AS 2022 289
Legge sul Tribunale federale
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Legge sul Tribunale federale (LTF)
Modifica del 1° ottobre 2021
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 4 febbraio 20211; visto il parere del Consiglio federale del 14 aprile 20212, decreta:
I La legge del 17 giugno 20053 sul Tribunale federale è modificata come segue:
Art. 122 lett. a La revisione di una sentenza del Tribunale federale per violazione della Convenzione del 4 novembre 19504 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda- mentali (CEDU) può essere domandata se: a. la Corte europea dei diritti dell’uomo ha constatato in una sentenza definitiva (art. 44 CEDU) che la CEDU o i suoi protocolli sono stati violati oppure ha chiuso la causa con una composizione amichevole (art. 39 CEDU);
II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
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Allegato (cifra II)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge federale del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa
Art. 66 cpv. 2 lett. d
2 Essa procede, inoltre, alla revisione della sua decisione, a domanda di
una parte, se: d. la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato in una sen- tenza definitiva che la Convenzione del 4 novembre 19507 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) o i suoi protocolli sono stati violati oppure ha chiuso la causa con una composizione amichevole (art. 39 CEDU), per quanto un indennizzo non sia atto a compensare le conseguenze della violazione e la revisione sia necessaria per ovviarvi.
2. Codice di procedura civile8
Art. 328 cpv. 2 lett. a 2 La revisione può essere chiesta per violazione della Convenzione del 4 novembre 19509 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) se: a. la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato in una sentenza definitiva (art. 44 CEDU) che la CEDU o i suoi protocolli sono stati violati oppure ha chiuso la causa con una composizione amichevole (art. 39 CEDU);
Art. 396 cpv. 2 lett. a
2 La revisione può essere chiesta per violazione della CEDU10 se:
a. la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato in una sentenza definitiva (art. 44 CEDU) che la CEDU o i suoi protocolli sono stati violati oppure ha chiuso la causa con una composizione amichevole (art. 39 CEDU);
6 RS 172.021 7 RS 0.101 8 RS 272 9 RS 0.101 10 RS 0.101
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3. Codice di procedura penale11
Art. 410 cpv. 2 lett. a 2 La revisione per violazione della Convenzione del 4 novembre 195012 per la salva- guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) può essere chiesta se: a. la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato con sentenza definitiva (art. 44 CEDU) che la CEDU o i suoi Protocolli sono stati violati oppure ha chiuso la causa con una composizione amichevole (art. 39 CEDU);
4. Procedura penale militare del 23 marzo 197913
Art. 200 cpv. 1 lett. f 1 La revisione di un decreto d’accusa o di una sentenza esecutori può essere chiesta se: f. la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato in una sentenza definitiva che la Convenzione del 4 novembre 195014 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) o i suoi protocolli sono stati violati oppure ha chiuso la causa con una composizione amichevole (art. 39 CEDU), per quanto un indennizzo non sia atto a compensare le conseguenze della violazione e la revisione sia necessaria per ovviarvi; in tal caso, la domanda di revisione deve essere presentata entro 90 giorni da quello in cui la sentenza o la decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo è divenuta definitiva.
11 RS 312.0 12 RS 0.101 13 RS 322.1 14 RS 0.101
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