AS 2021 560
Accordo agricolo tra la Svizzera e la Turchia
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Traduzione
Accordo agricolo tra la Svizzera e la Turchia
Concluso a Sauðárkrókur il 25 giugno 2018 Approvato dall’Assemblea federale il 21 giugno 20191 Entrato in vigore il 1° ottobre 2021
Art. 1 Portata e campo d’applicazione 1. Il presente Accordo concernente lo scambio di prodotti agricoli tra la Confedera- zione Svizzera (Svizzera) e la Repubblica di Turchia (Turchia) è concluso in virtù dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e la Turchia (Accordo di libero scambio), firmato il 25 giugno 20182, e in particolare in virtù dell’articolo 2.2 (Com- mercio di prodotti agricoli di base) dell’Accordo di libero scambio. Ai fini del presente Accordo, la Svizzera e la Turchia sono di seguito denominati individualmente «Parte» o collettivamente «Parti». 2. Il presente Accordo si applica agli scambi commerciali tra le Parti relativi ai pro- dotti agricoli: (a) classificati nei capitoli 1–24 del Sistema armonizzato di designazione e codi- ficazione delle merci (SA) e non contemplati negli allegati III (Prodotti agri- coli trasformati) e IV (Pesce, prodotti della pesca e altri prodotti del mare) dell’Accordo di libero scambio; e (b) contemplati nell’allegato II (Prodotti non contemplati dall’Accordo), cui è fatto riferimento nel paragrafo 1 lettera (a) dell’articolo 2.1 (Campo d’appli- cazione) dell’Accordo di libero scambio. 3. Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein fino a quando il Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 19233 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein rimane in vigore.
RS 0.632.317.631.1 1 RU 2021 558 2 RS 0.632.317.631 3 RS 0.631.112.514
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Art. 2 Concessioni tariffarie La Turchia accorda concessioni tariffarie per i prodotti agricoli originari della Sviz- zera specificati nell’allegato 1. La Svizzera accorda concessioni tariffarie per i pro- dotti agricoli originari della Turchia specificati nell’allegato 2.4
Art. 3 Regole d’origine e cooperazione doganale Le regole d’origine e le disposizioni sulla cooperazione doganale stabilite nell’alle- gato I (Regole d’origine e metodi di cooperazione amministrativa) dell’Accordo di libero scambio5 si applicano al presente Accordo, mutatis mutandis.
Art. 4 Accordo sull’agricoltura dell’OMC Le Parti riaffermano i loro diritti e obblighi derivanti dall’Accordo dell’OMC sull’agricoltura6.
Art. 5 Dialogo Le Parti esaminano qualsiasi difficoltà che possa insorgere nel commercio reciproco di prodotti agricoli e si adoperano per trovare soluzioni adeguate.
Art. 6 Misure di salvaguardia 1. Ferme restando altre disposizioni del presente Accordo, data la particolare sensi- bilità del mercato agricolo, se le importazioni originarie di una delle Parti che sono oggetto delle concessioni accordate in virtù del presente Accordo causano un grave pregiudizio alla produzione nazionale dell’altra Parte, le due Parti avviano immedia- tamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di una tale solu- zione, la Parte importatrice può adottare adeguate misure conformemente al presente articolo.
2. Una misura di salvaguardia può consistere unicamente:
(a) nella sospensione parziale o totale di concessioni per i prodotti elencati dalle Parti nei pertinenti allegati del presente Accordo fino a un livello che non su- peri l’aliquota di dazio applicata alla NPF al momento in cui la misura è adot- tata; o (b) nell’introduzione di un contingente tariffario per scambi preferenziali basato sul volume degli scambi comprovato dei cinque anni precedenti, fatti salvi i previsti aumenti dei volumi d’importazione che hanno reso necessaria l’intro- duzione della misura di salvaguardia.
4 Gli allegati non sono pubblicati nella RU. Possono essere ottenuti presso l’Ufficio fede- rale delle costruzioni e della logistica UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, o consultati sul sito Internet del Segretariato di Stato dell’economia: www.seco.ad- min.ch> Economie extérieure et Coopération économique > Relations économiques> Ac- cords de libre-échange> Partenaires de libre-échange de la Suisse > Bassin méditerra- néen> Turquie 5 RS 0.632.317.631
6 RS 0.632.20, allegato 1A.3
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3. Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo non vanno oltre quanto neces- sario per porre rimedio a un pregiudizio e sono mantenute soltanto per il periodo ne- cessario a porre rimedio al pregiudizio. Tale periodo non supera i due anni. 4. La Parte intenzionata ad adottare una misura di salvaguardia per un prodotto lo notifica all’altra Parte immediatamente, e in ogni caso prima di adottare detta misura. Entro 30 giorni da tale notifica, la Parte notificante fornisce tutte le informazioni rile- vanti sulla misura di salvaguardia. 5. Entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti riesaminano il presente articolo e valutano se vi è la necessità di modificarlo.
Art. 7 Disposizioni dell’Accordo di libero scambio Gli articoli 1.2 (Campo d’applicazione geografico), 1.3 (Relazioni economiche e com- merciali disciplinate dal presente Accordo), 1.4 (Rapporto con altri accordi interna- zionali), 1.5 (Adempimento degli obblighi), 1.6 (Trasparenza), 2.2 (Commercio di prodotti agricoli di base) 2.5 (Dazi all’esportazione), 2.7 (Restrizioni quantitative),
2.8 (Spese e formalità), 2.9 (Imposizione fiscale e regolamentazioni nazionali),
2.10 (Pagamenti), 2.11 (Misure sanitarie e fitosanitarie), 2.12 (Regolamenti tecnici), 2.13 (Agevolazione degli scambi), 2.16 (Imprese commerciali di Stato), 2.18 (Anti- dumping), 2.20 (Eccezioni generali), 2.21 (Eccezioni in materia di sicurezza),
2.22 (Bilancia dei pagamenti), 10.1 (Emendamenti) e il capitolo 9 (Composizione
delle controversie) dell’Accordo di libero scambio7 si applicano al presente Accordo, mutatis mutandis.
Art. 8 Ulteriore liberalizzazione Le Parti si impegnano a promuovere un’ulteriore liberalizzazione del commercio re- ciproco di prodotti agricoli, tenendo conto della struttura delle loro relazioni commer- ciali in questo ambito, delle particolari sensibilità di tali prodotti e dello sviluppo della politica agricola di ciascuna Parte, nonché degli sviluppi a livello multilaterale.
Art. 9 Entrata in vigore ed estinzione 1. Il presente Accordo entra in vigore alla stessa data in cui entra in vigore l’Accordo di libero scambio8 tra la Svizzera e la Turchia. Esso rimane in vigore fino a quando rimane in vigore l’Accordo di libero scambio tra le suddette Parti. 2. Il presente Accordo cessa di avere effetto se una Parte si ritira dall’Accordo di libero scambio, nel qual caso il presente Accordo cessa di essere applicabile lo stesso giorno in cui il ritiro dall’Accordo di libero scambio diviene effettivo.
7 RS 0.632.317.631 8 RS 0.632.317.631
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Art. 10 Estinzione del precedente accordo agricolo Con l’entrata in vigore del presente Accordo lo Scambio di lettere concernente l’Accordo bilaterale relativo al commercio dei prodotti agricoli, firmato dalle Parti a Ginevra il 10 dicembre 19919, cessa di avere effetto.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il pre- sente Accordo.
Fatto a Sauðárkrókur il 25 giugno 2018 in due esemplari originali in lingua inglese.
Per la Confederazione Svizzera: Per la Repubblica di Turchia: Johann N. Schneider-Ammann Nihat Zeybekçi
9 RU 1993 170; 2020 1189
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Art. 1 Portata e campo d’applicazione Art. 2 Concessioni tariffarie Art. 3 Regole d’origine e cooperazione amministrativa Art. 4 Accordo sull’agricoltura dell’OMC Art. 5 Dialogo Art. 6 Misure di salvaguardia Art. 7 Disposizioni dell’Accordo di libero scambio Art. 8 Ulteriore liberalizzazione Art. 9 Entrata in vigore ed estinzione Art. 10 Estinzione del precedente accordo agricolo
Elenco degli allegati Allegato 1 Conformemente all’articolo 2 – CONCESSIONI TURCHE ALLA SVIZZERA Allegato 2 Conformemente all’articolo 2 – CONCESSIONI SVIZZERE ALLA TURCHIA
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