AS 2021 835
Ordinanza sui servizi finanziari
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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi)
Modifica del 3 dicembre 2021
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 6 novembre 20191 sui servizi finanziari è modificata come segue:
Art. 110, frase introduttiva Fino al 31 dicembre 2022 è possibile:
Art. 111 Foglio informativo di base per prodotti strutturati e altri strumenti finanziari (art. 95 LSerFi) 1 Per i prodotti strutturati offerti a clienti privati dopo l’entrata in vigore della LSerFi, al posto di un foglio informativo di base secondo l’allegato 9, è possibile redigere e pubblicare, fino al 31 dicembre 2022, un prospetto semplificato ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2 LICol2 nella versione del 1° marzo 20133. 2 Per gli altri strumenti finanziari offerti dopo l’entrata in vigore della LSerFi l’obbligo di pubblicare un foglio informativo di base si applica dal 1° gennaio 2023.
3 RU 2013 585
2021-4034 RU 2021 835
Ordinanza sui servizi finanziari RU 2021 835
II L’ordinanza del 22 novembre 20064 sugli investimenti collettivi è modificata come segue:
Art. 144 cpv. 1, 3 e 5 1 Per gli investimenti collettivi di capitale offerti a clienti privati prima dell’entrata in vigore della modifica del 6 novembre 2019, i prospetti semplificati e le informazioni chiave per gli investitori si possono continuare a utilizzare fino al 31 dicembre 2022 secondo le prescrizioni dell’allegato 2 OICol nella versione del 1° marzo 20135 e dell’allegato 3 nella versione del 15 luglio 20116. 3 Entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del 6 novembre 2019 le direzioni dei fondi e le SICAV sottopongono per approvazione alla FINMA i testi adattati dei contratti del fondo e dei regolamenti di investimento. In casi particolari la FINMA può prorogare questo termine. 5 Per i prodotti strutturati offerti a clienti privati prima dell’entrata in vigore della mo- difica del 6 novembre 2019, i prospetti semplificati si possono continuare a utilizzare fino al 31 dicembre 2022 secondo le prescrizioni dell’articolo 4 nella versione del 1° marzo 20137.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
3 dicembre 2021 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
4 RS 951.311 5 RU 2013 607 6 RU 2011 3177 7 RU 2013 607
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