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AS 2022 264

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

Modifica del 13 aprile 2022

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui pagamenti diretti è modificata come segue:

Art. 2 lett. e ed f n. 1, 2, 4, 6 e 7 I pagamenti diretti comprendono i seguenti tipi di pagamenti diretti: e. contributi per i sistemi di produzione:

1. contributo per l’agricoltura biologica,

2. contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari,

3. contributo per la biodiversità funzionale,

4. contributi per il miglioramento della fertilità del suolo,

5. contributo per l’impiego efficiente dell’azoto in campicoltura,

6. contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie iner-

bita,

7. contributi per il benessere degli animali,

8. contributo per la durata d’utilizzo prolungata delle vacche;

f. contributi per l’efficienza delle risorse

1. Abrogato

2. Abrogato

4. Abrogato

6. Abrogato

7. Abrogato

1 RS 910.13

2022-1200 RU 2022 264

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Art. 8 Abrogato

Art. 14 cpv. 2, frase introduttiva, 4 e 5 2 Sono computabili come superfici per la promozione della biodiversità le superfici di cui agli articoli 55 capoverso 1 lettere a–k, n e p, nonché 71b e all’allegato 1 numero 3 nonché gli alberi di cui all’articolo 55 capoverso 1 bis, se tali superfici e alberi: 4 Per le strisce per organismi utili nelle colture perenni di cui all’articolo 71b capo- verso 1 lettera b è computabile il 5 per cento della superficie occupata dalla coltura perenne. 5 I cereali in file distanziate di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettera q sono computa- bili soltanto per le aziende di cui all’articolo 14a capoverso 1.

Art. 14a Quota di superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva aperta 1 Le aziende con più di 3 ettari di superficie coltiva aperta nella zona di pianura e collinare, per adempiere la quota necessaria di superfici per la promozione della bio- diversità di cui all’articolo 14 capoverso 1 devono annoverare superfici per la promo- zione della biodiversità su almeno il 3,5 per cento della superficie coltiva aperta in queste zone. La presente disposizione si applica solo per le superfici all’interno del Paese. 2 Come superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva aperta sono computabili le superfici di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettere h–k, p sulla superficie coltiva aperta e q nonché all’articolo 71b capoverso 1 lettera a, che adem- piono le condizioni di cui all’articolo 14 capoverso 2 lettere a e b. 3 Al massimo la metà della quota necessaria di superfici per la promozione della bio- diversità di cui al capoverso 1 può essere adempiuta tramite il computo dei cereali in file distanziate (art. 55 cpv. 1 lett. q); soltanto questa superficie è computabile per adempiere la quota necessaria di superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 14 capoverso 1.

Art. 18 Selezione e applicazione mirate dei prodotti fitosanitari 1 Nella protezione delle colture dai parassiti, dalle malattie e dall’invasione delle malerbe, la priorità va data all’applicazione di misure preventive, meccanismi naturali di regolazione e procedimenti biologici e meccanici. 2 Nell’applicazione di prodotti fitosanitari devono essere tenute in considerazione le soglie nocive nonché le raccomandazioni dei servizi ufficiali di previsione e di allerta. L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) pubblica le soglie nocive per gli organi- smi nocivi2.

2 Le soglie nocive vigenti possono essere consultate su www.blw.admin.ch > Strumenti > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Informazioni complementari > Documentazione.

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3 Possono essere applicati soltanto prodotti fitosanitari immessi sul mercato in virtù dell’ordinanza del 12 maggio 20103 sui prodotti fitosanitari (OPF). 4 I prodotti fitosanitari che contengono principi attivi ad alto potenziale di rischio per le acque superficiali o sotterranee in linea di principio non possono essere applicati. I principi attivi sono fissati nell’allegato 1 numero 6.1. 5 Sono escluse dal divieto di cui al capoverso 4 le indicazioni menzionate nell’alle- gato 1 numero 6.1.2 per le quali non è possibile alcuna sostituzione con principi attivi a minore potenziale di rischio e per le quali gli agenti patogeni sono regolarmente presenti nella maggior parte delle regioni della Svizzera e causano danni. L’UFAG aggiorna l’allegato 1 numero 6.1.2. 6 Le prescrizioni di applicazione di prodotti fitosanitari si fondano sull’allegato 1 nu- meri 6.1a e 6.2. La priorità va data a prodotti fitosanitari rispettosi degli organismi utili. 7 I servizi cantonali competenti possono rilasciare autorizzazioni speciali di cui all’al- legato 1 numero 6.3 per: a. l’applicazione di prodotti fitosanitari con principi attivi che non possono es- sere utilizzati secondo il capoverso 4 se non è possibile alcuna sostituzione con principi attivi a minore potenziale di rischio; b. provvedimenti fitosanitari esclusi secondo l’allegato 1 numero 6.2. 8 Sono escluse dalle prescrizioni di applicazione di cui all’allegato 1 numeri 6.1, 6.2 e 6.3 le superfici coltivate per scopi sperimentali. Il richiedente deve concludere con il gestore una convenzione scritta che va inviata, unitamente alla descrizione dell’esperimento, al servizio cantonale preposto alla protezione dei vegetali.

Art. 20 cpv. 2

2 L’UFAG può riconoscere esigenze equivalenti per l’adempimento della PER di

organizzazioni nazionali specializzate e di organizzazioni incaricate dell’esecuzione secondo l’allegato 1 numero 8.2.

Art. 22 cpv. 2 lett. d 2 Se la convenzione contempla soltanto parti della PER, i seguenti elementi della PER possono essere adempiuti a livello interaziendale: d. la quota di superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie col- tiva aperta di cui all’articolo 14a.

1bis Per il calcolo del numero di vacche macellate e dei rispettivi parti ai sensi dell’ar- ticolo 77 è determinante il periodo di calcolo dei tre anni civili precedenti l’anno di contribuzione.

3 RS 916.161

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Art. 37 cpv. 7 e 8 7 Le vacche macellate e i rispettivi parti ai sensi dell’articolo 77 sono computati sull’azienda in cui queste hanno partorito l’ultima volta prima della macellazione. Se l’ultimo parto è avvenuto in un’azienda d’estivazione o con pascoli comunitari, la vacca viene computata sull’azienda in cui era presente prima dell’ultimo parto. 8 Il decesso di una vacca è contato come macellazione. Un vitello nato morto è contato come parto, tranne nel caso in cui il vitello nato morto è l’ultimo parto prima della macellazione.

Art. 55 cpv. 1 lett. q e 3 lett. a 1 I contributi per la biodiversità sono versati per ettaro alle seguenti superfici per la promozione della biodiversità di proprietà o in affitto: q. cereali in file distanziate. 3 Per le seguenti superfici i contributi sono versati soltanto nelle seguenti zone o re- gioni: a. superfici di cui al capoverso 1 lettere h e i: zona di pianura e collinare;

Art. 56 cpv. 3 Abrogato

Art. 57 cpv. 1 lett. a e cbis nonché 3 1 Il gestore è tenuto a gestire in maniera corrispondente le superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 55 capoverso 1 per la seguente durata: a. Abrogata cbis. cereali in file distanziate: dalla semina al raccolto;

3 Abrogato

Art. 58 cpv. 2 e 4 lett. e 2 Sulle superfici per la promozione della biodiversità non devono essere utilizzati con- cimi. Su prati sfruttati in modo poco intensivo, pascoli sfruttati in modo estensivo, pascoli boschivi, strisce sulla superficie coltiva, vigneti con biodiversità naturale e superfici per la promozione della biodiversità nella regione d’estivazione è ammessa una concimazione conformemente all’allegato 4. È ammessa la concimazione degli alberi da frutto ad alto fusto nei campi e dei cereali in file distanziate. 4 Sulle superfici per la promozione della biodiversità non devono essere utilizzati pro- dotti fitosanitari. Sono ammesse le seguenti applicazioni: e. trattamenti fitosanitari dei cereali in file distanziate conformemente all’alle- gato 4 numero 17.

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Abrogato

Art. 65 1 Quale contributo per forme di produzione aziendali globali è versato il contributo per l’agricoltura biologica.

2 Quali contributi per forme di produzione aziendali parziali vengono versati:

a. i seguenti contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari:

1. contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura,

2. contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella

coltivazione di bacche, 3. contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fiori- tura nelle colture perenni,

4. contributo per la gestione di superfici con colture perenni con mezzi au-

siliari conformi all’agricoltura biologica,

5. contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture spe-

ciali; b. il contributo per la biodiversità funzionale sotto forma di un contributo per strisce per organismi utili; c. i seguenti contributi per il miglioramento della fertilità del suolo:

1. contributo per una copertura adeguata del suolo,

2. contributo per la lavorazione rispettosa del suolo di colture principali

sulla superficie coltiva; d. il contributo per misure per il clima sotto forma di un contributo per l’impiego efficiente dell’azoto in campicoltura; e. il contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita. 3 Quali contributi per forme di produzione particolarmente rispettose degli animali vengono versati: a. i seguenti contributi per il benessere degli animali:

1. contributo per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli

animali (contributo SSRA),

2. contributo per l’uscita regolare all’aperto (contributo URA),

3. contributo per una quota particolarmente elevata di uscita e di pascolo

per le categorie animali della specie bovina e i bufali (contributo per il pascolo); b. il contributo per la durata d’utilizzo prolungata delle vacche.

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Titolo dopo l’art. 67 Sezione 3: Contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari

Art. 68 Contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura 1 Il contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura per le colture prin- cipali sulla superficie coltiva aperta è versato per ettaro e graduato in funzione delle seguenti colture: a. colza, patate, ortaggi coltivati in pieno campo destinati alla conservazione e barbabietole da zucchero; b. frumento panificabile, grano duro, frumento da foraggio, segale, spelta, avena, orzo, triticale, riso seminato su terreno asciutto, grande e piccola spelta non- ché miscele di questi tipi di cereali, lino, girasoli, piselli per l’estrazione di granelli, fagioli per l’estrazione di granelli, lupini nonché miscele di piselli per l’estrazione di granelli, fagioli per l’estrazione di granelli o lupini con ce- reali.

2 Non è versato alcun contributo per:

a. mais; b. cereali insilati; c. colture speciali; d. superfici per la promozione della biodiversità ai sensi dell’articolo 55, fatta eccezione per i cereali in file distanziate; e. colture per le quali ai sensi dell’articolo 18 capoversi 1–5 non possono essere impiegati insetticidi e fungicidi. 3 La coltivazione, dalla semina al raccolto della coltura principale, deve avvenire rinunciando all’impiego di prodotti fitosanitari che contengono le sostanze chimiche di cui all’allegato 1 parte A OPF4 ad azione: a. fitoregolatrice; b. fungicida; c. stimolante delle difese naturali; d. insetticida.

4 In deroga al capoverso 3 sono consentiti:

a. l’impiego di sostanze chimiche di cui all’allegato 1 parte A OPF con tipo di azione «sostanza a basso rischio»; b. la concia delle sementi; c. nella coltivazione di colza: l’impiego di insetticidi a base di caolino nella lotta al meligete;

4 RS 916.161

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d. nella coltivazione di patate: l’impiego di fungicidi; e. nella coltivazione di tuberi-seme di patata: l’impiego di olio di paraffina. 5 L’esigenza di cui al capoverso 3 va adempiuta per ogni coltura principale sull’in- sieme dell’azienda. 6 Per il frumento da foraggio il contributo è versato se la varietà di frumento coltivata è menzionata nell’elenco delle varietà di frumento da foraggio raccomandate5 di Agroscope e swiss granum. 7 I cereali per la produzione di sementi autorizzati secondo le disposizioni d’esecu- zione concernenti l’ordinanza del 7 dicembre 19986 sul materiale di moltiplicazione possono essere esclusi, su domanda, dalle esigenze di cui al capoverso 3. I gestori notificano al servizio cantonale competente le superfici e le colture principali interes- sate.

Art. 69 Contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche 1 Il contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella coltivazione di bacche per la coltivazione in pieno campo di ortaggi annuali e la coltivazione di bacche annuali è versato per ettaro. 2 Non è versato alcun contributo per ortaggi in pieno campo destinati alla conserva- zione. 3 La coltivazione deve avvenire rinunciando all’impiego di insetticidi e acaricidi che contengono le sostanze chimiche di cui all’allegato 1 parte A OPF7 ad azione insetti- cida e acaricida.

4 L’esigenza di cui al capoverso 3 va adempiuta per un anno per ogni superficie.

Titolo dopo l’art. 69 Abrogato

Art. 70 Contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni 1 Il contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni è versato per ettaro nei seguenti settori: a. in frutticoltura per i frutteti di cui all’articolo 22 capoverso 2 OTerm 8; b. in viticoltura; c. nella coltivazione di bacche.

5 La lista può essere consultata su www.swissgranum.ch.

6 RS 916.151 7 RS 916.161 8 RS 910.91

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2 La coltivazione deve avvenire rinunciando all’impiego di insetticidi, acaricidi e fun- gicidi dopo la fioritura. È concesso l’impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi dell’ordinanza del 22 settembre 19979 sull’agricoltura biologica.

3 L’impiego di rame per ettaro e anno non deve superare:

a. in viticoltura e nella coltivazione di frutta a granelli: 1,5 kg; b. nella coltivazione di frutta a nocciolo e di bacche: 3 kg. 4 Le esigenze di cui ai capoversi 2 e 3 devono essere adempiute su una superficie per quattro anni consecutivi. 5 Lo stadio «dopo la fioritura» è definito dagli stadi fenologici seguenti secondo la scala BBCH nella «Monografia Stadi di sviluppo delle piante monocotiledoni e dico- tiledoni»10: a. in frutticoltura, codice 71: per la frutta a granelli «calibro dei frutticini max.

10 mm (allegagione)», per la frutta a nocciolo «Ingrossamento degli ovari

(allegagione)»; b. in viticoltura, codice 73: «acino della dimensione di un grano di pepe; il grap- polo si ripiega verso il basso»; c. nella coltivazione di bacche, codice 71: «prime fasi di accrescimento dei frutti: sviluppo dei primi frutti di base; caduta dei fiori non fecondati».

Art. 71 Contributo per la gestione di superfici con colture perenni con mezzi ausiliari conformi all’agricoltura biologica 1 Il contributo per la gestione di superfici con colture perenni con mezzi ausiliari con- formi all’agricoltura biologica è versato per ettaro nei seguenti settori: a. in frutticoltura per i frutteti di cui all’articolo 22 capoverso 2 OTerm 11; b. in viticoltura; c. nella coltivazione di bacche; d. nella permacoltura. 2 Non è versato alcun contributo per le superfici per le quali è versato un contributo ai sensi dell’articolo 66. 3 Per la coltivazione possono essere impiegati soltanto prodotti fitosanitari e concimi autorizzati ai sensi dell’ordinanza del 22 settembre 199712 sull’agricoltura biologica.

9 RS 910.18 10 La scala BBCH e gli stadi fenologici possono essere consultati in tedesco e in francese su https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/bbch-skala_deutsch.pdf o https://api.agrome- teo.ch/storage/uploads/bbchshort-1.pdf. 11 RS 910.91 12 RS 910.18

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4 L’esigenza di cui al capoverso 3 deve essere adempiuta su una superficie per quattro anni consecutivi a meno che l’azienda non sia riconvertita all’agricoltura biologica secondo l’ordinanza sull’agricoltura biologica.

5 Il contributo per un’azienda è versato per otto anni al massimo.

Titolo dopo l’art. 71 Abrogato

Art. 71a Contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali 1 Il contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali è ver- sato per ettaro e graduato in funzione delle seguenti colture principali: a. colza, patate e ortaggi in pieno campo destinati alla conservazione; b. colture speciali, esclusi il tabacco e le radici di cicoria; c. colture principali della rimanente superficie coltiva aperta.

2 Non è versato alcun contributo di cui al capoverso 1 per:

a. le superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 55, fatta eccezione per i cereali in file distanziate; b. le strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta di cui all’articolo 71b capoverso 1 lettera a; c. la fungicoltura; d. le colture protette tutto l’anno. 3 Sull’intera superficie si deve rinunciare all’impiego di erbicidi nella seguente ma- niera: a. per le colture principali di cui al capoverso 1 lettere a e c:

1. per coltura principale sull’insieme dell’azienda, e

2. dal raccolto della coltura principale precedente al raccolto della coltura

che dà diritto ai contributi; b. per le colture principali di cui al capoverso 1 lettera b:

1. per le colture perenni: sulla superficie per quattro anni consecutivi,

2. per gli ortaggi in pieno campo annuali, le colture annuali di bacche non-

ché le piante aromatiche e medicinali annuali: sulla superficie per un anno.

4 L’impiego di erbicidi è consentito:

a. per le colture perenni: nel trattamento mirato con erbicidi fogliari direttamente ai piedi del ceppo o del tronco;

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b. per le colture di cui al capoverso 1, escluse colture perenni, barbabietole da zucchero e patate:

1. nel trattamento pianta per pianta, e

2. nel trattamento nelle file (trattamento in bande) dalla semina sul 50 per

cento al massimo della superficie; c. per le barbabietole da zucchero:

1. nel trattamento pianta per pianta, e

2. nel trattamento in bande dalla semina sul 50 per cento al massimo della

superficie o dalla semina fino allo stadio della 4 a foglia; d. per le patate:

1. nel trattamento pianta per pianta,

2. nel trattamento in bande dalla semina sul 50 per cento al massimo della

superficie, e

3. per l’eliminazione di steli e fogliame.

Titolo dopo l’art. 71a Sezione 4: Contributo per la biodiversità funzionale sotto forma di un contributo per strisce per organismi utili

1 Il contributo per la biodiversità funzionale è versato come contributo per strisce per organismi utili per ettaro nella zona di pianura e collinare e graduato in funzione delle: a. strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta; b. strisce per organismi utili nelle seguenti colture perenni:

1. vigneti,

2. frutteti,

3. colture di bacche,

4. permacoltura.

2 Per le strisce per organismi utili nelle colture perenni vengono versati contributi sol- tanto per il 5 per cento della superficie della coltura perenne. 3 Non è versato alcun contributo per le strisce per organismi utili di cui al capoverso

1 lettera b in:

a. vigneti con biodiversità naturale di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettera n; b. superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettera p.

4 Le strisce per organismi utili devono essere seminate prima del 15 maggio.

5 Possono essere utilizzate soltanto miscele di sementi autorizzate dall’UFAG. Per le strisce per organismi utili nelle colture perenni possono essere utilizzate soltanto mi- scele di sementi per strisce per organismi utili pluriennali.

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6 Le strisce per organismi utili devono essere seminate come segue:

a. strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta: su una larghezza di almeno 3 e al massimo 6 metri; b. strisce per organismi utili nelle colture perenni: tra le file.

7 Devono essere seminate con la frequenza seguente:

a. strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta:

1. strisce per organismi utili annuali: ogni anno ex novo,

2. strisce per organismi utili pluriennali: ogni quattro anni ex novo;

b. strisce per organismi utili nelle colture perenni: ogni quattro anni ex novo.

8 Devono coprire:

a. strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta: l’intera lunghezza della coltura campicola durante almeno 100 giorni senza sfalcio; b. strisce per organismi utili nelle colture perenni: almeno il 5 per cento della superficie della coltura perenne nello stesso luogo per quattro anni consecu- tivi. 9 Nelle strisce per organismi utili la concimazione e l’impiego di prodotti fitosanitari non sono consentiti. Sono ammessi soltanto trattamenti pianta per pianta o puntuali in caso di piante problematiche: a. strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta: con erbicidi omolo- gati secondo l’OPF13 per l’applicazione su superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva aperta; b. strisce per organismi utili nelle colture perenni: con tutti gli erbicidi omologati secondo l’OPF nella frutticoltura e nella viticoltura. 10 Nelle colture perenni, nelle file dove sono presenti strisce per organismi utili, tra il 15 maggio e il 15 settembre possono essere utilizzati soltanto gli insetticidi ai sensi dell’ordinanza del 22 settembre 199714 sull’agricoltura biologica, fatta eccezione per Spinosad. 11 È possibile transitare soltanto sulle strisce per organismi utili nelle colture perenni.

12 Le strisce per organismi utili possono essere falciate come segue:

a. strisce per organismi utili pluriennali sulla superficie coltiva aperta: dal se- condo anno al massimo la metà della superficie tra il 1° ottobre e il 1° marzo; b. strisce per organismi utili nelle colture perenni: alternativamente la metà della superficie rispettando un intervallo di almeno sei settimane tra due sfalci.

13 RS 916.161 14 RS 910.18

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Titolo dopo l’art. 71b Sezione 5: Contributi per il miglioramento della fertilità del suolo

Art. 71c Contributo per una copertura adeguata del suolo

1 Il contributo per una copertura adeguata del suolo è versato per ettaro per:

a. le colture principali sulla superficie coltiva aperta; b. i vigneti. 2 Il contributo per le colture principali sulla superficie coltiva aperta è versato:

a. per gli ortaggi in pieno campo annuali, fatta eccezione per gli ortaggi in pieno campo destinati alla conservazione, le bacche annuali nonché le piante aro- matiche e medicinali: se sull’insieme dell’azienda almeno il 70 per cento della rispettiva superficie è sempre coperto con una coltura o una coltura interca- lare; b. per le altre colture principali sulla superficie coltiva aperta:

1. se entro sette settimane dal loro raccolto sull’insieme dell’azienda si im-

pianta un’altra coltura, una coltura autunnale, una coltura intercalare o un sovescio invernale, laddove le sottosemine contano come colture e le superfici con colture principali raccolte dopo il 30 settembre sono escluse, e

2. se fino al 15 febbraio dell’anno successivo non viene effettuata alcuna

lavorazione del suolo nelle superfici coperte con colture, colture interca- lari e sovescio invernale, laddove le superfici notificate ai sensi dell’arti- colo 71d capoverso 2 lettera a numero 2 sono escluse.

3 Il contributo per i vigneti è versato se:

a. sull’insieme dell’azienda almeno il 70 per cento della superficie del vigneto è sempre inerbito; b. le vinacce sono riportate e distribuite sulla superficie del vigneto dell’azienda. 4 La quantità di vinacce di cui al capoverso 3 lettera b deve equivalere almeno a quella ottenuta dalla vendemmia in azienda. 5 Le esigenze di cui ai capoversi 2–4 devono essere adempiute per quattro anni con- secutivi.

Art. 71d Contributo per la lavorazione rispettosa del suolo di colture principali sulla superficie coltiva 1 Il contributo per la lavorazione rispettosa del suolo di colture principali sulla super- ficie coltiva è versato per ettaro per la lavorazione del suolo con semina diretta, semina a bande fresate o semina a bande (strip till) oppure con semina a lettiera.

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2 Il contributo è versato se:

a. sono adempiute le seguenti esigenze:

1. nella semina diretta: durante la semina viene smosso il 25 per cento al

massimo della superficie del suolo,

2. nella semina a bande fresate o nella semina a bande (strip-till): prima o

durante la semina viene smosso il 50 per cento al massimo della superfi- cie del suolo,

3. nella semina a lettiera: lavorazione del suolo senza aratura;

b. il gestore soddisfa le condizioni di cui all’articolo 71c capoverso 2; c. la superficie che dà diritto ai contributi comprende almeno il 60 per cento della superficie coltiva aperta dell’azienda; d. dal raccolto della coltura principale precedente al raccolto della coltura che dà diritto al contributo non si ricorre all’aratura; e e. nell’impiego di glifosato non si supera la quantità di 1,5 kg di principio attivo per ettaro.

3 Non sono versati contributi per l’impianto di:

a. prati artificiali con semina a lettiera; b. colture intercalari; c. frumento o triticale dopo il mais. 4 Le esigenze di cui al capoverso 2 devono essere adempiute per quattro anni conse- cutivi.

Titolo dopo l’art. 71d Sezione 6: Contributo per misure per il clima sotto forma di un contributo per l’impiego efficiente dell’azoto in campicoltura

1 Il contributo per misure per il clima è versato per ettaro come contributo per l’im- piego efficiente dell’azoto sulla superficie coltiva. 2 È versato se sull’insieme dell’azienda l’apporto di azoto non supera il 90 per cento del fabbisogno delle colture. Per allestire il bilancio si applica il metodo «Suisse-Bi- lanz» conformemente alla Guida «Suisse-Bilanz». Sono applicabili la versione della Guida «Suisse-Bilanz»15 in vigore dal 1° gennaio del rispettivo anno e quella in vigore dal 1° gennaio dell’anno precedente. Il gestore può scegliere a quale versione atte- nersi.

15 Le versioni della Guida applicabili possono essere consultate su www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD).

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Titolo dopo l’art. 71e Sezione 7: Contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita

Ex art. 70

Ex art. 71

Titolo dopo l’art. 71g Sezione 8: Contributi per il benessere degli animali

Art. 72 Contributi 1 I contributi per il benessere degli animali sono versati per UBG e categoria di ani- mali. 2 Il contributo per una categoria di animali è versato se tutti gli animali ad essa appar- tenenti sono detenuti conformemente alle esigenze di cui agli articoli 74, 75 o 75a, nonché alle rispettive esigenze di cui all’allegato 6. 3 Non è versato alcun contributo URA di cui all’articolo 75 per le categorie di animali per le quali è versato il contributo per il pascolo di cui all’articolo 75a. 4 Se un’esigenza di cui agli articoli 74, 75 o 75a o all’allegato 6 non può essere adem- piuta a causa di un ordine dell’autorità o di una terapia temporanea ordinata per scritto da un veterinario, i contributi non sono ridotti. 5 Se al 1° gennaio dell’anno di contribuzione un gestore non può adempiere le esi- genze per una nuova categoria di animali notificata per un contributo per il benessere degli animali, il Cantone versa, su richiesta, il 50 per cento dei contributi se il gestore adempie le esigenze al più tardi a partire dal 1° luglio.

Art. 75 Contributo URA 1 Per uscita regolare all’aperto s’intende l’accesso a un’area all’aria aperta secondo le norme specifiche di cui all’allegato 6 lettera B. 2 Il contributo URA è versato per le categorie di animali di cui all’articolo 73 lettere a– e, g e h. 3 Nei giorni in cui va concessa loro l’uscita al pascolo conformemente all’allegato 6 lettera B, gli animali delle categorie di cui all’articolo 73 lettere b–d e h devono poter coprire una quota sostanziale del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto dai pascoli.

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4 Per la categoria di animali di cui all’articolo 73 lettera g numero 4 il contributo URA è versato soltanto se tutti gli animali vengono ingrassati almeno per 56 giorni.

Art. 75a Contributo per il pascolo 1 Per quota particolarmente elevata di uscita e di pascolo s’intende l’accesso a un’area all’aria aperta secondo le norme specifiche di cui all’allegato 6 lettera C. 2 Il contributo per il pascolo è versato per le categorie di animali di cui all’articolo 73 lettera a. 3 Nei giorni in cui va concessa loro l’uscita al pascolo ai sensi dell’allegato 6 lettera C numero 2.1 lettera a, gli animali devono poter coprire una quota particolarmente elevata del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto dai pascoli. 4 Il contributo è versato soltanto se agli animali di tutte le categorie di cui all’articolo 73 lettera a per i quali non è versato alcun contributo per il pascolo è concessa l’uscita di cui all’articolo 75 capoverso 1.

Titolo prima dell’art. 77 Sezione 9: Contributo per la durata d’utilizzo prolungata delle vacche

Art. 77 Contributo per la durata d’utilizzo prolungata delle vacche 1 Il contributo per la durata d’utilizzo prolungata delle vacche è versato per UBG e categoria di animali di cui all’articolo 73 lettera a numeri 1 e 2. 2 L’importo del contributo è graduato in funzione della media dei parti degli animali dell’azienda macellati negli ultimi tre anni civili.

3 Non è versato alcun contributo:

a. per le vacche da latte: con una media inferiore a tre parti; b. per le altre vacche: con una media inferiore a quattro parti.

Art. 78 Abrogato

Capitolo 6 Sezione 2 (art. 79–81) Abrogata

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Titolo prima dell’art. 82 Capitolo 6: Contributi per l’efficienza delle risorse Sezione 1: Contributo per l’impiego di una tecnica d’applicazione precisa

Art. 82 cpv. 6

6 I contributi sono versati fino al 2024.

Capitolo 6 Sezione 4 (art. 82a) Abrogata

Titolo prima dell’art. 82b Sezione 2: Contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto

2 I contributi sono versati fino al 2026.

Art. 82c Condizioni e oneri 1 La razione di foraggio deve avere un valore nutritivo adeguato al fabbisogno degli animali. Le intere razioni di foraggio di tutti i suini detenuti nell’azienda non devono superare il valore limite di proteina grezza in grammi per megajoule di energia dige- ribile suino (g/MJ EDS) specifico dell’azienda fissato nell’allegato 6a numeri 2 e 3. 2 Nell’ingrasso di suini, durante il periodo d’ingrasso devono essere utilizzate almeno due razioni di foraggio a tenore di proteina grezza in g/MJ EDS diverso. La razione utilizzata nella fase finale dell’ingrasso, riferita alla sostanza secca, deve rappresen- tare almeno il 30 per cento dei foraggi utilizzati durante il periodo d’ingrasso. 3 L’effettivo di suini determinante per il calcolo del valore limite è determinato secondo l’allegato 6a numero 1. 4 Le registrazioni sul foraggiamento e sul foraggio nonché la verifica del rispetto del valore limite si fondano sull’allegato 6a numeri 4 e 5.

Abrogata

Abrogata

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Titolo prima dell’art. 82h Capitolo 6a: Coordinamento con i programmi sulle risorse di cui agli articoli 77a

Finché un gestore riceve contributi nel quadro di un programma sulle risorse di cui agli articoli 77a e 77b LAgr, per lo stesso provvedimento non sono versati contributi per i sistemi di produzione e per l’efficienza delle risorse.

Inserire prima del titolo del capitolo 2

Art. 100a Notifica di rinuncia all’ulteriore partecipazione a provvedimenti con una determinata durata d’impegno In caso di modifica delle aliquote del contributo per provvedimenti con una determi- nata durata d’impegno, entro il 1° maggio dell’anno di contribuzione, il gestore può notificare all’autorità indicata dal Cantone competente, seguendo la procedura da esso stabilita, che a partire dall’anno della riduzione del contributo rinuncia all’ulteriore partecipazione.

Art. 108 cpv. 2 Abrogato

Art. 115g Disposizione transitoria della modifica del 13 aprile 2022 1 I contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari (art. 68–71a) e il contributo per la lavorazione rispettosa del suolo di colture principali sulla superficie coltiva (art. 71d) sono versati per le colture autunnali piantate sulla superficie coltiva nell’autunno 2022, se le esigenze per i rispettivi contributi sono adempiute dal raccolto della coltura principale precedente. 2 Se si constatano lacune di cui all’allegato 8 numero 2.2.9a lettere b e c i pagamenti diretti per il 2023 non vengono ridotti. 3 Nell’ingrasso di suini, le aziende con foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto di cui all’articolo 82c capoverso 2 nel 2023 possono ancora utilizzare razioni di foraggio che durante l’intero periodo d’ingrasso hanno lo stesso tenore di proteina grezza in g/MJ EDS.

II

1 Gli allegati 1 e 4–8 sono modificati secondo la versione qui annessa.

2 L’allegato 6a è sostituito dalla versione qui annessa.

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III La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

IV 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

2 Gli articoli 2 lettera e numero 8, 14 capoverso 5, 14a, 22 capoverso 2 lettera d e 77, gli allegati 1 numeri 2.1.4, 2.1.5 e 2.1.7 , 7 numero 5.13 e 8 numero 2.2.4 lettera c nonché la modifica dell’ordinanza del 3 novembre 202116 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (all. n. 4) entrano in vigore il 1° gennaio 2024

13 aprile 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

16 RS 916.404.1

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Allegato 1 (art. 13 cpv. 1 e 3, 14 cpv. 2, 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1, 18 cpv. 3–5,

Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate

Rimando parentetico (art. 13 cpv. 1 e 3, 14 cpv. 2, 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1, 18 cpv. 4–8, 19–21, 25,

58 cpv. 4 lett. d, 68 cpv. 3 e 4, 69 cpv. 3, 115 cpv. 11 e 16,

N. 2.1.4, 2.1.5 e 2.1.7

2.1.4 Abrogato

2.1.5 Sull’insieme dell’azienda il bilancio fosforico del bilancio chiuso delle so- stanze nutritive deve corrispondere al fabbisogno delle colture. I Cantoni pos- sono decretare norme più severe per determinate regioni e aziende. Le aziende che, sulla base di analisi del suolo effettuate da un laboratorio autorizzato in base a un metodo riconosciuto, forniscono la prova che il suolo è sottoconci- mato, possono far valere, sulla base di un piano di concimazione relativo all’insieme dell’azienda, un fabbisogno maggiore. I prati sfruttati in modo poco intensivo non devono essere concimati. È fatto salvo il numero 2.1.6. 2.1.7 Sull’insieme dell’azienda il bilancio azotato del bilancio chiuso delle sostanze nutritive deve corrispondere al fabbisogno delle colture. I Cantoni possono prevedere norme più severe per determinate regioni e aziende.

6.1 Divieto d’utilizzo

6.1.1 Non possono essere utilizzati i seguenti principi attivi:

a. alfa-Cipermetrina; b. Cipermetrina; c. Deltametrina; d. Dimetaclor; e. Etofenprox; f. lambda-Cialotrina; g. Metazaclor; h. Nicosulfuron; i. S-Metolaclor; j. Terbutilazina.

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6.1.2 Per le seguenti colture contro i seguenti agenti patogeni possono essere utiliz- zati i rispettivi principi attivi di cui al numero 6.1.1: Cultura Agente patogeno

Attualmente questa lista non contiene alcuna voce.

6.1a Disposizioni generali d’utilizzo 6.1a.1 Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali devono essere testate almeno ogni tre anni civili da un servizio rico- nosciuto. 6.1a.2 Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali, dotate di un serbatoio di oltre 400 litri, devono essere equipaggiate con: a. un serbatoio d’acqua; e b. un sistema automatico di pulizia interna. 6.1a.3 La pulizia di pompa, filtro, condotte e ugelli deve avvenire sul campo. 6.1a.4 Nell’utilizzo di prodotti fitosanitari devono essere adottate le misure per la riduzione della deriva e del dilavamento secondo le istruzioni del servizio d’omologazione dei prodotti fitosanitari dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria del 23 febbraio 202217 concernenti misure per la riduzione dei rischi nell’utilizzo di prodotti fitosanitari. Sono escluse le appli- cazioni in serre chiuse. Deve essere raggiunto il seguente punteggio secondo le istruzioni: a. riduzione della deriva: almeno 1 punto; b. riduzione del dilavamento su superfici con declività superiore al 2 per cento, che nella direzione del pendio confinano con acque superficiali, strade o vie drenate: almeno 1 punto.

6.2 Prescrizioni per la campicoltura e la foraggicoltura

6.2.1 Tra il 15 novembre e il 15 febbraio non possono essere utilizzati prodotti fito- sanitari.

6.2.2 L’impiego di erbicidi è disciplinato come segue:

a. tutti gli erbicidi omologati possono essere impiegati in post-emergenza, purché non contengano principi attivi di cui al numero 6.1.1; b. gli erbicidi possono essere impiegati in pre-emergenza soltanto nei se- guenti casi, purché non contengano principi attivi di cui al numero 6.1.1: Coltura Erbicidi in pre-emergenza

a. Cereali Trattamento parziale o su un’ampia porzione della superficie In caso di impiego di erbicidi in pre-emergenza sui cereali deve essere riservata almeno una finestra di controllo non trattata per ogni coltura.

17 Le istruzioni possono essere consultate su www.blv.admin.ch > Omologazione prodotti fi- tosanitari > Istruzioni e schede tecniche > Protezione delle acque superficiali e dei biotopi.

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Coltura Erbicidi in pre-emergenza

b. Colza Trattamento parziale o su un’ampia porzione della superficie. c. Mais Trattamento sulla fila. d. Patate / patate Trattamento sulla fila, trattamento parziale o su un’ampia porzione della da tavola superficie. e. Barbabietole Trattamento sulla fila o trattamento su un’ampia porzione della (da foraggio e da superficie solo dopo la levata delle malerbe. zucchero) f. Piselli proteici, Trattamento sulla fila, trattamento parziale o su un’ampia porzione della favette, soia, superficie. girasoli, tabacco g. Superficie Trattamento pianta per pianta. inerbita Prima della semina senza aratro di una coltura campicola: impiego di erbicidi totali. Prati artificiali: trattamento su tutta la superficie con erbicidi selettivi. Terreni permanentemente inerbiti: trattamento su tutta la superficie con erbicidi selettivi se la superficie da trattare non supera il 20 per cento della superficie permanentemente inerbita (all’anno e per azienda; escluse le superfici per la promozione della biodiversità).

6.2.3 Per le seguenti colture, una volta raggiunta la soglia nociva di cui all’articolo

18 capoverso 2, contro i seguenti agenti patogeni possono essere impiegati

insetticidi contenenti i principi attivi seguenti: Coltura Principi attivi che possono essere impiegati nel quadro della PER, per parassita

a. Cereali Criocera: Spinosad. b. Colza Meligete: tutti i principi attivi omologati fatta eccezione per i principi attivi di cui al numero 6.1.1. c. Barbabietole Afidi: Pirimicarb, Spirotetramat e Flonicamid. da zucchero d. Patate Dorifora: Azadirachtin, Spinosad o prodotti a base di Bacillus thuringiensis. Afidi: Pymetrozin, Spirotetramat e Flonicamid. e. Piselli proteici, Afidi: Pirimicarb, Pymetrozin, Spirotetramat e Flonicamid. favette, tabacco e girasoli f. Mais da granella Piralide: Trichogramme spp.

N. 6.3.1 e 6.3.2 6.3.1 Le autorizzazioni speciali vanno rilasciate per scritto e a tempo determinato sotto forma di autorizzazioni individuali o, in caso di epidemia o di prolifera- zione di agenti patogeni, come autorizzazioni per regioni delimitate (autoriz- zazioni speciali regionali). Contengono informazioni sull’impianto di finestre

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non trattate. Le autorizzazioni individuali devono essere vincolate a una con- sulenza del servizio competente. Il disciplinamento dei costi rientra nell’am- bito di competenza dei Cantoni. 6.3.2 I servizi cantonali competenti tengono un elenco delle autorizzazioni speciali rilasciate contenente informazioni su aziende, colture, superfici e organismi bersaglio. Trasmettono annualmente l’elenco all’UFAG. Inoltre trasmettono annualmente all’UFAG una stima delle superfici di colture sulle quali sono stati utilizzati principi attivi di cui al numero 6.1.1 in base alla disposizione del numero 6.1.2 o con un’autorizzazione speciale regionale di cui al nu- mero 6.3.1.

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Allegato 4 (art. 58 cpv. 1, 2, 4 e 9, 59 cpv. 1, nonché 62 cpv. 1 lett. a e 2)

Condizioni concernenti le superfici per la promozione della biodiversità

A Superfici per la promozione della biodiversità

N. 14.1.4

14 Vigneti con biodiversità naturale

14.1 Livello qualitativo I

14.1.4 Come prodotti fitosanitari possono essere utilizzati soltanto erbicidi fogliari sotto i ceppi entro un raggio di 50 cm al massimo e per trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche. Sono ammessi soltanto metodi biolo- gici e biotecnici contro insetti, acari e malattie fungine oppure prodotti chi- mico-sintetici della classe N (rispettosi di acari predatori, api e parassitoidi).

N. 17

17 Colture di cereali in file distanziate

17.1 Livello qualitativo I

17.1.1 Definizione: superfici con cereali primaverili o autunnali, dove almeno il

40 per cento del numero di file non è seminato sulla larghezza di lavoro della

seminatrice.

17.1.2 La distanza tra le file nelle aree non seminate deve ammontare ad almeno

30 cm.

17.1.3 L’impiego di prodotti fitosanitari omologati secondo l’OPF18 nella campicol- tura per i cereali è consentito fatto salvo il numero 17.1.4.

17.1.4 La lotta alle piante problematiche può essere effettuata in primavera con

un’unica erpicatura con erpice strigliatore entro il 15 aprile oppure con un’unica applicazione di erbicidi.

17.1.5 È consentita la sottosemina con trifoglio o miscele trifoglio-graminacee.

17.1.6 Sulla stessa superficie non è consentita la combinazione di cereali in file distanziate con strisce su superficie coltiva.

18 RS 916.161

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Allegato 5 (art. 71 cpv. 1 e 4)

Esigenze specifiche del programma per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita (PLCSI)

Rimando parentetico

N. 1.1

1.1 Per foraggio di base per la PLCSI si intende:

1.1.1 foraggio di base ai sensi dell’articolo 28 OTerm19;

1.1.2 per l’ingrasso di bovini: miscele di tutolo e chicchi della pannocchia di

mais/tritello di pannocchie di mais/insilato di pannocchie di mais (corn-cob- mix);

1.1.3 sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione di derrate alimentari:

a. borlande fresche, insilate ed essiccate; b. polpa di barbabietole da zucchero essiccata; c. sottoprodotti della molitura o della mondatura: crusca di frumento, farina di cascami di avena, glume di spelta e di avena, lolla di spelta e di grano nonché i relativi miscugli.

19 RS 910.91

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Allegato 6 (art. 72 cpv. 3 e 4, 75 cpv. 1, 2 bis e 3, 76 cpv. 1, nonché 115d cpv. 1)

Esigenze specifiche dei contributi per il benessere degli animali

Rimando parentetico (art. 72 cpv. 2 e 4, 75 cpv. 1 e 3, 75a cpv. 1 e 3, 76 cpv. 1, nonché 115d cpv. 1)

B Esigenze dei contributi URA

N. 2.4

2.4 Esigenze relative alla superficie di pascolo:

a. per ogni UBG di animali della specie bovina e bufali deve essere dispo- nibile una superficie di pascolo di quattro are. A ogni animale deve essere concessa l’uscita al pascolo nei giorni con uscita al pascolo; b. per ogni animale della specie equina presente sul pascolo deve essere disponibile una superficie di otto are. Se sulla stessa superficie sono pre- senti contemporaneamente cinque o più animali la superficie per animale può essere ridotta al massimo del 20 per cento; c. per gli animali delle specie caprina e ovina la superficie di pascolo deve essere calcolata in modo che, nei giorni con uscita al pascolo conforme- mente al numero 2.1 lettera a, gli animali possano coprire almeno il

25 per cento del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con forag-

gio ottenuto da pascoli.

Inserire dopo la lett. B C Esigenze dei contributi per il pascolo

1 Esigenze generali e documentazione dell’uscita

1.1 Le esigenze generali e la documentazione dell’uscita si fondano sulla lettera B numero 1.

2 Animali della specie bovina e bufali

2.1 Agli animali devono essere concesse le seguenti uscite:

a. dal 1° maggio al 31 ottobre: almeno 26 uscite mensili al pascolo; b. dal 1° novembre al 30 aprile: almeno 22 uscite mensili su una superficie di uscita o al pascolo.

2.2 La superficie di pascolo deve essere calcolata in modo che, nei giorni con

uscita al pascolo conformemente al numero 2.1 lettera a, gli animali possano coprire almeno il 70 per cento del loro fabbisogno giornaliero di sostanza

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secca con foraggio ottenuto da pascoli. Sono esclusi i vitelli di età inferiore a

160 giorni.

2.3 Si applicano inoltre le esigenze di cui alla lettera B numeri 2.3 e 2.5–2.7.

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Allegato 6a

Condizioni e oneri per il contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto

1 Determinazione dell’effettivo di animali per categoria di animali

per il calcolo del valore limite specifico dell’azienda 1.1 Per le aziende con una quota di scrofe da allevamento in lattazione superiore al 50 per cento o inferiore al 10 per cento dell’effettivo di scrofe da alleva- mento si tiene conto dell’effettivo di cui all’articolo 37 capoverso 2 di animali di queste due categorie di animali.

1.2 Per le aziende con una quota di scrofe da allevamento in lattazione compresa

tra il 10 e il 50 per cento dell’effettivo di scrofe da allevamento l’effettivo di cui all’articolo 37 capoverso 2 di animali di queste due categorie di animali viene sommato e ripartito secondo la seguente chiave: a. scrofe da allevamento non in lattazione: 74 per cento; b. scrofe da allevamento in lattazione: 26 per cento. 1.3 Per l’effettivo da considerare di suinetti svezzati l’effettivo di cui all’articolo

37 capoverso 2 di scrofe da allevamento in lattazione e non viene sommato e

moltiplicato per il coefficiente 2,7. 1.4 Per le aziende con una quota di scrofe da allevamento in lattazione superiore al 50 per cento dell’effettivo di scrofe da allevamento e un effettivo medio di oltre 5 suinetti svezzati per scrofa da allevamento in lattazione, in deroga al numero 1.3, si calcolano 11,8 suinetti svezzati per scrofa da allevamento in lattazione. 1.5 Per i suini da rimonta e i suini da ingrasso nonché per i verri si tiene conto dell’effettivo di cui all’articolo 37 capoverso 2 di animali di queste due cate- gorie di animali.

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2 Valore limite di proteina grezza in g/MJ EDS per categoria di

animali 2.1 Il valore limite di proteina grezza in grammi per megajoule di energia digeri- bile suino (g/MJ EDS) per categoria di animali ammonta a: Categoria di animali Valore limite di proteina grezza in g/MJ EDS; per:

Aziende biologiche di cui all’art. 5 Altre aziende cpv. 1 lett. a dell’ordinanza del 22 settembre 199720 sull’agricoltura biologica

a. Scrofe da allevamento in lattazione 14,70 12,00 b. Scrofe da allevamento non in 11,40 10,80 lattazione c. Verri 11,40 10,80 d. Suinetti svezzati 14,20 11,80 e. Suini da rimonta e suini da ingrasso 12,70 10,50

3 Calcolo del valore limite specifico dell’azienda

3.1 L’effettivo di animali di ogni categoria di animali di cui al numero 1 è molti- plicato per il coefficiente UBG della categoria di animali interessata e per il valore limite di cui al numero 2. I risultati di tutte le categorie di animali sono sommati e divisi per il totale di animali della specie suina di cui al numero 1 in UBG. Questo valore limite specifico dell’azienda è arrotondato a due deci- mali. Si applica per l’anno di contribuzione in cui è stato calcolato.

4 Registrazioni sul foraggiamento e sul foraggio

4.1 Il gestore è tenuto a effettuare le registrazioni sul foraggiamento conforme- mente alle istruzioni concernenti il computo di alimenti a tenore ridotto di sostanze nutritive in Suisse-Bilanz. Sono applicabili la versione della Guida «Suisse-Bilanz»21 in vigore dal 1° gennaio del rispettivo anno e quella in vi- gore dal 1° gennaio dell’anno precedente. Il gestore può scegliere a quale ver- sione attenersi. 4.2 È determinante il tenore di proteina grezza in g/MJ EDS dei foraggi contenuti nella correzione lineare chiusa o nel bilancio import/export di cui all’alle- gato 1 numero 2.1.12.

20 RS 910.18 21 Le versioni della Guida applicabili possono essere consultate su www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD).

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5 Verifica del rispetto del valore limite

5.1 All’atto del controllo sono determinanti la chiusura della correzione lineare o il bilancio import/export e il valore limite specifico dell’azienda dell’anno di contribuzione. Il controllo avviene nel quadro della verifica della correzione lineare o del bilancio import/export.

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Allegato 7 (art. 61 cpv. 4, 63 cpv. 4, 83 cpv. 1 e 86 cpv. 3)

Aliquote dei contributi

N. 2.1.1, 2.1.2 e 2.2.1

2.1.1 Il contributo di base ammonta a 600 franchi per ettaro e anno.

2.1.2 Per le superfici permanentemente inerbite gestite come superfici per la pro- mozione della biodiversità ai sensi dell’articolo 55 capoverso 1 lettere a, b, c, d o g il contributo di base ammonta a 300 franchi per ettaro e anno.

2.2.1 Per ettaro e anno il contributo per le difficoltà di produzione ammonta a:

a. nella zona collinare 390 fr. b. nella zona di montagna I 510 fr. c. nella zona di montagna II 550 fr. d. nella zona di montagna III 570 fr. e. nella zona di montagna IV 590 fr.

N. 3.1.1 n. 14

3.1.1 Sono stabiliti i seguenti contributi:

Contributo per la qualità secondo livelli qualitativi

I II

fr./ha e anno fr./ha e anno

14. Cereali in file distanziate 300

N. 5.2–5.13

5.2 Contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in

campicoltura 5.2.1 Il contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura per ettaro e anno ammonta a: a. per colza, patate, ortaggi in pieno campo destinati alla conser- 800 fr. vazione e barbabietole da zucchero b. per frumento panificabile, grano duro, frumento da foraggio, 400 fr. segale, spelta, avena, orzo, triticale, riso seminato su terreno asciutto, grande e piccola spelta nonché miscele di questi tipi di cereali, lino, girasoli, piselli per l’estrazione di granelli,

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fagioli per l’estrazione di granelli, lupini nonché miscele di pi- selli per l’estrazione di granelli, fagioli per l’estrazione di gra- nelli o lupini con cereali

5.3 Contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura

e nella coltivazione di bacche 5.3.1 Il contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella colti- vazione di bacche ammonta a 1000 franchi per ettaro e anno.

5.4 Contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi

dopo la fioritura nelle colture perenni 5.4.1 Il contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni ammonta a 1100 franchi per ettaro e anno.

5.5 Contributo per la gestione di superfici con colture perenni con

mezzi ausiliari conformi all’agricoltura biologica 5.5.1 Il contributo per la gestione di superfici con colture perenni con mezzi ausiliari conformi all’agricoltura biologica ammonta a 1600 franchi per ettaro e anno.

5.6 Contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle

colture speciali 5.6.1 Il contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali per ettaro e anno ammonta a: a. per colza, patate e ortaggi in pieno campo destinati alla 600 fr. conservazione b. per le colture speciali, esclusi tabacco e radici di cicoria 1000 fr. c. per le colture principali della rimanente superficie coltiva 250 fr. aperta

5.7 Contributo per la biodiversità funzionale: contributo per strisce

per organismi utili 5.7.1 Il contributo per strisce per organismi utili per ettaro e anno ammonta a: a. per strisce per organismi utili sulla superficie coltiva aperta 3300 fr. b. per strisce per organismi utili nelle colture perenni 4000 fr.

5.8 Contributo per una copertura adeguata del suolo

5.8.1 Il contributo per una copertura adeguata del suolo per ettaro e anno ammonta a: a. per le colture principali sulla superficie coltiva aperta, fatta 250 fr. eccezione per gli ortaggi in pieno campo annuali, le colture di bacche nonché le piante aromatiche e medicinali

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b. per gli ortaggi in pieno campo annuali (fatta eccezione per gli 1000 fr. ortaggi in pieno campo destinati alla conservazione), le colture di bacche nonché le piante aromatiche e medicinali sulla su- perficie coltiva aperta e per la vite

5.9 Contributo per la lavorazione rispettosa del suolo di colture

principali sulla superficie coltiva 5.9.1 Il contributo per la lavorazione rispettosa del suolo di colture principali sulla superficie coltiva ammonta a 250 franchi per ettaro e anno.

5.10 Contributo per misure per il clima: contributo per l’impiego

efficiente dell’azoto 5.10.1 Il contributo per l’impiego efficiente dell’azoto ammonta a 100 franchi per ettaro e anno.

5.11 Contributo per la produzione di latte e carne basata sulla

superficie inerbita 5.11.1 Il contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita ammonta a 200 franchi per ettaro di superficie inerbita dell’azienda e anno.

5.12 Contributi per il benessere degli animali

5.12.1 I contributi per il benessere degli animali per categoria di animali e anno am- montano a: Categoria di animali Contributo (fr./UBG)

SSRA URA Pascolo

a. Categorie di animali della specie bovina e bufali:

1. vacche da latte 90 190 350

2. altre vacche 90 190 350

3. animali di sesso femminile, di età superiore a 90 190 350

365 giorni, fino al primo parto

4. animali di sesso femminile, di età compresa tra 90 190 350

160 e 365 giorni

5. animali di sesso femminile, di età inferiore a – 370 530

160 giorni

6. animali di sesso maschile, di età superiore a 90 190 350

730 giorni

7. animali di sesso maschile, di età compresa tra 90 190 350

365 e 730 giorni

8. animali di sesso maschile, di età compresa tra 90 190 350

160 e 365 giorni

9. animali di sesso maschile, di età inferiore a – 370 530

160 giorni

b. Categorie di animali della specie equina:

1. animali di sesso femminile e animali di sesso 90 190 –

maschile castrati, di età superiore a 900 giorni

2. stalloni, di età superiore a 900 giorni – 190 –

3. animali, di età inferiore a 900 giorni – 190 –

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Categoria di animali Contributo (fr./UBG)

SSRA URA Pascolo

c. Categorie di animali della specie caprina:

1. animali di sesso femminile, di età superiore a 90 190 –

un anno

2. animali di sesso maschile, di età superiore a – 190 –

un anno d. Categorie di animali della specie ovina:

1. animali di sesso femminile, di età superiore a – 190 –

un anno

2. animali di sesso maschile, di età superiore a – 190 –

un anno e. Categorie di animali della specie suina:

1. verri da allevamento, di età superiore a 6 mesi – 165 –

2. scrofe da allevamento non in lattazione, di età 155 370 –

superiore a 6 mesi

3. scrofe da allevamento in lattazione 155 165 –

4. suinetti svezzati 155 165 –

5. rimonte, di età inferiore a 6 mesi e suini 155 165 –

da ingrasso f. Conigli:

1. coniglie da riproduzione con almeno 4 figliate 280 – –

all’anno, inclusi gli animali giovani di età inferiore a 35 giorni circa

2. animali giovani, di età compresa tra circa 35 e 280 – –

100 giorni

g. Pollame da reddito:

1. galline produttrici di uova da cova e galli 280 290 –

2. galline produttrici di uova di consumo 280 290 –

3. pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione 280 290 –

di uova

4. polli da ingrasso 280 290 –

5. tacchini 280 290 –

h. Animali selvatici:

1. cervi – 80 –

2. bisonti – 80 –

5.13 Contributo per la durata d’utilizzo prolungata delle vacche

5.13.1 Il contributo per la durata d’utilizzo prolungata delle vacche per UBG am- monta a: a. per le vacche da latte: tra 10 franchi con una media di 3 parti e 200 franchi con una media di 7 parti e oltre; b. per le altre vacche: tra 10 franchi con una media di 4 parti e 200 franchi con una media di 8 parti e oltre.

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N. 6

6 Contributi per l’efficienza delle risorse

6.1 Contributo per l’impiego di una tecnica d’applicazione precisa

6.1.1 I contributi per la tecnica d’irrorazione della pagina inferiore della foglia am- montano al 75 per cento del prezzo d’acquisto per barra irrorante, tuttavia al massimo a 170 franchi per unità irrorante. 6.1.2 I contributi per le irroratrici dotate di sistemi antideriva nelle colture perenni ammontano al: a. 25 per cento del prezzo d’acquisto per atomizzatore a flusso d’aria tan- genziale, tuttavia al massimo a 6000 franchi; b. 25 per cento del prezzo d’acquisto per irroratrice con rilevatori di vege- tazione e atomizzatori a flusso d’aria tangenziale nonché per irroratrice a tunnel dotata di sistema di riciclo, tuttavia al massimo a 10 000 franchi.

6.2 Contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore

ridotto di azoto

6.2.1 Il contributo ammonta a 35 franchi per UBG e anno.

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Allegato 8 (art. 105 cpv. 1, 115a cpv. 1 e 2, nonché 115c cpv. 2)

Riduzione dei pagamenti diretti

Rimando parentetico

N. 2.2.3 lett. a Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Piano aziendale, elenco delle particelle, rapporto sulla 50 fr. per documento o per rotazione delle colture o modulo delle quote colturali, analisi del suolo bollettini di consegna per il concime aziendale o estratti da Si applica la riduzione sol- HODUFLU, registrazioni alimenti NPr, analisi del suolo tanto se la lacuna permane risalenti a oltre 10 anni, test delle irroratrici risalenti a oltre dopo il termine d’inoltro 3 anni incompleti, mancanti, errati, inutilizzabili o non validi suppletivo o se il docu- (all. 1 n. 1, 2.2 e 6.1a.1) mento non è inoltrato suc- cessivamente

N. 2.2.4 lett. c Lacuna per il punto di controllo Riduzione

c. Meno del 3,5 per cento di superfici per la promozione 20 punti per differenza della biodiversità sulla superficie coltiva aperta nella zona in %, min. 10 punti di pianura e collinare all’interno del Paese (art. 14a)

N. 2.2.6 lett. h Lacuna per il punto di controllo Riduzione

h. Impiego di prodotti fitosanitari tra il 15 novembre Ogni lacuna: 600 fr./ha × e il 15 febbraio (all. 1 n. 6.2.1) superficie interessata in ha Impiego di prodotti fitosanitari non autorizzati o vietati e applicazione non corretta (all. 1 n. 6.1, 6.2 e 6.3) Impiego non corretto di erbicidi (all. 1 n. 6.2.2) Lotta senza considerare o senza superare la soglia nociva (art. 18 cpv. 2, all. 1 n. 6.2.3) Inosservanza delle esigenze relative all’impiego di insetticidi, prodotti da irrorare e granulati (all. 1 n. 6.2.3)

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N. 2.2.9 lett. c Lacuna per il punto di controllo Riduzione

c. Impiego non autorizzato di prodotti fitosanitari diversi da Ogni lacuna: 600 fr./ha × quelli dell’elenco specifico (elenco dei prodotti fitosanitari superficie interessata del servizio d’omologazione dei prodotti fitosanitari dell’Ufficio della coltura in ha federale della sicurezza alimentare e di veterinaria) (all. 1 n. 8).

2.2.9a Irroratrici, dilavamento e deriva Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la prote- 500 fr. zione dei vegetali, dotate di un serbatoio di oltre 400 litri, non equipaggiate con un serbatoio d’acqua o un sistema automatico di pulizia interna (all. 1 n. 6.1a.2) b. Inadempimento, nell’utilizzo di prodotti fitosanitari, degli oneri 600 fr./ha × superficie stabiliti nell’omologazione relativi alla riduzione della deriva interessata in ha e/o del dilavamento c. Punteggio minimo di 1 punto non raggiunto con le misure per 600 fr./ha × superficie la riduzione della deriva e/o punteggio minimo di 1 punto non interessata in ha raggiunto con le misure per la riduzione del dilavamento

N. 2.4.21 e 2.4.25

2.4.21 Abrogato

2.4.25 Cereali in file distanziate

Lacuna per il punto di controllo Riduzione

Q I: Inadempimento di condizioni e oneri 200 % × CQ I (art. 57, 58, all. 4 n. 17)

Inserire dopo il n. 2.5 2.5a Contributi per l’agricoltura biologica 2.5a.1 Le riduzioni avvengono: a. mediante punti per lacune di cui ai numeri 2.5a.2–2.5a.5; b. mediante importi forfettari per lacune di cui ai numeri 2.5a.6–2.5a.10. I punti per lacune di cui ai numeri 2.5a.2–2.5a.5 sono convertiti in riduzioni applicando la formula seguente: somma dei punti meno 10 punti diviso per

100 e poi moltiplicato per i contributi totali per l’agricoltura biologica.

Se non sono state constatate lacune per i numeri 2.5a.2–2.5a.5, a quelle rela- tive alla detenzione di animali (n. 2.5a.6–2.5a.10) si applica una tolleranza: somma degli importi forfettari meno 200 franchi.

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Per le lacune nella detenzione di animali (n. 2.5a.6–2.5a.10), oltre agli importi forfettari, vengono assegnati anche punti. Se sommando i punti in ambito biologico (n. 2.5a.2–2.5a.10) e i punti PER (n. 2.2) nonché il 25 per cento dei punti URA (n. 2.9.10–2.9.14) si ottengono

110 punti o più, non vengono versati contributi per l’agricoltura biologica

nell’anno di contribuzione. In ogni caso si possono ridurre al massimo i contributi per l’agricoltura biolo- gica. Alla prima recidiva i punti e gli importi forfettari sono raddoppiati. A partire dalla seconda recidiva i punti o gli importi forfettari sono quadruplicati. Sono esclusi i numeri 2.5a.3 lettera g e 2.5a.10.

Ex n. 2.8.2–2.8.10

N. 2.6–2.7 c

2.6 Contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari

2.6.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di una percentuale dal contri- buto per la rinuncia a prodotti fitosanitari sulla superficie interessata. Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda reci- diva la riduzione è quadruplicata. Se vengono constatate contemporaneamente più lacune sulla stessa superficie, le riduzioni non sono cumulabili. Se durante la durata d’impegno di quattro anni viene notificata, per la prima volta, la rinuncia all’ulteriore partecipazione per una superficie di cui all’arti- colo 100 capoverso 3, non vengono versati contributi nell’anno di contribu- zione. A partire dalla seconda notifica di rinuncia all’ulteriore partecipazione nella durata d’impegno, la notifica di rinuncia è considerata una prima infra- zione delle condizioni e oneri.

2.6.2 Contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura

Lacuna per il punto di controllo Riduzione

Inadempimento di condizioni e oneri (art. 68) 200 % dei contributi

2.6.3 Contributo per la rinuncia a insetticidi e acaricidi in orticoltura e nella colti- vazione di bacche Lacuna per il punto di controllo Riduzione

Inadempimento di condizioni e oneri (art. 69) 200 % dei contributi

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2.6.4 Contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni Lacuna per il punto di controllo Riduzione

Inadempimento di condizioni e oneri (art. 70) 200 % dei contributi

2.6.5 Contributo per la gestione di superfici con colture perenni con mezzi ausiliari conformi all’agricoltura biologica Lacuna per il punto di controllo Riduzione

Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71) 200 % dei contributi

2.6.6 Contributo per la rinuncia a erbicidi in campicoltura e nelle colture speciali Lacuna per il punto di controllo Riduzione

Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71a) 200 % dei contributi

2.7 Contributo per la biodiversità funzionale: contributo per strisce

per organismi utili Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di una percentuale del contri- buto per strisce per organismi utili sulla superficie interessata. Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda reci- diva la riduzione è quadruplicata. Se vengono constatate contemporaneamente più lacune sulla stessa superficie, le riduzioni non sono cumulabili. Lacuna per il punto di controllo Riduzione

Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71b) 200 % dei contributi

2.7a Contributi per il miglioramento della fertilità del suolo 2.7a.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari o di una percentuale del contributo per il miglioramento della fertilità del suolo sulla superficie interessata. Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda reci- diva la riduzione è quadruplicata. Se vengono constatate contemporaneamente più lacune sulla stessa superficie, le riduzioni non sono cumulabili. L’inosservanza della durata d’impegno è considerata una lacuna a partire dalla seconda notifica di rinuncia all’ulteriore partecipazione. 2.7a.2 Contributo per una copertura adeguata del suolo Lacuna per il punto di controllo Riduzione

Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71c) 200 % dei contributi

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2.7a.3 Contributo per la lavorazione rispettosa del suolo di colture principali sulla superficie coltiva Lacuna per il punto di controllo Riduzione

Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71d) 200 % dei contributi

2.7b Contributo per misure per il clima: contributo per l’impiego efficiente dell’azoto Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di una percentuale del contri- buto per l’impiego efficiente dell’azoto sulla superficie interessata. Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda reci- diva la riduzione è quadruplicata. Lacuna per il punto di controllo Riduzione

Inadempimento di condizioni e oneri (art. 71e) 200 % dei contributi

2.7c Contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di una percentuale del contri- buto per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita per l’in- tera superficie inerbita dell’azienda o mediante la detrazione di un importo forfettario. Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda reci- diva la riduzione è quadruplicata. Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Bilancio foraggero utilizzato come prova non 200 fr. riconosciuto dall’UFAG, lacunoso, mancante, errato Se la lacuna permane o inutilizzabile (all. 5 n. 3.1); dati sugli animali non dopo il termine corrispondenti a quanto indicato in Suisse-Bilanz o suppletivo: 120 % dei nel bilancio foraggero (art. 71f, 71g, all. 5 n. 2–4); contributi superfici permanentemente inerbite, prati artificiali e altre superfici foraggere non corrispondenti a quanto indicato in Suisse-Bilanz o nel bilancio foraggero (art. 71f, 71g, all. 5 n. 2–4); rese delle superfici impiegate e calcolate (anche prati e colture intercalari) nel bilancio foraggero non verificate né plausibili. Differenze di resa non motivate (all. 5 n. 3.3); foraggi non elencati nella lista dei foraggi di base computati come tali (all. 5 n. 1.1); indicazione della quantità di foraggi complementari impiegata non plausibile (all. 5); razione computabile di foraggio di base ottenuto da colture intercalari superata (art. 71g cpv. 2); indicazione dei quantitativi di foraggi apportati e sottratti non comprovata da bollettini di consegna (all. 5 n. 5)

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Lacuna per il punto di controllo Riduzione

b. Razione annua di tutti gli animali da reddito che 120 % dei contributi consumano foraggio grezzo tenuti in azienda composta per meno del 90 per cento della SS da foraggio di base (art. 71g cpv. 1, all. 5 n. 1) o quota minima di foraggio ottenuto da prati e pascoli non rispettata (art. 71g cpv. 1, all. 5 n. 1.2)

N. 2.8 Abrogato

N. 2.9.1 e 2.9.2 2.9.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari e mediante l’assegnazione di punti. Questi vengono convertiti in importi per categoria di animali secondo l’articolo 73 e separatamente per i contributi SSRA, URA e per il pascolo applicando la formula seguente: somma dei punti meno 10 punti diviso per 100 e poi moltiplicato per i contri- buti URA, SSRA o per il pascolo per la rispettiva categoria di animali. Se la somma dei punti è uguale o superiore a 110, per l’anno di contribuzione non vengono versati contributi URA, SSRA o per il pascolo per la rispettiva categoria di animali. 2.9.2 Alla prima recidiva vengono aggiunti 50 punti al punteggio relativo a una la- cuna. A partire dalla seconda recidiva il punteggio relativo a una lacuna viene maggiorato di 100 punti o non vengono versati contributi URA, SSRA o per il pascolo per la rispettiva categoria di animali.

N. 2.9.4 lett. e e g Lacuna per il punto di controllo Riduzione

e. Agli animali non è concessa Animali della specie bovina e bufali 1.5.–31.10.: 4 l’uscita nei giorni richiesti (all. 6 lett. B n. 2.1, 2.3, 2.5 e 2.6) punti per giorno mancante 1.11.–30.4.: 6 punti per giorno mancante Animali della specie suina 4 punti per (all. 6 lett. B n. 3.1 e 3.2) giorno mancante Pollame da reddito (all. 6 lett. B n. 4.1, 4.2 e 4.3 g. Nei giorni con uscita al pascolo Tutte le categorie di animali, 60 punti gli animali delle specie ovina e ca- escluso il pollame da reddito e gli prina coprono meno del 25 per animali della specie suina (all. 6 cento del loro fabbisogno giorna- lett. B n. 2.4, 5.2, 5.3 e 6.2) liero di sostanza secca con foraggio ottenuto da pascoli. Nei giorni con uscita al pascolo agli animali della

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Lacuna per il punto di controllo Riduzione specie bovina e ai bufali nonché agli animali della specie equina non è concessa la superficie minima di pascolo

N. 2.9.5

2.9.5 Contributo per il pascolo per animali della specie bovina e bufali

Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Una o più categorie di animali Animali della specie bovina e 60 punti della specie bovina e i bufali, bufali (art. 75a cpv. 4) per i quali non è versato alcun contributo per il pascolo, nello stesso anno non ricevono alcun contributo URA (non notificata o riduzione di 110 punti) b. Rete parasole dal 1° novembre Animali della specie bovina e 10 punti al 28 febbraio bufali (all. 6 lett. B n. 1.5) c. La superficie di uscita non è Animali della specie bovina e 110 punti conforme alle esigenze generali bufali (all. 6 lett. B n. 1.3) d. La documentazione delle uscite Animali della specie bovina e 200 fr. non è conforme alle esigenze bufali (all. 6 lett. B n. 1.6) Nessuna ridu- zione se nello stesso anno e per la stessa catego- ria di animali i PD sono ridotti in relazione al re- gistro delle uscite per la protezione degli animali e. Agli animali non è concessa Animali della specie bovina 1.5.–31.10.: 4 l’uscita nei giorni richiesti e bufali nonché animali delle specie punti per giorno equina, caprina e ovina (all. 6 lett. B mancante n. 2.3, 2.5 e 2.6 nonché C n. 2.1) 1.11.–30.4.: 6 punti per giorno mancante f. Nei giorni con uscita al Animali della specie bovina Meno dell’80 %: pascolo gli animali coprono meno e bufali (all. 6 lett. C n. 2.2) 60 punti dell’80 per cento del loro fabbiso- Meno del 25 %: gno giornaliero di sostanza secca 110 punti con foraggio ottenuto da pascoli g. Superficie di uscita troppo piccola Animali della specie bovina Differenza infe- e bufali (all. 6 lett. B n. 2.7) riore al 10 %:

60 punti

Differenza del

10 % o oltre:

110 punti

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N. 2.10

2.10 Contributi per l’efficienza delle risorse

2.10.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari o di una percentuale dei contributi per l’efficienza delle risorse. Alla prima recidiva la riduzione è raddoppiata. A partire dalla seconda reci- diva la riduzione è quadruplicata.

2.10.2 Impiego di una tecnica d’applicazione precisa

Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Meno del 50 % degli ugelli della barra irrorante sono Restituzione del contributo per ugelli per l’irrorazione della pagina inferiore della l’acquisto di nuovi apparecchi o foglia (art. 82 cpv. 3) per l’equipaggiamento e ulteriori

500 fr.

b. Tipo di apparecchio dichiarato nella fattura non Restituzione del contributo per presente nell’azienda (art. 82 cpv. 3) l’acquisto di nuovi apparecchi o per l’equipaggiamento e ulteriori

1000 fr.

2.10.3 Contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto Lacuna per il punto di controllo Riduzione

a. Assenza di registrazioni oppure registrazioni lacunose, 200 fr. mancanti o errate secondo le istruzioni per il computo Riduzione del 200 % del totale dei di alimenti a tenore ridotto di sostanze nutritive dei mo- contributi per il foraggiamento duli complementari 6 «Correzione lineare in funzione scaglionato di suini a tenore ridotto del tenore di sostanze nutritive degli alimenti» e 7 «Bi- di azoto se la lacuna permane dopo lancio import/export» 22 nella Guida «Suisse-Bilanz» il termine suppletivo b. Superamento del valore limite di proteina grezza 200 % dei contributi specifico dell’azienda in grammi per megajoule energia digeribile suino (g/MJ EDS) dell’intera razione di foraggio di tutti i suini detenuti in azienda (all. 6a n. 3 e 5) Valore nutritivo del foraggio non adeguato al fabbiso- gno degli animali (art. 82c cpv. 1) Mancato utilizzo, nell’ingrasso di suini, durante il periodo d’ingrasso, di almeno due razioni di foraggio a tenore di proteina grezza in g/MJ EDS diverso. La razione utilizzata nella fase finale dell’ingrasso, riferita alla sostanza secca, rappresenta meno del 30 per cento dei foraggi utilizzati durante il periodo d’ingrasso

22 Le versioni dei moduli complementari applicabili possono essere consultate su

www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD).

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Allegato (n. III)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 31 ottobre 201823 sul coordinamento dei controlli delle

aziende agricole

Art. 5 cpv. 4 lett. b 4 In caso di prima notifica per un determinato tipo di pagamenti diretti o di reiscrizione dopo un’interruzione, va svolto un controllo in funzione del rischio nel primo anno di contribuzione. Per i seguenti tipi di pagamenti diretti si applicano deroghe: b. contributo per la biodiversità del livello qualitativo I, esclusi i maggesi da ro- tazione: primo controllo in funzione del rischio entro i primi due anni di con- tribuzione;

Art. 9a Disposizione transitoria della modifica del 13 aprile 2022 In caso di notifica per contributi di cui agli articoli 55 capoverso 1 lettera q, 70, 71, 71a–71e, 75a, 82b e 82c OPD24 negli anni 2023–2025 il primo controllo in funzione del rischio di cui all’articolo 5 capoverso 4 va svolto entro la fine del 2026.

2. Ordinanza del 23 ottobre 201325 sui contributi per singole colture

2bis Il contributo supplementare per barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero è versato se è versato anche uno dei seguenti contributi: a. contributo per l’agricoltura biologica ai sensi dell’articolo 66 dell’ordinanza del 23 ottobre 201326 sui pagamenti diretti (OPD); b. contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura ai sensi dell’articolo 68 OPD.

23 RS 910.15 24 RS 910.13 25 RS 910.17 26 RS 910.13

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3. Ordinanza del 7 dicembre 199827 sulla terminologia agricola

Art. 18a Coltura principale 1 La coltura principale è la coltura che occupa il terreno per più tempo nel corso del periodo di vegetazione e che è piantata al più tardi il 1° giugno. 2 Se a seguito di danni per cause di forza maggiore ai sensi dell’articolo 106 capo- versi 2 lettere f e g nonché 3 OPD28 la coltura principale piantata non può essere rac- colta e viene arata dopo il 1° giugno, la coltura piantata successivamente entro fine giugno è considerata una coltura principale se può essere raccolta regolarmente.

Titolo dopo l’art. 27 Sezione 5: Foraggio

Art. 28 Foraggio di base Per foraggio di base s’intendono: a. il foraggio ottenuto da superfici inerbite e terreni da strame: fresco, insilato o essiccato nonché la paglia; b. le colture campicole coltivate a scopo foraggero nelle quali si raccoglie la pianta intera: fresche, insilate o essiccate, senza tritello di pannocchie di mais; c. le radici di cicoria; d. le foglie di barbabietola, la polpa di barbabietola fresca e la polpa a di barba- bietola pressata; e. la frutta fresca; f. le patate non trasformate, compresi i cascami della cernita; g. i cascami e i sottoprodotti non essiccati o concentrati della valorizzazione delle patate, della frutta e della verdura.

Art. 29 Foraggio concentrato Per foraggio concentrato s’intendono tutti i foraggi di cui all’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza del 26 ottobre 201129 sugli alimenti per animali non contemplati dall’articolo 28.

27 RS 910.91 28 RS 910.13 29 RS 916.307

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4. Ordinanza del 3 novembre 202130 concernente Identitas AG

e la banca dati sul traffico di animali

Art. 43a Calcolo del numero di vacche macellate e dei rispettivi parti 1 Identitas AG calcola annualmente il numero di vacche da latte macellate e dei ri- spettivi parti nonché il numero delle altre vacche macellate e dei rispettivi parti ai sensi degli articoli 36 capoverso 1bis e 37 capoversi 7 e 8 OPD31.

2 Salva i dati di cui al capoverso 1 nel calcolatore di UBG.

3 Li mette a disposizione dei servizi cantonali competenti, dell’UFAG e dell’Ufficio federale di statistica.

Art. 45a Allestimento dell’elenco delle vacche macellate e dei rispettivi parti Entro 15 giorni dalla scadenza dei periodi di calcolo di cui all’articolo 36 OPD32, Identitas AG mette a disposizione dei detentori di animali per via elettronica un elenco con i dati di cui all’articolo 43a.

30 RS 916.404.1 31 RS 910.13 32 RS 910.13

Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2022 264

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