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AS 2021 495

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Impiegata di commercio / Impiegato di commercio con attestato federale di capacità

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Impiegata di commercio / Impiegato di commercio con attestato federale di capacità (AFC)

del 16 agosto 2021

68800 Impiegata di commercio AFC / Impiegato di commercio AFC

Kauffrau EFZ/Kaufmann EFZ Employée de commerce CFC / Employé de commerce CFC

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Profilo professionale Gli impiegati di commercio di livello AFC svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate: a. si orientano in particolare ai servizi in processi economico-aziendali. Operano in forme lavorative e organizzative agili, interagiscono in un campo lavorativo interconnesso e utilizzano le tecnologie del mondo del lavoro digitale; b. il loro campo professionale si estende dalla creazione di relazioni con i clienti o i fornitori fino al coordinamento di processi lavorativi imprenditoriali e allo svolgimento di attività amministrative; c. l’attività professionale si basa su competenze operative comuni ma può essere molto differenziata in funzione del ramo, della strategia aziendale e dell’atti- tudine personale;

RS 412.101.221.73

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d. il loro atteggiamento è contraddistinto da uno spiccato orientamento verso i bisogni della clientela, da azioni autonome basate su riflessioni e dalla dispo- nibilità all’apprendimento permanente.

Art. 2 Durata e inizio

1 La formazione professionale di base dura tre anni.

2 Se la formazione si svolge nell’ambito di un ciclo di formazione di base organizzato dalla scuola ed è combinata con l’insegnamento per l’ottenimento della maturità pro- fessionale può durare quattro anni. 3 Ai titolari del certificato federale di formazione pratica di impiegato di commercio CFP può essere convalidato un anno della formazione professionale di base. 4 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

Art. 3 Rami di formazione e d’esame 1 La formazione aziendale e i corsi interaziendali si svolgono all’interno del ramo di formazione e d’esame stabilito all’allegato 1.

2 Il ramo di formazione e d’esame è stabilito nel contratto di tirocinio.

Art. 4 Lingue straniere

1 La formazione comprende una prima e una seconda lingua straniera.

2 La decisione sulle lingue straniere proposte spetta ai Cantoni.

3 Se il Cantone offre diverse lingue come prima lingua straniera, le parti che stipulano il contratto di tirocinio (parti contraenti) si mettono d’accordo sulla lingua da sce- gliere. L’azienda di tirocinio comunica alla scuola la prima lingua straniera scelta al momento della stipula del contratto di tirocinio. 4 La prima lingua straniera è impartita in relazione alle competenze operative di cui all’articolo 8, la seconda lingua straniera nel contesto degli ambiti a scelta di cui all’ar- ticolo 5.

Art. 5 Ambiti a scelta 1 All’inizio della formazione, dopo aver consultato la scuola professionale, le parti contrenti si accordano su un ambito a scelta.

2 L’ambito a scelta non è riportato nel contratto di tirocinio.

3 Gli ambiti a scelta disponibili sono i seguenti:

a. seconda lingua straniera; b. lavoro di progetto individuale. 4 La maturità professionale può essere svolta parallelamente al tirocinio soltanto con l’ambito a scelta «seconda lingua straniera».

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Art. 6 Opzioni 1 Entro la fine del 2° anno di formazione le parti contraenti si accordano su un’op- zione.

2 L’opzione non è riportata nel contratto di tirocinio.

3 Le opzioni disponibili sono le seguenti:

a. finanze; b. comunicazione nella lingua nazionale; c. comunicazione nella lingua straniera; d. tecnologia. 4 Per lingua nazionale si intende la lingua del luogo in cui si trova la scuola professio- nale. Per lingua straniera si intende la prima lingua straniera di cui all’articolo 4. 5 Nella maturità professionale svolta parallelamente al tirocinio le opzioni disponibili sono le seguenti: a. finanze; b. comunicazione nella lingua nazionale; c. comunicazione nella lingua straniera.

Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

Art. 7 Principi 1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

2 Le competenze operative comprendono conoscenze professionali, metodologiche,

sociali e personali. 3 Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

Art. 8 Competenze operative 1 La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le compe- tenze operative seguenti: a. forme lavorative e organizzative agili:

1. verificare e continuare lo sviluppo di competenze commerciali,

2. sviluppare e utilizzare reti nel settore commerciale,

3. accettare ed elaborare incarichi,

4. agire nella società in qualità di persona responsabile,

5. integrare temi politici e consapevolezza culturale nelle azioni;

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b. interazione in un campo lavorativo interconnesso:

1. collaborare e comunicare all’interno di vari team per l’elaborazione di

incarichi commerciali,

2. coordinare interfacce nei processi aziendali,

3. partecipare a discussioni tecniche di natura economica,

4. svolgere compiti di gestione di progetti commerciali ed elaborare sotto-

progetti,

5. contribuire all’organizzazione di processi di cambiamento all’interno

dell’azienda; c. coordinamento dei processi lavorativi imprenditoriali:

1. pianificare, coordinare e ottimizzare compiti e risorse nel settore lavora-

tivo commerciale,

2. coordinare e attuare processi commerciali di supporto,

3. documentare, coordinare e attuare processi aziendali,

4. realizzare attività di marketing e di comunicazione,

5. seguire e controllare processi finanziari,

6. elaborare compiti nell’ambito della contabilità finanziaria;

d. creazione di relazioni con i clienti o i fornitori:

1. accogliere le richieste dei clienti o dei fornitori,

2. condurre colloqui informativi e di consulenza con i clienti e i fornitori,

3. condurre colloqui di vendita e trattative con i clienti e i fornitori,

4. curare le relazioni con i clienti e i fornitori,

5. gestire consulenze, vendite e trattative complesse con i clienti e i fornitori nella lingua nazionale, 6. gestire consulenze, vendite e trattative complesse con i clienti o i fornitori nella lingua straniera; e. utilizzo delle tecnologie del mondo del lavoro digitale:

1. utilizzare applicazioni nel settore commerciale,

2. ricercare e valutare informazioni in ambito economico e commerciale,

3. analizzare e preparare statistiche e dati riferiti all’azienda e al mercato,

4. preparare a livello multimediale contenuti riferiti all’azienda,

5. installare e gestire tecnologie in ambito commerciale,

6. analizzare in azienda grandi quantità di dati riferiti agli incarichi.

2 Lo sviluppo delle competenze operative è obbligatorio per tutte le persone in forma- zione; sono escluse le competenze operative seguenti, che sono obbligatorie soltanto per le opzioni sottoelencate: a. competenza operativa c.6: per l’opzione finanze; b. competenza operativa d.5: per l’opzione comunicazione nella lingua nazio- nale;

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c. competenza operativa d.6: per l’opzione comunicazione nella lingua straniera; d. competenze operative e.5 ed e.6: per l’opzione tecnologia.

Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

Art. 9 1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comuni- cazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi). 2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione. 3 Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

Art. 10 Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento 1 La formazione professionale pratica in azienda comprende 3 o 4 giornate alla setti- mana per tutta la durata della formazione professionale di base. 2 Fatto salvo il capoverso 5, nel quadro della formazione di base organizzata dalla scuola, la formazione professionale pratica è impartita sotto forma di stage aziendale di lunga durata. 3 Lo stage aziendale dura almeno 12 mesi ed è ripartito su cinque giorni alla settimana. Può essere svolto a partire dal 3° semestre. 4 Se lo stage di lunga durata si svolge contemporaneamente all’insegnamento scola- stico, i giorni di scuola devono essere compensati con un prolungamento dello stage. 5 In deroga al capoverso 2, la formazione professionale pratica può svolgersi eccezio- nalmente anche in maniera preponderante durante l’insegnamento scolastico. In base all’articolo 16 OFPr il Cantone chiarisce in collaborazione con la competente orga- nizzazione del mondo del lavoro se è garantito il rapporto con il mondo del lavoro.

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Art. 11 Scuola professionale

1 L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1800 le-

zioni. Queste vengono ripartite secondo la tabella seguente:

Insegnamento 1° anno 2° anno 3° anno Totale

a. Conoscenze professionali e cultura ge- nerale – Forme lavorative e organizzative 40 40 80 160 agili – Interazione in un campo lavorativo 40 80 80 200 interconnesso – Coordinamento dei processi lavora- 120 160 40 320 tivi imprenditoriali – Creazione di relazioni con i clienti 160 160 – 320 o i fornitori – Utilizzo delle tecnologie del mondo 160 80 – 240 del lavoro digitale – Conoscenze professionali specifi- 120 120 – 240 che degli ambiti a scelta – Conoscenze professionali specifi- – – 120 120 che delle opzioni Totale conoscenze professionali e 640 640 320 1600 cultura generale b. Educazione fisica 80 80 40 200 Totale delle lezioni 720 720 360 1800

2 D’intesa con le autorità cantonali e l’organizzazione del mondo del lavoro compe- tente sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all’altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungi- mento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

3 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del

27 aprile 20063 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella forma- zione professionale di base. 4 Nella scuola professionale i contenuti di cultura generale sono integrati in tutti i campi di competenze operative; a tal fine si tiene conto del profilo professionale spe- cifico degli impiegati di commercio di livello AFC e delle relative esigenze ed espe- rienze professionali. I contenuti si basano sul programma quadro di insegnamento per la cultura generale e sono specificati nel piano di formazione. 5 La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’in- segnamento. 6 È raccomandato l’insegnamento bilingue, ovvero nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

3 RS 412.101.241

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Art. 12 Corsi interaziendali

1 I corsi interaziendali comprendono da otto a 16 giornate di otto ore.

2 Per ogni ramo di formazione e d’esame il numero di giornate è stabilito nell’alle- gato 2 per quanto riguarda la formazione di base organizzata dall’azienda e nell’alle- gato 3 per quanto riguarda la formazione professionale di base organizzata dalla scuola. 3 I contenuti di ogni ramo di formazione e d’esame sono stabiliti nel piano di forma- zione. 4 Nel piano di formazione all’interno dei rami di formazione e d’esame commerciali possono essere definiti determinati gruppi di aziende con obiettivi di valutazione spe- cifici per i corsi interaziendali. 5 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi aziendali dopo l’inizio della procedura di qualificazione.

Sezione 5: Piano di formazione

Art. 13 1 All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione4 della competente organizzazione del mondo del lavoro.

2 Il piano di formazione:

a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:

1. il profilo professionale,

2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,

3. il livello richiesto per la professione;

b. precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla si- curezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente; c. determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione. 3 Il piano di formazione si applica anche alla formazione di base organizzata dalla scuola. 4 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.

4 Il piano del 24 giugno 2021 è disponibile sul sito SEFRI nell’elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professioni A‒Z.

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Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

Art. 14 Requisiti professionali richiesti ai formatori Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti: a. attestato federale di capacità di impiegato di commercio AFC e almeno due anni di esperienza professionale; b. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie cono- scenze professionali nel campo di attività dell’impiegato di commercio AFC e almeno tre anni di esperienza professionale; c. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente; d. diploma di scuola universitaria professionale in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale; e. diploma universitario in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale.

Art. 15 Numero massimo di persone in formazione 1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione. 2 Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più. 3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, di un certifi- cato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

4 Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una se-

conda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della for- mazione professionale di base. 5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di per- sone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di forma- zione con risultati particolarmente positivi.

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Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

Art. 16 Documentazione dell’apprendimento 1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

2 Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione

dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.

Art. 17 Rapporto di formazione 1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professio- nale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi in- teraziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione. 2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il rag- giungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto. 3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concordate e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione. 4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti con- traenti e all’autorità cantonale.

Art. 18 Documentazione delle prestazioni nella formazione professionale pratica 1 Il formatore documenta le prestazioni della persona in formazione mediante controlli delle competenze aziendali alla fine di ogni semestre. 2 I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

Art. 19 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale 1 La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e le consegna una pa- gella alla fine di ogni semestre. 2 Per ogni semestre è fornita una nota complessiva della pagella semestrale. Queste note confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione. 3 Nella maturità professionale svolta parallelamente al tirocinio vengono meno le note di cui ai capoversi 1 e 2.

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Art. 20 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali 1 Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione nei corsi interaziendali mediante due controlli delle competenze. I rami di formazione e d’esame stabiliscono nei programmi dei corsi interaziendali quando e per quali corsi sono redatti controlli delle competenze. 2 I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

Sezione 8: Procedure di qualificazione

Art. 21 Ammissione È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professio- nale di base: a. secondo le disposizioni della presente ordinanza; b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:

1. ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,

2. ha svolto almeno tre anni di tale esperienza nel campo dell’impiegato di

commercio AFC, e

3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di

qualificazione.

Art. 22 Oggetto Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 8.

Art. 23 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale 1 Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti: a. «lavoro pratico» della durata di 50 minuti; vale quanto segue:

1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della

formazione professionale di base,

2. il lavoro pratico si svolge nel ramo di formazione e d’esame stabilito nel

contratto di tirocinio,

3. il campo di qualificazione è esaminato sotto forma di caso di studio spe-

cifico del ramo,

4. di norma, il campo di qualificazione comprende tutti i campi di compe-

tenze operative,

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5. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere

le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione; b. conoscenze professionali e cultura generale, della durata di 4,75 ore; vale quanto segue:

1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della

formazione professionale di base,

2. il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative e

i tipi di esame sottoelencati, con la durata e le ponderazioni seguenti:

Voce Campi di competenze operative Forma d’esame e durata Ponderazione

scritto orale

1 Forme lavorative e organizzative agili 30 min. 20 %

2 Interazione in un campo lavorativo interconnesso 75 min. 20 %

3 Coordinamento dei processi lavorativi imprenditoriali 75 min. 20 %

4 Creazione di relazioni con i clienti o i fornitori 30 min. 20 %

5 Utilizzo delle tecnologie del mondo del lavoro digitale 75 min. 20 %

3. alla cultura generale si applica l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile

20065 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella for-

mazione professionale di base; la cultura generale è valutata in modo in- tegrato nel campo di qualificazione «conoscenze professionali e cultura generale»; il lavoro d’approfondimento di cui all’articolo 10 dell’ordi- nanza summenzionata è presentato e valutato nella voce 1. 2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

Art. 24 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; b. per il campo di qualificazione «conoscenze professionali e cultura generale» è attribuito almeno il 4; e c. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma

delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione; vale la seguente ponderazione: a. lavoro pratico: 30 per cento;

5 RS 412.101.241

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b. conoscenze professionali e cultura generale: 30 per cento; c. nota dei luoghi di formazione: 40 per cento. 3 Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale della somma delle note sottoelencate con la ponderazione seguente: a. nota relativa alla formazione professionale pratica: 25 per cento; b. nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali e della cultura generale: 50 per cento; c. nota relativa ai corsi interaziendali: 25 per cento. 4 Nella maturità professionale svolta parallelamente al tirocinio per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale della somma delle note sot- toelencate con la ponderazione seguente: a. nota relativa alla formazione professionale pratica: 50 per cento; b. nota relativa ai corsi interaziendali: 50 per cento. 5 Per nota relativa alla formazione professionale pratica si intende la media arroton- data al punto o al mezzo punto delle note conseguite nei controlli delle competenze. 6 Per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali e della cultura ge- nerale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma di tutte le note delle pagelle semestrali di cui all’articolo 19 capoverso 2. 7 In caso di interruzione della maturità professionale svolta parallelamente al tirocinio per nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali e della cultura ge- nerale si intende la nota arrotondata al punto o al mezzo punto della somma di tutte le note delle pagelle semestrali di cui all’articolo 19 capoverso 2 conseguite dopo l’in- terruzione. 8 Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note conseguite nei due controlli delle competenze.

Art. 25 Ripetizioni 1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr.

2 Qualora la nota del campo di qualificazione «lavoro pratico» sia insufficiente, il campo di qualificazione va ripetuto interamente. 3 Qualora la nota del campo di qualificazione «conoscenze professionali e cultura generale» sia insufficiente, devono essere ripetute soltanto le voci in cui è stata conseguita una nota insufficiente.

4 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente la formazione

professionale pratica, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di formazione professionale pratica, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note. 5 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento delle conoscenze professionali e della cultura generale, resta valida la nota conseguita in

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precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali e della cultura generale, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note. 6 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se sono elaborati due nuovi controlli delle competenze in corsi interaziendali, per il calcolo della nota dei luoghi di forma- zione fanno stato soltanto le nuove note.

Art. 26 Qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (caso particolare) 1 Per i candidati che hanno acquisito le competenze operative necessarie al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota dei luoghi di formazione. 2 In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione: a. lavoro pratico: 50 per cento; b. conoscenze professionali e cultura generale: 50 per cento.

Sezione 9: Attestazioni e titolo

Art. 27 1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capa- cità (AFC). 2 L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «impiegata di commercio AFC» / «impiegato di commercio AFC». 3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualifi- cazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate: a. la nota complessiva; b. le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’arti- colo 26 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione. c. il ramo di formazione e d’esame.

Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

Art. 28 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione degli impiegati di commercio AFC 1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione degli impiegati di commercio AFC è composta da:

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a. da otto a dodici rappresentanti della Conferenza svizzera dei rami di forma- zione e degli esami commerciali (CSRFC); b. complessivamente da tre a cinque rappresentanti delle scuole della Confe- renza svizzera delle scuole professionali commerciali (CSSPC), della Confe- renza delle scuole di commercio svizzere (CSCS) e dell’associazione Verband Schweizerischer Handelsschulen (VSH), ogni conferenza invia almeno un rappresentante; c. un rappresentante della Società svizzera degli impiegati di commercio (SIC); d. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi; b. le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

3 La Commissione si autocostituisce.

4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di forma- zione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della forma- zione professionale di base; b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica; c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, pre- senta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione; d. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la forma- zione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame fi- nale.

Art. 29 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali 1 L’organizzazione del mondo del lavoro responsabile della qualità dei corsi intera- ziendali è la CSRFC. 2 L’ente responsabile dei corsi interaziendali è il rispettivo ramo di formazione e d’esame. L’ente responsabile garantisce lo svolgimento dei corsi interaziendali. 3 In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi. 4 I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

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5 Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi mo- mento.

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 30 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza della SEFRI del 26 settembre 20116 sulla formazione professionale di base Impiegata di commercio / Impiegato di commercio con attestato federale di ca- pacità (AFC) è abrogata.

Art. 31 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni 1 Le persone che hanno iniziato la formazione di impiegato di commercio AFC prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2027; è fatto salvo il capoverso 2.

2 Le persone che hanno iniziato la formazione di impiegato di commercio AFC con

un ciclo di formazione quadriennale presso una scuola media di commercio o di eco- nomia prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2028. 3 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per impie- gati di commercio AFC entro il 31 dicembre 2027 oppure in un ciclo di formazione quadriennale presso una scuola media di commercio o di economia entro il 31 dicem- bre 2028 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’appo- sita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

Art. 32 Entrata in vigore 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

2 Gli articoli da 21 a 27 entrano in vigore il 1° gennaio 2026

16 agosto 2021 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione: Josef Widmer, Direttore supplente

6 RU 2011 5869; 2014 4573; 2017 2553

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Allegato 1 (art. 3 cpv. 1)

Rami di formazione e d’esame

Numero Denominazione tedesca Denominazione francese Denominazione italiana

68801 Automobil-Gewerbe Automobile Automobili
68802 Bank Banque Banca
68803 Bauen und Wohnen Construire et habiter Costruire e abitare
68804 Bundesverwaltung Administration fédérale Amministrazione federale
68805 Dienstleistung und Services et Servizi e amministrazione

Administration (DA) administration (SA) (SA)

68806 Gesundheit Santé-social Salute
68807 Handel Commerce Commercio
68808 Hotel-Gastro-Tourismus Hôtellerie-Gastronomie- Alberghiero-Gastronomico-

Tourisme Turistico

68809 Internationale Logistique et transports Logistica e spedizione

Speditionslogistik (ISL) internationaux (LTI) internazionale (LSI)

68810 Kranken- und Assurance-maladie Assicurazione malattie

Sozialversicherungen et assurances sociales e assicurazioni sociali

68811 Marketing & Communication & Marketing & Comunica-

Kommunikation Marketing zione 68812 Maschinen-, Elektro- und Industrie des machines, Industria metalmeccanica ed Metall-Industrie (MEM) des équipements elettrica (MEM) électriques et des métaux (MEM)

68813 Nahrungsmittel-Industrie Industrie alimentaire Industria alimentare
68814 Notariate Schweiz Notariats de Suisse Notariato svizzero
68815 Öffentliche Verwaltung Administration publique Amministrazione pubblica
68816 Privatversicherung Assurance privée Assicurazione privata
68817 Reisen Voyages Viaggi
68818 Transport Transport Trasporto
68819 Treuhand/Immobilien Fiduciaire/immobilière Fiduciario/immobiliare

Formazione professionale di base Impiegata di commercio / RU 2021 495

Allegato 2 (art. 12 cpv. 2)

Numero di giornate dei corsi interaziendali nella formazione organizzata dall’azienda

Numero Ramo di formazione e Gruppo di aziende 1° anno 2° anno 3° anno Totale d’esame

68801 Automobili 5 6 5 16
68802 Banca 6 7 3 16
68803 Costruire e abitare 5 6 5 16
68804 Ammin. federale 8 5 3 16
68805 Servizi e

amministrazione (SA) Avvocatura 5 5 3 13 altre aziende 4 4 2 10

68806 Salute 7 6 3 16
68807 Commercio 4 4 4 12
68808 Alberghiero-gastrono- 8 4 4 16

mico-Turistico

68809 Logistica e spedizione 8 4 4 16

internazionale (LSI)

68810 Assicurazione malattie e 9 5 2 16

assicurazioni sociali

68811 Marketing & 6 5 5 16

Comunicazione

68812 Industria metalmecca- 6 6 4 16

nica ed elettrica (MEM)

68813 Industria alimentare 6 4 6 16
68814 Notariato svizzero 8 4 4 16
68815 Amministrazione 9 5 2 16

pubblica

68816 Assicurazione privata 5 8 3 16
68817 Viaggi 7 7 2 16
68818 Trasporto 6 6 4 16
68819 Fiduciario/immobiliare 5 9 2 16

Formazione professionale di base Impiegata di commercio / RU 2021 495

Allegato 3 (art. 12 cpv. 2)

Numero di giornate dei corsi interaziendali nella formazione organizzata dalla scuola

Numero Ramo di formazione e d’esame Numero di giorni (totale)

68802 Banca 16
68805 Servizi e amministrazione (SA) 10
68808 Alberghiero-Gastronomico-Turistico 16
68809 Logistica e spedizione internazionale 16

(LSI)

68815 Amministrazione pubblica 16
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