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AS 2021 68

Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU)

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Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU)

Modifica del 25 settembre 2020

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 20201, decreta:

I La legge federale del 30 settembre 20112 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero è modificata come segue:

Art. 30 cpv. 2, primo periodo 2 Il Consiglio delle scuole universitarie stabilisce in un’ordinanza le condizioni per l’accreditamento. ...

Art. 65 cpv. 2 2 Le decisioni del Consiglio federale in merito al diritto ai sussidi non sono impugna- bili.

II La legge del 17 giugno 20053 sul Tribunale amministrativo federale è modificata come segue:

Art. 32 cpv. 1 lett. j

1 Il ricorso è inammissibile contro:

j. le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.

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