5 RS 0.120 6 RS 0.748.0

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– «nave»: nave ai sensi dell’articolo 96 della Convenzione delle Nazioni Unite del 10 dicembre 19827 sul diritto del mare.

Art. 2 Oggetto 1. Il presente Accordo definisce le condizioni e le modalità della cooperazione tra le Parti contraenti. 2. Esso non riguarda la pianificazione, la preparazione e l’esecuzione di operazioni di combattimento o di altre operazioni militari. Di conseguenza i membri del perso- nale dello Stato d’invio presenti sul territorio dello Stato ospitante o a bordo di un aeromobile o una nave di quest’ultimo non partecipano in nessun caso a operazioni di mantenimento o di ripristino dell’ordine pubblico o della sicurezza. In nessun caso collaborano alla preparazione o all’esecuzione di operazioni belliche o simili o ad azioni di mantenimento o ripristino della sovranità nazionale. 3. Per quanto riguarda la Parte francese, l’attuazione del presente Accordo spetta principalmente al Ministero della difesa, per la Parte svizzera al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport. 4. Le autorità competenti delle Parti contraenti stabiliscono i disciplinamenti specifici d’esecuzione necessari (convenzioni, accordi tecnici o documenti congiunti di natura procedurale) per l’inquadramento delle attività svolte in applicazione del presente Ac- cordo.

Art. 3 Forme di cooperazione 1. Nel quadro del presente Accordo, le Parti contraenti possono cooperare nelle forme seguenti: a) svolgimento di attività di istruzione e formazione dei membri del personale, esercitazioni e allenamenti nelle rispettive installazioni delle Parti contraenti, nello spazio aereo e su basi aeree. Tali attività sono svolte in comune o indi- vidualmente dai membri del personale di una delle Parti contraenti sul territo- rio dell’altra o a bordo dei suoi aeromobili o delle sue navi, con il consenso dei rispettivi servizi delle Parti contraenti competenti per l’attività in que- stione; b) svolgimento di riunioni, conferenze, seminari, simposi e programmi di istru- zione in ambiti quali: – la formazione e l’istruzione dei membri del personale, – la pianificazione della difesa, – l’organizzazione e il funzionamento delle forze armate nonché la politica e la gestione del personale e delle risorse umane, – la logistica, – l’armamento e l’equipaggiamento militare, – la ciberdifesa e il settore spaziale militare,

7 RS 0.747.305.15

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– i sistemi militari di comando e controllo delle operazioni, – i sistemi militari di informazione e comunicazione nonché la gestione della sicurezza delle informazioni, – i vari aspetti relativi alle attività informative militari, – la storia e la geografia militari, – la medicina e l’assistenza medica militari, – le scienze e la ricerca militari, compresi la protezione dagli attacchi con armi nucleari, radiologiche, biologiche e chimiche, – la protezione dell’ambiente in relazione alle attività militari, – le missioni di ricerca e salvataggio; c) svolgimento di attività nell’ambito del diritto internazionale umanitario e dell’applicazione delle Convenzioni di Ginevra, compresi gli scambi di mem- bri del personale, materiale d’istruzione, informazioni e competenze; d) invio di osservatori a esercitazioni (visita e/o partecipazione); e) svolgimento di attività alpinistiche individuali senza armi, effettuate da una Parte nelle zone di frontiera dell’altra Parte contraente, con il consenso dei servizi competenti dello Stato ospitante; f) svolgimento di attività sportive e culturali militari; g) scambio di conoscenze, condivisione di esperienze e organizzazione di attività tra le biblioteche militari, i musei e altre istituzioni del patrimonio militare, compreso lo scambio e la messa a disposizione di oggetti d’esposizione. 2. Con il consenso delle autorità competenti delle Parti incaricate dell’attuazione del presente Accordo, è possibile convenire anche forme di cooperazione diverse da quelle menzionate nel paragrafo 1, sulla base dei rispettivi interessi.

Art. 4 Applicazione dello Statuto delle truppe del PPP Fatte salve le disposizioni specifiche del presente Accordo, la cooperazione è retta dalle disposizioni dello Statuto delle truppe del PPP e dal suo Protocollo addizionale.

Art. 5 Protezione delle informazioni classificate Le informazioni classificate prodotte o scambiate nel quadro dell’esecuzione del pre- sente Accordo devono essere utilizzate, trasmesse, conservate, trattate e protette con- formemente all’Accordo sulle informazioni classificate.

Art. 6 Obblighi generali 1. I servizi competenti dello Stato d’invio comunicano anticipatamente ai servizi omologhi dello Stato ospitante l’identità dei membri del personale e delle persone a carico che si recheranno sul loro territorio nel quadro della cooperazione. I servizi competenti dello Stato ospitante devono essere informati anche in merito alla data della partenza degli stessi dal loro territorio.

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2. I membri del personale e le persone a carico sono tenuti a rispettare la legislazione dello Stato ospitante, comprese le normative in materia di protezione dell’ambiente. 3. Per ogni attività, i servizi competenti dello Stato d’invio si assicurano che i membri del personale dispongano delle qualifiche professionali e delle capacità richieste. 4. Prima di qualsiasi attività, i servizi competenti delle Parti contraenti si accordano sulle esigenze tecniche relative al materiale.

Art. 7 Membri delle forze armate di Stati terzi 1. Le autorità competenti dello Stato d’invio possono chiedere alle autorità omologhe dello Stato ospitante di autorizzare la partecipazione alle attività di membri delle forze armate di Stati terzi firmatari dello Statuto delle truppe del PPP e del suo Protocollo addizionale in seno alle forze armate dello Stato d’invio. 2. Con un ragionevole anticipo rispetto all’inizio dell’attività auspicata, le autorità competenti dello Stato d’invio presentano la domanda di partecipazione alle autorità omologhe dello Stato ospitante, dopo aver ottenuto il consenso delle autorità compe- tenti dello Stato terzo al quale appartiene il membro delle forze armate in questione. 3. Le autorità competenti dello Stato ospitante comunicano la loro decisione entro un termine ragionevole alle autorità omologhe dello Stato d’invio.

Art. 8 Ordinamento del comando Prima di qualsiasi attività, i servizi competenti delle Parti contraenti si accordano in merito all’ordinamento del comando e ai pertinenti processi di funzionamento.

Art. 9 Incontri bilaterali 1. Le autorità competenti delle Parti contraenti organizzano incontri bilaterali in fun- zione delle necessità. 2. Ogni anno si stila un bilancio della cooperazione. Tale bilancio si basa, se neces- sario, su un piano di cooperazione elaborato e coordinato dalle autorità competenti delle Parti contraenti in stretta collaborazione con i rispettivi addetti alla difesa.

Art. 10 Sicurezza 1. Le autorità competenti dello Stato ospitante adottano, nel quadro della loro legi- slazione nazionale, tutte le misure atte a garantire la sicurezza dei membri del perso- nale dello Stato d’invio e del materiale di sua proprietà. 2. I membri del personale dello Stato d’invio sono responsabili, conformemente alla legislazione dello Stato ospitante, della sorveglianza delle installazioni e dei locali messi a loro disposizione e del materiale in essi depositato. 3. Quando si trovano sul territorio della Parte svizzera nel quadro dell’attuazione del presente Accordo, i membri del personale della Parte francese cooperano con le auto- rità cantonali e comunali competenti ai fini dell’attuazione di ogni misura di sicurezza conformemente alla legislazione applicabile.

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Art. 11 Armi e munizioni 1. Nel quadro delle attività, i membri del personale dello Stato d’invio sono autoriz- zati a portare e utilizzare le loro armi e munizioni sul territorio dello Stato ospitante o a bordo dei suoi aeromobili e delle sue navi, nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato ospitante e delle prescrizioni delle autorità competenti di quest’ultimo. 2. Conformemente alla propria legislazione nazionale, lo Stato ospitante adotta le ne- cessarie misure per facilitare ai membri del personale dello Stato d’invio l’attraversa- mento della frontiera con le loro armi e munizioni. 3. Il trasporto, la sorveglianza e l’utilizzazione di armi e munizioni deve avvenire nel rispetto delle condizioni previste dalla legislazione nazionale dello Stato ospitante e dei regolamenti applicabili alle installazioni in cui sono depositate o utilizzate.

4. Nello svolgimento di esercitazioni comuni con impiego di armi e munizioni, i

membri del personale dello Stato d’invio rispettano la legislazione e le prescrizioni in materia di sicurezza dello Stato ospitante. La legislazione e le prescrizioni dello Stato d’invio sono applicabili se sono più restrittive.

Art. 12 Agevolazione della cooperazione

1. Nel quadro dell’attuazione del presente Accordo, i membri del personale dello

Stato d’invio hanno accesso alle installazioni militari dello Stato ospitante nel rispetto della legislazione nazionale di quest’ultimo e dei regolamenti applicabili alle installa- zioni in questione. Ogni Parte contraente adotta le disposizioni necessarie allo svolgi- mento ottimale delle attività. 2. Le autorità competenti dello Stato ospitante adottano, conformemente alla loro le- gislazione nazionale, le misure atte a consentire: – la circolazione, sul territorio e nello spazio aereo dello Stato ospitante, di vei- coli a motore e aeromobili dello Stato d’invio, e il loro accesso alle installa- zioni militari dello Stato ospitante; – l’utilizzazione, dal territorio dello Stato ospitante, dello spazio elettromagne- tico e cibernetico, senza generare interferenze né conseguenze per terzi. 3. Le autorità competenti dello Stato d’invio si fanno carico di ottenere le autorizza- zioni di sorvolo e di atterraggio per gli aeromobili. Le autorità competenti dello Stato ospitante adottano, conformemente alla legislazione nazionale di quest’ultimo, tutte le misure atte a facilitare la concessione delle autorizzazioni di sorvolo e di atterraggio necessarie per gli aeromobili.

Art. 13 Sicurezza aerea 1. In caso di impiego di un aeromobile nel quadro del presente Accordo, le autorità competenti dello Stato d’invio sono responsabili della navigabilità, dell’equipaggia- mento e del funzionamento sicuro degli aeromobili. 2. In caso di incidente o di eventi in cui sono coinvolti aeromobili, tutte le indagini relative alla sicurezza aerea e le procedure tecniche sono svolte conformemente alla

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legislazione nazionale dello Stato ospitante. Lo Stato ospitante istituisce una commis- sione d’inchiesta della sicurezza aerea. I periti tecnici designati dallo Stato d’invio sono autorizzati a sedere nella commissione d’inchiesta della sicurezza aerea istituita dallo Stato ospitante e ad accedere al luogo dell’incidente. 3. Lo Stato ospitante fornisce senza indugio allo Stato d’invio tutte le informazioni e i dati disponibili concernenti l’incidente o l’evento. 4. Su richiesta dello Stato d’invio, lo Stato ospitante può incaricare i periti tecnici dello Stato d’invio di svolgere parte delle indagini avviate dallo Stato ospitante. Lo Stato d’invio riceve il rapporto sui risultati delle indagini. 5. Se lo reputa necessario, lo Stato d’invio ha il diritto, conformemente alle condi- zioni previste al paragrafo 2, di svolgere una propria indagine tecnica sull’incidente o sull’evento nel quale è stato coinvolto un suo aeromobile, sempre che si sia verificato sul territorio dello Stato ospitante. I costi di tale indagine sono a carico dallo Stato d’invio. 6. Le informazioni e i dati scambiati tra le Parti contraenti conformemente ai para- grafi precedenti sono comunicati soltanto al personale delle Parti contraenti che deve esserne a conoscenza ai fini delle indagini e del loro seguito. La comunicazione di tali informazioni o dati a qualunque altro destinatario è subordinata al previo consenso scritto della Parte contraente che li ha trasmessi. 7. In deroga al paragrafo 6, le informazioni risultanti delle indagini della sicurezza aerea, la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la sicurezza aerea, pos- sono essere trasmesse da una Parte contraente, senza il previo consenso dell’altra Parte contraente, alle autorità delle Parti contraenti competenti per la sicurezza aerea. Tali informazioni, la cui comunicazione è oggetto di un’informazione preliminare della commissione d’inchiesta, possono riguardare unicamente le flotte aeronautiche della Parte contraente che desidera comunicarle.

Art. 14 Questioni fiscali 1. Per l’applicazione delle imposte sul reddito e sulla sostanza, dell’imposta di suc- cessione e dell’imposta sulle donazioni, i membri del personale dello Stato d’invio che hanno eletto domicilio nello Stato ospitante al solo scopo di esercitare le proprie funzioni nel quadro della cooperazione sono considerati, ai fini dell’applicazione della Convenzione del 1966 e della legislazione delle Parti contraenti relativa all’imposta di successione e all’imposta sulle donazioni, domiciliati fiscalmente nello Stato d’in- vio che versa loro il soldo, lo stipendio e altre rimunerazioni analoghe. 2. Il paragrafo 1 è parimenti applicabile alle persone a carico che non esercitano atti- vità lucrativa. 3. Il soldo, lo stipendio e le altre rimunerazioni analoghe, escluse le rendite, pagati dallo Stato d’invio ai membri del suo personale in quanto tali sono imponibili soltanto nello Stato in questione.

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Art. 15 Assistenza medica e assicurazioni 1. I servizi competenti dello Stato d’invio si assicurano che i membri del personale soddisfino i requisiti medici e fisici e che dispongano di una copertura assicurativa sufficiente per la copertura delle cure mediche prodigate sul territorio dello Stato ospi- tante. 2. Su loro richiesta, i servizi competenti dello Stato d’invio informano i servizi omo- loghi dello Stato ospitante in merito ai rischi particolari che devono essere coperti dall’assicurazione malattia menzionata al paragrafo 1. 3. Sul territorio dello Stato ospitante, i membri del personale dello Stato d’invio hanno accesso alle cure mediche nelle stesse condizioni riservate ai membri del per- sonale dello Stato ospitante. 4. Tutta l’assistenza medica fornita dallo Stato ospitante in ambito civile o militare, compresa l’assistenza medica d’urgenza, è a carico dello Stato d’invio.

Art. 16 Decesso 1. Il decesso di un membro del personale dello Stato d’invio sul territorio dello Stato ospitante o a bordo di un suo aeromobile o di una sua nave deve essere accertato con- formemente alla legislazione vigente nello Stato ospitante mediante certificato rila- sciato da un medico abilitato. Le autorità competenti dello Stato ospitante trasmettono senza indugio alle autorità dello Stato d’invio una copia certificata conforme del cer- tificato di morte. 2. Se l’autorità giudiziaria competente dello Stato ospitante ordina, di propria inizia- tiva o su richiesta dello Stato d’invio, di procedere a un’autopsia sulla salma, essa viene effettuata dal medico designato da tale autorità. Se la legislazione dello Stato ospitante lo consente, un rappresentante dell’autorità competente dello Stato d’invio o un medico da essa designato può assistere all’autopsia. 3. Appena possibile, le autorità competenti dello Stato ospitante assicurano la conse- gna della salma per il rimpatrio alle autorità competenti dello Stato d’invio. Lo Stato d’invio si fa carico del trasporto della salma dal territorio dello Stato ospitante al pro- prio.

Art. 17 Questioni finanziarie 1. Ciascuna Parte contraente si fa carico delle spese relative alla partecipazione dei membri del proprio personale alle attività, mediante pagamento diretto o mediante rimborso all’altra Parte. Se decide per il rimborso, le autorità competenti delle Parti contraenti procedono secondo le modalità definite nell’allegato. 2. In deroga al paragrafo 1, nel quadro delle attività le autorità competenti dello Stato ospitante possono fornire prestazioni gratuite e mettere a disposizione equipaggia- mento gratuito per i membri del personale dello Stato d’invio. 3. Le prestazioni e l’equipaggiamento forniti gratuitamente dalle Parti contraenti, e le disposizioni necessarie previste al paragrafo 1 dell’articolo 12, devono rispettare il

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principio dell’equilibrio complessivo dei contributi delle Parti contraenti. Queste ul- time si assicurano che tale equilibrio sia rispettato nell’ambito dei bilanci previsti all’articolo 9 del presente Accordo. 4. Le spese sostenute dalle Parti contraenti per la cooperazione non devono superare, nel loro importo e nella loro natura, le spese d’esercizio correnti normalmente soste- nute dalle Parti partecipanti alla cooperazione nell’ambito delle loro competenze con- suete.

Art. 18 Composizione delle controversie Le controversie tra le Parti contraenti concernenti l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo sono composte mediante consultazioni o negoziati tra le Parti contraenti stesse.

Art. 19 Abrogazione dei accordi vigenti 1. I testi seguenti sono abrogati alla data dell’entrata in vigore del presente Accordo: – Accordo del 14 maggio 1997 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese relativo alle attività bilaterali d’addestramento e di scambio tra le forze aeree francesi e le forze aeree svizzere; – Accordo del 27 ottobre 20038 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese relativo alle attività comuni d’istruzione e d’alle- namento delle forze armate francesi e dell’esercito svizzero. 2. Qualsiasi rimando agli accordi menzionati al paragrafo 1, contenuto in un accordo o in una convenzione esistente, è inteso, a partire dall’entrata in vigore del presente Accordo, come un rimando a quest’ultimo.

Art. 20 Disposizioni finali 1. Ciascuna Parte contraente notifica all’altra Parte l’ultimazione delle proprie pro- cedure nazionali previste per l’entrata in vigore del presente Accordo, il quale ha ef- fetto dal primo giorno del secondo mese successivo al giorno della ricezione dell’ul- tima notifica. 2. Il presente Accordo, con l’allegato che ne costituisce parte integrante, è concluso a tempo indeterminato. 3. Esso può essere modificato per scritto in ogni momento di comune intesa tra le Parti contraenti. 4. Può essere denunciato da ciascuna Parte contraente mediante notifica scritta, tra- smessa per via diplomatica. La denuncia prende effetto 180 giorni dalla ricezione della notifica dall’altra Parte contraente. 5. La cessazione del presente Accordo non libera le Parti contraenti dall’obbligo di adempiere gli obblighi sorti o concordati durante il suo periodo di applicazione.

8 RU 2004 2589

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Fatto a Parigi, il 23 novembre 2018, in due esemplari originali, in lingua francese.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica Francese: Guy Parmelin Florence Parly

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Allegato

Conformemente all’articolo 17 del presente Accordo, se l’assunzione dei costi per la partecipazione dei membri del personale di una delle Parti contraenti alle attività si effettua mediante rimborso, le autorità competenti delle Parti contraenti procedono rispettando le seguenti modalità: a) i servizi competenti di ciascuna Parte contraente designano un punto di con- tatto (di seguito denominato «POC») autorizzato a emettere o ricevere fatture. Le coordinate del POC sono specificate in un accordo tecnico o in un docu- mento congiunto concluso tra le autorità competenti delle Parti contraenti. Il POC controlla che vengano applicate le disposizioni concernenti gli aspetti finanziari dell’appoggio reciproco tra le Parti contraenti e comunica all’altra Parte le coordinate delle persone autorizzate a emettere o ricevere fatture; b) i servizi competenti dello Stato ospitante tengono i registri amministrativi e finanziari necessari per procedere al conteggio dei rimborsi delle spese soste- nute per il sostegno concesso allo Stato d’invio; c) eccezion fatta per i prodotti petroliferi, l’equipaggiamento e i servizi forniti a pagamento dallo Stato ospitante allo Stato d’invio sono fatturati al prezzo d’acquisto per i beni e al prezzo di costo per i servizi; d) se necessario, lo Stato ospitante specifica le tariffe nell’accordo tecnico o nel documento congiunto sulla procedura menzionato alla lettera a. I costi delle risorse (equipaggiamento, beni o servizi) inizialmente previste ma non mobi- litate non sono fatturate allo Stato d’invio, a condizione che possano essere riutilizzate dallo Stato ospitante in un momento successivo; e) i servizi competenti dello Stato ospitante trasmettono le fatture, in lingua fran- cese, al POC dello Stato d’invio. I pagamenti si effettuano in euro o in franchi svizzeri secondo la valuta indicata nella fattura. Se non sono specificate nell’accordo tecnico o nel documento congiunto sulla procedura di cui alla lettera a, le coordinate bancarie del conto su cui deve essere effettuato il pa- gamento sono indicate nella fattura; f) lo Stato d’invio onora le fatture entro 60 giorni dalla data di ricezione; g) per quanto concerne i prodotti petroliferi, i servizi competenti dello Stato ospi- tante allestiscono, sulla base dei buoni di consegna rilasciati dal deposito di

fornitura di quest’ultimo, una cartella di fatturazione da trasmettere al POC dello Stato d’invio. Il destinatario del pagamento è il POC dello Stato ospi- tante; h) le fatture fondate sui contratti conclusi dallo Stato d’invio con i fornitori civili di beni o servizi sono pagate direttamente dallo Stato d’invio al fornitore civile in questione, senza intervento dello Stato ospitante. Quest’ultimo non firma contratti in nome e per conto dello Stato d’invio.

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