AS 2021 539
Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria, OInFi)
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Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria, OInFi)
Modifica del 25 agosto 2021
Il Dipartimento federale dell’interno, visto l’articolo 133 capoverso 2 dell’ordinanza del 25 novembre 20151 sull’infrastruttura finanziaria, ordina:
I L’ordinanza del 25 novembre 2015 sull’infrastruttura finanziaria è modificata come segue:
1bis Il periodo transitorio di cui al capoverso 1 è prorogato fino al 30 settembre 2022.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2021.
25 agosto 2021 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset
1 RS 958.11
2021-2888 RU 2021 539
Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria RU 2021 539