AS 2022 29
Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) (Proroga dei provvedimenti, abbreviazione della durata di validità dei certificati di vaccinazione e di guarigione, rinuncia alla registrazione dei dati di contatto, deroghe all’obbligo del certificato per membri di delegazioni internazionali, disposizioni particolari per gli esami federali di maturità e di maturità professionale). Correzione
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Correzione (art. 10 cpv. 1 LPubb)
Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) (Proroga dei provvedimenti, abbreviazione della durata di validità dei certificati di vaccinazione e di guarigione, rinuncia alla registrazione dei dati di contatto, deroghe all’obbligo del certificato per membri di delegazioni internazionali, disposizioni particolari per gli esami federali di maturità e di maturità professionale)
Modifica del 19 gennaio 2022 (RU 2022 21; RS 818.101.26)
Cifra I, art. 10
Invece di:
Art. 10 cpv. 2 lett. c ed e nonché 3, frase introduttiva e lett. c
2 Il piano di protezione deve prevedere i seguenti provvedimenti:
c. Abrogata e. provvedimenti concernenti il rispetto della distanza, a meno che l’accesso sia limitato alle persone provviste di un certificato di vaccinazione, guarigione o test o limitato ulteriormente. 3 Se l’accesso è limitato alle persone con un certificato di vaccinazione, guarigione o test o limitato ulteriormente, il piano di protezione deve contenere anche i seguenti provvedimenti: c. provvedimenti concernenti le persone provviste di un certificato di cui all’ar- ticolo 3a capoverso 4 attestante che non possono farsi vaccinare per un motivo medico.
2022-0204 RU 2022 29
Ordinanza COVID-19 situazione particolare. Correzione RU 2022 29
Leggasi:
Art. 10 cpv. 2 e 3
2 Il piano di protezione deve prevedere i seguenti provvedimenti:
a. provvedimenti concernenti l’igiene e l’aerazione; b. provvedimenti concernenti il rispetto dell’obbligo di portare una mascherina facciale secondo l’articolo 6; c. Abrogata d. provvedimenti concernenti le persone che secondo l’articolo 6 capoverso 2 non devono portare una mascherina facciale; e. provvedimenti concernenti il rispetto della distanza, a meno che l’accesso sia limitato alle persone provviste di un certificato di vaccinazione, guarigione o test o limitato ulteriormente. 3 Se l’accesso è limitato alle persone con un certificato di vaccinazione, guarigione o test o limitato ulteriormente, il piano di protezione deve contenere anche i seguenti provvedimenti: a. provvedimenti per l’attuazione della limitazione dell’accesso; b. provvedimenti concernenti le persone con un certificato di deroga COVID-19 secondo l’articolo 21a dell’ordinanza sui certificati COVID-19 del 4 giugno 20211; c. provvedimenti concernenti le persone provviste di un certificato di cui all’ar- ticolo 3a capoverso 4 attestante che non possono farsi vaccinare per un motivo medico.
Cifra IV cpv. 6 lett. a
Invece di:
6 Hanno validità illimitata:
a. gli articoli 7 e 8 nonché l’allegato 2 numeri 1.2, 1.3, 2.1 e 2.2;
Leggasi:
6 Hanno validità illimitata:
a. il titolo prima dell’articolo 7, gli articoli 79 nonché l’allegato 2 numeri 1.2, 1.3, 2.1 e 2.2;
24 gennaio 2022 Cancelleria federale
1 RS 818.102.2