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Ordinanza sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione
RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Ordinanza sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione (OCMIF)
del 23 febbraio 2022
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 capoverso 4 e 11 della legge federale del 25 settembre 20201 sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione (LCMIF), ordina:
Capitolo 1: Oggetto
Art. 1 La presente ordinanza disciplina: a. i tipi di sussidi di cui all’articolo 4 capoversi 1 lettere b–f e 2 LCMIF; b. la competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata concer- nenti la cooperazione internazionale in materia di formazione.
Capitolo 2: Sussidi per programmi della Confederazione Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 2 Quadro geografico 1 Il quadro geografico dei programmi avviati dalla Confederazione di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera b LCMIF (programmi della Confederazione) è stabilito conforme- mente alle priorità della Svizzera in materia di cooperazione internazionale nel settore dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione (settore ERI). 2 I programmi della Confederazione sono incentrati sui Paesi che partecipano al pro- gramma dell’Unione europea in materia di formazione, sugli Stati membri dell’Orga- nizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), sui candidati all’a- desione all’OCSE e i principali partner dell’OCSE nonché su altri Paesi, purché le
RS 414.513 1 RS 414.51
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attività siano conformi allo scopo della cooperazione internazionale in materia di for- mazione secondo l’articolo 1 LCMIF.
Art. 3 Bandi di concorso per attività di programma 1 L’agenzia nazionale di cui all’articolo 6 LCMIF pubblica ogni anno sul suo sito Internet i bandi di concorso per le attività di programma concernenti la mobilità inter- nazionale per l’apprendimento e le cooperazioni internazionali tra istituzioni e orga- nizzazioni per le quali vengono versati sussidi. 2 Stabilisce scadenze per la presentazione delle domande per ambito formativo, com- prese le attività giovanili extrascolastiche.
Art. 4 Istituzioni e organizzazioni legittimate a presentare domanda Possono presentare domanda in particolare le seguenti istituzioni e organizzazioni del settore della formazione con sede in Svizzera: a. le scuole dell’obbligo; b. le scuole professionali; c. le organizzazioni del mondo del lavoro; d. le scuole di cultura generale del livello secondario II; e. le scuole specializzate superiori; f. le scuole universitarie; g. le istituzioni e le organizzazioni della formazione non formale che propon- gono offerte di formazione continua; h. le organizzazioni che propongono attività giovanili extrascolastiche.
Sezione 2: Mobilità internazionale per l’apprendimento
Art. 5 Presentazione della domanda 1 La domanda di sussidio per la promozione della mobilità internazionale per l’ap- prendimento deve essere presentata all’agenzia nazionale. 2 Deve essere presentata tramite i moduli pubblicati sul sito Internet dell’agenzia na- zionale.
3 Deve contenere le indicazioni e gli allegati seguenti:
a. il numero di persone, comprese le persone con esigenze particolari, che svol- gono un’attività di mobilità; b. la durata e le destinazioni delle attività di mobilità; c. le convenzioni di cooperazione con istituzioni partner all’estero.
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4 L’agenzia nazionale può rinunciare a chiedere le indicazioni di cui al capoverso 3 se l’istituzione o l’organizzazione richiedente ha firmato una dichiarazione relativa al processo e alla qualità.
Art. 6 Costi forfettari computabili 1 Nel determinare i sussidi, l’agenzia nazionale computa i costi forfettari seguenti:
a. gli importi forfettari per i costi di organizzazione delle attività di mobilità di singole persone concernenti:
1. le convenzioni con istituzioni partner all’estero,
2. le attività di pubbliche relazioni,
3. la consulenza a singole persone prima e dopo l’attività di mobilità;
b. gli importi forfettari a favore di singole persone per:
1. le spese supplementari durante il soggiorno all’estero o in Svizzera,
2. le spese di viaggio non comprese nelle spese supplementari di cui al nu-
mero 1,
3. le spese per corsi specifici prima o durante l’attività di mobilità o dovute
a esigenze particolari. 2 L’istituzione o l’organizzazione trasferisce alle singole persone gli importi forfettari di cui al capoverso 1 lettera b.
3 I costi forfettari sono definiti nell’allegato della presente ordinanza.
4 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) può adeguare l’allegato in base ai criteri seguenti: a. l’evoluzione del costo della vita nelle destinazioni delle attività di mobilità previste; b. l’evoluzione degli importi forfettari di programmi internazionali paragonabili in materia di formazione.
Art. 7 Esame e decisione 1 L’agenzia nazionale esamina le domande e le sottopone alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) per decisione. Quest’ultima si pro- nuncia mediante decisione. 2 Se i sussidi chiesti superano i fondi disponibili, la loro ripartizione tra gli ambiti formativi e le relative istituzioni e organizzazioni avviene tenendo conto dei criteri seguenti: a. media delle quote percentuali dei fondi versati annualmente nei quattro anni di promozione precedenti; b. tasso di crescita medio dei fondi versati annualmente nei quattro anni di pro- mozione precedenti.
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Sezione 3: Cooperazioni internazionali
Art. 8 Presentazione della domanda 1 La domanda di sussidio per la promozione di una cooperazione internazionale tra istituzioni e organizzazioni deve essere presentata all’agenzia nazionale. 2 Deve essere presentata tramite i moduli pubblicati sul sito Internet dell’agenzia na- zionale.
3 Deve contenere le indicazioni e gli allegati seguenti:
a. gli obiettivi e le misure del progetto di cooperazione, accompagnati da una descrizione del loro contributo agli obiettivi specifici di cui all’articolo 3 let- tera b LCMIF; b. le convenzioni di cooperazione con istituzioni partner nei Paesi partner; c. la pianificazione del progetto con le indicazioni concernenti le tappe fonda- mentali del progetto e la diffusione e lo sfruttamento dei risultati al termine del progetto; d. il quadro finanziario, comprese indicazioni riguardanti le prestazioni proprie e altre partecipazioni nonché altre fonti di finanziamento e prestazioni di terzi. 4 Se necessario l’agenzia nazionale può chiedere ulteriori indicazioni e allegati riguar- danti il progetto.
Art. 9 Costi di progetto computabili 1 Nel determinare i sussidi, l’agenzia nazionale computa i costi di progetto seguenti:
a. le spese per il personale di cui all’articolo 10; b. i costi materiali di cui all’articolo 11.
2 Computa i costi in particolare se si tratta di una delle attività seguenti:
a. gli incontri nell’ambito di progetti transfrontalieri; b. le attività di formazione, di insegnamento e di apprendimento; c. gli eventi moltiplicatori. 3 I sussidi coprono in linea di principio il 60 per cento al massimo dei costi computa- bili.
Art. 10 Spese per il personale
1 L’agenzia nazionale computa le seguenti spese per il personale, ma al massimo
800 franchi per persona al giorno:
a. i salari lordi effettivamente versati ai collaboratori per il tempo dedicato al progetto; b. i contributi del datore di lavoro effettivamente versati.
2 Le spese per il personale includono i costi generali.
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Art. 11 Costi materiali
1 L’agenzia nazionale computa i seguenti costi materiali effettivi:
a. i costi materiali per la realizzazione del progetto, in particolare il materiale di consumo, le prestazioni di terzi e i viaggi; b. i costi materiali che non rientrano nella dotazione di base delle istituzioni o delle organizzazioni; c. i costi materiali non coperti da prestazioni finanziarie di altre istituzioni o or- ganizzazioni coinvolte. 2 Le spese di viaggio effettive sono computate fino a un massimo di 500 franchi per viaggio effettuato in Europa e di 1300 franchi fuori dall’Europa.
3 Per i tragitti inferiori a sei ore sono da preferire i viaggi in treno.
Art. 12 Esame e decisione 1 L’agenzia nazionale esamina le domande e le sottopone alla SEFRI per decisione. Quest’ultima si pronuncia mediante decisione. 2 Se i sussidi chiesti superano i fondi disponibili, le domande sono considerate se- condo i criteri seguenti nell’ordine indicato qui di seguito: a. il contributo dei singoli progetti di cooperazione all’ulteriore sviluppo del si- stema formativo svizzero e dei suoi attori nel contesto internazionale, tenendo conto del quadro geografico stabilito secondo l’articolo 2; b. l’utilità del progetto di cooperazione per le esigenze specifiche di un determi- nato ambito formativo; c. il carattere lucrativo dell’istituzione o dell’organizzazione, con priorità a isti- tuzioni e organizzazioni a scopo non lucrativo. 3 I sussidi sono concessi per quattro anni al massimo. Al termine della durata del pro- getto può essere presentata una nuova domanda.
Capitolo 3: Sussidi per progetti e attività di cooperazione internazionale in materia di formazione
Art. 13 Presentazione della domanda 1 La domanda di sussidio per un progetto o un’attività di cooperazione internazionale in materia di formazione deve essere presentata alla SEFRI.
2 Deve contenere le indicazioni seguenti:
a. il contributo degli obiettivi e delle misure definiti nei progetti e nelle attività:
1. alla politica svizzera in materia di formazione,
2. all’eccellenza degli ambiti formativi o dei loro attori,
3. agli ambiti di promozione di cui all’articolo 3 LCMIF;
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b. il numero e la descrizione delle istituzioni e organizzazioni coinvolte; c. la pianificazione del progetto con le sue tappe fondamentali; d. il quadro finanziario, comprese indicazioni riguardanti le prestazioni proprie e altre partecipazioni nonché altre fonti di finanziamento e prestazioni di terzi. 3 Se necessario la SEFRI può chiedere ulteriori indicazioni e allegati riguardanti il progetto.
Art. 14 Istituzioni e organizzazioni legittimate a presentare domanda Possono presentare domanda le istituzioni e organizzazioni seguenti: a. le istituzioni e le organizzazioni di cui all’articolo 4 lettere a–g; b. altre istituzioni e organizzazioni con sede in Svizzera o all’estero che svol- gono attività rilevanti per il settore ERI.
Art. 15 Costi computabili 1 Nel determinare i sussidi per la gestione o la realizzazione dei progetti, la SEFRI computa i costi seguenti: a. le spese per il personale di cui all’articolo 10; b. i costi materiali di cui all’articolo 11. 2 I sussidi della Confederazione coprono complessivamente il 60 per cento al massimo dei costi computabili. 3 La SEFRI stabilisce annualmente l’importo massimo per attività nel quadro dei fondi disponibili.
Art. 16 Esame e decisione
1 La SEFRI esamina le domande. Si pronuncia mediante decisione.
2 I sussidi possono essere concessi anche in base a una convenzione se la durata del sussidio supera un anno e se le attività in questione si ripetono ogni anno. 3 I sussidi sono concessi per quattro anni al massimo. Al termine della durata del pro- getto può essere presentata una nuova domanda. 4 Se con una decisione o una convenzione viene assunto un impegno su più anni, nella decisione o nella convenzione sono fatte salve le domande e le decisioni di credito annuali degli organi competenti della Confederazione riguardanti il preventivo e il piano finanziario.
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Capitolo 4: Borse di studio d’eccellenza e sussidi per istituzioni selezionate
Art. 17 Borse di studio d’eccellenza 1 La SEFRI può assegnare borse di studio d’eccellenza per formazioni postuniversi- tarie al Collegio d’Europa di Bruges e Natolin o all’Istituto universitario europeo (IUE) di Firenze. 2 Può assegnare quattro borse di studio per anno accademico per i programmi di ma- ster al Collegio d’Europa di Bruges e Natolin e sei borse di studio per anno accade- mico per i programmi di dottorato all’IUE.
Art. 18 Condizioni per l’ottenimento di una borsa di studio Una borsa di studio può essere assegnata a chiunque soddisfi le condizioni seguenti, indipendentemente dalla sua cittadinanza: a. avere studiato per più di due anni in una scuola universitaria svizzera o, in caso di formazione di livello terziario all’estero, avere terminato la forma- zione di livello secondario I o II secondo un programma di studio svizzero; b. essere titolare di un diploma di master di una formazione universitaria corri- spondente ai requisiti applicabili in Svizzera, da presentare al momento della domanda o al più tardi nel mese precedente l’inizio della formazione postuni- versitaria; c. dimostrare eccellenti qualifiche e un alto grado di motivazione, in particolare fornendo referenze; d. soddisfare i criteri di età degli istituti universitari e i loro requisiti di compe- tenza linguistica nelle lingue ufficiali degli istituti.
Art. 19 Candidatura per una borsa di studio I candidati devono presentare la loro candidatura per una borsa di studio direttamente all’istituto universitario conformemente alle sue direttive in materia.
Art. 20 Assegnazione
1 Sono assegnate borse di studio integrali per la durata di un anno accademico.
2 La SEFRI assegna le borse di studio sulla base di una preselezione e di un colloquio dell’istituto universitario interessato con il candidato. Per gli studi presso il Collegio d’Europa la SEFRI organizza i colloqui tramite un comitato di selezione. La SEFRI è membro del comitato. 3 La SEFRI comunica ai candidati mediante decisione il risultato concernente le borse di studio. 4 Le borse di studio per l’IUE sono prolungate di anno in anno per quattro anni acca- demici consecutivi a condizione che l’IUE confermi lo svolgimento degli studi.
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Art. 21 Ammontare delle borse di studio 1 La SEFRI stabilisce l’ammontare delle borse di studio sulla base dei costi forfettari seguenti: a. nel caso del Collegio d’Europa, i costi forfettari per le tasse universitarie non- ché per il vitto e l’alloggio nel campus; b. nel caso dell’IUE, i costi forfettari per il vitto e l’alloggio. 2 Tiene conto delle indicazioni dell’istituto universitario interessato relative alle tasse universitarie, al costo della vita in loco e all’ammontare delle borse di studio accordate da altri Paesi per gli studi presso questi istituti. 3 Se intende ricorrere ad altre fonti di finanziamento o borse di studio di altre istitu- zioni, complementari a una borsa d’eccellenza per una formazione presso l’IUE, il borsista deve presentare una domanda alla SEFRI. Alla domanda vanno allegate una motivazione e l’autorizzazione del progetto da parte dell’IUE. 4 La SEFRI può autorizzare il ricorso a fonti di finanziamento supplementari in parti- colare se il soggiorno in un altro luogo di studi all’estero in relazione a un’attività di mobilità nel quadro della formazione all’IUE comporta un costo della vita più elevato. 5 Se la SEFRI non autorizza il ricorso a fonti di finanziamento supplementari, la borsa di studio viene ridotta in modo proporzionale o ne viene chiesta la restituzione pro- porzionale.
Art. 22 Sussidi agli istituti 1 La SEFRI decide e versa annualmente sussidi al Collegio d’Europa e all’IUE su loro richiesta. 2 Tiene conto delle convenzioni tra gli istituti universitari e la SEFRI o la Svizzera e dell’ammontare dei sussidi corrispondenti versati da altri Paesi a questi istituti. 3 Tiene inoltre conto del preventivo approvato dal Consiglio d’amministrazione del Collegio d’Europa per i quattro anni di promozione precedenti. 4 I sussidi destinati all’IUE sono calcolati sulla base del numero di borse di studio approvate per coorte e per anno. Comprendono le tasse universitarie, che ammontano a 12 000 euro per borsa di studio.
Art. 23 Versamento La prima metà della borsa di studio e tutti i sussidi agli istituti sono versati dopo la decisione di assegnazione, mentre la seconda metà della borsa di studio è versata dopo l’inizio degli studi presso l’istituto universitario. Nel quarto anno di formazione po- stuniversitaria all’IUE la borsa di studio è versata dopo l’inizio dell’ultimo semestre.
Art. 24 Interruzione e abbandono della formazione 1 In casi motivati, la SEFRI può autorizzare, su richiesta del borsista, un’interruzione della formazione con o senza differimento della riscossione della borsa di studio. Alla
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domanda vanno allegate una motivazione e l’autorizzazione del progetto da parte dell’istituto universitario. 2 Se il borsista abbandona nel corso dell’anno accademico la formazione presso l’isti- tuto universitario, la borsa di studio decade; essa viene ridotta pro rata temporis o ne viene chiesta la restituzione pro rata temporis.
Capitolo 5: Sussidi per il finanziamento di misure di accompagnamento
Art. 25 Attività a titolo di misure di accompagnamento La SEFRI può sostenere a titolo di misure di accompagnamento, in particolare nel quadro di programmi, progetti o iniziative, le attività seguenti: a. le attività di informazione e consulenza; b. la rappresentanza degli interessi della Svizzera in comitati e istituzioni; c. l’elaborazione di proposte di progetto nel quadro della cooperazione interna- zionale in materia di formazione.
Art. 26 Informazione e consulenza Qualora non fornisca essa stessa informazioni o consulenza, la SEFRI, su richiesta di un’istituzione o di un’organizzazione con sede in Svizzera che svolge attività rilevanti per il settore ERI, può versare sussidi per le attività di informazione e consulenza rivolte ai gruppi di destinatari dell’istituzione o dell’organizzazione.
Art. 27 Rappresentanza degli interessi della Svizzera 1 Per rappresentare gli interessi della Svizzera nel contesto internazionale, la SEFRI nomina i delegati svizzeri e può inoltre far ricorso a esperti di istituzioni e organizza- zioni specializzate con sede in Svizzera. 2 I delegati e gli esperti rappresentano gli interessi della Svizzera in comitati e istitu- zioni rilevanti per i programmi, le reti, i progetti e le iniziative.
Art. 28 Elaborazione di proposte di progetto 1 Su richiesta di un’istituzione o di un’organizzazione con sede in Svizzera che svolge attività rilevanti per il settore ERI, la SEFRI può versare un sussidio unico per progetto per l’elaborazione di proposte di progetto in vista di una partecipazione a programmi, progetti o iniziative di cooperazione internazionale in materia di formazione.
2 La domanda deve contenere le indicazioni e gli allegati seguenti:
a. il contributo del progetto agli ambiti di promozione secondo l’articolo 3 LCMIF; b. la descrizione dell’istituzione o dell’organizzazione e, se necessario, di altre istituzioni e organizzazioni coinvolte;
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c. la pianificazione del progetto con le sue tappe fondamentali; d. il quadro finanziario, comprese indicazioni riguardanti le prestazioni proprie e altre partecipazioni nonché altre fonti di finanziamento e prestazioni di terzi. 3 Se necessario la SEFRI può chiedere ulteriori indicazioni e allegati riguardanti il progetto.
Art. 29 Costi computabili 1 Nel determinare i sussidi di cui agli articoli 26–28, la SEFRI computa, per quanto riguarda i costi preventivati, i seguenti costi per la gestione e lo svolgimento delle attività: a. le spese per il personale di cui all’articolo 10; b. i costi materiali di cui all’articolo 11. 2 Non computa tali costi se sono già coperti dall’istituzione o dall’organizzazione.
3 La SEFRI stabilisce annualmente l’importo massimo per attività nel quadro dei fondi disponibili.
Art. 30 Esame e decisione
1 La SEFRI esamina le domande. Si pronuncia mediante decisione.
2 I sussidi possono essere concessi anche in base a una convenzione se la durata del sussidio supera un anno e se le attività in questione si ripetono ogni anno. 3 I sussidi di cui agli articoli 26 e 27 sono concessi per quattro anni al massimo. Al termine della durata dell’attività può essere presentata una nuova domanda. 4 Se con una decisione o una convenzione viene assunto un impegno su più anni, nella decisione o nella convenzione sono fatte salve le domande e le decisioni di credito annuali degli organi competenti della Confederazione riguardanti il preventivo e il piano finanziario.
Capitolo 6: Casa svizzera nella Cité internationale universitaire de Paris
Art. 31 Sussidi 1 La Confederazione concede i sussidi alla Casa svizzera nella Cité internationale uni- versitaire de Paris nei limiti dei crediti approvati.
2 I sussidi sono versati come importo forfettario.
3 Sono impiegati per:
a. l’esercizio e la manutenzione dell’edificio, compresi i provvedimenti edilizi volti a mantenerne il valore; b. l’amministrazione, compreso il salario del direttore;
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c. le attività di pubbliche relazioni; d. le spese della Commissione di selezione. 4 Gli interventi di manutenzione necessari possono essere effettuati soltanto su racco- mandazione dell’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica.
Art. 32 Commissione di selezione 1 La Commissione di selezione esamina le domande di ammissione alla Casa svizzera.
2 È composta dai membri seguenti:
a. due rappresentanti della Camera delle scuole universitarie della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie; b. un rappresentante della Camera delle scuole universitarie professionali della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie; c. un rappresentante della Camera delle alte scuole pedagogiche della Confe- renza svizzera dei rettori delle scuole universitarie; d. il direttore della Casa svizzera; e. un rappresentante designato dalle organizzazioni studentesche svizzere. 3 Un rappresentante della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie presiede la Commissione. 4 Il segretariato generale della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universita- rie gestisce il segretariato della Commissione.
Art. 33 Procedura di ammissione e durata 1 Chi desidera soggiornare nella Casa svizzera deve presentare una domanda al segre- tariato della Commissione di selezione.
2 La Commissione di selezione decide in merito all’ammissione.
3 Il soggiorno è limitato a un anno.
4 La Commissione di selezione può prolungare il soggiorno di un anno e, in casi ec- cezionali, di un altro anno.
Capitolo 7: Competenza di concludere trattati internazionali
Art. 34 1 Il DEFR è autorizzato a concludere, nel quadro della cooperazione internazionale in materia di formazione, trattati internazionali di portata limitata ai sensi dell’arti- colo 7a capoverso 2 della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
2 RS 172.010
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2 Il DEFR può delegare tale competenza alla SEFRI.
Capitolo 8: Disposizioni finali
Art. 35 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 18 settembre 20153 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità è abrogata.
Art. 36 Modifica di un altro atto normativo L’ordinanza del 19 novembre 20034 sulla formazione professionale è modificata come segue:
Abrogato
Art. 37 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2022.
23 febbraio 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
3 RU 2015 3923 4 RS 412.101
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Allegato (art. 6 cpv. 3)
1. Importi forfettari per l’organizzazione di attività di mobilità
internazionale per l’apprendimento di gruppi o di singole persone (costi generali) (art. 6 cpv. 1 lett. a)
1.1 Formazione scolastica
franchi
Personale docente – «job shadowing» e attività didattiche, per mobilità 240–420 Personale docente – formazione continua, per mobilità 125 Allievi e gruppi, per mobilità 125 per allievo max. 1250 per gruppo Allievi, mobilità individuale, per mobilità 500–600
1.2 Formazione professionale
franchi
Per mobilità, 1–100 all’anno 450–600 Per mobilità, a partire da 101 all’anno 250
1.3 Scuole specializzate superiori e scuole universitarie
franchi
Per mobilità dalla Svizzera verso l’estero, 1–50 all’anno 480 Per mobilità dalla Svizzera verso l’estero, a partire da 51 all’anno 170
Per mobilità dall’estero verso la Svizzera, 1–50 all’anno 210 Per mobilità dall’estero verso la Svizzera, a partire da 51 all’anno 50
1.4 Gioventù
franchi
Per mobilità e attività 125–200
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1.5 Formazione degli adulti
franchi
Per mobilità di un formatore di adulti 240–420 Per mobilità di una persona da formare nella formazione degli adulti 125
2. Importi forfettari per singole persone (spese supplementari)
(art. 6 cpv. 1 lett. b n. 1)
2.1 Formazione scolastica
franchi
Personale docente, per persona al giorno 72–192 Allievi, per persona al giorno 15–50
2.2 Formazione professionale
franchi
Per docente di scuola professionale, al giorno 120–250 Per persona in formazione o giovane diplomato al giorno durante o al 40–150 termine della formazione
2.3 Scuole specializzate superiori e scuole universitarie
franchi
Docenti/personale delle scuole universitarie, per persona al giorno 80–170 Per studente per soggiorni di studio o stage al mese 380–500
2.4 Gioventù
franchi
Animatori giovanili, per persona al giorno 57–93 Giovani, per persona al giorno 24–63
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2.5 Formazione degli adulti
franchi
Per formatore di adulti al giorno 120–192 Per persona da formare nella formazione degli adulti al giorno 30–150
3. Importi forfettari per singole persone (spese di viaggio)
(art. 6 cpv. 1 lett. b n. 2) franchi
Incontri tra giovani in Svizzera: viaggi in Svizzera, per persona 50 Tutti gli ambiti ad eccezione della mobilità di studenti delle scuole 400–500 universitarie: viaggi in Europa, per persona Tutti gli ambiti ad eccezione della mobilità di studenti delle scuole 500–1300 universitarie: viaggi fuori dall’Europa, per persona
4. Importi forfettari supplementari (art. 6 cpv. 1 lett. b n. 3)
franchi
Ambiti formazione scolastica, formazione professionale, gioventù e 190–250 formazione degli adulti: corsi di lingua prima della mobilità, per persona Ambiti formazione scolastica, formazione professionale, gioventù e 100–1000 formazione degli adulti: corsi di lingua durante la mobilità per 10 giorni al massimo, per persona Formazione scolastica: costi per corsi del personale docente al giorno 84 (importo massimo e per 10 giorni al massimo) Formazione degli adulti: costi per corsi dei formatori al giorno 84 (importo massimo e per 10 giorni al massimo) Per mobilità per singole persone con esigenze particolari 12 000 (costi effettivi, importo massimo)
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