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Ordinanza del DDPS del 12 agosto 2021 sui cicli di studio presso la Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (Ordinanza SUFSM, O-SUFSM)

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Ordinanza del DDPS sui cicli di studio presso la Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (Ordinanza SUFSM, O-SUFSM)

del 12 agosto 2021

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), visti gli articoli 60, 61, 62 capoverso 6, 63 capoverso 4 dell’ordinanza del 23 maggio 20121 sulla promozione dello sport (OPSpo), ordina:

Capitolo 1: In generale

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina le basi dei seguenti cicli di studio presso la Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFSM): a. ciclo di studio di bachelor; b. ciclo di studio di master; c. cicli di studio di perfezionamento che portano al conseguimento di uno dei seguenti diplomi:

1. Certificate of Advanced Studies (CAS),

2. Diploma of Advanced Studies (DAS),

3. Master of Advanced Studies (MAS).

Art. 2 Obiettivi e indirizzi di approfondimento 1 Il ciclo di studio di bachelor consente di acquisire le competenze orientate alla teoria, alla pratica e alla ricerca per accedere con successo ad attività professionali in ambito sportivo e per iniziare cicli di studio di master in scienze dello sport. Il ciclo di studio di bachelor può essere proposto con indirizzi di approfondimento.

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2 Il ciclo di studio di master consente di acquisire le competenze per svolgere attività professionali e di ricerca nello sport di punta negli indirizzi di approfondimento scienze dell’allenamento o management dello sport e per essere ammessi al dottorato. 3 Dopo la conclusione degli studi universitari, i cicli di studio di perfezionamento con- sentono di: a. specializzarsi e approfondire le conoscenze nell’indirizzo di studi frequentato; b. acquisire conoscenze e competenze in settori diversi dall’indirizzo di studi frequentato; c. completare e approfondire sotto il profilo interdisciplinare e multidisciplinare le competenze acquisite nell’indirizzo di studio frequentato.

Art. 3 Struttura dei cicli di studio 1 I cicli di studio si articolano in unità formative raggruppate per temi e di durata limitata (moduli). Un modulo comprende a sua volta una o più attività didattiche (corsi).

2 Si distinguono i seguenti tipi di corsi:

a. corsi che devono essere frequentati per superare un modulo (corsi obbliga- tori); b. corsi che devono essere scelti nell’ambito di un gruppo di corsi ed essere fre- quentati per superare un modulo (corsi obbligatori a scelta); c. corsi che possono essere scelti liberamente nell’ambito di un gruppo di corsi (corsi a scelta).

Art. 4 Prestazioni di studio 1 Le prestazioni di studio sono calcolate sulla base del sistema europeo per il trasferi- mento e l’accumulazione dei crediti (European Credit Transfer System: ECTS).

2 Il ciclo di studio di bachelor comprende 180 crediti ECTS.

3 Il ciclo di studio di master comprende 120 crediti ECTS.

4 I cicli di studio di perfezionamento comprendono:

a. almeno 10 crediti ECTS per CAS; b. almeno 30 crediti ECTS per DAS; c. almeno 60 crediti ECTS per MAS.

Art. 5 Manuale del modulo L’Ufficio federale dello sport pubblica un manuale del modulo per ogni ciclo di stu- dio. Il manuale del modulo contiene informazioni in merito a: a. i contenuti degli studi con eventuale indirizzo di approfondimento; b. il tipo di corso;

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c. gli obiettivi di apprendimento; d. i contenuti dei corsi e il loro raggruppamento in un modulo; e. le conoscenze pregresse che si richiedono per portare a termine con successo i singoli corsi; f. i metodi di insegnamento e di apprendimento; g. le date dei corsi e delle verifiche delle competenze; h. le forme e le modalità delle verifiche delle competenze nonché le verifiche delle competenze parziali e la ponderazione delle une rispetto alle altre; i. il raggruppamento di singoli corsi in un’unica verifica delle competenze; j. i punti ECTS attribuiti a ogni corso e ogni modulo; k. le regole di frequenza ai corsi che si tengono sotto forma di settimane temati- che, seminari o corsi pratici e alle conferenze di relatori invitati nell’ambito dei corsi; l. il totale dei punti ECTS che devono essere acquisiti nei corsi obbligatori a scelta; m. i costi supplementari per determinati corsi, risultanti da vitto, alloggio, tra- sporti e materiale specifico, nonché l’indicazione se la mancata partecipazione o il ritiro sono soggetti a costi; n. per i corsi obbligatori a scelta e i corsi a scelta: il numero di partecipanti mi- nimo necessario al regolare svolgimento del corso ed eventualmente il numero massimo di partecipanti; o. il numero di partecipanti minimo necessario al regolare svolgimento di un approfondimento.

Art. 6 Lingue d’insegnamento

1 La lingua d’insegnamento è il tedesco o il francese.

2 I cicli di studio di perfezionamento, singoli corsi o parti dei cicli di studio di bachelor e dei cicli di studio di master possono essere tenuti in inglese.

Art. 7 Iscrizione La partecipazione a procedure d’ammissione, corsi e verifiche delle competenze pre- suppone un’iscrizione completa, presentata entro il termine e nella forma prestabilita.

Art. 8 Termini e scadenze Il calendario accademico della SUFSM stabilisce termini e scadenze relativi ai cicli di studio.

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Art. 9 Immatricolazione e registrazione 1 Chi intende ottenere un diploma nell’ambito di un ciclo di studi presso la SUFSM deve immatricolarsi quale studente. 2 Chi intende frequentare corsi alla SUFSM senza conseguire un diploma deve regi- strarsi come uditore.

Art. 10 Diploma e Diploma Supplement 1 Se il ciclo di studi è stato concluso con successo vengono consegnati un diploma e un Diploma Supplement. 2 Il diploma riporta una valutazione complessiva corrispondente alla nota finale, espressa con le menzioni seguenti: nota 6.00 = summa cum laude dalla nota 5.50 = insigni cum laude dalla nota 5.00 = magna cum laude dalla nota 4.50 = cum laude dalla nota 4.00 = rite 2 Il Diploma Supplement mette a disposizione dati sufficienti a migliorare la traspa- renza internazionale e il riconoscimento accademico e professionale delle qualifiche. 3 Gli studenti che non soddisfano i requisiti per l’ottenimento del diploma finale rice- vono soltanto un certificato attestante le singole prestazioni fornite. 4 Se uno studente ha totalizzato più crediti ECTS di quelli richiesti per l’ottenimento del diploma finale, questi vengono riportati nel Diploma Supplement.

Capitolo 2: Ciclo di studio di bachelor e ciclo di studio di master Sezione 1: Ammissione

Art. 11 Condizioni d’ammissione al ciclo di studio di bachelor 1 Fatti salvi il capoverso 3 e l’articolo 14, al ciclo di studio di bachelor è ammesso chiunque abbia superato l’esame attitudinale e possa far valere: a. una maturità professionale, una maturità specializzata, una maturità liceale o una formazione equivalente; b. il certificato del corso «Soccorritori di livello 1» della Federazione svizzera dei samaritani o una formazione equivalente; c. il «Brevet Basis Pool» della Società svizzera di salvataggio o una formazione equivalente. 2 Per l’ammissione al ciclo di studio di bachelor può inoltre essere chiesto di dimo- strare di avere sufficienti conoscenze nelle lingue d’insegnamento

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3 Non è ammesso al ciclo di studio di bachelor chiunque sia già stato ammesso a un di ciclo di studio di bachelor nei campi scienze dello sport e del movimento, insegna- mento dell’educazione fisica e dello sport o management dello sport presso una scuola universitaria e non lo abbia portato a termine con successo. 4 Gli sportivi di punta che sono titolari di una Swiss Olympic Card oro, argento, bronzo o élite della federazione mantello dello sport svizzero o che lo erano fino a un massimo di un anno prima dell’iscrizione all’esame attitudinale, sono ammessi senza esame attitudinale al ciclo di studio di bachelor, purché soddisfino le rimanenti con- dizioni.

Art. 12 Contenuto dell’esame attitudinale e lingua d’esame 1 L’esame attitudinale comprende una parte pratica riguardante le attitudini sportive. Questa esamina le capacità e le abilità motorie. 2 L’esame può essere integrato da una parte cognitiva. Questa esamina la capacità di pensare in modo analitico.

3 Le parti dell’esame possono comporsi di uno o più ambiti d’esame.

4 La SUFSM comunica per tempo il contenuto dell’esame attitudinale.

5 La lingua d’esame è il tedesco o il francese.

Art. 13 Valutazione e superamento dell’esame attitudinale 1 Gli ambiti d’esame sono valutati con note da 1 a 6 e possono essere ponderati in modo differente, con il 6 che è la nota migliore. 2 Nella parte pratica riguardante le attitudini sportive si utilizzano parametri di valu- tazione diversi per genere, nella misura in cui la diversità biologica influenzi la capa- cità di prestazione. 3 L’esame delle attitudini sportive è superato se la nota media di tutti gli ambiti d’esame è di almeno 4.00. La nota è arrotondata a due cifre decimali.

Art. 14 Disponibilità limitata di posti di studio 1 Se il numero di candidati che ha superato l’esame attitudinale è superiore al numero di posti di studio disponibili, questi ultimi sono attribuiti dalla SUFSM secondo la graduatoria dei risultati dell’esame. In caso di risultati uguali si tira a sorte. 2 I candidati di cui all’articolo 11 capoverso 4 hanno priorità sulle persone che hanno superato l’esame attitudinale.

Art. 15 Validità dell’esame attitudinale L’esame attitudinale è valido esclusivamente per l’ammissione agli studi che iniziano nell’anno civile in cui è stato effettuato.

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Art. 16 Carattere pubblico dell’esame attitudinale

1 L’esame attitudinale non è aperto al pubblico.

2 I candidati non possono realizzare riprese audiovisive durante l’esame attitudinale. Possono esserne esclusi se contravvengono a tale divieto.

Art. 17 Condizioni d’ammissione al ciclo di studio di master 1 È ammesso al ciclo di studio di master chiunque, all’inizio degli studi, disponga di un diploma di bachelor oppure di una formazione equivalente a livello universitario. È fatto salvo il capoverso 3. 2 I candidati a un posto per il ciclo di studi di master inviano inoltre una lettera di candidatura alla SUFSM. 3 Se vi sono più candidati idonei rispetto al numero di posti di studio disponibili, la SUFSM assegna i posti nell’ordine seguente: a. diplomati di un ciclo di studio di bachelor o di una formazione equivalente a livello di scuola universitaria che possono inoltre attestare un legame stretto con lo sport, in particolare con lo sport giovanile di competizione o con lo sport di punta; b. altri diplomati di un ciclo di studio di bachelor o di una formazione equiva- lente a livello universitario.

4 Non è ammesso al ciclo di studio di master chiunque sia già stato ammesso a un

ciclo di studio di master nei campi scienze dello sport e del movimento, insegnamento dell’educazione fisica e dello sport e management dello sport presso una scuola uni- versitaria e non lo abbia portato a termine con successo.

Sezione 2: Durata degli studi, interruzione degli studi, prestazioni di studio computabili e conclusione degli studi

Art. 18 Durata degli studi 1 La SUFSM organizza i cicli di studio in maniera tale da consentire a chiunque studi a tempo pieno di assolvere il ciclo di studio di bachelor in sei semestri e il ciclo di studio di master in quattro semestri.

2 Le verifiche delle competenze necessarie per la conclusione degli studi devono

essere svolte: a. nel ciclo di studio di bachelor, entro dodici semestri al massimo; b. nel ciclo di studio di master, entro otto semestri al massimo. 3 Su domanda, il rettore può prolungare di otto semestri al massimo la durata degli studi. 4 Chiunque oltrepassi la durata degli studi ammessa viene escluso dal ciclo di studio.

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Art. 19 Interruzione del ciclo di studio 1 Su domanda, il rettore autorizza uno studente a interrompere una sola volta il ciclo di studio durante un semestre o durante due semestri consecutivi.

2 L’interruzione non è computata sulla durata degli studi ammessa.

3 Durante l’interruzione non si devono pagare gli emolumenti.

4 Durante l’interruzione gli studenti non possono frequentare le lezioni o sostenere verifiche delle competenze. 5 Durante un prolungamento della durata degli studi secondo l’articolo 18 capoverso 3 non si autorizzano interruzioni.

Art. 20 Prestazioni di studio computabili 1 Il rettore decide in merito al computo delle prestazioni di studio fornite in precedenza in altre scuole universitarie. 2 Gli studenti che nell’ambito dei propri studi intendono frequentare corsi o moduli presso un’altra scuola universitaria si procurano precedentemente il consenso del ret- tore. Questi decide in merito alla computabilità delle prestazioni di studio da fornire in detta altra scuola.

Art. 21 Nota finale La nota finale di un ciclo di studio risulta dalla media delle note dei moduli ponderata sulla base dei crediti ECTS.

Art. 22 Superamento del ciclo di studio Il ciclo di studio è superato se sono superati tutti i moduli.

Capitolo 3: Valutazione dei corsi e dei moduli

Art. 23 Verifiche delle competenze

1 Ogni corso si conclude con una verifica delle competenze.

2 Sono considerate verifiche delle competenze:

a. gli esami orali o scritti; b. altre forme di controllo delle prestazioni, in particolare lavori di semestre, re- lazioni, esami di motricità sportiva, lezioni d’esame, stage pratici e lavori di gruppo.

3 Le verifiche delle competenze possono svolgersi in forma elettronica.

4 Più corsi dello stesso modulo possono essere raggruppati nella stessa verifica delle competenze.

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5 Una verifica delle competenze può comporsi di diverse verifiche delle competenze parziali.

6 L’ammissione alla verifica delle competenze nel relativo corso presuppone il

rispetto delle regole di frequenza stabilito nel manuale del modulo. Su domanda, il rettore può autorizzare uno studente che non ha rispettato le regole di frequenza a presentarsi alla verifica delle competenze se le sue assenze sono scusabili.

7 Agli studenti va comunicato per tempo quali prestazioni devono essere fornite

nell’ambito di una verifica delle competenze.

Art. 24 Modalità delle verifiche delle competenze 1 Sono definite in maniera unitaria per tutti gli studenti le modalità di una determinata verifica delle prestazioni, in particolare la forma, il modo, la durata, la materia d’esame, la lingua e gli ausili ammessi. 2 Su domanda, è possibile derogare a tale principio, in particolare per le verifiche delle competenze che: a. sono sostenute da studenti con disabilità; b. per importanti motivi non possono essere sostenute dagli studenti alla data o nel luogo previsti, in particolare a causa di un soggiorno di mobilità, di un praticantato obbligatorio o dell’esercizio di un’attività nello sport di punta.

3 Il rettore decide in merito alle domande di cui al capoverso 2.

4 In caso di deroghe secondo il capoverso 2 si deve garantire che la verifica verta sulle stesse competenze di quella secondo il capoverso 1.

Art. 25 Lingua Le verifiche delle competenze devono svolgersi in una delle lingue d’insegnamento.

Art. 26 Valutazione delle verifiche delle competenze 1 Le verifiche delle competenze vengono di regola valutate con note da 1 a 6, con il 6 che è la nota migliore.

2 Tutte le note assegnate sono suddivise in quarti di punto.

3 Una verifica delle competenze è considerata superata se è raggiunta la nota 4 (= suf- ficiente) 4 In via eccezionale la valutazione può essere espressa con la menzione «superato» (> sufficiente) o «non superato» (< sufficiente).

Art. 27 Mancata presentazione e interruzione 1 Chiunque, dopo essersi iscritto, senza avvisare o senza indicare un motivo impor- tante non si presenta a una verifica delle competenze oppure la interrompe, riceve la nota 1 o la menzione «non superato».

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2 Sono considerati motivi importanti in particolare il servizio militare o civile, una malattia, un infortunio o il decesso di una persona vicina. Il motivo deve essere pro- vato in forma adeguata.

Art. 28 Comportamento disonesto 1 Riceve la menzione «non superato» o la nota 1 chiunque cerchi di ottenere con mezzi disonesti una valutazione migliore per sé o per altri. 2 Gli esaminatori redigono un rapporto scritto sull’accaduto e ne informano il rettore affinché possa avviare un eventuale procedimento disciplinare nei confronti della per- sona interessata.

Art. 29 Nota del modulo 1 Se un modulo si compone di diversi corsi, la nota del modulo risulta dalla media di tutte le note dei corsi che lo compongono, ponderata sulla base dei crediti ECTS. Per il calcolo si arrotonda a un quarto di punto. 2 Se in un modulo lo studente frequenta più corsi di quelli necessari per ottenere i punti ECTS attribuiti al modulo, si considerano i corsi in cui lo studente ha ottenuto i risultati migliori. I corsi obbligatori vengono sempre presi in considerazione.

Art. 30 Superamento di un modulo

1 Un modulo è considerato superato se la sua nota è almeno pari a 4.00.

2 Se il modulo è superato, è assegnato il totale dei punti ECTS attribuitogli. Se il mo- dulo non è superato, non è assegnato alcun credito.

Art. 31 Documentazione Gli esaminatori sono tenuti a documentare le verifiche delle competenze svolte e a motivarne le valutazioni.

Art. 32 Notifica dei risultati e consultazione della documentazione 1 I risultati delle verifiche delle competenze sono comunicati agli studenti al più tardi due mesi dopo la chiusura di ogni sessione d’esame. 2 Una volta ricevuta la comunicazione dei risultati gli studenti hanno il diritto di con- sultazione degli atti relativi ai propri esami.

Art. 33 Ripetizione della verifica delle competenze 1 Le verifiche delle competenze alle quali è stata assegnata una nota inferiore a 4 e le verifiche delle competenze con valutazione «non superato» possono essere ripetute una sola volta. 2 La ripetizione della verifica delle competenze deve essere svolta entro la durata com- plessiva del ciclo di studio.

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3 Se la verifica delle competenze è stata ripetuta, si considera soltanto la nota migliore.

4 La forma della ripetizione è decisa dall’esaminatore. Essa può divergere da quella della prima verifica delle competenze e può svolgersi anche sotto forma di rielabora- zione di quest’ultima.

Art. 34 Esclusione dagli studi Gli studenti che non sono più in grado di soddisfare le condizioni per concludere con successo gli studi ne vengono esclusi.

Art. 35 Conservazione della documentazione 1 La documentazione relativa alla verifica delle competenze deve essere conservata:

a. fino allo scadere del termine di ricorso contro la decisione riguardante il diploma e la nota finale o fino alla conclusione definitiva dell’eventuale pro- cedura di ricorso; b. in ogni caso per almeno tre anni.

2 Se uno studente non conclude regolarmente il ciclo di studi, la documentazione

relativa alla verifica delle competenze deve essere conservata: a. fino allo scadere della durata massima degli studi; b. in ogni caso per almeno tre anni.

Capitolo 4: Emolumenti

Art. 36 1 Per i cicli di studio e i corsi presso la SUFSM vengono percepiti gli emolumenti di cui all’allegato.

2 Se un emolumento non viene pagato o viene pagato in ritardo dopo l’avvenuto

richiamo, ne consegue l’esclusione dal ciclo di studio o dai corsi in questione per il semestre interessato. 3 Il semestre che porta all’esclusione viene computato sulla durata complessiva degli studi.

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Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 37 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza SUFSM del 3 agosto 20122 è abrogata.

Art. 38 Disposizione transitoria Le persone che hanno ottenuto il diploma di maestro di sport SFSM prima del 1999 possono domandare il conferimento del titolo di «Maestro di sport SUP» sempre che siano in grado di dimostrare di aver frequentato un corso post-diploma di livello uni- versitario o di possedere un’esperienza professionale di almeno cinque anni in ambito sportivo. Esse sono autorizzate a utilizzare il titolo «Bachelor of Science in Sport della Scuola universitaria federale dello sport Macolin» o «Bachelor of Science in Sports della Scuola universitaria federale dello sport Macolin».

Art. 39 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2021.

12 agosto 2021 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Viola Amherd

2 RU 2012 4623, 2016 939, 2017 7379, 2018 1007

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Allegato (art. 36 cpv. 1)

Emolumenti Emolumenti Unità in franchi

Iscrizione all’esame attitudinale per il 100 ciclo di studio di bachelor Iscrizione al ciclo di studio di master 100 Iscrizione a cicli di studio di perfezionamento 100 Tassa d’iscrizione semestrale (cicli di studio di 900 bachelor e cicli di studio di master) Registrazione come uditore 100 per attività didattica Cicli di studio di perfezionamento ufficiali 300 per giorno di corso Altre offerte di perfezionamento ufficiali 50–250 per giorno di corso (a seconda della durata e dell’onere) Valutazione dell’equivalenza di diploma 30 per ora universitari

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