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AS 2021 658

Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). Correzione

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Correzione (Art. 58 cpv. 2 LParl)

Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

del 6 ottobre 2000 (RU 2002 3371; RS 830.1)

Art. 32 cpv. 1 lett. a

Invece di: 1 Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni comunicano gratuitamente agli organi delle singole assicurazioni sociali, su richiesta scritta e motivata nei singoli casi, i dati necessari per: a. determinare, modificare o restituire prestazioni;

Leggasi: 1 Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni comunicano gratuitamente agli organi delle singole assicurazioni sociali, su richiesta scritta e motivata nei singoli casi, i dati necessari per: a. determinare o modificare prestazioni o chiederne la restituzione;

3 novembre 2021 Commissione di redazione dell’Assemblea federale

2021-3656 RU 2021 658

LF sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali. RU 2021 658 Correzione

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