AS 2021 804
Ordinanza dell’USAV del 3 dicembre 2021 che istituisce misure destinate a evitare lʼulteriore diffusione dell’influenza aviaria
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Ordinanza dell’USAV che istituisce misure destinate a evitare lʼulteriore diffusione dell’influenza aviaria
del 3 dicembre 2021
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visti gli articoli 24 capoverso 3 lettera a e 57 capoverso 2 lettera b della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visti gli articoli 88 capoverso 1 e 122f capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sulle epizoozie (OFE); visti gli articoli 5 capoverso 4 e 25 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 18 novembre 20153 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia, ordina:
Sezione 1: Scopo
Art. 1 1 La presente ordinanza stabilisce il raggio delle zone di protezione e di sorveglianza di cui all’articolo 88 capoverso 1 OFE e disciplina l’esportazione da queste zone dei seguenti animali e prodotti animali: a. pollame da cortile vivo, galline ovaiole giovani, pulcini di un giorno; b. uova da cova; c. carne di pollame; d. uova da consumo e di trasformazione e prodotti ottenuti da uova di trasforma- zione; e. sottoprodotti di origine animale di pollame da cortile. 2 Essa stabilisce le zone di controllo e di osservazione secondo l’articolo 122f capo- verso 2 OFE e disciplina le misure in esso stabilite per proteggere il pollame da cortile e selvatico dall’influenza aviaria.
3 Sono fatte salve le misure di lotta ordinarie secondo l’OFE.
RS 916.443.116
2021-3987 RU 2021 804
Misure destinate a evitare lʼulteriore diffusione dell’influenza aviaria. RU 2021 804
Sezione 2: Zone di protezione e di sorveglianza per il pollame da cortile e per altri uccelli in cattività ed esportazione da queste zone
Art. 2 Zone di protezione e di sorveglianza Le zone di protezione e di sorveglianza per il pollame da cortile e per altri uccelli in cattività nonché i Cantoni e Comuni interessati sono elencati nell’allegato 1.
Art. 3 Esportazione di pollame da cortile vivo, galline ovaiole giovani, pulcini di un giorno e uova da cova dalle zone di protezione e di sorveglianza verso gli Stati membri dell’UE e la Norvegia 1 L’esportazione dalle zone di protezione e di sorveglianza di pollame da cortile vivo, galline ovaiole giovani, pulcini di un giorno e uova da cova verso gli Stati membri dell’UE e la Norvegia è vietata. 2 Il veterinario cantonale può autorizzare l’esportazione ai fini della macellazione di- retta se l’autorità del luogo di destinazione ha dato il suo consenso.
Art. 4 Esportazione di carne di pollame, uova da consumo e di trasformazione, di prodotti ottenuti da uova di trasformazione nonché di sottoprodotti di origine animale dalle zone di protezione e di sorveglianza verso gli Stati membri dell’UE e la Norvegia 1 L’esportazione di carne di pollame dalle zone di protezione e di sorveglianza verso gli Stati membri dell’UE e la Norvegia è vietata, a meno che essa non sia stata sotto- posta a un trattamento termico secondo l’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/6874. 2 L’esportazione dalle zone di protezione e di sorveglianza di uova da consumo e di trasformazione e di prodotti ottenuti da uova di trasformazione verso gli Stati membri dell’UE e la Norvegia è vietata. L’esportazione di prodotti ottenuti da uova di trasfor- mazione è ammessa se le uova sono state sottoposte a un trattamento termico secondo l’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687. 3 L’esportazione di sottoprodotti di origine animale di pollame da cortile, inclusi le- tame e lettiere, dalle zone di protezione e di sorveglianza verso gli Stati membri dell’UE e la Norvegia è vietata, a meno che: a. i sottoprodotti di origine animale siano sottoposti a un metodo di trasforma- zione ammesso secondo l’allegato IV capitolo III del regolamento (UE)
4 Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64; modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/1140, GU L 247 del 13.7.2021, pag. 50.
Misure destinate a evitare lʼulteriore diffusione dell’influenza aviaria. RU 2021 804
n. 142/20115 o a un altro trattamento termico validato che uccide gli agenti patogeni dell’influenza aviaria; e b. l’autorità del luogo di destinazione abbia dato il suo consenso. 4 L’esportazione di carne di pollame, prodotti ottenuti da uova di trasformazione e sottoprodotti di origine animale di pollame da cortile, inclusi lettiere e letame, secondo i capoversi 1–3 necessita dell’autorizzazione del veterinario cantonale.
Art. 5 Certificati sanitari per le partite verso gli Stati membri dell’UE e la Norvegia Il pollame da cortile destinato alla macellazione diretta, la carne di pollame, i prodotti ottenuti da uova di trasformazione e i sottoprodotti di origine animale provenienti dalle zone di protezione e di sorveglianza verso gli Stati membri dell’UE e la Norvegia devono essere accompagnati all’esportazione da un certificato sanitario che attesti il rispetto delle condizioni di cui agli articoli 3 e 4.
Art. 6 Esportazione di animali e di prodotti animali dalle zone di protezione e di sorveglianza verso i Paesi terzi 1 L’esportazione di animali e di prodotti animali di cui all’articolo 1 capoverso 1 dalle zone di protezione e di sorveglianza verso i Paesi terzi è vietata. 2 Il veterinario cantonale autorizza l’esportazione di animali e di prodotti animali di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere c–e dalle zone di protezione e di sorveglianza verso i Paesi terzi se: a. l’esportatore presenta i documenti che consentono la tracciabilità dei prodotti animali, incluse tutte le fasi di produzione; b. le aziende detentrici di pollame da cui l’esportatore ha acquistato i prodotti animali o i loro prodotti di base di origine animale si trovano al di fuori delle zone di protezione e di sorveglianza oppure, conformemente all’articolo 122b capoverso 3 OFE, sono state sottoposte all’esame per accertare la presenza dell’influenza aviaria e questʼultimo ha dato esito negativo; c. per i sottoprodotti di origine animale sono rispettati i requisiti di cui all’arti- colo 4 capoverso 3; d. sono rispettate le condizioni per l’importazione del Paese di destinazione; e. sono rispettate le condizioni per il transito di eventuali Paesi di transito; e
5 Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante dispo- sizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla fron- tiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/1720, GU L 386 del 18.11.20, pag. 6.
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f. sulla base dell’attuale situazione epizootica non vi sono motivi che impedi- scono l’esportazione.
Sezione 3: Zone di controllo e di osservazione
Art. 7 Estensione delle zone di controllo e di osservazione 1 Sono zone di controllo le aree rivierasche di 1 km che si estendono intorno alle acque elencate nell’allegato 2 numero 1.
2 Sono zone di osservazione:
a. le aree rivierasche di 3 km di larghezza intorno alle acque di cui all’allegato 2 numero 1; e b. le zone di cui all’allegato 2 numero 2.
Art. 8 Sorveglianza delle aziende detentrici di pollame nelle zone di controllo e osservazione Su ordine dell’USAV, il veterinario cantonale esegue controlli a campione dei virus influenzali A nelle aziende detentrici di pollame nelle zone di controllo e di osserva- zione.
Sezione 4: Disposizioni finali e durata di validità
Art. 9 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza dell’USAV del 26 novembre 20216 che istituisce misure destinate a evi- tare l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria è abrogata.
Art. 10 Entrata in vigore e durata di validità
1 La presente ordinanza entra in vigore il 4 dicembre 20217.
2 Ha effetto sino al 31 gennaio 2022.
3 dicembre 2021 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss
6 RU 2021 777 7 Pubblicazione urgente del 3 dicembre 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
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Allegato 1 (art. 2)
Zone di protezione e di sorveglianza
Nei seguenti Cantoni sono stabilite le seguenti zone di protezione e di sorveglianza:
1. Cantone di Argovia
Zone di sorveglianza: Fisibach Kaiserstuhl Rümikon
2. Cantone di Sciaffusa
Zone di sorveglianza: Buchberg: intero territorio comunale Neunkirch: a sud della linea ferroviaria Rüdlingen: intero territorio comunale Trasadingen: a sud della linea ferroviaria Wilchingen: incl. Osterfingen; a sud della linea ferroviaria
3. Cantone di Zurigo
Zone di protezione: Hüntwangen Wasterkingen Wil (ZH)
Zone di sorveglianza: Bachs Berg am Irchel Bülach Eglisau Flaach
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Freienstein-Teufen Glattfelden Hochfelden Höri Marthalen: solo la parte ovest del Comune (Ellikon am Rhein) Neerach Rafz Rheinau Rorbas Stadel Weiach
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Allegato 2 (art. 7)
Zone di controllo e di osservazione
1. Acque le cui aree rivierasche sono zone di controllo e di osservazione
Aare, dal lago di Bienne a Klingnau Lago artificiale di Klingnau Lago artificiale di Niederried Lago di Baldegger Lago dei Quattro Cantoni Lago di Bienne, incluso Zihlkanal Lago di Ginevra Lago di Greifen Lago di Hallwil Lago di Morat Lago di Neuchâtel, incluso il Canale della Broye Lago di Pfäffikon Lago di Sempach Lago di Wohlen Lago di Zugo Lago di Zurigo Lago inferiore di Costanza Lago superiore di Costanza Limmat Reno, dal Comune di Seenwald (SG) fino alla confluenza del Vecchio Reno nel Lago di Costanza verso valle fino a Basilea, inclusa l’area rivierasca dell’enclave tedesca di Büsingen Reuss, dall’uscita dal lago dei Quattro Cantoni Rodano, dall’uscita dal lago di Ginevra
2. Altre zone che sono zone di osservazione
Cantone di Ginevra: oltre alle zone di cui al numero 1, il restante territorio cantonale.
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