AS 2021 587
Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) (Test COVID-19 in caso di rinvio coatto)
RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) (Test COVID-19 in caso di rinvio coatto)
Modifica del 1° ottobre 2021
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell’11 agosto 20211, decreta:
I La legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri e la loro integrazione è modi- ficata come segue:
Art. 72 Test COVID-19 in caso di rinvio coatto 1 Al fine di garantire l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione secondo la presente legge oppure l’esecuzione dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP3 o dell’articolo 49a o 49abis CPM4, gli stranieri sono tenuti a sottoporsi a un test COVID-19 se questo rientra fra le condizioni d’entrata dello Stato d’origine o di pro- venienza o dello Stato Dublino competente oppure fra i requisiti previsti dalla com- pagnia aerea che effettua il trasporto. 2 Le autorità competenti informano previamente l’interessato in merito a tale obbligo e alla possibilità dell’esecuzione coattiva secondo il capoverso 3. 3 Se non è possibile garantire l’esecuzione del rinvio coatto con mezzi meno coerci- tivi, le autorità competenti per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione possono sottoporre contro la sua volontà a un test COVID-19 lo straniero che non vi si sia sottoposto spontaneamente. Durante l’esecuzione del test non può essere eser- citata alcuna coercizione che potrebbe comportare un pericolo per la salute dell’inte- ressato. È esclusa l’esecuzione coattiva del test COVID-19 sui fanciulli e gli adole- scenti che non hanno compiuto i 15 anni.