AS 2021 452
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Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Modifica del 20 luglio 2021
L’Amministrazione federale delle dogane, visto l’articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane, ordina:
I L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 aprile 20072 sulle agevolazioni doganali è modifi- cato come segue:
Modifica di aliquote di dazio delle voci di tariffa 1008.4029, 1008.5029, 1008.9027 e 1104.2932
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1008. Fonio (Digitaria spp.) per la fabbricazione 3.50
40 29 di derrate alimentari,
con residui per il foraggia- mento
1008. Quinoa (Chenopodium quinoa) per la fabbricazione 3.50
50 29 di derrate alimentari,
con residui per il foraggia- mento
1008. Altri cereali per la fabbricazione 3.50
90 27 di derrate alimentari,
con residui per il foraggia- mento