AS 2021 494
Ordinanza della SEFRI del 13 agosto 2021 sulla formazione professionale di base Operatrice pubblicitaria / Operatore pubblicitario con attestato federale di capacità (AFC)
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Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Operatrice pubblicitaria / Operatore pubblicitario con attestato federale di capacità (AFC)
del 13 agosto 2021
53109 Operatrice pubblicitaria AFC / Operatore pubblicitario AFC
Gestalterin Werbetechnik EFZ / Gestalter Werbetechnik EFZ Réalisatrice publicitaire CFC / Réalisateur publicitaire CFC
La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5), ordina:
Sezione 1: Oggetto e durata
Art. 1 Profilo professionale Gli operatori pubblicitari di livello AFC svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate: a. concepiscono, sviluppano, creano producono e montano prodotti pubblicitari per la comunicazione visiva interna ed esterna; concentrano la loro attività sulla consulenza orientata alle soluzioni e alle esigenze dei clienti e sulla par- tecipazione al processo di creazione, produzione e montaggio; b. dimostrano di avere abilità manuale nella fase di lavorazione dei prodotti pub- blicitari e di esecuzione del montaggio, danno prova di fantasia nella realiz- zazione del processo creativo e hanno una costituzione robusta, necessaria per le fasi di produzione e montaggio;
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c. nell’esecuzione degli incarichi agiscono secondo principi di economicità nel rispetto dell’ambiente e delle risorse.
Art. 2 Durata e inizio
1 La formazione professionale di base dura quattro anni.
2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.
Sezione 2: Obiettivi ed esigenze
Art. 3 Principi 1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.
2 Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche,
sociali e personali. 3 Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.
Art. 4 Competenze operative La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le compe- tenze operative seguenti: a. elaborazione di progetti pubblicitari: 1. registrare e analizzare le esigenze dei clienti per gli incarichi pubblicitari,
2. elaborare il progetto pubblicitario,
3. presentare il progetto pubblicitario ai decisori e motivarlo;
b. progettazione di prodotti pubblicitari:
1. acquisire informazioni e dati per la progettazione dei prodotti e verifi-
carli,
2. creare e ottimizzare i dati per la progettazione dei prodotti,
3. elaborare informazioni e dati per una proposta di progettazione;
c. pianificazione e preparazione della realizzazione e del montaggio di prodotti pubblicitari:
1. definire la pianificazione del lavoro e delle tempistiche per la realizza-
zione dei prodotti e il montaggio,
2. selezionare e acquistare i materiali nonché i mezzi di fabbricazione e di
fissaggio per i lavori pubblicitari,
3. selezionare e acquistare prestazioni esterne per l’esecuzione tecnica del
progetto pubblicitario;
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d. realizzazione di prodotti pubblicitari:
1. impiegare i mezzi di fabbricazione nella fase produttiva,
2. monitorare i processi produttivi per la realizzazione di prodotti pubblici-
tari,
3. controllare i mezzi di fabbricazione e gli strumenti ausiliari e occuparsi
della manutenzione,
4. modificare i prodotti pubblicitari,
5. controllare la qualità dei prodotti pubblicitari;
e. montaggio e manutenzione dei prodotti pubblicitari:
1. fornire i prodotti pubblicitari, nonché gli strumenti ausiliari e i mezzi di
fissaggio per il montaggio,
2. montare e consegnare i prodotti pubblicitari,
3. eseguire i lavori di manutenzione sui prodotti pubblicitari.
Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente
Art. 5 1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comuni- cazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi). 2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione. 3 Tutti i luoghi di formazione trasmettono alle persone in formazione conoscenze in materia di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici. 4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.
5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette
persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato peri- colo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di for- mazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul la- voro e la protezione della salute
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Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento
Art. 6 Formazione professionale pratica in azienda e in luoghi di formazione equivalenti La formazione professionale pratica in azienda comprende in media 3 ½ giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.
Art. 7 Scuola professionale
1 L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 2160
lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:
Insegnamento 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno Totale
a. Conoscenze professionali – Elaborazione di progetti 360 360 120 100 940 pubblicitari Progettazione di prodotti pubblicitari – Pianificazione e prepara- 160 160 80 100 500 zione della realizzazione e del montaggio di prodotti pubblicitari Realizzazione di prodotti pubblicitari Montaggio e manutenzione dei prodotti pubblicitari Totale conoscenze professionali 520 520 200 200 1440 b. Cultura generale 120 120 120 120 480 c. Educazione fisica 80 80 40 40 240 Totale delle lezioni 720 720 360 360 2160
2 D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro compe- tenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungi- mento degli obiettivi di formazione prestabiliti.
3 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del
27 aprile 20064 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella forma- zione professionale di base. 4 La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’in- segnamento.
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5 È raccomandato l’insegnamento bilingue, ovvero nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.
Art. 8 Corsi interaziendali
1 I corsi interaziendali comprendono 15 giornate di otto ore.
2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti in tre corsi come segue:
Anno Corso Campo di competenze operative Durata
1 1 Elaborazione di progetti pubblicitari
Progettazione di prodotti pubblicitari Pianificazione e preparazione della realizzazione 5 giorni e del montaggio di prodotti pubblicitari Realizzazione di prodotti pubblicitari
2 2 Realizzazione di prodotti pubblicitari
5 giorni
Montaggio e manutenzione dei prodotti pubblicitari
3 3 Elaborazione di progetti pubblicitari 5 giorni
Progettazione di prodotti pubblicitari Pianificazione e preparazione della realizzazione e del montaggio di prodotti pubblicitari Totale 15 giorni
3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.
Sezione 5: Piano di formazione
Art. 9 1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione5 della competente organizzazione del mondo del lavoro.
2 Il piano di formazione:
a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
1. il profilo professionale,
2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
3. il livello richiesto per la professione;
b. precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente;
5 Il piano del 13 agosto 2021 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professioni A‒Z.
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c. determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione. 3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.
Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda
Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti: a. attestato federale di capacità di operatore pubblicitario AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento; b. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie cono- scenze professionali nel campo di attività dell’operatore pubblicitario AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento; c. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente.
Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda 1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione. 2 Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più. 3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qua- lifica equivalente nel campo della persona in formazione.
4 Nelleaziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una
seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base. 5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di per- sone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di forma- zione con risultati particolarmente positivi.
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Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni
Art. 12 Documentazione dell’apprendimento 1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.
2 Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione
dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.
Art. 13 Rapporto di formazione 1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professio- nale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione. 2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il rag- giungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto. 3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione. 4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti con- traenti e all’autorità cantonale.
Art. 14 Documentazione delle prestazioni nella formazione professionale pratica 1 Il formatore documenta le prestazioni della persona in formazione mediante controlli delle competenze alla fine di ogni semestre. 2 I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione. 3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non sono documentati controlli delle competenze.
Art. 15 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura generale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.
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Art. 16 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in for- mazione mediante controlli delle competenze per ogni corso interaziendale.
Sezione 8: Procedure di qualificazione
Art. 17 Ammissione È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professio- nale di base: a. secondo le disposizioni della presente ordinanza; b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:
1. ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,
2. ha svolto almeno quattro anni di tale esperienza nel campo dell’operatore
pubblicitario AFC, e
3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di
qualificazione.
Art. 18 Oggetto Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.
Art. 19 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale 1 Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti: a. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di
22 ore; vale quanto segue:
1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della
formazione professionale di base,
2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere
le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
3. è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e
dei corsi interaziendali,
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4. il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative e
il colloquio professionale della durata di 45 minuti sottoelencati con le ponderazioni seguenti:
Voce Campi di competenze operative Ponderazione
1 Elaborazione di progetti pubblicitari 30 %
Progettazione di prodotti pubblicitari
2 Pianificazione e preparazione della realizzazione 30 %
e del montaggio di prodotti pubblicitari Realizzazione di prodotti pubblicitari
3 Montaggio e manutenzione dei prodotti pubblicitari 20 %
4 Colloquio professionale 20 %
b. conoscenze professionali, della durata di quattro ore; vale quanto segue:
1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della
formazione professionale di base,
2. il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative e
i tipi di esame sottoelencati, con la durata e le ponderazioni seguenti:
Voce Campi di competenze operative Durata Ponderazione
1 Elaborazione di progetti pubblicitari 90 min. 40 %
Progettazione di prodotti pubblicitari
2 Pianificazione e preparazione della realizzazione 150 min. 60 %
e del montaggio di prodotti pubblicitari Realizzazione di prodotti pubblicitari Montaggio e manutenzione di prodotti pubblicitari
c. «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20066 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base. 2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.
Art. 20 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note
1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:
a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e b. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.
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2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma
delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione; vale la seguente ponderazione: a. lavoro pratico: 40 per cento; b. conoscenze professionali: 20 per cento; c. cultura generale: 20 per cento; d. nota dei luoghi di formazione: 20 per cento. 3 Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale della somma delle note sottoelencate con la ponderazione seguente: a. nota relativa alla formazione professionale pratica: 50 per cento; b. nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali: 50 per cento; 4 Per nota relativa alla formazione professionale pratica si intende la media arroton- data al punto o al mezzo punto della somma delle note conseguite nei sette controlli delle competenze. 5 Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle otto note delle pagelle semestrali.
Art. 21 Ripetizioni 1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.
2 Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.
3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente la formazione pro- fessionale pratica, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di formazione professionale pratica, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note. 4 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.
Art. 22 Qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (caso particolare) 1 Per i candidati che hanno acquisito le competenze operative necessarie al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota dei luoghi di formazione. 2 In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione: a. lavoro pratico: 50 per cento;
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b. conoscenze professionali: 30 per cento; c. cultura generale: 20 per cento.
Sezione 9: Attestazioni e titolo
Art. 23 1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue [l’attestato federale di capacità (AFC). 2 L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «operatrice pubblicitaria AFC»/«operatore pubblicitario AFC». 3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualifi- cazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate: a. la nota complessiva; b. le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’arti- colo 22 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione.
Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione
Art. 24 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione degli operatori pubblicitari AFC 1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione degli operatori pubblicitari AFC è composta da: a. da quattro a otto rappresentanti del Verband Werbetechnik + Print (VWP); b. da uno a tre rappresentanti dell’Association Romande des Réalisateurs Publi- citaires (ARRP); c. da due a tre rappresentanti dei docenti di materie professionali; d. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.
2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:
a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi; b. le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.
3 La Commissione si autocostituisce.
4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:
a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di forma- zione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della forma- zione professionale di base;
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b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica; c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, pre- senta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione; d. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la forma- zione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.
Art. 25 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali
1 Sono responsabili dei corsi interaziendali:
a. il VWP; b. l’ARRP. 2 In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi. 3 I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali. 4 Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi mo- mento.
Sezione 11: Disposizioni finali
Art. 26 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza della SEFRI del 1° ottobre 20147 sulla formazione professionale di base Operatrice pubblicitaria / Operatore pubblicitario con attestato federale di capacità (AFC) è abrogata.
Art. 27 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni
1 Le persone che hanno iniziato la formazione di operatore pubblicitario prima
dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2027. 2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per opera- tore pubblicitario entro il 31 dicembre 2027 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.
7 RU 2014 3623; 2017 7331
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3 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 17–23) si applicano dal 1° gennaio 2026.
Art. 28 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
13 agosto 2021 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione. Josef Widmer, Direttore supplente
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