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AS 2022 179

Ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA)

Modifica dell’11 marzo 2022

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 25 novembre 19981 sull’organizzazione del Governo e dell’Ammini- strazione è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni 1 Nell’articolo 17 capoverso 4 «Amministrazione federale delle finanze» è sostituito con «Amministrazione federale delle finanze (AFF)». 2 Negli articoli 22b capoverso 2 e 27 capoverso 3 «Amministrazione federale delle finanze» è sostituito con «AFF».

Art. 24a Unità rese autonome: vigilanza e orientamento strategico (Art. 8 cpv. 4 e 5 LOGA) 1 Il Consiglio federale assume in maniera globale il ruolo di proprietario ed espleta la vigilanza e l’orientamento strategico correlati nei confronti delle unità rese autonome secondo l’articolo 8 capoverso 5 LOGA. 2 Su mandato del Consiglio federale, il dipartimento con il più stretto legame con l’unità resa autonoma espleta la vigilanza, esercita i diritti del proprietario e funge da interlocutore nei confronti degli organi di direzione della stessa. Nel caso in cui un’unità resa autonoma rivesta grande importanza per le finanze federali, il diparti- mento esercita i diritti del proprietario congiuntamente all’AFF. L’attribuzione delle unità rese autonome ai dipartimenti e l’esercizio congiunto con l’AFF dei diritti del proprietario sono elencati nell’allegato 3. 3 Se altri dipartimenti e altre unità amministrative hanno un legame con le unità rese autonome, questi devono essere coinvolti nell’adempimento dei compiti secondo il capoverso 2.

1 RS 172.010.1

2022-0793 RU 2022 179

Organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. O RU 2022 179

4 L’adempimento dei compiti secondo il capoverso 2 compete alla segreteria generale del dipartimento. Il dipartimento può delegare per scritto questa competenza a una segreteria di Stato o a un ufficio federale se non vi sono conflitti d’interesse, in parti- colare in materia di regolamentazione, vigilanza specialistica, ordinazione di presta- zioni e concessione di sussidi. 5 L’AFF elabora le basi per la vigilanza e l’orientamento strategico delle unità rese autonome della Confederazione («Public Corporate Governance») e coordina la reda- zione dei rapporti. A tal fine collabora con i dipartimenti e le unità amministrative interessati.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2022.

11 marzo 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Allegato 3

Attribuzione delle unità rese autonome al dipartimento con il più stretto legame ed esercizio congiunto con l’AFF dei diritti del proprietario Unità resa autonoma Dipartimento con il più stretto Esercizio congiunto dei diritti legame con l’unità resa autonoma del proprietario e unità amministrativa competente

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