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AS 2021 907

AS 2021 907

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell’Unione europea, Islanda e Norvegia

Modifica del 22 dicembre 2021

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ordina:

I L’ordinanza dell’USAV del 6 agosto 20211 che istituisce provvedimenti contro la pro- pagazione della peste suina africana nel traffico con Stati membri dell’Unione euro- pea, Islanda e Norvegia è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. a, nota a piè di pagina 1 L’importazione di animali vivi e prodotti di origine animale di cui all’articolo 1 ca- poverso 2 provenienti dalle seguenti zone degli Stati membri interessati è vietata: a. zone soggette a restrizioni disciplinate nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/6052;

II L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

1 RS 916.443.107 2 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2249, GU L 453 del 17.12.2021, pag. 48.

2021-4252 RU 2021 907

Provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana RU 2021 907 nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia. O dell’USAV

III La presente ordinanza entra in vigore il 24 dicembre 20213.

22 dicembre 2021 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss

3 Pubblicazione urgente del 23 dicembre 2021 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

Provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana RU 2021 907 nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia. O dell’USAV

Allegato (art. 3)

Stati membri e zone interessati

N. 1

1 Zone soggette a restrizioni disciplinate secondo il regolamento

di esecuzione (UE) 2021/605 Gli Stati membri dell’Unione europea e le relative zone soggette a restrizioni secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera a sono stabiliti nel seguente regolamento di esecuzione:

Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione

Regolamento Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, di esecuzione del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della (UE) 2021/605 peste suina africana, GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2249, GU L 453 del 17.12.2021, pag. 48

Nell’allegato I del regolamento di esecuzione sopra citato, determinate zone negli Stati membri interessati sono suddivise in base al rischio di introduzione della peste suina africana nelle tre parti seguenti: Parte I zona disciplinata in base al rischio derivante dalla prossimità a una zona con popolazione di cinghiali infetta (parte II). Parte II zona disciplinata in base alla popolazione di cinghiali infetta. Parte III zona disciplinata in base alle detenzioni di suini e alla popolazione di cin- ghiali infette.

Stati membri con zone soggette a restrizioni figuranti nella parte I Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni di cui all’alle- gato I parte I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605: Estonia Germania Grecia Lettonia Lituania Polonia Slovacchia Ungheria

Provvedimenti contro la propagazione della peste suina africana RU 2021 907 nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia. O dell’USAV

Stati membri con zone soggette a restrizioni figuranti nella parte II Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni di cui all’alle- gato I parte II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605: Bulgaria Estonia Germania Lettonia Lituania Polonia Slovacchia Ungheria

Stati membri con zone soggette a restrizione figuranti nella parte III Nei seguenti Stati membri dell’UE vi sono zone soggette a restrizioni di cui all’alle- gato I parte III del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605: Bulgaria Italia Polonia Romania Slovacchia

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