AS 2022 138
Ordinanza che istituisce provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina
RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza che istituisce provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina
Modifica del 25 febbraio 2022
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi, ordina:
I L’allegato 32 dell’ordinanza del 27 agosto 20143 che istituisce provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina è modificato.
II La presente ordinanza entra in vigore il 25 febbraio 2022 alle ore 18.004.
25 febbraio 2022 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Guy Parmelin
1 RS 946.231 2 Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell’allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni/Embarghi > Sanzioni della Svizzera. 3 RS 946.231.176.72 4 Pubblicazione urgente del 25 febbraio 2022 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
2022-0614 RU 2022 138
Provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali RU 2022 138 in relazione alla situazione in Ucraina. O