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AS 2021 715

Accordo di partenariato economico globale del 16 dicembre 2018 tra gli Stati dell’AELS e l’Indonesia

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Traduzione

Accordo di partenariato economico globale

Concluso a Giacarta il 16 dicembre 2018 Approvato dall’Assemblea federale il 20 dicembre 20191 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 26 agosto 2021 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° novembre 2021

Preambolo L’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera (di seguito denominati «Stati dell’AELS»), e la Repubblica di Indonesia, di seguito denominati individualmente «Parte» o collettivamente «Parti», riconoscendo il desiderio comune di consolidare i legami tra gli Stati dell’AELS e l’Indonesia istituendo a tale scopo il presente Accordo di partenariato economico glo- bale (di seguito denominato «Accordo») fondato sui principi di uguaglianza sovrana, rispetto reciproco, spirito costruttivo e vantaggi comuni; riconoscendo l’importanza della cooperazione e dello sviluppo delle capacità, sulla base delle possibilità delle Parti, al fine di promuovere l’attuazione del presente Ac- cordo; riaffermando il loro impegno a favore dei principi e degli obiettivi sanciti dallo Statuto delle Nazioni Unite2 e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, compresi la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali; riconoscendo che lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la protezione ambien- tale sono componenti interdipendenti e di reciproco supporto per lo sviluppo sosteni- bile; riaffermando il loro impegno a sostenere e promuovere gli obiettivi di sviluppo dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, compreso l’obiet- tivo di sradicare la povertà in tutte le sue forme e dimensioni, e la necessità di approcci olistici e integrati per conseguire la crescita economica, lo sviluppo sociale e la soste-

RS 0.632.314.271 1 RU 2021 714 2 RS 0.120

2021-1538 RU 2021 715

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nibilità ambientale a livello nazionale, regionale e globale, e richiamando in tale con- testo i loro diritti e obblighi derivanti dagli accordi ambientali applicabili e dall’ade- sione all’Organizzazione internazionale del lavoro (di seguito denominata «OIL»)3; decisi ad attuare il presente Accordo con l’obiettivo di preservare e proteggere l’am- biente mediante un’oculata gestione ambientale e di promuovere un impiego otti-male delle risorse naturali mondiali conformemente al principio dello sviluppo sostenibile; intenzionati a creare nuove opportunità di impiego, a migliorare il tenore di vita e a innalzare il livello di protezione della salute, della sicurezza e dell’ambiente; animati dal desiderio di creare condizioni favorevoli allo sviluppo e alla diversifica- zione dei loro scambi commerciali nonché alla promozione della cooperazione com- merciale ed economica in settori di comune interesse, sulla base dei principi di ugua- glianza, vantaggio reciproco e non discriminazione e conformemente al diritto inter- nazionale; riconoscendo l’importanza delle agevolazioni commerciali nel promuovere procedure efficienti e trasparenti al fine di ridurre i costi e di garantire condizioni di prevedibilità agli operatori commerciali delle Parti; decisi a promuovere e rafforzare ulteriormente il sistema di scambi multilaterale ba- sandosi sui rispettivi diritti e obblighi derivanti dall’Accordo di Marrakech che isti- tuisce l’Organizzazione mondiale del commercio (di seguito denominato «Accordo OMC»)4 e dagli altri accordi negoziati in base ad esso, contribuendo in tal modo allo sviluppo armonioso e all’espansione del commercio mondiale; affermando il loro impegno a prevenire e combattere la corruzione nel commercio e negli investimenti internazionali e a promuovere i principi della trasparenza e del buon governo; riconoscendo l’importanza della Dichiarazione di Parigi sull’efficacia degli aiuti; riconoscendo l’importanza del buon governo societario e della responsabilità sociale d’impresa ai fini dello sviluppo sostenibile, e determinati nel loro intento di sollecitare le imprese a rispettare le linee guida e i principi riconosciuti a livello internazionale in questo ambito, come le Linee guida dell’OCSE destinate alle imprese multinazio- nali, i Principi dell’OCSE sul governo societario e il Patto mondiale delle Nazioni Unite;

convinti che il presente Accordo, insieme ai relativi progetti di cooperazione e svi- luppo delle capacità, migliorerà la competitività delle loro imprese, comprese le pic- cole e medie imprese, sui mercati globali e creerà condizioni atte a incoraggiare le loro relazioni nei settori dell’economia, del commercio e degli investimenti; decisi a istituire un quadro giuridico per un partenariato economico globale tra le Parti, hanno convenuto, nell’intento di conseguire i suddetti obiettivi, di concludere il presente Accordo:

3 RS 0.820.1 4 RS 0.632.20

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Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1.1 Istituzione di un partenariato economico globale Con il presente Accordo le Parti istituiscono un partenariato economico globale com- prendente una zona di libero scambio, basato su relazioni commerciali tra economie di mercato, per contribuire allo sviluppo armonioso e all’espansione del commercio mondiale e per favorire la prosperità e lo sviluppo sostenibile.

Art. 1.2 Obiettivi Gli obiettivi del presente Accordo sono: (a) liberalizzare gli scambi di merci, conformemente all’articolo XXIV dell’Ac- cordo generale del 1994 sulle tariffe doganali e il commercio (di seguito de- nominato «GATT 1994»)5; (b) liberalizzare gli scambi di servizi, conformemente all’articolo V dell’Accordo generale sugli scambi di servizi (di seguito denominato «GATS»)6; (c) aumentare reciprocamente le possibilità d’investimento; (d) garantire una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellet- tuale conformemente alle norme internazionali; (e) rafforzare la cooperazione e valutare le possibilità di una liberalizzazione nel campo degli appalti pubblici; (f) promuovere la concorrenza leale nelle economie delle Parti, in particolare per quanto riguarda le loro relazioni economiche; (g) garantire la cooperazione e lo sviluppo delle capacità per migliorare ed esten- dere i vantaggi del presente Accordo, riducendo in tal modo la povertà e favorendo la competitività e lo sviluppo economico sostenibile; e (h) sviluppare il commercio internazionale in modo da contribuire al raggiungi- mento dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile e da garantire che tale obiettivo sia integrato e si rifletta nelle relazioni commerciali tra le Parti.

Art. 1.3 Campo d’applicazione geografico 1. Salvo altrimenti disposto dall’allegato I (Regole d’origine e metodi di coopera- zione amministrativa), il presente Accordo si applica: (a) al territorio terrestre, alle acque nazionali, alle acque arcipelagiche e alle ac- que territoriali delle Parti nonché allo spazio aereo che sovrasta i loro territori, conformemente al diritto internazionale, compresa la Convenzione delle Na- zioni Unite sul diritto del mare, conclusa a Montego Bay il 10 dicembre 19827; e

5 RS 0.632.20, allegato 1A.1

6 RS 0.632.20, allegato 1B

7 RS 0.747.305.15

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(b) al di là delle acque territoriali, per quanto riguarda le misure adottate da una Parte nell’esercizio della sua sovranità o della sua giurisdizione, conforme- mente al diritto internazionale, compresa la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, conclusa a Montego Bay il 10 dicembre 1982. 2. Il presente Accordo non si applica al territorio norvegese delle Svalbard, fatta eccezione per gli scambi di merci.

Art. 1.4 Partenariato economico disciplinato dal presente Accordo

1. Il presente Accordo si applica all’Indonesia, da un lato, e ai singoli Stati

dell’AELS, dall’altro, ma non alle relazioni commerciali ed economiche tra i singoli Stati dell’AELS, salvo altrimenti disposto dal presente Accordo. 2. In virtù del Trattato di unione doganale del 29 marzo 19238 conchiuso tra la Con- federazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, la Svizzera rappresenta il Prin- cipato del Liechtenstein nelle questioni disciplinate dal suddetto Trattato.

Art. 1.5 Rapporto con altri accordi internazionali 1. Le Parti confermano i loro diritti e obblighi derivanti dall’Accordo OMC e dagli altri accordi negoziati in virtù di quest’ultimo, di cui sono firmatarie, e da ogni altro accordo internazionale di cui sono firmatarie. 2. Se una Parte ritiene che il mantenimento o l’istituzione, ad opera di un’altra Parte, di unioni doganali, zone di libero scambio, accordi sul commercio frontaliero e altri accordi preferenziali pregiudichi il regime commerciale previsto dal presente Ac- cordo, essa può richiedere consultazioni. La Parte che conclude un tale accordo offre alla Parte richiedente adeguate possibilità di consultazione. 3. In caso di modifica di un qualsiasi accordo internazionale a cui viene fatto riferi- mento nel presente Accordo, le Parti possono consultarsi sulla necessità di modificare quest’ultimo.

Art. 1.6 Adempimento degli obblighi Le Parti adottano qualsiasi misura generale o specifica necessaria per adempiere i loro obblighi derivanti dal presente Accordo. Ogni Parte garantisce che, all’interno del proprio territorio, tutti gli obblighi e gli impegni retti dal presente Accordo siano ri- spettati dai propri governi e autorità centrali, regionali e locali e dagli organismi non governativi nell’esercizio dei poteri governativi loro delegati.

8 RS 0.631.112.514

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Art. 1.7 Trasparenza e informazioni confidenziali 1. Le Parti pubblicano o rendono altrimenti accessibili al pubblico le loro leggi, re- golamentazioni, sentenze giudiziarie e decisioni amministrative di applicazione gene- rale nonché i rispettivi accordi internazionali che possono incidere sul funzionamento del presente Accordo. 2. Ogni Parte risponde tempestivamente a domande specifiche e fornisce le informa- zioni richieste dalle altre Parti sulle questioni di cui al paragrafo 1. 3. Nessuna disposizione del presente Accordo obbliga le Parti a divulgare informa- zioni confidenziali la cui diffusione possa ostacolare l’applicazione della legge, essere altrimenti contraria all’interesse pubblico o pregiudicare gli interessi commerciali legittimi di un qualsiasi operatore economico. 4. Ogni Parte tratta in modo confidenziale le informazioni fornite dalle altre Parti e dichiarate confidenziali da queste ultime. 5. In caso di incongruenza tra le disposizioni del presente articolo e le disposizioni relative alla trasparenza previste in altri punti del presente Accordo, queste ultime prevalgono limitatamente all’incongruenza.

Art. 1.8 Eccezione nel settore fiscale 1. Fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, nessuna disposizione del presente Accordo si applica alle misure fiscali. 2. Nessuna disposizione del presente Accordo incide sui diritti e sugli obblighi di una Parte derivanti da una convenzione fiscale applicabile tra lo Stato dell’AELS interes- sato e l’Indonesia. In caso di incongruenza tra il presente Accordo e una tale conven- zione, quest’ultima prevale limitatamente all’incongruenza. Le autorità competenti in virtù di tale convenzione hanno l’esclusiva responsabilità di determinare se esista un’incompatibilità tra il presente Accordo e detta convenzione. 3. Nonostante il paragrafo 1, le seguenti disposizioni si applicano alle misure fiscali: (a) l’articolo 2.9 (Imposizione fiscale e regolamentazioni nazionali) e le altre di- sposizioni del presente Accordo necessarie per rendere effettivo tale articolo nella stessa misura dell’articolo III del GATT 19949; e (b) gli articoli 3.16 (Eccezioni generali) e 4.11 (Eccezioni generali) nella stessa misura dell’articolo XIV del GATS10. 4. Ai fini del presente articolo, per «misure fiscali» non si intendono né i dazi all’im- portazione ai sensi dell’articolo 2.2 (Dazi all’importazione) né i dazi all’esportazione ai sensi dell’articolo 2.3 (Dazi all’esportazione).

9 RS 0.632.20, allegato 1A.1

10 RS 0.632.20, allegato 1B

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Capitolo 2: Scambi di merci

Art. 2.1 Campo d’applicazione Il presente capitolo si applica agli scambi di merci tra le Parti.

Art. 2.2 Dazi all’importazione 1. Ogni Parte applica dazi all’importazione sulle merci originarie di un’altra Parte conformemente agli allegati II–V (Elenchi degli impegni tariffari sulle merci).

2. Salvo altrimenti disposto dal presente Accordo, nessuna Parte aumenta i dazi

all’importazione, o introduce nuovi dazi all’importazione, sulle merci originarie di un’altra Parte conformemente agli allegati II–V (Elenchi degli impegni tariffari sulle merci). 3. Ai fini del presente Accordo, per «dazi all’importazione» si intendono i dazi e gli oneri di qualsiasi tipo, comprese le tasse e le sovrattasse, applicati in relazione all’im- portazione di merci, fatta eccezione per quelli applicati conformemente agli articoli III e VIII del GATT 199411 nonché i dazi antidumping applicati in conformità con l’articolo VI del GATT 1994 e ai sensi dell’articolo 2.15 (Misure antidumping).

Art. 2.3 Dazi all’esportazione Se una Parte conviene con un Paese terzo di abolire o limitare i dazi all’esportazione, essa accorda alle Parti che lo richiedono un trattamento non meno favorevole.

Art. 2.4 Regole d’origine e cooperazione amministrativa Le regole d’origine e la cooperazione amministrativa sono specificati nell’allegato I (Regole d’origine e cooperazione amministrativa).

Art. 2.5 Valutazione in dogana12 Si applicano l’articolo VII del GATT 199413 e la Parte I dell’Accordo relativo all’ap- plicazione dell’articolo VII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commer- cio 199414, che sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante, mutatis mutandis.

11 RS 0.632.20, allegato 1A.1

12 La Svizzera applica dazi in base al peso e alla quantità piuttosto che secondo il principio ad valorem.

13 RS 0.632.20, allegato 1A.1

14 RS 0.632.20, allegato 1A.9

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Art. 2.6 Licenze d’importazione 1. Si applica l’Accordo dell’OMC relativo alle procedure in materia di licenze d’im- portazione15, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis. 2. Nell’adottare o mantenere procedure in materia di licenze d’importazione, le Parti attuano le misure compatibilmente con il presente Accordo. In particolare, ogni Parte garantisce che tali procedure siano attuate in modo trasparente, non discriminatorio, leale ed equo, prevedibile e in modo da limitare il meno possibile gli scambi. 3. Fatte salve le leggi e le regolamentazioni nazionali della Parte importatrice, se la domanda di licenza non è approvata il richiedente è informato per scritto sui motivi, senza indebiti ritardi, e ha diritto di presentare ricorso presso almeno un’autorità di ricorso amministrativa o giudiziaria e di ricevere senza indebiti ritardi una motiva- zione scritta se la mancata approvazione è confermata in seguito a tale ricorso. 4. Con l’entrata in vigore del presente Accordo ogni Parte notifica prontamente alle altre Parti le procedure esistenti in materia di licenze d’importazione. Ogni Parte no- tifica prontamente qualsiasi nuova procedura e le eventuali modifiche alle procedure esistenti in materia di licenze. Tale notifica include informazioni sugli scopi ammini- strativi di tali procedure ed è conforme agli articoli 5.2 e 5.3 dell’Accordo dell’OMC relativo alle procedure in materia di licenze d’importazione. 5. Ogni Parte risponde prontamente alle richieste di informazione delle altre Parti sui requisiti relativi alle licenze d’importazione. 6. Le Parti si comunicano i rispettivi organi di contatto responsabili per il rilascio di licenze d’importazione in modo da facilitare la comunicazione e lo scambio periodici di informazioni.

Art. 2.7 Restrizioni quantitative 1. Si applica l’articolo XI del GATT 199416, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis. 2. Nessuna Parte può adottare o mantenere divieti o restrizioni all’importazione di un prodotto di un’altra Parte o all’esportazione di un prodotto verso un’altra Parte, se non in conformità con l’articolo XI paragrafo 2 del GATT 1994. 3. La Parte che introduce una misura conformemente all’articolo XI paragrafo 2 del GATT 1994 lo notifica prontamente al Comitato misto. Una notifica effettuata da una Parte conformemente all’articolo XI del GATT 1994 è equiparata a una notifica ai sensi del presente Accordo. 4. Ogni misura applicata conformemente al presente articolo ha carattere temporaneo e non può avere una portata superiore a quanto necessario per affrontare le circostanze descritte nel paragrafo 2. Le Parti si adoperano per revocare le misure entro al mas- simo tre anni dalla loro imposizione.

15 RS 0.632.20, allegato 1A.12

16 RS 0.632.20, allegato 1A.1

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5. Ogni Parte garantisce l’amministrazione non discriminatoria e la trasparenza delle misure che ha adottato conformemente all’articolo XI paragrafo 2 del GATT 1994 e fa in modo che tali misure non siano elaborate, adottate o applicate nell’intento o con l’effetto di creare inutili ostacoli agli scambi tra le Parti.

Art. 2.8 Spese e formalità Si applica l’articolo VIII del GATT 199417, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis, fatto salvo l’articolo 9 (Spese e oneri) dell’allegato VI (Agevolazione degli scambi).

Art. 2.9 Imposizione fiscale e regolamentazioni nazionali Si applica l’articolo III del GATT 199418, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 2.10 Sovvenzioni all’esportazione di prodotti agricoli Nessuna Parte può adottare o mantenere sovvenzioni all’esportazione, come statuito nell’Accordo dell’OMC sull’agricoltura19, in relazione all’esportazione di prodotti agricoli verso un’altra Parte.

Art. 2.11 Norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità 1. Salvo altrimenti disposto dal presente articolo, per quanto riguarda norme, regola- menti tecnici e valutazioni della conformità si applica l’Accordo dell’OMC sugli osta- coli tecnici agli scambi (di seguito denominato «Accordo TBT»)20, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis. 2. Le Parti si scambiano i nominativi e gli indirizzi degli organi di contatto con com- petenze in materia di regolamenti tecnici per facilitare la comunicazione e lo scambio di informazioni. 3. Le Parti convengono di tenere consultazioni tecniche se una di esse ritenga che un’altra Parte abbia applicato o stia considerando di applicare una misura incompati- bile con l’Accordo TBT, al fine di trovare una soluzione conforme all’Accordo TBT. Tali consultazioni, che possono svolgersi sia all’interno che all’esterno del Comitato misto, si tengono entro 40 giorni dalla data della richiesta. Se le consultazioni si svol- gono all’esterno del Comitato misto, quest’ultimo ne viene informato. Le consulta- zioni si svolgono secondo modalità convenute. 4. Su richiesta di una Parte, le Parti convengono senza indebiti ritardi di estendere alle altre Parti un trattamento equivalente a quello convenuto da una di esse con un Paese terzo in materia di regolamenti tecnici, norme e valutazioni della conformità.

17 RS 0.632.20, allegato 1A.1

18 RS 0.632.20, allegato 1A.1

19 RS 0.632.20, allegato 1A.3

20 RS 0.632.20, allegato 1A.6

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5. Le Parti possono modificare il presente Accordo o concludere altri accordi per pre- venire, eliminare o ridurre gli ostacoli tecnici agli scambi, fra cui accordi di reciproco riconoscimento concepiti per evitare inutili e onerosi doppioni nelle procedure di va- lutazione della conformità in settori di prodotti specifici.

Art. 2.12 Misure sanitarie e fitosanitarie 1. Salvo altrimenti disposto dal presente articolo, si applica l’Accordo dell’OMC sull’applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie (di seguito denominato «Accordo SPS»)21, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis. 2. Una Parte importatrice garantisce la libera circolazione delle merci immesse sul suo mercato che soddisfano i suoi requisiti sanitari e fitosanitari pertinenti e le sue leggi e regolamentazioni nazionali applicabili. I requisiti sanitari e fitosanitari e le leggi e regolamentazioni nazionali sono applicati in modo non discriminatorio. 3. Le Parti convengono di utilizzare gli audit di sistema come metodo di valutazione preferenziale. La necessità di effettuare ispezioni in loco deve essere giustificata e concordata dalle Parti. 4. Le Parti convengono di ridurre al minimo, nei limiti del possibile, il numero di modelli di certificati in materia di misure sanitarie e fitosanitarie. Se sono richiesti certificati ufficiali, questi devono essere conformi ai principi stabiliti nelle norme in- ternazionali. Se una Parte introduce o modifica un certificato, notifica il più presto possibile, in inglese, l’informazione sul nuovo certificato proposto o riveduto. Le Parti spiegano e motivano l’introduzione o la modifica di un certificato. Alle Parti esporta- trici è accordato un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi ai nuovi requisiti. 5. Il controllo delle importazioni è effettuato conformemente alle norme, alle linee guida e alle raccomandazioni internazionali emanate dalle organizzazioni internazio- nali competenti, come la Commissione del Codex Alimentarius (CAC), compreso il Comitato Codex sui sistemi d’ispezione e certificazione delle importazioni ed espor- tazioni alimentari (CCFICS), la Convenzione internazionale per la protezione dei ve- getali (IPPC)22 e l’Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE). 6. I requisiti e i controlli all’importazione applicati ai prodotti importati di cui al pre- sente articolo si basano sui rischi legati a tali prodotti e sono applicati in modo non discriminatorio. I controlli all’importazione e alla frontiera si svolgono il più rapida- mente possibile, in modo da non ostacolare inutilmente il commercio. 7. Su richiesta, le autorità competenti si scambiano informazioni sulla frequenza dei

controlli all’importazione o sui cambiamenti di tale frequenza. 8. Ogni Parte garantisce l’esistenza di procedure adeguate per consentire alla persona o all’ente responsabile di una spedizione le cui merci sono sottoposte a campiona- mento e analisi di richiedere, nel quadro del campionamento ufficiale, il parere sup- plementare di un esperto.

21 RS 0.632.20, allegato 1A.4

22 RS 0.916.20

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9. I prodotti oggetto di controlli a campione e di routine all’importazione sono sdo- ganati in attesa dei risultati dei controlli se non sussistono rischi presunti o verificati legati ai prodotti. 10. Se un prodotto è trattenuto alla frontiera a causa di un presunto rischio, la deci- sione di sdoganamento è emessa il più presto possibile. Le Parti intraprendono ogni sforzo per evitare il deterioramento delle merci deperibili23. 11. Se un prodotto è respinto a un posto di frontiera a causa di un serio problema sanitario o fitosanitario, l’autorità competente della Parte esportatrice ne è informata immediatamente. La base oggettiva e la motivazione scientifica sono fornite il più rapidamente possibile per scritto alla Parte esportatrice che lo richieda, ma al più tardi entro 14 giorni. 12. Se una Parte trattiene presso un posto di frontiera un prodotto esportato da un’al- tra Parte a causa di una presunta inosservanza di una misura sanitaria o fitosanitaria, la motivazione oggettiva di questo provvedimento è prontamente notificata alla per- sona o all’ente responsabile della spedizione. Se un prodotto è respinto a un posto di frontiera, le Parti provvedono a garantire adeguate procedure amministrative o legali che consentano di contestare la decisione conformemente alle loro leggi e regolamen- tazioni nazionali. 13. Le consultazioni si tengono su richiesta di una Parte la quale ritenga che un’altra Parte abbia adottato una misura che rischia di creare o ha creato un ostacolo al com- mercio. Queste consultazioni hanno luogo entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta allo scopo di trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Se le consultazioni non si svolgono in seno al Comitato misto, quest’ultimo ne viene infor- mato. In caso di merci deperibili le consultazioni tra le autorità competenti si tengono senza indebiti ritardi. Le consultazioni si svolgono secondo modalità convenute. 14. Su richiesta di una Parte, le Parti convengono senza indebiti ritardi un accordo per estendere alle altre Parti un trattamento in materia di misure sanitarie e fitosanita- rie equivalente24 a quello convenuto da una Parte con un Paese terzo. 15. Le Parti si scambiano i nominativi e gli indirizzi degli organi di contatto al fine di agevolare la comunicazione e lo scambio di informazioni. Si notificano reciproca-

mente ogni modifica sostanziale della struttura, dell’organizzazione e della riparti- zione delle responsabilità delle autorità competenti e degli organi di contatto.

Art. 2.13 Agevolazione degli scambi I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti l’agevolazione degli scambi sono speci- ficati nell’allegato VI (Agevolazione degli scambi).

23 Ai fini del presente articolo, per «merci deperibili» si intendono merci che si deteriorano rapidamente a causa delle loro caratteristiche naturali, in particolare in assenza di condi- zioni di conservazione appropriate. 24 Il termine «equivalente» usato qui non va inteso nel senso di «equivalenza» secondo l’Accordo SPS.

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Art. 2.14 Sovvenzioni e misure compensative 1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le sovvenzioni e le misure compensa- tive sono retti dagli articoli VI e XVI del GATT 199425 e dall’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative26. 2. Dopo che ha ricevuto una richiesta adeguatamente documentata di applicazione di un dazio compensativo riguardante importazioni provenienti da un’altra Parte, e prima di avviare un’inchiesta, la Parte che considera tale possibilità lo notifica per scritto all’altra Parte almeno 30 giorni prima della data di avvio dell’inchiesta e la invita a tenere consultazioni per trovare una soluzione reciprocamente accettabile. La Parte notificante accorda un periodo di 30 giorni per eventuali consultazioni. Le consulta- zioni possono svolgersi in seno al Comitato misto, se le Parti vi acconsentono, e non impediscono alle autorità competenti di una Parte di avviare rapidamente l’inchiesta.

Art. 2.15 Misure antidumping 1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le misure antidumping sono retti dall’articolo VI del GATT 199427 e dall’Accordo relativo all’applicazione dell’arti- colo VII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 199428, fatti salvi i paragrafi 2–5. 2. Fatto salvo il paragrafo 1 e visto il partenariato economico globale istituito dal presente Accordo, le Parti considerano la possibilità di astenersi dall’avviare proce- dure o dall’applicare misure antidumping nei confronti l’una dell’altra. 3. Dopo che ha ricevuto una richiesta adeguatamente documentata di avvio di un’in- chiesta antidumping riguardante importazioni provenienti da un’altra Parte, la Parte che considera tale possibilità lo notifica per scritto all’altra Parte 30 giorni prima della data di avvio dell’inchiesta. In circostanze del tutto eccezionali, il termine per la sud- detta notifica può essere ridotto a un minimo di sette giorni. Su richiesta dell’altra Parte, la Parte notificante accorda un periodo di 30 giorni per eventuali consultazioni. Le consultazioni possono svolgersi in seno al Comitato misto, se le Parti vi acconsen- tono. Tali consultazioni non devono impedire alle autorità competenti di una Parte di procedere rapidamente all’apertura dell’inchiesta. 4. Salvo che le circostanze siano mutate, una Parte non avvia un’inchiesta antidum- ping concernente uno stesso prodotto proveniente da una stessa Parte dopo che è stato svolto un accertamento che ha comportato la non applicazione o la revoca di misure antidumping o dopo la scadenza di una misura. In tal caso le Parti convengono di sottoporre a un esame speciale ogni richiesta di inchiesta antidumping. 5. Su richiesta di una Parte, durante le riunioni del Comitato misto le Parti si scam- biano opinioni sull’applicazione del presente articolo e sugli effetti che può esplicare sui loro rapporti commerciali.

25. RS 0.632.20, allegato 1A.1

26 RS 0.632.20, allegato 1A.13

27 RS 0.632.20, allegato 1A.1

28 RS 0.632.20, allegato 1A.8

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Art. 2.16 Misure di salvaguardia dell’OMC 1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le misure di salvaguardia globali sono retti dall’articolo XIX del GATT 199429, dall’Accordo dell’OMC sulle misure di sal- vaguardia30 e dall’articolo V dell’Accordo dell’OMC sull’agricoltura31.

2. Nell’adottare misure conformemente all’articolo XIX del GATT 1994 e all’Ac-

cordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia, una Parte considera, conformemente ai suoi obblighi stabiliti nell’Accordo dell’OMC, la possibilità di escludere le importa- zioni di un prodotto originario di una o più Parti se di per sé tali importazioni non causano né rischiano di causare un grave danno.

Art. 2.17 Misure di salvaguardia bilaterali 1. Se in seguito alla riduzione o all’eliminazione di dazi in virtù del presente Accordo un prodotto originario di una Parte è importato nel territorio di un’altra Parte in quan- tità talmente elevate, in termini assoluti o in relazione alla produzione nazionale, e in condizioni tali da costituire una causa sostanziale di grave danno o rischio di grave danno all’industria nazionale di prodotti simili o direttamente concorrenziali nel ter- ritorio della Parte importatrice, quest’ultima può adottare misure di salvaguardia bila- terali unicamente nella misura in cui siano in grado di prevenire o rimediare al danno conformemente alle disposizioni previste nei paragrafi 2–11. 2. Se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono adempiute, la Parte importatrice può adottare le seguenti misure: (a) sospendere l’ulteriore riduzione di un’aliquota di dazio prevista sul prodotto in virtù del presente Accordo; o (b) portare l’aliquota di dazio per tale prodotto a un livello che non superi la minore delle due aliquote seguenti: (i) l’aliquota di dazio applicata alla nazione più favorita (di seguito denomi- nata «NPF») nel momento in cui la misura è adottata, o (ii) l’aliquota di dazio applicata alla NPF il giorno precedente l’entrata in vigore del presente Accordo. 3. Le misure di salvaguardia bilaterali sono adottate per un anno al massimo. In cir- costanze eccezionali, dopo lo svolgimento delle consultazioni ai sensi del paragrafo 7, possono essere adottate misure per un periodo totale di tre anni al massimo. Dopo un periodo di non applicazione di tre anni, e solo in situazioni di emergenza, una Parte può applicare un’altra misura di salvaguardia bilaterale conformemente al presente articolo. 4. Le misure di salvaguardia bilaterali sono adottate solo se, in seguito a un’inchiesta condotta conformemente alle procedure stabilite nell’Accordo dell’OMC sulle misure

29. RS 0.632.20, allegato 1A.1

30 RS 0.632.20, allegato 1A.14

31 RS 0.632.20, allegato 1A.3

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di salvaguardia32, sia dimostrato chiaramente che l’aumento delle importazioni ha causato o rischia di causare un grave danno. 5. La Parte intenzionata ad adottare una misura di salvaguardia bilaterale in virtù del presente articolo lo notifica immediatamente alle altre Parti e, in ogni caso, prima di adottare la misura. La notifica contiene tutte le informazioni pertinenti, incluse le prove del grave danno o del rischio di grave danno causato dall’aumento delle impor- tazioni, una descrizione precisa del prodotto in questione e della misura proposta, non- ché la data proposta per l’introduzione della misura, la sua durata prevista e il calen- dario che ne contempli la progressiva eliminazione. 6. La Parte che può essere interessata da una misura di salvaguardia bilaterale può richiedere adeguate misure di compensazione commerciali sotto forma di una libera- lizzazione commerciale sostanzialmente equivalente in relazione alle sue importa- zioni. 7. La Parte che intende applicare o prorogare una misura di salvaguardia bilaterale accorda alla Parte che può essere interessata dalla misura adeguate opportunità di svolgere consultazioni preliminari al fine di riesaminare le informazioni risultanti dall’inchiesta di cui al paragrafo 4, di scambiarsi opinioni sull’applicazione o sulla proroga della misura e di raggiungere un’intesa sulla compensazione. Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto, previo accordo delle Parti. 8. In assenza di una soluzione reciprocamente accettabile entro 30 giorni dal primo giorno delle consultazioni ai sensi del paragrafo 7, la Parte importatrice può adottare una misura di salvaguardia bilaterale ai sensi del paragrafo 2 per ovviare al problema e, in assenza di una compensazione consensuale, la Parte il cui prodotto è oggetto della misura di salvaguardia bilaterale può adottare misure compensative. La misura di salvaguardia bilaterale e la misura compensativa sono immediatamente notificate alle altre Parti. Nello scegliere la misura di salvaguardia bilaterale e la misura com- pensativa si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del presente Accordo. La Parte attrice adotta la misura compensativa solo per il periodo stretta- mente necessario per produrre effetti commerciali sostanzialmente equivalenti e, in ogni caso, solo finché è applicata la misura di cui al paragrafo 2.

9. Al termine della misura si applica l’aliquota di dazio che sarebbe stata applicata in assenza della misura di salvaguardia bilaterale. 10. In situazioni critiche, in cui ogni ritardo comporterebbe un danno difficilmente riparabile, una Parte può adottare una misura di salvaguardia bilaterale provvisoria conformemente al paragrafo 2, dopo aver constatato in modo inequivocabile che un aumento delle importazioni causa o rischia di causare un grave danno alla sua indu- stria nazionale. La Parte intenzionata ad adottare una simile misura lo notifica imme- diatamente alle altre Parti. Entro 30 giorni dalla data di notifica sono avviate le pro- cedure previste nel presente articolo. Ogni compensazione si basa sul periodo complessivo di applicazione della misura di salvaguardia bilaterale provvisoria e della misura di salvaguardia bilaterale.

32 RS 0.632.20, allegato 1A.14

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11. Ogni misura di salvaguardia bilaterale provvisoria termina al più tardi entro 200 giorni dalla sua adozione. Il periodo di applicazione di ogni misura di salvaguardia bilaterale provvisoria è computato sulla durata e su ogni eventuale proroga della mi- sura, stabilite rispettivamente nei paragrafi 3 e 7. Qualsiasi aumento tariffario è pron- tamente rimborsato se dall’inchiesta di cui al paragrafo 2 non emerge che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono adempiute. 12. Su richiesta di una Parte, durante le riunioni del Comitato misto le Parti si scam- biano opinioni sull’applicazione del presente articolo e sui suoi effetti sugli scambi tra le Parti.

Art. 2.18 Imprese commerciali di Stato Si applicano l’articolo XVII del GATT 199433 e l’Intesa sull’interpretazione dell’ar- ticolo XVII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 199434, che sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 2.19 Eccezioni generali Si applica l’articolo XX del GATT 199435, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 2.20 Eccezioni in materia di sicurezza Si applica l’articolo XXI del GATT 199436, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 2.21 Bilancia dei pagamenti 1. Nessuna disposizione del presente capitolo è interpretata in modo da impedire a una Parte che si trova o corre l’imminente rischio di trovarsi in serie difficoltà con- cernenti la bilancia dei pagamenti o la posizione finanziaria esterna, di adottare misure ai fini della bilancia dei pagamenti. La Parte che adotta una misura di questo tipo lo fa in conformità con le condizioni stabilite nel GATT 199437 e nell’Intesa sulle dispo- sizioni relative alla bilancia dei pagamenti dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 199438 nell’allegato 1A dell’Accordo dell’OMC. 2. Le misure restrittive del commercio adottate ai fini della bilancia dei pagamenti hanno carattere temporaneo e non discriminatorio e non possono avere una portata superiore a quanto necessario per affrontare le circostanze descritte nel paragrafo 1.

33 RS 0.632.20, allegato 1A.1

34 RS 0.632.20, allegato 1A.1.b

35 RS 0.632.20, allegato 1A.1

36 RS 0.632.20, allegato 1A.1

37 RS 0.632.20, allegato 1A.1

38 RS 0.632.20, allegato 1A.1.c

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3. Nessuna disposizione del presente capitolo è interpretata in modo da impedire a una Parte di ricorrere a controlli o restrizioni degli scambi conformemente agli articoli dello Statuto del Fondo monetario internazionale (di seguito denominato «FMI»)39. 4. La Parte che adotta una misura conformemente al paragrafo 1 lo notifica pronta- mente alle altre Parti. La notifica di una Parte in conformità con i suoi obblighi inter- nazionali secondo quanto stabilito nel paragrafo 1 è equiparata alla notifica ai sensi del presente Accordo.

Art. 2.22 Scambio di dati 1. Le Parti riconoscono l’importanza dei dati commerciali nell’analizzare accurata- mente l’impatto del presente Accordo sul commercio tra le Parti. Le Parti si scambiano periodicamente dati sugli scambi reciproci di merci. Tali informazioni contengono, in particolare, le aliquote tariffarie applicate alla nazione più favorita e le statistiche sulle importazioni, incluse le statistiche separate sulle importazioni preferenziali, se fornite da tutte le Parti. Il Sottocomitato per gli scambi di merci determina le regole procedu- rali, se opportuno, per tutti gli scambi di dati ai sensi del presente paragrafo. 2. Le Parti prendono in debita considerazione le richieste di cooperazione tecnica for- mulate dalle altre Parti in relazione allo scambio di dati di cui al paragrafo 1.

Art. 2.23 Sottocomitato per gli scambi di merci 1. Con il presente Accordo è istituito un Sottocomitato per gli scambi di merci (di seguito denominato «Sottocomitato»). 2. Il mandato del Sottocomitato è stabilito nell’allegato VII (Mandato del Sottocomi- tato per gli scambi di merci).

Capitolo 3: Scambi di servizi

Art. 3.1 Portata e campo d’applicazione 1. Il presente capitolo si applica alle misure delle Parti che incidono sugli scambi di servizi e che sono adottate da governi e autorità centrali, regionali o locali nonché da organismi non governativi nell’esercizio dei poteri delegati loro da governi o autorità centrali, regionali o locali. 2. Per quanto riguarda i servizi di trasporto aereo di linea e non di linea e i servizi accessori, il presente capitolo non si applica né a misure concernenti i diritti di traffico aereo né a misure direttamente connesse all’esercizio di tali diritti, fatto salvo quanto disposto nel paragrafo 3 dell’allegato del GATS sui servizi di trasporto aereo40. Ai fini del presente capitolo si applicano le definizioni di cui al paragrafo 6 dell’allegato

39 RS 0.979.1

40 RS 0.632.20, allegato 1B

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del GATS sui servizi di trasporto aereo, che sono inserite nel presente Accordo e ne divengono parte integrante. 3. Nessuna disposizione del presente capitolo implica l’imposizione di obblighi in materia di appalti pubblici.

Art. 3.2 Definizioni Ai fini del presente capitolo: (a) una persona giuridica è: (i) «posseduta» da persone di una Parte se oltre il 50 percento del suo capi- tale proprio è di piena proprietà delle persone di tale Parte, (ii) «controllata» da persone di una Parte se tali persone hanno la facoltà di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente il suo operato, (iii) «affiliata» a un’altra persona, se una di esse controlla l’altra, o entrambe sono controllate da una stessa persona; (b) per «servizio fornito nell’esercizio dei poteri governativi» si intende un servi- zio che non è fornito su base commerciale né in concorrenza con uno o più prestatori di servizi; (c) per «presenza commerciale» si intende qualsiasi tipo di stabilimento commer- ciale o professionale, anche mediante: (i) la costituzione, l’acquisizione o il mantenimento di una persona giuri- dica, o (ii) la creazione o il mantenimento di una filiale o di un ufficio di rappresen- tanza nel territorio di una Parte al fine di fornire un servizio; (d) per «imposte dirette» si intendono tutte le imposte sul reddito complessivo, sul capitale complessivo o su elementi del reddito o del capitale, comprese le imposte sugli utili da alienazione di proprietà, le imposte su beni, eredità e donazioni, le imposte sugli importi complessivi di retribuzioni o salari corri- sposti dalle imprese nonché le imposte sulla rivalutazione del capitale; (e) per «persona giuridica» si intende qualsiasi entità giuridica debitamente costi- tuita o altrimenti organizzata ai sensi delle leggi e regolamentazioni vigenti, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o asso- ciazioni; (f) per «persona giuridica di un’altra Parte» si intende una persona giuridica: (i) costituita o altrimenti organizzata ai sensi delle leggi e regolamentazioni di tale Parte e che svolge un’importante attività economica nel territorio di una Parte, o (ii) nel caso della prestazione di servizi mediante una presenza commerciale, posseduta o controllata da: (aa) persone fisiche di tale Parte, o (bb) persone giuridiche di tale Parte definite nella lettera (i);

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(g) per «misura» si intende qualsiasi misura adottata da una Parte, sotto forma di legge, regolamentazione, norma, procedura, decisione, provvedimento ammi- nistrativo o in qualsiasi altra forma; (h) per «misure adottate dalle Parti che incidono sugli scambi di servizi» si inten- dono le misure concernenti: (i) l’acquisto, il pagamento o la fruizione di un servizio, (ii) l’accesso e il ricorso, in caso di prestazione di un servizio, a servizi che le Parti esigono siano offerti al pubblico in generale, (iii) la presenza, compresa quella commerciale, di persone di una Parte per la prestazione di un servizio nel territorio di un’altra Parte; (i) per «prestatore monopolista di un servizio» si intende qualsiasi soggetto, pub- blico o privato, che in un particolare mercato del territorio di una Parte è au- torizzato o istituito in via formale o di fatto da tale Parte come prestatore esclu- sivo di tale servizio; (j) per «persona fisica di un’altra Parte» si intende una persona fisica che, con- formemente alle leggi e alle regolamentazioni di tale Parte, è un cittadino di tale Parte residente nel territorio di un qualsiasi membro dell’OMC; (k) per «persona» si intende una persona fisica o una persona giuridica; (l) per «settore di un servizio» si intende: (i) con riferimento a un impegno specifico, uno o più, oppure tutti i sotto- settori del servizio considerato, come precisato nell’elenco di una Parte, (ii) altrimenti, l’intero settore relativo a tale servizio, compresi tutti i sotto- settori; (m) per «servizi» si intende qualsiasi servizio fornito in qualsiasi settore, eccetto i servizi forniti nell’esercizio dei poteri governativi; (n) per «consumatore di servizi» si intende qualsiasi persona che riceve un servi- zio o ne fruisce; (o) per «servizio di una Parte» si intende un servizio fornito: (i) da o nel territorio di una Parte o, in caso di trasporto marittimo, da una nave immatricolata secondo le leggi e le regolamentazioni di una Parte o da una persona di una Parte che fornisce il servizio mediante una nave e/o il suo utilizzo integrale o parziale, o (ii) nel caso della fornitura di un servizio mediante presenza commerciale o mediante la presenza di persone fisiche, da parte di un fornitore di servizi di una Parte;

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(p) per «prestatore di servizi» si intende qualsiasi persona che fornisce un servi- (q) per «prestazione di un servizio» si intende la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita e la consegna di un servizio; e (r) per «scambi di servizi» si intende la fornitura di servizi: (i) dal territorio di una Parte al territorio di un’altra Parte, (ii) nel territorio di una Parte a un consumatore di servizi di un’altra Parte, (iii) da un prestatore di servizi di una Parte, attraverso la presenza commer- ciale nel territorio di un’altra Parte, e (iv) da un prestatore di servizi di una Parte, attraverso la presenza di persone fisiche di tale Parte nel territorio di un’altra Parte.

Art. 3.3 Trattamento della nazione più favorita

1. Senza pregiudizio delle misure adottate conformemente all’articolo VII del

GATS42 e fatte salve le disposizioni previste nei rispettivi elenchi di esenzioni appli- cate alla NPF di cui all’allegato VIII (Elenco di esenzioni alla NPF), per tutte le misure concernenti la prestazione di servizi, le Parti accordano immediatamente e incondi- zionatamente ai reciproci servizi e prestatori di servizi un trattamento non meno favo- revole di quello riservato ad analoghi servizi e prestatori di servizi di qualsiasi Paese terzo. 2. Il paragrafo 1 non si applica ai trattamenti accordati in virtù di altri accordi attuali o futuri conclusi da una Parte e notificati conformemente alle disposizioni dell’arti- colo V o dell’articolo Vbis del GATS. 3. Se una Parte conclude un accordo del tipo previsto nel paragrafo 2, lo notifica senza indugio alle altre Parti. La Parte che conclude un tale accordo offre a ogni Parte che lo richieda adeguate possibilità di negoziare l’inserimento nel presente Accordo di un trattamento non meno favorevole di quello previsto da tale accordo. 4. Ai fini del presente capitolo, per quanto riguarda i diritti e gli obblighi delle Parti concernenti i vantaggi accordati ai Paesi limitrofi, si applica l’articolo II paragrafo 3 del GATS, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante.

41 Questa definizione include qualsiasi persona che cerchi di fornire un servizio. Se il servizio non è fornito o non si intende fornirlo direttamente tramite una persona giuridica, bensì mediante altre forme di presenza commerciale quali una filiale o un ufficio di rappresentanza, si deve comunque accordare al prestatore di servizi (ossia alla persona giuridica), mediante la suddetta presenza commerciale, il trattamento riservato ai presta- tori di servizi in virtù del presente capitolo. Tale trattamento è esteso alla presenza commerciale mediante la quale si fornisce o si cerca di fornire il servizio e non deve essere necessariamente esteso ad altre Parti facenti capo al prestatore di servizi situate al di fuori del territorio in cui si fornisce o si cerca di fornire il servizio.

42 RS 0.632.20, allegato 1B

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Art. 3.4 Accesso al mercato 1. Per quanto concerne l’accesso al mercato attraverso le modalità di prestazione de- finite nella lettera (r) dell’articolo 3.2 (Definizioni), ogni Parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi di un’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto secondo i termini, le restrizioni e le condizioni convenuti e precisati nel suo elenco di impegni specifici43. 2. In settori oggetto di impegni in materia di accesso al mercato, le misure che una Parte non deve mantenere né adottare, a livello regionale o per l’intero territorio nazionale, salvo altrimenti precisato nel suo elenco, sono le seguenti: (a) restrizioni al numero di prestatori di servizi, sotto forma di contingenti nume- rici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica; (b) restrizioni al valore complessivo delle transazioni o dell’attivo nel settore dei servizi sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; (c)44 restrizioni al numero totale delle operazioni di servizio o alla produzione totale di servizi espressa in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica; (d) restrizioni al numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un particolare settore o da un prestatore di servizi e che sono necessarie e direttamente collegate alla prestazione di un servizio specifico, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità econo- mica; (e) misure che limitano o impongono forme specifiche di personalità giuridica o joint venture con le quali un prestatore di servizi può svolgere la sua attività; e (f) restrizioni alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni estere o di valore totale di investimenti esteri sin- goli o complessivi.

Art. 3.5 Trattamento nazionale 1. Nei settori inseriti nel proprio elenco di impegni specifici e considerando le condi- zioni e le restrizioni indicate nello stesso, ogni Parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi di un’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato ad

43 Se una Parte assume un impegno in materia di accesso al mercato in relazione alla prestazione di un servizio secondo le modalità di cui all’articolo 3.2 (Definizioni) e se il trasferimento di capitali oltre confine rappresenta una parte essenziale del servizio stesso, essa è tenuta a consentire tale movimento di capitali. 44 La presente lettera non comprende le misure di una Parte che limitano i fattori di produzione utilizzati per la prestazione di servizi.

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analoghi servizi e prestatori di servizi nazionali per tutte le misure concernenti la pre- stazione di servizi45. 2. Una Parte può adempiere i requisiti di cui al paragrafo 1 accordando ai servizi e ai prestatori di servizi di un’altra Parte un trattamento formalmente identico o formal- mente diverso da quello riservato ad analoghi servizi e prestatori di servizi nazionali.

3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno

favorevole se modifica le condizioni di concorrenza a favore dei servizi o prestatori di servizi di una Parte rispetto ad analoghi servizi o prestatori di servizi di un’altra Parte.

Art. 3.6 Impegni aggiuntivi Le Parti possono negoziare impegni concernenti misure che incidono sugli scambi dei servizi non contemplate negli elenchi secondo gli articoli 3.4 (Accesso al mercato) e 3.5 (Trattamento nazionale), comprese quelle relative a qualifiche, norme o conces- sioni di licenze. Tali impegni sono inseriti nell’elenco della Parte interessata.

Art. 3.7 Regolamentazione nazionale 1. Nei settori oggetto di impegni specifici, ogni Parte garantisce che tutte le misure di applicazione generale concernenti gli scambi di servizi siano amministrate in modo ragionevole, obiettivo e imparziale. 2. (a) Ogni Parte mantiene o istituisce, non appena possibile, procedure o tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi che provvedono, su richiesta di qualsiasi prestatore di servizi interessato di un’altra Parte, a riesaminare tempestiva- mente decisioni amministrative che incidono sugli scambi di servizi e, se ne- cessario, a definire opportuni rimedi. Qualora tali procedure non siano indi- pendenti dall’ente preposto alla decisione amministrativa in questione, la Parte garantisce che le procedure adottate consentano comunque un riesame obiettivo e imparziale. (b) Le disposizioni della lettera (a) non sono interpretate in modo da obbligare una Parte a istituire tali tribunali o procedure se ciò fosse incompatibile con la struttura costituzionale o la natura del suo sistema giuridico. 3. Se una Parte richiede un’autorizzazione per la prestazione di un servizio per il quale è stato assunto un impegno specifico, le autorità competenti di tale Parte prov- vedono, entro un termine ragionevole dalla presentazione di una domanda giudicata completa ai sensi delle leggi e regolamentazioni nazionali della stessa Parte, a infor- mare il richiedente della decisione riguardante la sua domanda. Su richiesta di quest’ultimo, le autorità competenti di tale Parte forniscono, senza indebiti ritardi, informazioni concernenti lo stato della domanda.

45 Gli impegni specifici assunti in base al presente articolo non sono interpretati nel senso di imporre alle Parti di compensare eventuali svantaggi di tipo concorrenziale derivanti dal fatto che i relativi servizi o prestatori di servizi sono stranieri.

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4. Nei settori oggetto di impegni specifici, ogni Parte garantisce che le misure relative ai requisiti e alle procedure di qualificazione, le norme tecniche nonché i requisiti e le procedure di licenza siano basati su criteri oggettivi e trasparenti, quali la competenza e la capacità di fornire il servizio. 5. Al momento di concludere i negoziati multilaterali sulle disposizioni relative alla regolamentazione nazionale secondo l’articolo VI paragrafo 4 del GATS46, le Parti effettuano un riesame per discutere come modificare il presente capitolo in funzione dei risultati di tali negoziati multilaterali. 6. (a) Nei settori in cui una Parte ha assunto impegni specifici, fino all’entrata in vigore di una decisione volta a riprendere per questi settori le norme dell’OMC elaborate ai sensi del paragrafo 5, tale Parte non impone requisiti e procedure di qualificazione, norme tecniche o requisiti e procedure di licenza che vanifichino o compromettano tali impegni specifici secondo una modalità che: (i) sia più onerosa di quanto necessario per garantire la qualità del servizio, o (ii) in caso di procedure di licenza, rappresenti di per sé una restrizione alla prestazione del servizio; (b) nel determinare se una Parte si attiene agli obblighi previsti nella lettera (a), si considerano le norme stabilite da organizzazioni internazionali compe- tenti47 applicate da tale Parte. 7. Ogni Parte prevede procedure adeguate per verificare la competenza dei professio- nisti delle altre Parti.

Art. 3.8 Riconoscimento 1. Ai fini dell’adempimento delle sue norme o dei criteri necessari per la concessione di autorizzazioni, licenze o certificati ai prestatori di servizi, ogni Parte tiene debita- mente conto delle richieste di un’altra Parte di riconoscere la formazione o l’espe- rienza acquisite, i requisiti soddisfatti oppure le licenze o i certificati rilasciati dalla Parte richiedente. Il riconoscimento può basarsi su un accordo o un’intesa con la Parte richiedente o essere accordato autonomamente. 2. Se una Parte riconosce, mediante accordo o intesa, la formazione o l’esperienza acquisite, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati ottenuti nel territorio di un Paese terzo, tale Parte offre alle altre Parti adeguate possibilità di negoziare con essa un accordo o un’intesa equivalente. Qualora il riconoscimento sia accordato autono- mamente da una Parte, quest’ultima offre adeguate possibilità a ogni altra Parte di dimostrare che anche la formazione o l’esperienza acquisite, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati ottenuti nel suo territorio devono essere riconosciuti.

46 RS 0.632.20, allegato 1B

47 L’espressione «organizzazioni internazionali competenti» si riferisce a organismi internazionali ai quali possono aderire i competenti organismi di almeno tutte le Parti.

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3. Ogni accordo, intesa o riconoscimento autonomo di questo tipo deve essere con- forme alle disposizioni pertinenti dell’Accordo OMC, in particolare all’articolo VII paragrafo 3 del GATS48.

Art. 3.9 Circolazione di persone fisiche 1. Il presente articolo si applica alle misure concernenti le persone fisiche che sono prestatori di servizi di una Parte e, in relazione alla prestazione di un servizio, alle persone fisiche che sono dipendenti di un prestatore di servizi di una Parte. 2. Il presente capitolo non si applica alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una Parte né alle misure riguardanti la nazionalità, la residenza o l’occupazione a titolo permanente. 3. Alle persone fisiche vincolate a un impegno specifico è consentito fornire il rela- tivo servizio conformemente ai termini di tale impegno. 4. Il presente capitolo non impedisce alle Parti di applicare misure per regolamentare l’ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche di un’altra Parte nei rispettivi territori, comprese le misure necessarie per tutelare l’integrità dei confini e garantirne il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in modo da vanificare o compromettere i vantaggi che le Parti traggono dai termini di un impegno specifico49.

Art. 3.10 Trasparenza 1. Ogni Parte provvede a pubblicare prontamente e, salvo in situazioni di emergenza, al più tardi entro la data della loro entrata in vigore, tutte le pertinenti misure di appli- cazione generale che riguardano o incidono sul funzionamento del presente capitolo. Sono inoltre pubblicati gli accordi internazionali che riguardano o incidono sullo scambio di servizi di cui una Parte è firmataria. 2. Se la pubblicazione di cui al paragrafo 1 non è possibile, tali informazioni sono rese altrimenti accessibili al pubblico. 3. Nessuna disposizione del presente Accordo obbliga le Parti a divulgare informa- zioni confidenziali la cui divulgazione possa ostacolare l’applicazione della legge, essere altrimenti contraria all’interesse pubblico o pregiudicare gli interessi commer- ciali legittimi di particolari imprese, pubbliche o private. 4. Ogni Parte tratta in modo confidenziale le informazioni fornite dalle altre Parti e dichiarate confidenziali da queste ultime.

48 RS 0.632.20, allegato 1B

49 Il solo fatto di richiedere un visto alle persone fisiche non vanifica né compromette i vantaggi derivanti da un impegno specifico.

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Art. 3.11 Monopoli e prestatori esclusivi di servizi 1. Ogni Parte garantisce che i prestatori di servizi in regime di monopolio nel suo territorio non operino, nel fornire il servizio nel mercato in questione, in modo incom- patibile con gli obblighi assunti da tale Parte ai sensi dell’articolo 3.3 (Trattamento della nazione più favorita) e con altri suoi impegni specifici. 2. Se un prestatore monopolista di una Parte concorre, direttamente o attraverso una società affiliata, alla fornitura di un servizio non rientrante nei suoi diritti di monopo- lio e soggetto a impegni specifici assunti da tale Parte, quest’ultima garantisce che tale prestatore non abusi della sua posizione di monopolio per operare nel suo territorio in modo incompatibile con tali impegni. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano inoltre ai casi di prestatori esclu- sivi di servizi, ove una Parte in via formale o di fatto: (a) autorizzi o nomini un numero limitato di prestatori di servizi; e (b) impedisca in modo sostanziale la concorrenza tra tali prestatori nel suo terri- torio.

Art. 3.12 Pratiche commerciali 1. Le Parti riconoscono che determinate pratiche commerciali adottate da prestatori di servizi, escluse quelle contemplate nell’articolo 3.11 (Monopoli e prestatori esclu- sivi di servizi), possono ostacolare la concorrenza e quindi limitare gli scambi di ser- vizi. 2. Su richiesta di un’altra Parte, ogni Parte avvia consultazioni per eliminare le prati- che di cui al paragrafo 1. La Parte interessata esamina con particolare attenzione tali richieste e coopera fornendo informazioni non confidenziali di dominio pubblico per- tinenti alla materia in questione. La Parte interessata fornisce inoltre altre informazioni alla Parte richiedente, ferme restando le sue leggi e regolamentazioni nazionali e la conclusione di un accordo soddisfacente sulla protezione di informazioni confiden- ziali da parte della Parte richiedente.

Art. 3.13 Pagamenti e trasferimenti 1. Fatti salvi gli impegni specifici e le circostanze di cui all’articolo 3.14 (Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti), le Parti non applicano restrizioni ai trasferimenti e ai pagamenti internazionali per transazioni correnti con un’altra Parte. 2. Nessuna disposizione del presente capitolo incide sui diritti e sugli obblighi delle Parti derivanti dagli articoli dello Statuto del FMI50, compreso il ricorso a provvedi- menti valutari conformi agli articoli del suddetto Statuto, purché nessuna Parte im- ponga restrizioni alle transazioni di capitale che siano incompatibili con i suoi impegni specifici concernenti tali transazioni, salvo per quanto disposto dall’articolo 3.14 (Re- strizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti) o su richiesta del FMI.

50 RS 0.979.1

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Art. 3.14 Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti Ai fini del presente capitolo si applicano i paragrafi 1–3 dell’articolo XII del GATS51, che sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante.

Art. 3.15 Consultazione sull’attuazione Se, dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, insorgono difficoltà in un settore di servizi di una Parte in cui essa ha assunto impegni specifici, tale Parte può richiedere consultazioni con le altre Parti, indipendentemente dal fatto che queste difficoltà de- rivino dalla liberalizzazione oppure no, ai fini dello scambio di informazioni, dati o esperienze, o di uno scambio di opinioni su possibili modi e mezzi per affrontare tali difficoltà, tenendo conto delle circostanze del singolo caso.

Art. 3.16 Eccezioni generali Purché che tali misure non siano applicate in modo da costituire un mezzo di discri- minazione arbitraria o ingiustificata tra le Parti in cui vigono condizioni analoghe o una restrizione dissimulata agli scambi di servizi, nessuna disposizione del presente capitolo è intesa in modo da impedire alle Parti di adottare o applicare misure: (a) necessarie a tutelare la morale pubblica o a mantenere l’ordine pubblico52; (b) necessarie a proteggere la vita o la salute di persone, animali o piante; (c) necessarie a garantire l’osservanza di leggi e regolamentazioni nazionali che non siano incompatibili con le disposizioni del presente capitolo, comprese quelle relative: (i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o al trattamento degli effetti di un’inadempienza rispetto a contratti di servizi, (ii) alla protezione della vita privata di persone fisiche in relazione all’elabo- razione e alla diffusione di dati personali nonché alla protezione della riservatezza di registri e conti di persone fisiche, (iii) alla sicurezza;

51 RS 0.632.20, allegato 1B

52 L’eccezione in materia di ordine pubblico può essere invocata esclusivamente ove uno degli interessi fondamentali della società sia esposto a un rischio reale e sufficientemente grave.

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(d) incompatibili con l’articolo 3.5 (Trattamento nazionale), purché il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l’imposizione o la riscossione equa o efficace53 di imposte dirette per quanto concerne i servizi o i prestatori di ser- vizi di altre Parti; (e) incompatibili con l’articolo 3.3 (Trattamento della nazione più favorita), pur- ché la differenza di trattamento risulti da un accordo contro la doppia imposi- zione o da disposizioni contro la doppia imposizione contenute in altri accordi o intese internazionali ai quali la Parte sia vincolata.

Art. 3.17 Eccezioni in materia di sicurezza Nessuna disposizione del presente capitolo è interpretata in modo da: (a) imporre a una Parte di fornire informazioni la cui divulgazione sia ritenuta contraria ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza; o (b) impedire a una Parte di adottare misure che la stessa ritenga necessarie per proteggere i propri interessi essenziali in materia di sicurezza: (i) in relazione alla prestazione di servizi forniti, direttamente o indiretta- mente, allo scopo di approvvigionare uno stabilimento militare, (ii) in relazione a materiali fissili e per la fusione oppure a materiali da essi derivati, (iii) adottati in periodo di guerra o in caso di crisi nelle relazioni internazio- nali; o (c) impedire a una Parte di intraprendere azioni nell’adempimento dei propri ob- blighi ai sensi dello Statuto delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

53 Le misure finalizzate a garantire l’equa o efficace imposizione o riscossione delle imposte dirette comprendono i provvedimenti adottati da una Parte in virtù del suo sistema fiscale che: (i) si applicano a prestatori di servizi non residenti, alla luce del fatto che l’imposta dovuta da soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi impo- nibili provenienti dal territorio della Parte o ubicati nella stessa; o (ii) si applicano a soggetti non residenti al fine di garantire l’imposizione o la riscos- sione di imposte nel territorio della Parte; o (iii) si applicano a soggetti non residenti o residenti al fine di impedire l’elusione o l’eva- sione fiscale, comprese le misure per garantire l’adempimento degli obblighi; o (iv) si applicano agli utenti di servizi forniti nel territorio o dal territorio di un’altra Parte al fine di garantire l’imposizione o la riscossione di imposte su tali consumatori derivanti da fonti situate nel territorio della Parte; o (v) operano una distinzione tra i prestatori di servizi soggetti a imposizione a livello mondiale e altri prestatori di servizi, in virtù della diversa natura della loro base imponibile; o (vi) determinano, attribuiscono o suddividono il reddito, l’utile, il guadagno, la perdita, la deduzione o il credito di soggetti residenti o di filiali o tra persone collegate o filiali della stessa persona, al fine di salvaguardare la base imponibile della Parte. I termini o i concetti di natura fiscale contenuti nella lettera (d) del presente articolo e nella presente nota sono determinati in base a definizioni e concetti fiscali, o a definizioni e concetti equivalenti o simili, secondo le leggi nazionali della Parte che adotta la misura.

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Art. 3.18 Elenchi di impegni specifici 1. Ogni Parte riporta in un elenco gli impegni specifici assunti ai sensi degli articoli 3.4 (Accesso al mercato), 3.5 (Trattamento nazionale) e 3.6 (Impegni aggiuntivi). Per quanto riguarda i settori in cui sono assunti gli impegni, gli elenchi specificano: (a) i termini, le limitazioni e le condizioni riguardanti l’accesso al mercato; (b) le condizioni e le restrizioni riguardanti il trattamento nazionale; (c) gli obblighi relativi agli impegni aggiuntivi di cui all’articolo 3.6 (Impegni aggiuntivi); e (d) se necessario, i tempi di attuazione di tali impegni nonché la data della loro entrata in vigore. 2. Le misure incompatibili con gli articoli 3.4 (Accesso al mercato) e 3.5 (Tratta- mento nazionale) sono inserite nella colonna relativa all’articolo 3.4 (Accesso al mer- cato). L’inserimento è considerato come condizione o requisito in relazione all’arti- colo 3.5 (Trattamento nazionale). 3. Gli elenchi di impegni specifici delle Parti sono contenuti nell’allegato XII (Elen- chi di impegni specifici).

Art. 3.19 Modifica degli elenchi 1. Su richiesta scritta di una Parte, le Parti si consultano per valutare l’opportunità di modificare o revocare un impegno specifico iscritto nell’elenco di impegni specifici della Parte richiedente. Le consultazioni si tengono entro tre mesi dalla data della richiesta. 2. Nel corso delle consultazioni le Parti mirano a mantenere un livello generale degli impegni assunti a reciproco vantaggio non meno favorevole agli scambi di quello pre- visto nell’elenco di impegni specifici prima di tali consultazioni. La modifica degli elenchi è soggetta alle procedure definite negli articoli 10.1 (Comitato misto) e 12.2 (Modifiche).

Art. 3.20 Riesame Per liberalizzare ulteriormente i reciproci scambi di servizi, le Parti riesaminano a cadenza perlomeno triennale, o più spesso se così convenuto, i propri elenchi di im- pegni specifici e i propri elenchi di esenzioni alla NPF, tenendo debitamente conto di qualsiasi liberalizzazione autonoma nonché dei lavori in corso nell’ambito dell’OMC. Il primo riesame ha luogo entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente Ac- cordo.

Art. 3.21 Allegati I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente capitolo: – allegato VIII (Elenchi di esenzioni alla NPF); – allegato IX (Circolazione delle persone fisiche che forniscono servizi);

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– allegato X (Riconoscimento delle qualifiche dei prestatori di servizi); – allegato XI (Riconoscimento della certificazione di competenza e formazione dei marittimi per il servizio a bordo delle navi registrate in Svizzera); – allegato XII (Elenchi di impegni specifici); – allegato XIII (Servizi di telecomunicazione); – allegato XIV (Servizi finanziari); e – allegato XV (Turismo e servizi di viaggio).

Capitolo 4: Investimenti

Art. 4.1 Portata e campo d’applicazione 1. Il presente capitolo si applica alle presenze commerciali in tutti i settori, fatti salvi i settori dei servizi, come disposto dall’articolo 3.1 (Portata e campo d’applica- zione)54. 2. Il presente capitolo non comprende la protezione degli investimenti e non pregiu- dica l’interpretazione o l’applicazione di altri accordi internazionali in materia di in- vestimenti o imposizione fiscale dei quali uno o più Stati dell’AELS e l’Indonesia sono firmatari. 3. Nessuna disposizione del presente capitolo implica l’imposizione di obblighi in materia di appalti pubblici.

Art. 4.2 Definizioni Ai fini del presente capitolo: (a) per «persona giuridica» si intende qualsiasi entità giuridica debitamente costi- tuita o altrimenti organizzata ai sensi delle leggi e delle regolamentazioni vi- genti, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese società per azioni, società di persone, joint venture, imprese individuali o as- sociazioni; (b) per «persona giuridica di una Parte» si intende una persona giuridica costituita o altrimenti organizzata ai sensi delle leggi e delle regolamentazioni di una Parte e che svolge un’importante attività economica nel territorio di tale Parte; (c) per «persona fisica» si intende un cittadino di una Parte, conformemente alle leggi e alle regolamentazioni applicabili; (d) per «presenza commerciale» si intende qualsiasi tipo di stabilimento commer- ciale, anche mediante:

54 Resta inteso che i servizi espressamente esclusi dal campo d’applicazione del capitolo 3 (Scambi di servizi) non rientrano in quello del presente capitolo.

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(i) la costituzione, l’acquisizione o il mantenimento di una persona giuri- dica, o (ii) la creazione o il mantenimento di una filiale o di un ufficio di rappresen- tanza nel territorio di un’altra Parte al fine di svolgervi un’attività econo- mica.

Art. 4.3 Promozione degli investimenti 1. Le Parti riconoscono l’importanza di contribuire a promuovere i flussi tecnologici e d’investimento quale strumento per favorire efficacemente la crescita e lo sviluppo economici in base a interessi comuni e vantaggi reciproci.

2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 può comprendere:

(a) l’individuazione di opportunità e attività d’investimento per promuovere gli investimenti all’estero, in particolare i partenariati tra piccole e medie im- prese; (b) lo scambio di informazioni sulla regolamentazione in materia di investimenti; e (c) la promozione di un clima d’investimento volto a incrementare i flussi d’in- vestimento.

Art. 4.4 Trattamento nazionale Nei settori riportati nell’allegato XVI (Elenchi di impegni specifici) e nel rispetto delle condizioni e restrizioni ivi definite, le Parti garantiscono alle persone giuridiche e fisiche delle altre Parti e alle loro presenze commerciali un trattamento non meno fa- vorevole di quello accordato in situazioni analoghe alle proprie persone giuridiche e fisiche e alle loro presenze commerciale nel loro territorio.

Art. 4.5 Elenchi di impegni specifici I settori liberalizzati da ogni Parte conformemente al presente capitolo e alle condi- zioni e restrizioni di cui all’articolo 4.4 (Trattamento nazionale) sono definiti negli elenchi di impegni specifici inclusi nell’allegato XVI (Elenchi di impegni specifici).

Art. 4.6 Modifica degli elenchi 1. Su richiesta scritta di una Parte, le Parti si consultano per valutare l’opportunità di modificare o revocare un impegno specifico iscritto nell’elenco di impegni specifici della Parte richiedente. Le consultazioni si tengono entro tre mesi dalla data della ri- chiesta. 2. Durante le consultazioni le Parti mirano a mantenere un livello generale degli impegni assunti a reciproco vantaggio non meno favorevole di quello previsto nell’elenco di impegni specifici prima di tali consultazioni. Le modifiche degli elenchi di impegni specifici sono soggette alle procedure definite negli articoli 10.1 (Comitato misto) e 12.2 (Emendamenti).

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Art. 4.7 Personale in posizioni chiave 1. Fatte salve le proprie leggi e regolamentazioni nazionali, ogni Parte accorda alle persone fisiche delle altre Parti e al personale in posizioni chiave impiegato da persone fisiche o giuridiche delle altre Parti l’ingresso e il soggiorno temporaneo nel suo ter- ritorio per esercitarvi attività connesse alla presenza commerciale, inclusa la fornitura di consulenza o di servizi tecnici essenziali. 2. Fatte salve le proprie leggi e regolamentazioni nazionali, ogni Parte consente alle persone fisiche o giuridiche delle altre Parti e alle loro presenze commerciali di im- piegare, in relazione alla presenza commerciale, il personale in posizioni chiave scelto da tali persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla nazionalità e dalla citta- dinanza, a condizione che tale personale sia stato autorizzato a entrare, soggiornare e lavorare nel suo territorio e che l’impiego in questione sia conforme ai termini, alle condizioni e ai limiti di tempo accordati. 3. Fatte salve le proprie leggi e regolamentazioni nazionali, le Parti permettono l’in- gresso e il soggiorno temporaneo e forniscono la necessaria documentazione al co- niuge e ai figli minorenni del personale in posizioni chiave.

Art. 4.8 Diritto di regolamentare 1. Fatte salve le disposizioni del presente capitolo, una Parte può, su base non discri- minatoria, adottare, mantenere o rafforzare misure conformi all’interesse pubblico, quali ad esempio misure relative alla salute, alla sicurezza o all’ambiente o misure ragionevoli a scopi precauzionali. 2. Una Parte non rinuncia né deroga in altro modo, né offre di rinunciare o di derogare in altro modo, a misure relative alla salute, alla sicurezza o all’ambiente al fine di incoraggiare l’insediamento, l’acquisizione, l’espansione o il mantenimento nel suo territorio di una presenza commerciale di persone di un’altra Parte o di un Paese terzo.

Art. 4.9 Pagamenti e trasferimenti 1. Salvo nelle circostanze previste dall’articolo 4.10 (Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti), le Parti non applicano restrizioni ai pagamenti correnti e ai movimenti di capitale relativi a una presenza commerciale in settori diversi da quello dei servizi. 2. Nessuna disposizione del presente capitolo incide sui diritti e sugli obblighi delle Parti sanciti negli articoli dello Statuto del FMI55, compreso il ricorso a provvedimenti valutari conformi ai suddetti articoli, purché nessuna Parte imponga restrizioni alle transazioni di capitale che siano incompatibili con gli obblighi derivanti dal presente capitolo.

55 RS 0.979.1

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Art. 4.10 Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti Ai fini del presente capitolo si applicano i paragrafi 1–3 dell’articolo XII del GATS56, che sono inseriti nel presente Accordo e ne divengono parte integrante, mutatis mu- tandis.

Art. 4.11 Eccezioni generali Ai fini del presente capitolo si applica l’articolo XIV del GATS57, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 4.12 Eccezioni in materia di sicurezza Ai fini del presente capitolo si applica il paragrafo 1 dell’articolo XIVbis del GATS58, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 4.13 Riesame Il presente capitolo è oggetto di un riesame periodico nel quadro del Comitato misto per quanto concerne la possibilità di sviluppare ulteriormente gli impegni delle Parti.

Capitolo 5: Protezione della proprietà intellettuale

Art. 5 Protezione della proprietà intellettuale 1. Le Parti accordano e garantiscono una protezione adeguata, efficace e non discri- minatoria dei diritti di proprietà intellettuale e prevedono misure per tutelare tali diritti contro la loro violazione, contraffazione e pirateria, conformemente alle disposizioni del presente capitolo, dell’allegato XVII (Protezione della proprietà intellettuale), del Protocollo d’intesa concernente i brevetti e degli accordi internazionali ivi menzionati. 2. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini. Le deroghe a tale obbligo devono essere con- formi alle disposizioni materiali degli articoli 3 e 5 dell’Accordo dell’OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (di seguito denomi- nato «Accordo TRIPS»)59. 3. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai cittadini di Paesi terzi. Le deroghe a tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali dell’Accordo TRIPS.

4. Se una Parte conclude con un Paese terzo un accordo commerciale contenente

disposizioni sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale da notificare secondo

56 RS 0.632.20, allegato 1B

57 RS 0.632.20, allegato 1B

58 RS 0.632.20, allegato 1B

59 RS 0.632.20, allegato 1C

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l’articolo XXIV del GATT 199460, lo notifica anche alle altre Parti e concede loro un trattamento non meno favorevole di quello previsto da tale accordo. La Parte che con- clude tale accordo negozia, su richiesta di un’altra Parte, l’inserimento nel presente Accordo di disposizioni che concedono un trattamento non meno favorevole di quello previsto da detto accordo commerciale. 5. Su richiesta di una Parte al Comitato misto, le Parti convengono di riesaminare le disposizioni del presente capitolo e dell’allegato XVII (Protezione della proprietà in- tellettuale) al fine di sviluppare ulteriormente i livelli di protezione e di esecuzione.

Capitolo 6: Appalti pubblici

Art. 6.1 Trasparenza 1. Le Parti promuovono la comprensione reciproca delle proprie leggi e regolamen- tazioni in materia di appalti per quanto riguarda i rispettivi mercati degli appalti pub- blici. 2. Ogni Parte pubblica o rende altrimenti accessibili al pubblico le proprie leggi, re- golamentazioni e decisioni amministrative di applicazione generale, nonché gli ac- cordi internazionali di cui è firmataria e che possono incidere sui suoi mercati degli appalti pubblici. 3. Ogni Parte risponde senza indugio a domande specifiche e fornisce le informazioni richieste da un’altra Parte sulle questioni di cui al paragrafo 2.

Art. 6.2 Negoziati futuri Le Parti si notificano senza indugio se concludono con un Paese terzo un accordo che concede un accesso reciproco al mercato degli appalti pubblici e, su richiesta di un’al- tra Parte, avviano negoziati sull’accesso al mercato degli appalti pubblici.

Art. 6.3 Organi di contatto 1. I seguenti organi di contatto facilitano lo scambio di informazioni e la coopera- zione: (a) per l’AELS, il Segretariato dell’AELS; e (b) per l’Indonesia, la National Public Procurement Agency (NPPA). 2. Ogni Parte notifica alle altre Parti qualsiasi cambiamento concernente il proprio organo di contatto.

Art. 6.4 Composizione delle controversie 1. Le Parti non ricorrono alla composizione delle controversie di cui al capitolo 11 (Composizione delle controversie) per questioni che rientrano nel presente capitolo.

60 RS 0.632.20, allegato 1A.1

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2. Le Parti convengono di negoziare l’applicazione del capitolo 11 (Composizione

delle controversie) a qualsiasi nuovo articolo in relazione all’articolo 6.2 (Negoziati futuri).

Capitolo 7: Concorrenza

Art. 7.1 Regole sulla concorrenza tra imprese 1. Le Parti riconoscono che le pratiche anticoncorrenziali possono potenzialmente pregiudicare i vantaggi del partenariato economico derivante dal presente Accordo. Le seguenti pratiche da parte di imprese sono incompatibili con il buon funzionamento del presente Accordo nella misura in cui possono incidere sul commercio tra le Parti: (a) gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche convenute tra imprese allo scopo o con l’effetto di ostacolare, ridurre o falsare la concorrenza; e (b) l’abuso ad opera di una o più imprese di una posizione dominante in tutto il territorio di una Parte o in un’area sostanziale dello stesso. 2. Le Parti applicano le rispettive leggi e regolamentazioni in materia di concorrenza allo scopo di condannare le pratiche di cui al paragrafo 1 in conformità con i principi di trasparenza, di non discriminazione e di imparzialità procedurale. 3. I diritti e gli obblighi previsti dal presente capitolo si applicano solo tra le Parti.

Art. 7.2 Imprese di Stato, imprese con diritti speciali ed esclusivi e monopoli designati 1. Nessuna disposizione del presente capitolo è interpretata in modo da impedire a una Parte di istituire o mantenere imprese di Stato, imprese con diritti speciali ed esclusivi o monopoli designati. 2. Le Parti garantiscono che le imprese di Stato, le imprese con diritti speciali ed esclusivi e i monopoli designati non adottino o mantengano pratiche anticoncorren- ziali che pregiudichino il commercio tra le Parti nella misura in cui l’applicazione di questa disposizione non ostacoli la realizzazione, di fatto o di diritto, dei particolari incarichi pubblici loro assegnati.

Art. 7.3 Cooperazione 1. Le Parti riconoscono l’importanza di una cooperazione generale in materia di po- litica della concorrenza. Possono cooperare scambiandosi informazioni sullo sviluppo della politica della concorrenza, conformemente alle proprie leggi e regolamentazioni nazionali e secondo le risorse disponibili. Le Parti possono condurre tale cooperazione attraverso le loro autorità competenti. 2. Le Parti interessate cooperano nel contrastare le pratiche anticoncorrenziali di cui al paragrafo 1 dell’articolo 7.1 (Regole sulla concorrenza tra imprese). Tale coopera-

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zione può comprendere lo scambio di informazioni pertinenti di cui le Parti dispon- gono. Nessuna Parte è tenuta a divulgare informazioni considerate confidenziali in virtù delle proprie leggi e regolamentazioni nazionali.

Art. 7.4 Consultazioni Le Parti possono consultarsi sulle pratiche anticoncorrenziali e sui loro effetti negativi sul commercio. Tali consultazioni non pregiudicano l’autonomia di ogni Parte di svi- luppare, mantenere e applicare le proprie leggi e regolamentazioni in materia di con- correnza.

Art. 7.5 Composizione delle controversie Le Parti non ricorrono alla composizione delle controversie di cui al capitolo 11 (Composizione delle controversie) per questioni che rientrano nel presente capitolo.

Capitolo 8: Commercio e sviluppo sostenibile

Art. 8.1 Contesto, obiettivi e campo d’applicazione

1. Le Parti richiamano la Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite

sull’ambiente umano del 1972, la Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo del 1992, l’Agenda 21 sull’ambiente e lo sviluppo del 1992, il Piano d’azione di Johan- nesburg sullo sviluppo sostenibile del 2002, il documento Rio+20 delle Nazioni Unite «Il futuro che vogliamo» del 2012, il documento finale del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile «Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo svi- luppo sostenibile» del 2015, il Consenso di Monterrey della Conferenza internazio- nale sul finanziamento dello sviluppo del 2002, la Dichiarazione di Doha sul finan- ziamento dello sviluppo del 2008, il Programma d’azione di Addis Abeba del 2015, la Dichiarazione dell’OIL sui principi e i diritti fondamentali sul lavoro e suoi seguiti del 1998, la Dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale dell’Orga- nizzazione delle Nazioni Unite sulla piena occupazione e sul lavoro dignitoso per tutti del 2006 e la Dichiarazione dell’OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta del 2008. 2. Le Parti riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio in- ternazionale in modo da contribuire all’obiettivo dello sviluppo sostenibile, inte- grando e attuando quest’ultimo nelle loro relazioni commerciali. 3. Le Parti riconoscono che lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la protezione ambientale sono componenti interdipendenti e di reciproco supporto per lo sviluppo sostenibile. Sottolineano i vantaggi di una cooperazione sulle questioni ambientali e occupazionali relative al commercio come parte di un approccio globale agli scambi e allo sviluppo sostenibile. Riconoscono inoltre che il superamento della povertà è una condizione indispensabile per lo sviluppo sostenibile e che il commercio può fa- vorire una crescita economica inclusiva e contribuire così a ridurre la povertà.

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4. Le Parti convengono che il presente capitolo prevede un approccio cooperativo

basato su valori e interessi comuni che tiene opportunamente conto delle differenze nei loro livelli di sviluppo. 5. Le Parti convengono che le disposizioni del presente capitolo non sono applicate in modo da costituire uno strumento di discriminazione arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata del commercio tra di esse. 6. Salvo altrimenti disposto nel presente capitolo, quest’ultimo si applica agli aspetti dello sviluppo sostenibile relativi al commercio e agli investimenti in tutte le loro dimensioni. 7. Nel presente capitolo il riferimento al lavoro comprende l’obiettivo di promuovere una crescita economica inclusiva e sostenibile, l’occupazione e il lavoro dignitoso per tutti come stabilito nell’obiettivo 8 dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, e le questioni relative all’Agenda per il lavoro dignitoso dell’OIL.

Art. 8.2 Diritto di regolamentare e livelli di protezione 1. Riconoscendo il diritto di ogni Parte, nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo, di ricorrere ai propri mezzi per conseguire uno sviluppo sostenibile, segna- tamente stabilendo i propri livelli di protezione ambientale e lavorativa, e di adottare o modificare di conseguenza le proprie leggi e le proprie politiche pertinenti, le Parti si adoperano per garantire che le loro leggi, politiche e pratiche offrano e promuovano elevati livelli di protezione ambientale e lavorativa, compatibili con le norme, i prin- cipi e gli accordi che si sono impegnate a rispettare o di cui sono firmatarie, sforzan- dosi nel contempo di sviluppare ulteriormente il livello di protezione previsto nelle loro leggi e nelle loro politiche. 2. Nell’elaborare e attuare misure concernenti le condizioni ambientali e lavorative che incidono sul commercio e sugli investimenti tra di esse, le Parti riconoscono l’im- portanza, come riferimento, delle informazioni scientifiche, tecniche e di altro tipo nonché delle pertinenti norme, linee guida e raccomandazioni internazionali.

Art. 8.3 Mantenimento dei livelli di protezione nell’applicazione e nell’attuazione di leggi, regolamentazioni o norme 1. Le Parti applicano in modo efficace le loro leggi, regolamentazioni e norme in materia di ambiente e lavoro. 2. Fatto salvo l’articolo 8.2 (Diritto di regolamentare e livelli di protezione), le Parti: (a) non indeboliscono né riducono il livello di protezione ambientale o lavorativa, garantito dalle loro leggi, regolamentazioni o norme, al solo fine di attrarre investimenti di un’altra Parte o di incrementare un vantaggio competitivo commerciale dei produttori o prestatori di servizi che operano nel loro territo- rio; e (b) non rinunciano o derogano altrimenti né offrono di rinunciare o derogare al- trimenti a tali leggi, regolamentazioni o norme al fine di attrarre investimenti

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di un’altra Parte o di incrementare un vantaggio competitivo commerciale dei produttori o prestatori di servizi che operano nel loro territorio.

Art. 8.4 Sviluppo economico sostenibile 1. Le Parti riconoscono che il commercio favorisce una crescita economica inclusiva, riduce la povertà e contribuisce a promuovere lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni. 2. Le Parti si impegnano ad agevolare e promuovere gli investimenti, il commercio e la distribuzione di merci e servizi che contribuiscono allo sviluppo sostenibile quali le tecnologie ambientali, le energie rinnovabili sostenibili nonché le merci e i servizi efficienti dal profilo energetico o soggetti a programmi volontari di sostenibilità.

3. Le Parti convengono di scambiarsi opinioni e di considerare, congiuntamente o

bilateralmente, una cooperazione in questo settore.

Art. 8.5 Sviluppo sociale 1. Le Parti richiamano gli obblighi derivanti dagli strumenti internazionali di prote- zione dei diritti umani di cui sono firmatarie. 2. Le Parti ribadiscono la necessità di proteggere il benessere e migliorare il tenore di vita dei gruppi vulnerabili come le donne, i bambini, i piccoli proprietari terrieri, gli agricoltori o i pescatori di sussistenza. 3. Le Parti sottolineano l’importanza dell’informazione, della formazione e dell’istru- zione in materia di sostenibilità a tutti i livelli al fine di contribuire a uno sviluppo sociale sostenibile.

Art. 8.6 Norme e accordi internazionali sul lavoro 1. Le Parti richiamano gli obblighi derivanti dalla loro adesione all’OIL e dalla Di- chiarazione dell’OIL sui principi e i diritti fondamentali sul lavoro e suoi seguiti, adot- tata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua 86a sessione nel 1998, di rispettare, promuovere e realizzare i principi su cui si basano i diritti fondamentali, ossia: (a) la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contratta- zione collettiva; (b) l’eliminazione di qualsiasi forma di lavoro forzato o obbligatorio; (c) l’abolizione effettiva del lavoro minorile; e (d) l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e occupazione. 2. Le Parti riaffermano l’impegno, assunto in virtù dell’obiettivo di sviluppo sosteni- bile numero 8 e della Dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla piena occupazione e sul lavoro dignitoso per tutti del 2006, di riconoscere l’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti quale elemento chiave dello sviluppo sostenibile per tutti i Paesi e quale obiettivo prioritario

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della cooperazione internazionale, e di promuovere lo sviluppo del commercio inter- nazionale in modo che contribuisca all’occupazione piena e produttiva e a un lavoro dignitoso per tutti. 3. Le Parti richiamano gli obblighi derivanti dalla loro adesione all’OIL di attuare in modo efficace le convenzioni dell’OIL che hanno ratificato e di adoperarsi costante- mente per ratificare le convenzioni fondamentali dell’OIL e le altre convenzioni clas- sificate dall’OIL come convenzioni «aggiornate». 4. Le Parti ribadiscono, come stabilito nella Dichiarazione dell’OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa, adottata dalla Conferenza internazionale del la- voro nella sua 97a sessione del 2008, che la violazione dei principi e dei diritti fonda- mentali sul lavoro non deve essere invocata o altrimenti utilizzata come legittimo van- taggio comparativo e che le norme del lavoro non devono essere utilizzate a fini commerciali protezionistici.

Art. 8.7 Accordi multilaterali sull’ambiente e principi ambientali 1. Le Parti riaffermano il loro impegno per un effettivo recepimento nelle loro leggi e pratiche nazionali degli accordi multilaterali sull’ambiente di cui sono firmatarie. 2. Le Parti riaffermano inoltre la loro adesione ai principi ambientali previsti dagli strumenti internazionali di cui all’articolo 8.1 (Contesto, obiettivi e campo d’applica- zione).

Art. 8.8 Gestione sostenibile delle foreste e commercio associato 1. Le Parti riconoscono l’importanza di uno Stato di diritto e di una governance effi- caci per garantire una gestione sostenibile delle foreste e delle torbiere e contribuire in tal modo a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e a ovviare alla perdita di biodiversità risultanti dalla deforestazione e dal degrado delle foreste naturali e delle torbiere nonché dal cambiamento di destinazione dei terreni. 2. Intenzionate a contribuire alla gestione sostenibile delle foreste e delle torbiere, anche promuovendo il commercio di prodotti derivanti da tale gestione sostenibile, le Parti si adoperano tra l’altro per: (a) promuovere l’effettiva attuazione della Convenzione sul commercio interna- zionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES)61; (b) promuovere lo sviluppo e l’utilizzo di sistemi di certificazione per prodotti forestali provenienti da foreste gestite in modo sostenibile; (c) promuovere l’effettiva attuazione e l’utilizzo del sistema di verifica della le- galità del legname, come richiesto dall’Accordo di partenariato volontario per l’applicazione delle normative forestali, la governance e il commercio e dai programmi corrispondenti, per lottare contro la deforestazione illegale e porre fine al commercio illegale di prodotti del legname; e

61 RS 0.453

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(d) scambiarsi informazioni su iniziative commerciali concernenti la gestione fo- restale, comprese le misure per contrastare la deforestazione illegale ed esclu- dere dai flussi commerciali il legname raccolto illegalmente e i prodotti deri- vati. 3. Le Parti convengono di cooperare su questioni concernenti la gestione sostenibile delle foreste e delle torbiere mediante accordi bilaterali, se del caso, e nei consessi multilaterali competenti a cui partecipano tra i quali, in particolare, l’iniziativa di col- laborazione delle Nazioni Unite per ridurre le emissioni dovute alla deforestazione e al degrado forestale, come sottolineato nell’Accordo di Parigi sul clima62.

Art. 8.9 Gestione sostenibile della pesca e dell’acquacoltura e del commercio associato 1. Le Parti riconoscono l’importanza di garantire la conservazione e la gestione so- stenibile delle risorse marine viventi e degli ecosistemi marini, nonché il ruolo del commercio nel perseguire tali obiettivi. 2. Ai fini del paragrafo 1 e in conformità con i loro obblighi internazionali, le Parti si impegnano a: (a) promuovere l’attuazione di politiche e misure globali, efficaci e trasparenti per combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (di se- guito denominata «INN») e i reati di pesca e per escludere dai flussi commer- ciali i prodotti derivanti dalla pesca INN, da reati di pesca, dal lavoro forzato o dalla tratta di esseri umani, anche da parte di Paesi terzi sul loro mercato; (b) promuovere lo sviluppo di un’acquacoltura sostenibile e responsabile; (c) promuovere l’attuazione delle Linee guida volontarie sui sistemi di documen- tazione delle catture della FAO; e (d) contribuire al raggiungimento degli obiettivi iscritti nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile in materia di sovvenzioni alla pesca. 3. Le Parti si impegnano a rispettare le misure di conservazione e gestione a lungo termine e a recepire efficacemente nelle loro leggi e pratiche i pertinenti strumenti internazionali in materia di pesca e acquacoltura di cui sono firmatarie. 4. Le Parti convengono di cooperare su questioni relative alla gestione sostenibile della pesca e dell’acquacoltura mediante accordi bilaterali, se del caso, e nei pertinenti consessi internazionali di cui fanno parte, comprese le organizzazioni regionali di ge- stione della pesca, facilitando, tra l’altro, lo scambio di informazioni sulla pesca INN al fine di combattere tali attività.

62 RS 0.814.012

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Art. 8.10 Gestione sostenibile del settore degli oli vegetali e del commercio associato 1. Le Parti riconoscono che è necessario considerare le opportunità e le sfide econo- miche, ambientali e sociali legate alla produzione di oli vegetali e che gli scambi re- ciproci possono svolgere un ruolo importante nel promuovere una gestione e un fun- zionamento sostenibili del settore degli oli vegetali. 2. Per garantire che il settore degli oli vegetali sia gestito e funzioni in modo sano e vantaggioso in termini economici, ambientali e sociali, le Parti si impegnano, tra l’al- tro, a: (a) applicare efficacemente leggi, politiche e pratiche volte a proteggere le foreste primarie, le torbiere e i relativi ecosistemi, ad arrestare la deforestazione, il drenaggio delle torbiere, la deforestazione per abbruciamento per ricavarne terreni, a ridurre l’inquinamento dell’aria e delle acque e a rispettare i diritti delle comunità e dei lavoratori locali e indigeni; (b) sostenere la diffusione e l’utilizzo di norme, pratiche e linee guida in materia di sostenibilità per promuovere la produzione sostenibile di oli vegetali; (c) cooperare per migliorare e rafforzare le norme governative, ove opportuno; (d) garantire la trasparenza delle politiche e delle misure nazionali concernenti il settore degli oli vegetali; e (e) garantire che gli oli vegetali e i loro derivati scambiati tra le Parti siano pro- dotti nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità di cui alla lettera (a).

Art. 8.11 Cooperazione in consessi internazionali Le Parti convengono di rafforzare la loro cooperazione nei competenti consessi bila- terali, regionali e multilaterali, anche nell’ambito dell’OIL, e nel quadro degli accordi ambientali multilaterali di cui sono firmatarie, su questioni di reciproco interesse, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, comprese le questioni riguardanti il lavoro e l’ambiente e i loro aspetti associati al commercio e agli investimenti.

Art. 8.12 Attuazione e consultazioni 1. Le Parti designano gli enti amministrativi che fungono da organi di contatto ai fini dell’attuazione del presente capitolo. 2. Mediante gli organi di contatto di cui al paragrafo 1, una Parte può richiedere con- sultazioni a livello di esperti o consultazioni in seno al Comitato misto in merito a qualsiasi questione relativa al presente capitolo. Le Parti si adoperano per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente della questione. Se del caso e previo accordo delle Parti, possono chiedere il parere delle organizzazioni o degli organismi interna- zionali competenti. 3. Le Parti non ricorrono alla composizione delle controversie di cui al capitolo 11 (Composizione delle controversie) per questioni che rientrano nel presente capitolo.

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Art. 8.13 Riesame Le Parti riesaminano periodicamente in seno al Comitato misto i progressi conseguiti nel perseguire gli obiettivi definiti nel presente capitolo e considerano i pertinenti svi- luppi internazionali per individuare settori in cui ulteriori iniziative potrebbero pro- muovere tali obiettivi.

Capitolo 9: Cooperazione e sviluppo delle capacità

Art. 9.1 Obiettivi e campo d’applicazione 1. Il presente capitolo definisce un quadro per la cooperazione e lo sviluppo delle capacità nell’ambito del presente Accordo. 2. Le Parti convengono che l’obiettivo della cooperazione e dello sviluppo delle ca- pacità consiste nel promuovere la competitività di merci e servizi, nel migliorare il rispetto delle norme internazionali applicabili e nel realizzare uno sviluppo sosteni- bile, in particolare rafforzando le capacità individuali e istituzionali.

Art. 9.2 Principi 1. Le Parti promuovono la cooperazione e lo sviluppo delle capacità per aumentare i vantaggi reciproci del presente Accordo in conformità con le strategie e gli obiettivi politici nazionali corrispondenti e tenendo conto dei diversi livelli di sviluppo sociale ed economico delle Parti. 2. Ai sensi del presente capitolo, la cooperazione persegue i seguenti obiettivi: (a) agevolare l’attuazione degli obiettivi generali del presente Accordo, in parti- colare per aumentare le opportunità commerciali e d’investimento reciproca- mente vantaggiose derivanti dal presente Accordo; (b) sostenere gli sforzi dell’Indonesia per realizzare uno sviluppo economico e sociale sostenibile, anche rafforzando le capacità individuali e istituzionali. 3. La cooperazione e lo sviluppo delle capacità riguardano i settori interessati dal processo di liberalizzazione e ristrutturazione dell’economia indonesiana nonché i set- tori suscettibili di beneficiare del presente Accordo.

Art. 9.3 Metodi e mezzi

1. La cooperazione e lo sviluppo delle capacità ad opera degli Stati dell’AELS a

favore dell’Indonesia sono assicurati a livello bilaterale attraverso programmi dell’AELS, a livello multilaterale o in una combinazione delle due modalità. 2. Le Parti cooperano per individuare e utilizzare i metodi e i mezzi più efficaci per l’attuazione del presente capitolo, basandosi sulle tipologie di cooperazione bilaterale esistenti tra di esse e, se del caso, tenendo conto degli sforzi intrapresi dalle organiz- zazioni internazionali competenti per garantire l’efficacia e il coordinamento.

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3. Gli strumenti di cooperazione e di sviluppo delle capacità possono comprendere: (a) lo scambio di informazioni, il trasferimento e lo scambio di competenze e for- mazione, anche agevolando i soggiorni di scambio di ricercatori, esperti, spe- cialisti e rappresentanti del settore privato; (b) sovvenzioni, fondi di sviluppo o altri mezzi finanziari; (c) attività comuni, quali studi e progetti di ricerca comuni su questioni relative al presente Accordo; (d) l’agevolazione del trasferimento di tecnologie, competenze e pratiche; (e) l’assistenza istituzionale e lo sviluppo delle capacità, anche attraverso semi- nari di formazione, laboratori, conferenze e stage; (f) il sostegno alla partecipazione ad attività internazionali quali la definizione di norme; (g) l’analisi della valutazione dei rischi in ambito commerciale; e (h) qualsiasi altro strumento di cooperazione convenuto dalle Parti. 4. Le Parti possono realizzare attività di cooperazione e di sviluppo delle capacità con la partecipazione di esperti nazionali e internazionali, istituzioni, organizzazioni e rap- presentanti del settore privato, ove opportuno.

Art. 9.4 Memorandum d’intesa Il presente capitolo è attuato in base a un Memorandum d’intesa63 concernente la coo- perazione economica e lo sviluppo delle capacità tra gli Stati dell’AELS e l’Indonesia (di seguito denominato «Memorandum d’intesa»). È firmato contemporaneamente al presente Accordo e riprende o completa le attività e iniziative di cooperazione bilate- rale esistenti o già previste.

Art. 9.5 Ambiti di cooperazione e sviluppo delle capacità 1. La cooperazione e lo sviluppo delle capacità possono coprire qualsiasi settore de- finito congiuntamente dalle Parti che può contribuire a rafforzare le capacità dell’In- donesia di beneficiare dell’aumento degli scambi e degli investimenti internazionali, compresi: (a) le questioni doganali e d’origine e l’agevolazione degli scambi; (b) lo sviluppo sostenibile; (c) la pesca, l’acquacoltura e i prodotti del mare; (d) le norme, i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità; (e) le misure sanitarie e fitosanitarie; (f) i diritti di proprietà intellettuale;

63 RS 0.632.314.271.3

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(g) le statistiche sul commercio; (h) la promozione del commercio e lo sviluppo delle industrie manifatturiere, compresa l’istruzione e la formazione professionali; (i) lo sviluppo delle piccole e medie imprese; (j) il trasporto marittimo; (k) il turismo; (l) il lavoro e l’occupazione; e (m) altri settori di cooperazione secondo quanto convenuto dalle Parti. 2. Le Parti riconoscono l’importanza di promuovere le attività di cooperazione e di sviluppo delle capacità per contribuire allo sviluppo sostenibile.

Art. 9.6 Accordo finanziario 1. Le Parti collaborano per impiegare gli strumenti più efficaci per l’attuazione del presente capitolo. 2. Ogni Parte si assume i costi derivanti dall’obbligo reciproco di attuare il presente capitolo e il Memorandum d’intesa64, conformemente alle proprie leggi e regolamen- tazioni nazionali.

Art. 9.7 Sottocomitato per la cooperazione e lo sviluppo delle capacità 1. Per garantire un’attuazione corretta del presente capitolo, le Parti istituiscono con il presente Accordo il Sottocomitato per la cooperazione e lo sviluppo delle capacità (di seguito denominato «Sottocomitato per la cooperazione») composto da rappresen- tanti di tutte le Parti.

2. Le funzioni del Sottocomitato per la cooperazione sono:

(a) discutere l’attuazione del presente capitolo e del Memorandum d’intesa65; (b) individuare, formulare e concordare proposte dettagliate per l’attuazione del presente capitolo e del Memorandum d’intesa; (c) scambiare informazioni sui progressi realizzati nel cooperare e sviluppare le capacità ai sensi del presente Accordo; (d) cooperare con altri sottocomitati istituiti in virtù del presente Accordo nell’in- tento di effettuare un inventario, un monitoraggio e un’analisi comparativa di tutte le questioni relative all’attuazione del presente Accordo; (e) svolgere esami periodici, monitorando l’attuazione e il funzionamento del pre- sente capitolo e del Memorandum d’intesa, valutando i progressi compiuti nell’attuare e sviluppare nuovi piani per le future attività congiunte e per la

64 RS 0.632.314.271.3 65 RS 0.632.314.271.3

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cooperazione e lo sviluppo delle capacità. Il riesame può svolgersi attraverso scambi scritti; (f) individuare gli ostacoli e le opportunità di ulteriore cooperazione. Il Sottoco- mitato per la cooperazione valuta i rapporti delle Parti e discute le questioni riguardanti la cooperazione e lo sviluppo delle capacità sollevate da altri sottocomitati istituiti in virtù del presente Accordo; (g) rendere conto al Comitato misto e consultarlo. 3. Le Parti comunicano al Sottocomitato per la cooperazione i progetti bilaterali in corso direttamente rilevanti per il presente Accordo e il Sottocomitato per la coopera- zione adotta misure secondo le sue funzioni e in conformità con il paragrafo 2.

4. Il Sottocomitato per la cooperazione agisce per consenso.

5. Il Sottocomitato per la cooperazione si riunisce ogni qualvolta necessario e, di norma, ogni anno, fisicamente o attraverso teleconferenze. Il Sottocomitato per la coo- perazione si riunisce per la prima volta entro sei mesi dall’entrata in vigore del pre- sente Accordo. È convocato dal Comitato misto, dai presidenti del Sottocomitato oppure su richiesta di una Parte. Le riunioni si tengono alternativamente in Indonesia e in uno Stato dell’AELS, salvo altrimenti convenuto dalle Parti. 6. Le riunioni del Sottocomitato per la cooperazione sono presiedute congiuntamente da uno Stato dell’AELS e dall’Indonesia. 7. I presidenti del Sottocomitato per la cooperazione, d’intesa con le Parti, preparano un ordine del giorno provvisorio per ogni riunione e lo inviano alle Parti, di norma, al più tardi due settimane prima della riunione. 8. Il Sottocomitato per la cooperazione prepara un rapporto sui risultati di ogni riu- nione e, se richiesto, i suoi presidenti ne riferiscono durante una riunione del Comitato misto.

Art. 9.8 Composizione delle controversie 1. Le Parti non ricorrono alla composizione delle controversie di cui al capitolo 11 (Composizione delle controversie) per questioni che rientrano nel presente capitolo. 2. Qualsiasi controversia tra le Parti concernente l’interpretazione e l’attuazione del presente capitolo è risolta in via amichevole.

Capitolo 10: Disposizioni istituzionali

Art. 10.1 Comitato misto 1. Le Parti istituiscono con il presente Accordo il Comitato misto AELS-Indonesia composto da rappresentanti di ogni Parte. Le Parti sono rappresentate da alti funzio- nari da esse delegati a tale scopo.

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2. Il Comitato misto:

(a) sorveglia ed esamina l’attuazione del presente Accordo e considera la possi- bilità di raccomandare l’eliminazione di ostacoli agli scambi e altre misure restrittive persistenti negli scambi tra gli Stati dell’AELS e l’Indonesia; (b) esamina lo sviluppo del presente Accordo; (c) vigila sui lavori di tutti i sottocomitati e gruppi di lavoro istituiti in virtù del presente Accordo; (d) si adopera per risolvere qualsiasi disaccordo che può sorgere in merito all’in- terpretazione o all’applicazione del presente Accordo; e (e) esamina ogni altra questione che potrebbe incidere sul funzionamento del pre- sente Accordo. 3. Il Comitato misto può decidere di istituire i sottocomitati e gruppi di lavoro che considera necessari per assisterlo nell’adempimento dei suoi compiti. Salvo altrimenti disposto dal presente Accordo, i sottocomitati e i gruppi di lavoro operano su mandato del Comitato misto. 4. Il Comitato misto può prendere decisioni in virtù delle disposizioni del presente Accordo e, su base consensuale, formulare raccomandazioni su altre questioni. 5. Il Comitato misto si riunisce entro un anno dall’entrata in vigore del presente Ac- cordo. In seguito si riunisce in funzione delle esigenze, ma di norma una volta ogni due anni. Le riunioni sono presiedute congiuntamente da uno Stato dell’AELS e dall’Indonesia. Il Comitato misto si dota di un regolamento interno. 6. Ogni Parte può richiedere in qualsiasi momento, mediante notifica scritta alle altre Parti, la convocazione di una riunione straordinaria del Comitato misto. Tale riunione ha luogo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica, salvo altrimenti con- venuto dalle Parti. 7. Se un rappresentante di una Parte in seno al Comitato misto ha accettato una deci- sione subordinata all’adempimento di requisiti legali nazionali, la decisione entra in vigore il giorno in cui l’ultima Parte notifica l’adempimento dei propri requisiti na- zionali, salvo che la decisione stessa preveda una data posteriore. Il Comitato misto può stabilire che la decisione entri in vigore per le Parti che hanno adempiuto i loro requisiti nazionali, a condizione che l’Indonesia figuri tra queste.

Art. 10.2 Comunicazioni Per facilitare la comunicazione tra le Parti su qualsiasi questione relativa al presente Accordo, ogni Parte designa un apposito organo di contatto.

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Capitolo 11: Composizione delle controversie

Art. 11.1 Campo d’applicazione e foro 1. Salvo altrimenti disposto dal presente Accordo, il presente capitolo si applica alla composizione delle controversie che sorgono se una Parte ritiene che una misura di un’altra Parte sia incompatibile con il presente Accordo. 2. Le controversie rientranti contemporaneamente nei campi d’applicazione del pre- sente Accordo e dell’Accordo OMC possono essere risolte in uno dei due fori giuridici previsti, a discrezione della Parte attrice66. Il foro scelto è esclusivo. 3. Ai fini del paragrafo 2 si considera scelta la procedura di composizione delle con- troversie contemplata nell’Accordo OMC se una Parte richiede l’istituzione di un tri- bunale arbitrale secondo l’articolo 6 dell’Intesa dell’OMC sulle norme e sulle proce- dure che disciplinano la composizione delle controversie67, mentre si considera scelta la procedura di composizione delle controversie contemplata nel presente Accordo se viene presentata una richiesta di arbitrato secondo il paragrafo 1 dell’articolo 11.4 (Istituzione di un tribunale arbitrale). 4. Prima di avviare una procedura di composizione delle controversie contro un’altra Parte nel quadro dell’Accordo OMC, la Parte intenzionata a farlo lo notifica per scritto alle altre Parti.

Art. 11.2 Buoni uffici, conciliazione o mediazione 1. I buoni uffici, la conciliazione e la mediazione sono procedure adottate volontaria- mente su decisione concorde delle Parti in causa. Possono essere richieste in qualsiasi momento da ogni Parte in causa. Tali procedure possono iniziare in qualsiasi momento previo accordo delle Parti in causa ed essere terminate in qualsiasi momento da una delle Parti in causa. Possono inoltre continuare mentre sono in corso le procedure di un tribunale arbitrale istituito o riconvocato conformemente al presente capitolo. 2. Le procedure che prevedono i buoni uffici, la conciliazione o la mediazione e, in particolare, le posizioni assunte dalle Parti in causa durante queste procedure sono confidenziali e non pregiudicano i diritti delle Parti in causa in nessun’altra procedura.

Art. 11.3 Consultazioni 1. Le Parti si adoperano in ogni momento, mediante la cooperazione e le consulta- zioni, per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti su qualsiasi questione di cui al paragrafo 1 dell’articolo 11.1 (Campo d’applicazione e foro). 2. Ogni Parte può richiedere per scritto consultazioni con un’altra Parte se ritiene che una misura sia incompatibile con il presente Accordo. La Parte richiedente specifica i motivi della richiesta, precisando di quale misura si tratta, e indica la base giuridica e

66 Ai fini del presente capitolo i termini «Parte», «Parte in causa», «Parte attrice» e «Parte convenuta» possono designare una o più Parti.

67 RS 0.632.20, allegato 2

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oggettiva su cui si fonda il reclamo. Contemporaneamente, la Parte attrice notifica la richiesta per scritto alle altre Parti. La Parte convenuta risponde alla richiesta entro 10 giorni dalla data del suo ricevimento. 3. Le consultazioni iniziano entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni. Per i casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili, esse iniziano entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni. 4. Le Parti in causa forniscono informazioni sufficienti per consentire di esaminare a fondo se la misura sia incompatibile con il presente Accordo e trattano le informazioni confidenziali scambiate nel corso delle consultazioni allo stesso modo in cui le tratta la Parte che le fornisce. 5. Le consultazioni sono confidenziali e non pregiudicano i diritti delle Parti in nes- sun’altra procedura. 6. Le Parti in causa informano le altre Parti di ogni soluzione della questione recipro- camente convenuta.

Art. 11.4 Istituzione di un tribunale arbitrale 1. La Parte attrice può chiedere l’istituzione di un tribunale arbitrale mediante richie- sta scritta alla Parte convenuta se: (a) la Parte convenuta non risponde entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 11.3 (Consultazioni); (b) la Parte convenuta non avvia consultazioni entro 30 giorni, o entro 20 giorni per i casi urgenti, dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni conformemente al paragrafo 3 dell’articolo 11.3 (Consultazioni); o (c) le consultazioni di cui all’articolo 11.3 (Consultazioni) non conducono alla composizione della controversia entro 60 giorni dal ricevimento della richie- sta di consultazioni, o 45 giorni in casi urgenti, compresi quelli riguardanti le merci deperibili. Una copia della richiesta è trasmessa a tutte le altre Parti affinché possano decidere se partecipare alla procedura arbitrale. 2. La richiesta di istituzione di un tribunale arbitrale precisa la misura specifica in questione e fornisce una breve sintesi della base legale e oggettiva su cui si fonda il reclamo. 3. Il tribunale arbitrale è composto da tre membri, nominati conformemente alle «Re- gole opzionali di arbitraggio nelle controversie tra due Stati della Corte permanente di arbitrato»68, in vigore dal 20 ottobre 1992 (di seguito denominate «Regole opzio- nali»), mutatis mutandis. La data dell’istituzione del tribunale arbitrale coincide con quella della nomina del suo presidente.

68 RS 0.193.212

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4. Salvo altrimenti convenuto dalle Parti in causa entro 20 giorni dalla data di ricevi- mento della richiesta di istituzione del tribunale arbitrale, i termini di riferimento per il tribunale arbitrale sono i seguenti: «Esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni del presente Accordo, la questione per la quale è stata richiesta l’istituzione di un tribunale arbitrale in base all’articolo 11.4 (Istituzione di un tribunale arbitrale) e trarre conclusioni di diritto e di fatto mo- tivandole e, se del caso, formulando raccomandazioni per la composizione della con- troversia e per l’attuazione della decisione». 5. Se più di una Parte chiede l’istituzione di un tribunale arbitrale per la stessa que- stione o se la richiesta riguarda più di una Parte convenuta, può essere istituito, con il consenso delle Parti in causa e nei limiti del possibile, un tribunale arbitrale unico per esaminare i reclami concernenti la stessa questione. 6. Una Parte che non è coinvolta nella controversia può essere autorizzata, mediante notifica scritta alle Parti in causa, a presentare le sue considerazioni scritte al tribunale arbitrale, a ricevere considerazioni scritte dalle Parti in causa, compresi eventuali al- legati, ad assistere alle udienze e a pronunciarsi oralmente.

Art. 11.5 Procedure del tribunale arbitrale 1. Salvo altrimenti disposto dal presente Accordo o convenuto dalle Parti in causa, le procedure del tribunale sono disciplinate dalle Regole opzionali, mutatis mutandis. 2. Il tribunale arbitrale esamina la questione per la quale è stata richiesta la sua isti- tuzione alla luce delle pertinenti disposizioni del presente Accordo, interpretate con- formemente alle norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico. 3. La lingua usata nelle procedure è l’inglese. Le udienze del tribunale arbitrale si svolgono a porte chiuse per la durata di qualsiasi discussione di informazioni confi- denziali. Negli altri casi le udienze sono aperte al pubblico, salvo altrimenti disposto dalle Parti in causa. 4. Non sono ammesse comunicazioni ex parte con il tribunale arbitrale su questioni sottoposte al suo esame. 5. Nello stesso momento in cui sono presentate al tribunale arbitrale, le considera- zioni scritte di una Parte, le trascrizioni delle sue dichiarazioni orali e le sue risposte a domande poste dal tribunale arbitrale sono trasmesse da tale Parte all’altra Parte in causa. 6. Le Parti trattano in modo confidenziale le informazioni presentate al tribunale ar- bitrale e dichiarate confidenziali dalla Parte che le ha trasmesse. 7. Le decisioni del tribunale arbitrale sono prese a maggioranza dei voti dei suoi membri. Ciascun giudice può fornire opinioni separate su questioni non condivise all’unanimità. Il tribunale arbitrale non rivela quali giudici facciano parte della mag- gioranza e quali della minoranza.

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Art. 11.6 Rapporti del tribunale arbitrale 1. Di norma il tribunale arbitrale presenta alle Parti in causa, al più tardi 90 giorni dopo la sua istituzione, un rapporto iniziale contenente le sue conclusioni e decisioni. In nessun caso lo può fare più di cinque mesi dopo tale data. Una Parte in causa può sottoporre al tribunale arbitrale commenti scritti sul rapporto iniziale entro 14 giorni dalla data di ricevimento dello stesso. Di norma il tribunale arbitrale presenta alle Parti in causa un rapporto finale entro 30 giorni dalla data di ricevimento del rapporto ini- ziale. 2. Il rapporto finale, nonché qualsiasi rapporto di cui agli articoli 11.8 (Attuazione del rapporto finale del tribunale arbitrale) e 11.9 (Compensazione e sospensione di vantaggi), è comunicato alle Parti in causa. I rapporti sono resi pubblici, salvo altri- menti disposto dalle Parti in causa, fatta salva la protezione di informazioni confiden- ziali. 3. Qualsiasi decisione del tribunale arbitrale presa in virtù di una disposizione del presente capitolo è definitiva e vincolante per le Parti in causa.

Art. 11.7 Sospensione o conclusione delle procedure del tribunale arbitrale 1. Previo consenso delle Parti in causa, il tribunale arbitrale può sospendere il suo operato in qualsiasi momento per un periodo non superiore a 12 mesi. Qualora l’ope- rato del tribunale arbitrale sia stato sospeso per oltre 12 mesi, viene meno l’autorità dello stesso di comporre la controversia, salvo altrimenti convenuto dalle Parti in causa. 2. La Parte attrice può ritirare il suo reclamo in qualsiasi momento prima della pre- sentazione del rapporto iniziale. Tale ritiro non pregiudica il suo diritto di presentare un altro reclamo sulla stessa questione. 3. Le Parti in causa possono convenire in qualsiasi momento di terminare le proce- dure del tribunale arbitrale istituito in virtù del presente Accordo mediante notifica scritta congiunta al presidente del tribunale. 4. In qualsiasi fase della procedura che precede la presentazione del rapporto finale, il tribunale arbitrale può proporre alle Parti in causa di comporre la controversia in via amichevole.

Art. 11.8 Attuazione del rapporto finale del tribunale arbitrale 1. La Parte convenuta si conforma prontamente alla decisione contenuta nel rapporto finale. Se non fosse possibile conformarvisi immediatamente, le Parti in causa si ado- perano per concordare un periodo di tempo ragionevole per farlo. In assenza di un tale accordo entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del rapporto finale, ciascuna Parte in causa può chiedere al tribunale arbitrale originario di stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole, alla luce delle particolari circostanze del caso. Di norma il tri- bunale arbitrale si pronuncia entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. 2. La Parte convenuta notifica all’altra Parte in causa la misura adottata per confor- marsi alla decisione del rapporto finale e fornisce una descrizione dettagliata di come

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tale misura ottemperi alla decisione, permettendo all’altra Parte in causa di valutarne l’efficacia. 3. Un eventuale disaccordo circa l’esistenza di una misura in grado di attuare la de- cisione del rapporto finale o circa la compatibilità della misura con la decisione è risolto dallo stesso tribunale arbitrale, su richiesta di ogni Parte in causa, prima che possa essere chiesta una compensazione o applicata la sospensione di determinati van- taggi ai sensi dell’articolo 11.9 (Compensazione e sospensione di vantaggi). Di norma il tribunale arbitrale si pronuncia entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richie- sta.

Art. 11.9 Compensazione e sospensione di vantaggi 1. Se la Parte convenuta non si conforma alla decisione del tribunale arbitrale di cui all’articolo 11.8 (Attuazione del rapporto finale del tribunale arbitrale) o se notifica alla Parte attrice che non intende conformarsi al rapporto finale, tale Parte, su richiesta della Parte attrice, avvia consultazioni volte a stabilire una compensazione reciproca- mente accettabile. Se non è raggiunta un’intesa entro 20 giorni dalla data di ricevi- mento della richiesta, la Parte attrice ha il diritto di sospendere determinati vantaggi derivanti dalle disposizioni del presente Accordo, ma soltanto in modo equivalente a quelli interessati dalla misura o dalla questione che il tribunale arbitrale ha giudicato incompatibile con il presente Accordo. 2. Nel valutare i vantaggi da sospendere, la Parte attrice sospende dapprima quelli concernenti lo stesso settore o gli stessi settori interessati dalla misura o dalla que- stione che il tribunale arbitrale ha giudicato incompatibile con il presente Accordo. Se la Parte attrice ritiene che non sia possibile o efficace sospendere determinati vantaggi nello stesso settore o negli stessi settori, essa può sospendere vantaggi in altri settori. 3. La Parte attrice notifica alla Parte convenuta i vantaggi che intende sospendere, i motivi e la data di inizio della sospensione, al più tardi 30 giorni prima della data in cui la sospensione inizia ad avere effetto. Entro 15 giorni dal ricevimento della noti- fica, la Parte convenuta può chiedere al tribunale arbitrale originario di giudicare se i vantaggi che la Parte attrice intende sospendere siano equivalenti a quelli interessati dalla misura o dalla questione ritenuta incompatibile con il presente Accordo e se la sospensione proposta sia conforme ai paragrafi 1 e 2. Il tribunale arbitrale si pronuncia entro 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Nessun vantaggio può essere sospeso prima che il tribunale arbitrale abbia emanato la sua decisione.

4. La compensazione e la sospensione dei vantaggi sono misure temporanee e sono

applicate dalla Parte attrice solo fino a quando la misura o la questione ritenuta in- compatibile con il presente Accordo non sia revocata o modificata in modo da risultare conforme al presente Accordo o fino a quando le Parti in causa non abbiano risolto la questione in altro modo. 5. Su richiesta di una delle Parti in causa, il tribunale arbitrale originario decide in merito alla conformità con il rapporto finale di ogni misura di attuazione adottata dopo la sospensione dei vantaggi e, alla luce di questa decisione, stabilisce se sia opportuno revocare o modificare la sospensione dei vantaggi. Il tribunale arbitrale si pronuncia entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

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Art. 11.10 Altre disposizioni 1. Nei limiti del possibile, il tribunale arbitrale di cui agli articoli 11.8 (Attuazione del rapporto finale del tribunale arbitrale) e 11.9 (Compensazione e sospensione di vantaggi) è composto dagli stessi giudici che hanno pubblicato il rapporto finale. Se un giudice del tribunale arbitrale originario non è disponibile, la nomina di un membro sostitutivo si svolge conformemente alla procedura di selezione applicata per il giu- dice originario. 2. Qualsiasi periodo di tempo menzionato nel presente capitolo può essere modificato di comune accordo dalle Parti in causa.

Capitolo 12: Disposizioni finali

Art. 12.1 Note a piè di pagina, allegati e appendici Le note a piè di pagina, gli allegati e le appendici del presente Accordo ne costitui- scono parte integrante.

Art. 12.2 Emendamenti 1. Ogni Parte può presentare al Comitato misto, per esame e raccomandazione, pro- poste di emendamento del presente Accordo. 2. Gli emendamenti al presente Accordo sono soggetti alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione secondo i rispettivi requisiti legali nazionali delle Parti. Salvo altri- menti stabilito dalle Parti, gli emendamenti entrano in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell’ultimo strumento di ratifica, accettazione o approva- zione. 3. Nonostante i paragrafi 1 e 2, il Comitato misto può decidere di modificare gli alle- gati e le appendici del presente Accordo. Una Parte può accettare una tale decisione purché siano adempiuti i propri requisiti legali nazionali. Tale decisione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui l’ultima Parte notifica al Depositario che i propri requisiti nazionali sono stati adempiuti, salvo altrimenti specificato nella decisione. 4. Il testo degli emendamenti e gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Depositario. 5. Se i suoi requisiti legali lo consentono, una Parte può applicare un emendamento a titolo provvisorio in attesa della sua entrata in vigore. L’applicazione provvisoria degli emendamenti è notificata al Depositario.

Art. 12.3 Adesione

1. Qualsiasi Stato che diviene membro all’AELS può aderire al presente Accordo a

condizioni e secondo modalità convenute dalle Parti e dallo Stato aderente.

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2. Per lo Stato aderente il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui lo Stato aderente e le Parti esistenti hanno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione delle condizioni di adesione.

Art. 12.4 Ritiro ed estinzione 1. Ogni Parte può ritirarsi dal presente Accordo mediante notifica scritta al Deposi- tario. Il ritiro ha effetto sei mesi dopo la data in cui il Depositario riceve la notifica. 2. Se l’Indonesia si ritira dal presente Accordo, questo cessa di avere effetto a decor- rere dalla data in cui il ritiro diviene effettivo conformemente al paragrafo 1. 3. Qualsiasi Stato dell’AELS che recede dalla Convenzione istitutiva dell’Associa- zione europea di libero scambio69 cessa ipso facto di essere Parte del presente Accordo il giorno stesso in cui il suo ritiro diviene effettivo.

Art. 12.5 Entrata in vigore 1. Il presente Accordo sottostà alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione con- formemente ai rispettivi requisiti legali e costituzionali delle Parti. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Depositario. 2. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui almeno due Stati dell’AELS e l’Indonesia hanno depositato presso il Depositario i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione. 3. Se uno Stato dell’AELS deposita il suo strumento di ratifica, accettazione o appro- vazione dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, quest’ultimo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito di detto strumento.

Art. 12.6 Depositario Il Governo di Norvegia è il Depositario del presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il pre- sente Accordo.

Fatto a Giacarta, Indonesia, il 16 dicembre 2018 in un esemplare originale in lingua inglese, depositato presso il Depositario, il quale ne trasmette copie certificate a tutte le Parti.

(Seguono le firme)

69 RS 0.632.31

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Campo d’applicazione il 1° novembre 2021

Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore

Indonesia 23 agosto 2021 1° novembre 2021 Islanda 29 gennaio 2020 1°°novembre 2021 Liechtenstein 24 agosto 2021 1°°novembre 2021 Norvegia 13 dicembre 2019 1°°novembre 2021 Svizzera 26 agosto 2021 1°°novembre 2021

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Preambolo Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1.1 Istituzione di un partenariato economico globale Art. 1.2 Obiettivi Art. 1.3 Campo d’applicazione geografico Art. 1.4 Partenariato economico disciplinato dal presente Accordo Art. 1.5 Rapporto con altri accordi internazionali Art. 1.6 Adempimento degli obblighi Art. 1.7 Trasparenza e informazioni confidenziali Art. 1.8 Eccezione nel settore fiscale Capitolo 2: Scambi di merci Art. 2.1 Campo d’applicazione Art. 2.2 Dazi all’importazione Art. 2.3 Dazi all’esportazione Art. 2.4 Regole d’origine e cooperazione amministrativa Art. 2.5 Valutazione in dogana Art. 2.6 Licenze d’importazione Art. 2.7 Restrizioni quantitative Art. 2.8 Spese e formalità Art. 2.9 Imposizione fiscale e regolamentazioni nazionali Art. 2.10 Sovvenzioni all’esportazione di prodotti agricoli Art. 2.11 Norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della confor- mità Art. 2.12 Misure sanitarie e fitosanitarie Art. 2.13 Agevolazione degli scambi Art. 2.14 Sovvenzioni e misure compensative Art. 2.15 Misure antidumping Art. 2.16 Misure di salvaguardia dell’OMC Art. 2.17 Misure di salvaguardia bilaterali Art. 2.18 Imprese commerciali di Stato Art. 2.19 Eccezioni generali Art. 2.20 Eccezioni in materia di sicurezza Art. 2.21 Bilancia dei pagamenti Art. 2.22 Scambio di dati Art. 2.23 Sottocomitato per gli scambi di merci Capitolo 3: Scambi di servizi Art. 3.1 Portata e campo d’applicazione Art. 3.2 Definizioni Art. 3.3 Trattamento della nazione più favorita Art. 3.4 Accesso al mercato Art. 3.5 Trattamento nazionale Art. 3.6 Impegni aggiuntivi

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Art. 3.7 Regolamentazione nazionale Art. 3.8 Riconoscimento Art. 3.9 Circolazione di persone fisiche Art. 3.10 Trasparenza Art. 3.11 Monopoli e prestatori esclusivi di servizi Art. 3.12 Pratiche commerciali Art. 3.13 Pagamenti e trasferimenti Art. 3.14 Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti Art. 3.15 Consultazione sull’attuazione Art. 3.16 Eccezioni generali Art. 3.17 Eccezioni in materia di sicurezza Art. 3.18 Elenchi di impegni specifici Art. 3.19 Modifica degli elenchi Art. 3.20 Riesame Art. 3.21 Allegati Capitolo 4: Investimenti Art. 4.1 Portata e campo d’applicazione Art. 4.2 Definizioni Art. 4.3 Promozione degli investimenti Art. 4.4 Trattamento nazionale Art. 4.5 Elenchi di impegni specifici Art. 4.6 Modifica degli elenchi Art. 4.7 Personale in posizioni chiave Art. 4.8 Diritto di regolamentare Art. 4.9 Pagamenti e trasferimenti Art. 4.10 Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti Art. 4.11 Eccezioni generali Art. 4.12 Eccezioni in materia di sicurezza Art. 4.13 Riesame Capitolo 5: Protezione della proprietà intellettuale Art. 5 Protezione della proprietà intellettuale Capitolo 6: Appalti pubblici Art. 6.1 Trasparenza Art. 6.2 Negoziati futuri Art. 6.3 Organi di contatto Art. 6.4 Composizione delle controversie Capitolo 7: Concorrenza Art. 7.1 Regole sulla concorrenza tra imprese Art. 7.2 Imprese di Stato, imprese con diritti speciali ed esclusivi e monopoli designati Art. 7.3 Cooperazione Art. 7.4 Consultazioni Art. 7.5 Composizione delle controversie

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Capitolo 8: Commercio e sviluppo sostenibile Art. 8.1 Contesto, obiettivi e campo d’applicazione Art. 8.2 Diritto di regolamentare e livelli di protezione Art. 8.3 Mantenimento dei livelli di protezione nell’applicazione e nell’attua- zione di leggi, regolamentazioni o norme Art. 8.4 Sviluppo economico sostenibile Art. 8.5 Sviluppo sociale Art. 8.6 Norme e accordi internazionali sul lavoro Art. 8.7 Accordi multilaterali sull’ambiente e principi ambientali Art. 8.8 Gestione sostenibile delle foreste e commercio associato Art. 8.9 Gestione sostenibile della pesca e dell’acquacoltura e del commercio associato Art. 8.10 Gestione sostenibile del settore degli oli vegetali e del commercio as- sociato Art. 8.11 Cooperazione in consessi internazionali Art. 8.12 Attuazione e consultazioni Art. 8.13 Riesame Capitolo 9: Cooperazione e sviluppo delle capacità Art. 9.1 Obiettivi e campo d’applicazione Art. 9.2 Principi Art. 9.3 Metodi e mezzi Art. 9.4 Memorandum d’intesa Art. 9.5 Ambiti di cooperazione e sviluppo delle capacità Art. 9.6 Accordo finanziario Art. 9.7 Sottocomitato per la cooperazione e lo sviluppo delle capacità Art. 9.8 Composizione delle controversie Capitolo 10: Disposizioni istituzionali Art. 10.1 Comitato misto Art. 10.2 Comunicazioni Capitolo 11: Composizione delle controversie Art. 11.1 Campo d’applicazione e foro Art. 11.2 Buoni uffici, conciliazione e mediazione Art. 11.3 Consultazioni Art. 11.4 Istituzione di un tribunale arbitrale Art. 11.5 Procedure del tribunale arbitrale Art. 11.6 Rapporti del tribunale arbitrale Art. 11.7 Sospensione o conclusione delle procedure del tribunale arbitrale Art. 11.8 Attuazione del rapporto finale del tribunale arbitrale Art. 11.9 Compensazione e sospensione di vantaggi Art. 11.10 Altre disposizioni Capitolo 12: Disposizioni finali Art. 12.1 Note a piè di pagina, allegati e appendici Art. 12.2 Emendamenti Art. 12.3 Adesione

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Art. 12.4 Ritiro ed estinzione Art. 12.5 Entrata in vigore Art. 12.6 Depositario

Elenco degli allegati70 Annex I Referred to in Article 2.4 – Rules of Origin and Administrative Cooperation Appendix 1 to Annex 1 Product Specific Rules Appendix 2 to Annex 1 Origin Declaration Annex II Referred to in Article 2.2 – Schedule on Tariff Commitments on Goods of Indonesia on Goods Originating in the EFTA States Annex III Referred to in Article 2.2 – Schedule on Tariff Commitments on Goods – Iceland and Indonesia Annex IV Referred to in Article 2.2 – Schedule on Tariff Commitments on Goods – Norway and Indonesia Annex V Referred to in Article 2.2 – Schedule on Tariff Commitments on Goods – Switzerland and Indonesia Annex VI Referred to in Article 2.13 – Trade Facilitation Annex VII Referred to in Article 2.23 – Mandate of the Sub-Committee on Trade in Goods Annex VIII Referred to in Article 3.21 – Lists of MFN-Exemptions Appendix 1 to Annex VIII Indonesia Appendix 2 to Annex VIII Iceland Appendix 3 to Annex VIII Liechtenstein Appendix 4 to Annex VIII Norway Appendix 5 to Annex VIII Switzerland Annex IX Referred to in Article 3.21 – Movement of Natural Persons Annex X Referred to in Article 3.21 – Recognition of Qualifications of Service Sup- pliers Annex XI Referred to in Article 3.21 – Recognition of Certificates of Competency and Training of Seafarers for Service on Board Vessels registered in Switzer- land Annex XII Referred to in Article 3.21 – Schedules of Specific Commitments Appendix 1 to Annex XII Indonesia Appendix 2 to Annex XII Iceland Appendix 3 to Annex XII Liechtenstein Appendix 4 to Annex XII Norway Appendix 5 to Annex XII Switzerland Annex XIII Referred to in Article 3.21 – Telecommunications Services Annex XIV Referred to in Article 3.21 – Financial Services Annex XV Referred to in Article 3.21 – Tourism and Travel Services Annex XVI Referred to in Article 4.5 – Schedules of Specific Commitments Appendix 1 to Annex XVI Indonesia

70 Gli allegati del presente Accordo non sono pubblicati nella RU. Possono essere ordinati presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Pubblicazioni federali, 3003 Berna, e sono disponibili in lingua inglese sul sito Internet del Segretariato dell’AELS: www.efta.int > Global Trade Relations > Free Trade Agreements > Indonesia.

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Appendix 2 to Annex XVI Iceland Appendix 3 to Annex XVI Liechtenstein Appendix 4 to Annex XVI Norway Appendix 5 to Annex XVI Switzerland Annex XVII Referred to in Article 5 – Protection of Intellectual Property

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