AS 2022 421
Ordinanza del DFF
sulle agevolazioni doganali per le merci
in base allo scopo d’impiego
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Preambolo
L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini,
visto l’articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane,
ordina:
I
L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 aprile 20072 sulle agevolazioni doganali è modificato come segue:
Modifica dell’aliquota di dazio per la voce di tariffa 1104.2932
Voce di tariffa | Designazione della merce | Impiego | Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo |
|---|---|---|---|
1104. 29 32 | Altri cereali lavorati, di orzo | per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento | 5.40 |
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2022.
19 luglio 2022 | Ufficio federale della dogana Christian Bock |