Lexipedia

AS 2022 177

Ordinanza dell’USAV che istituisce misure destinate a evitare l’ulteriore diffusione della malattia di Newcastle

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza dell’USAV che istituisce misure destinate a evitare l’ulteriore diffusione della malattia di Newcastle

del 16 marzo 2022

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visti gli articoli 24 capoverso 3 lettera a e 57 capoverso 2 lettera b della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 88 capoverso 1 dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sulle epizoozie (OFE); visti gli articoli 5 capoverso 4 e 25 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 18 novembre 20153 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia, ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1 1 La presente ordinanza stabilisce l’estensione delle zone di protezione e di sorve- glianza di cui all’articolo 88 capoverso 1 OFE e disciplina l’esportazione da queste zone dei seguenti animali e prodotti animali: a. pollame da cortile vivo, galline ovaiole giovani, pulcini di un giorno e tutti gli altri uccelli in cattività; b. uova da cova; c. carne di pollame; d. uova da consumo e di trasformazione e prodotti ottenuti da uova di trasforma- zione; e. sottoprodotti di origine animale di pollame da cortile.

2 Sono fatti salvi i provvedimenti di lotta ordinari secondo l’OFE.

RS 916.443.117

2022-0811 RU 2022 177

Istituzione di misure destinate a evitare l’ulteriore diffusione RU 2022 177

Sezione 2: Zone di protezione e di sorveglianza per il pollame da cortile e per tutti gli altri uccelli in cattività nonché esportazione da queste zone

Art. 2 Zone di protezione e di sorveglianza Le zone di protezione e di sorveglianza per il pollame da cortile e per tutti gli altri uccelli in cattività nonché i Cantoni e Comuni interessati sono elencati nell’allegato.

Art. 3 Esportazione di pollame da cortile vivo, di galline ovaiole giovani, di pulcini di un giorno, di tutti gli altri uccelli in cattività e di uova da cova dalle zone di protezione e di sorveglianza verso gli Stati membri dell’UE e la Norvegia 1 L’esportazione dalle zone di protezione e di sorveglianza di pollame da cortile vivo, di galline ovaiole giovani, di pulcini di un giorno, di tutti gli altri uccelli in cattività e di uova da cova verso gli Stati membri dell’UE e la Norvegia è vietata. 2 Il veterinario cantonale può autorizzare l’esportazione ai fini della macellazione di- retta se l’autorità del luogo di destinazione ha dato il suo consenso.

Art. 4 Esportazione di carne di pollame, uova da consumo e di trasformazione, di prodotti ottenuti da uova di trasformazione nonché di sottoprodotti di origine animale dalle zone di protezione e di sorveglianza verso gli Stati membri dell’UE e la Norvegia 1 L’esportazione di carne di pollame dalle zone di protezione e di sorveglianza verso gli Stati membri dell’UE e la Norvegia è vietata, a meno che essa non sia stata sot- toposta a un trattamento termico secondo l’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/6874. 2 L’esportazione dalle zone di protezione e di sorveglianza di uova da consumo e di trasformazione e di prodotti ottenuti da uova di trasformazione verso gli Stati membri dell’UE e la Norvegia è vietata. L’esportazione di prodotti ottenuti da uova di trasfor- mazione è ammessa se le uova sono state sottoposte a un trattamento termico secondo l’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687. 3 L’esportazione di sottoprodotti di origine animale di pollame da cortile, inclusi let- tiere e letame, dalle zone di protezione e di sorveglianza verso gli Stati membri dell’UE e la Norvegia è vietata, a meno che: a. i sottoprodotti di origine animale siano sottoposti a un metodo di trasfor- mazione ammesso secondo l’allegato IV capitolo III del regolamento

4 Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64; modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/1140, GU L 247 del 13.7.2021, pag. 50.

Istituzione di misure destinate a evitare l’ulteriore diffusione RU 2022 177

(UE) n. 142/20115 o a un altro trattamento termico validato che uccide gli agenti patogeni della malattia di Newcastle; e b. l’autorità del luogo di destinazione abbia dato il suo consenso. 4 L’esportazione di carne di pollame, prodotti ottenuti da uova di trasformazione e sottoprodotti di origine animale di pollame da cortile, inclusi lettiere e letame, secondo i capoversi 1–3 necessita dell’autorizzazione del veterinario cantonale.

Art. 5 Certificati sanitari per le partite verso gli Stati membri dell’UE e la Norvegia Il pollame da cortile destinato alla macellazione diretta, la carne di pollame, i prodotti ottenuti da uova di trasformazione e i sottoprodotti di origine animale provenienti dalle zone di protezione e di sorveglianza, al momento dell’esportazione verso gli Stati membri dell’UE e la Norvegia devono essere accompagnati da un certificato sa- nitario che attesti il rispetto delle condizioni di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 6 Esportazione di animali e di prodotti animali dalle zone di protezione e di sorveglianza verso i Paesi terzi 1 L’esportazione di animali e di prodotti animali di cui all’articolo 1 capoverso 1 dalle zone di protezione e di sorveglianza verso i Paesi terzi è vietata. 2 Il veterinario cantonale autorizza l’esportazione di prodotti animali di cui all’arti- colo 1 capoverso 1 lettere c–e dalle zone di protezione e di sorveglianza verso i Paesi terzi se: a. l’esportatore presenta i documenti che consentono la tracciabilità dei prodotti animali, incluse tutte le fasi di produzione; b. le aziende detentrici di pollame da cui l’esportatore ha acquistato i prodotti animali o i loro prodotti di base di origine animale si trovano al di fuori delle zone di protezione e di sorveglianza oppure sono state sottoposte all’esame per accertare la presenza della malattia di Newcastle e questʼultimo ha dato esito negativo; c. per i sottoprodotti di origine animale sono rispettati i requisiti di cui all’arti- colo 4 capoverso 3; d. sono rispettate le condizioni per l’importazione del Paese di destinazione; e. sono rispettate le condizioni per il transito di eventuali Paesi di transito; e

5 Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante dispo- sizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla fron- tiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1973, GU L 402 del 15.11.2021, pag. 4.

Istituzione di misure destinate a evitare l’ulteriore diffusione RU 2022 177

f. sulla base dell’attuale situazione epizootica non vi sono motivi che impedi- scono l’esportazione.

Sezione 3: Entrata in vigore e durata di validità

Art. 7

1 La presente ordinanza entra in vigore il 18 marzo 2022 alle 00.006.

2 Ha effetto sino al 19 aprile 2022.

16 marzo 2022 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss

6 Pubblicazione urgente del 17 marzo 2022 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

Istituzione di misure destinate a evitare l’ulteriore diffusione RU 2022 177

Allegato (art. 2)

Zone di protezione e di sorveglianza

Nei seguenti Comuni nel distretto di Delémont del Cantone del Giura sono stabilite una zona di protezione o una zona di sorveglianza:

Zona di protezione La zona di protezione comprende l’area entro un raggio di 3 km dall’azienda interes- sata nel comune di Develier. Sono interessati i seguenti comuni: Courtételle Delémont Develier Haute-Sorne

Zona di sorveglianza La zona di sorveglianza comprende il resto del territorio dei comuni, elencati nella zona di protezione, oltre ai seguenti comuni: Boécourt Bourrignon Châtillon Courrendlin Courroux Ederswiler Mettembert Movelier Pleigne Rossemaison Soyhières

Istituzione di misure destinate a evitare l’ulteriore diffusione RU 2022 177

Ordinanza dell’USAV che istituisce misure destinate a evitare l’ulteriore diffusione della malattia di Newcastle | Lexipedia | Lexipedia