Lexipedia

AS 2022 245

AS 2022 245

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza sui provvedimenti nel settore della cultura secondo la legge COVID-19 (Ordinanza COVID-19 cultura)

Modifica del 13 aprile 2022

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza COVID-19 cultura del 14 ottobre 20201 è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 5 5 Gli aiuti finanziari sono versati fino al 30 giugno 2022. L’articolo 5 capoverso 1 lettera a non è applicabile ai danni insorti tra il 17 febbraio 2022 e il 30 giugno 2022.

Art. 6 cpv. 1 1 Le richieste vanno presentate ai servizi competenti designati dai Cantoni entro i termini seguenti: a. per i danni insorti tra il 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2022: entro il 31 maggio 2022; b. per i danni insorti tra il 1° maggio 2022 e il 30 giugno 2022: entro il 31 luglio 2022.

Art. 15 cpv. 2 2 Gli aiuti finanziari sono versati fino al 30 giugno 2022. L’articolo 16 capoverso 1 lettera a non è applicabile ai danni insorti tra il 17 febbraio 2022 e il 30 giugno 2022.

Art. 17 cpv. 1 1 Le richieste possono essere presentate fino al 31 luglio 2022 alle associazioni mantello riconosciute dal Dipartimento federale dell’interno.

1 RS 442.15

2022-0915 RU 2022 245

Ordinanza COVID-19 cultura RU 2022 245

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2022.

13 aprile 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

AS 2022 245 | Lexipedia | Lexipedia