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AS 2022 44

Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, dal Protocollo del 16 novembre 1982 e dal Protocollo del 12 febbraio 2004

RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, dal Protocollo del 16 novembre 1982 e dal Protocollo del 12 febbraio 20041

Conclusa a Parigi il 29 luglio 1960 Approvata dall’Assemblea federale il 13 giugno 20082 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 9 marzo 2009 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2022

Testo originale

I governi della Repubblica Federale di Germania, del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, del Regno di Spagna, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica Francese, della Repubblica Ellenica, della Repubblica Italiana, del Regno di Norvegia, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica Portoghese, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Svezia, della Confederazione Svizzera e della Repubblica Turca,3 considerando che l’Agenzia dell’OCSE per l’energia nucleare, creata nel quadro della Organizzazione europea per la cooperazione economica (che nel seguito del presente documento sarà chiamata «Organizzazione»)4, ha il compito di promuovere nei Paesi partecipanti l’elaborazione e l’armonizzazione di legislazioni riguardanti l’energia nu- cleare, particolarmente per quanto riguarda la responsabilità civile e assicurazione sui rischi atomici; desiderosi di assicurare un risarcimento adeguato ed equo alle persone che rimangono vittime di danni causati da incidenti nucleari, pur prendendo le misure necessarie ad

RS 0.732.44 1 Testo consolidato ufficioso della Convenzione di Parigi che incorpora le disposizioni dei tre Protocolli emendativi summenzionati. 2 RU 2022 42 3 La designazione degli Stati firmatari è quella figurante nel Protocollo del 12 febbraio 2004. Notare che la Repubblica austriaca e il Granducato del Lussemburgo hanno firmato la Convenzione di Parigi e il suo Protocollo addizionale del 1964 nonché il Protocollo del 1982 ma non hanno ratificato tali strumenti. Essi non hanno inoltre firmato il Protocollo del 12 febbraio 2004. La Repubblica di Slovenia ha aderito alla Convenzione di Parigi, emendata dal Protocollo addizionale del 1964 e dal Protocollo del 1982 con effetto dal 16 ottobre 2001; essa ha firmato il Protocollo del 12 febbraio 2004. 4 L’Organizzazione europea di cooperazione economica (OECE), dal 30 settembre 1961, è diventata l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) confor- memente alle disposizioni della Convenzione relativa all’Organizzazione per la coopera- zione e lo sviluppo economici del 14 dicembre 1960. Inoltre, in seguito alla Decisione del Consiglio dell’OCSE del 17 maggio 1972 [C(72)106(Final)] l’Agenzia europea per l’energia nucleare (AEEN) è denominata Agenzia dell’OCSE per l’energia nucleare (AEN).

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assicurare che non venga ostacolato lo sviluppo della produzione e dell’impiego dell’energia nucleare a scopi pacifici; convinti della necessità di unificare le norme fondamentali applicabili nei vari Paesi alla responsabilità derivante da tali incidenti, pur lasciando a questi Paesi la responsa- bilità di prendere, sul piano nazionale, le misure complementari che ritengono neces- sarie, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 a) Ai fini della presente Convenzione: i) «incidente nucleare» significa qualsiasi fatto o successione di fatti aventi la stessa origine che abbiano causato danni nucleari; ii) «impianto nucleare» significa i reattori, ad eccezione di quelli che fanno parte di un mezzo di trasporto; gli impianti per la preparazione o la fab- bricazione di sostanze nucleari; gli impianti per la separazione degli iso- topi di combustibili nucleari, gli impianti per il riprocessamento di com- bustibili nucleari irradiati; gli impianti d’immagazzinamento delle sostanze nucleari, ad esclusione dello stoccaggio di tali sostanze durante il trasporto; gli impianti destinati allo smaltimento di sostanze nucleari; ogni reattore, stabilimento o impianto in corso di messa fuori esercizio, nonché ogni altro impianto in cui sono detenuti combustibili nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi, e che sia di volta in volta designato dal Comitato Direttivo per l’Energia Nucleare dell’Organizzazione (di se- guito denominato «Comitato direttivo»); ogni Parte contraente può deci- dere che due o più impianti nucleari aventi il medesimo esercente e che si trovino sullo stesso sito, nonché ogni altro impianto su questo sito, dove sono detenuti combustibili nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi, saranno considerati alla stregua di un unico impianto nucleare; iii) «combustibili nucleari» significa le materie fissili comprendenti l’uranio sotto forma di metallo, lega o composto chimico (compreso l’uranio naturale), il plutonio sotto forma di metallo, lega o composto chimico, come anche qualsiasi altra materia fissile designata dal Comitato diret- tivo. iv) «prodotti o rifiuti radioattivi» significa le materie radioattive prodotte o rese radioattive mediante esposizione alle radiazioni inerenti alle opera- zioni di produzione e di impiego di combustibili nucleari; questo termine non include i combustibili nucleari né i radioisotopi che, fuori di un im- pianto nucleare siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, per scopi industriali, commerciali, agricoli, medici e scientifici; v) «sostanze nucleari» significa i combustibili nucleari (esclusi l’uranio naturale e l’uranio impoverito) e i prodotti e i rifiuti radioattivi;

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vi) «esercente di un impianto nucleare» significa la persona designata o riconosciuta dalle autorità pubbliche competenti come l’esercente di tale impianto nucleare; vii) «danno nucleare» significa:

1. qualsiasi decesso o danno alle persone,

2. ogni perdita di beni o qualsiasi danno ai beni,

e, per ciascuna delle seguenti categorie, nella misura determinata dal diritto del tribunale competente:

3. qualsiasi perdita economica risultante da una perdita o da un danno

di cui ai numeri 1 o 2 precedenti, sempreché non sia incluso in questi numeri, se è subìto da una persona legittimata a chiedere il risarci- mento di tale perdita o danno,

4. il costo delle misure di reintegro di un ambiente degradato, salvo

che tale degrado sia irrisorio, se tali misure sono effettivamente adottate o devono esserlo e nella misura in cui tale costo non sia incluso nel numero 2 precedente,

5. qualsiasi mancato guadagno collegato con un interesse economico

diretto in qualsiasi uso o godimento dell’ambiente, risultante da un importante degrado di tale ambiente e sempreché tale mancato gua- dagno non sia incluso nel numero 2 precedente,

6. il costo delle misure preventive e di ogni altra perdita o danno cau-

sato da tali misure, trattandosi dei numeri da 1 a 5 di cui sopra, nella misura in cui la perdita o il danno derivi o risulti da radiazioni ionizzanti emesse da qualsiasi sorgente di radiazioni situata all’interno di un impianto nucleare o emesse da combustibili nucleari o da prodotti o rifiuti radioattivi che si trovino in un impianto nucleare, o emesse da sostanze nucleari che pro- vengano da un impianto nucleare o che vi abbiano origine o che vi siano inviate, sia che la perdita o il danno risulti dalle proprietà radioattive di tali materie, sia che tale perdita o danno risulti dalla combinazione di queste proprietà con le proprietà tossiche, esplosive o altre proprietà pericolose di tali materie; viii) «misure di reintegro» significa tutti i provvedimenti ragionevoli appro- vati dalle autorità competenti della Parte contraente in cui le misure ven- gono prese e che mirano a reintegrare o a ristabilire componenti dell’am- biente danneggiati o distrutti, o ad introdurre, quando ciò sia ragionevole, l’equivalente di tali componenti nell’ambiente. La legislazione della Parte contraente in cui il danno nucleare è subìto, determina chi è abili- tato a prendere tali provvedimenti; ix) «misure preventive» significa tutti i provvedimenti ragionevoli, da chiunque adottati dopo la sopravvenienza di un incidente nucleare o di un avvenimento che crea una minaccia grave ed imminente di danno nucleare, per prevenire o ridurre al minimo i danni nucleari di cui al paragrafo (a)(vii) numeri 1–5, fatta salva l’approvazione delle autorità competenti, se ciò è richiesto dalla legislazione della Parte contraente dove le misure sono state adottate;

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x) «misure ragionevoli» significa tutti i provvedimenti considerati adeguati e proporzionati dal diritto del tribunale competente in considerazione di tutte le circostanze, ad esempio:

1. natura ed ampiezza del danno nucleare subìto oppure, in caso di mi-

sure preventive, natura ed ampiezza del rischio di tale danno;

2. grado di probabilità, nel momento in cui queste misure sono adot-

tate, che esse siano efficaci;

3. relative conoscenze scientifiche e tecniche.

b) Il Comitato direttivo potrà escludere qualsiasi impianto nucleare, combusti- bile nucleare o sostanza nucleare dal campo di applicazione della presente Convenzione quando, a parere del Comitato direttivo, la piccola entità del rischio ad essi inerente giustifichi tale esclusione.

Art. 2 a) La presente Convenzione si applica ai danni nucleari subìti sul territorio o in qualsiasi zona marittima stabilita in conformità al diritto internazionale ovvero, eccetto che sul territorio di uno Stato non Contraente non indicato ai capoversi da (ii) a (iv) del presente paragrafo, a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolato, i) di una Parte contraente; ii) di uno Stato non Contraente il quale, al momento dell’incidente nucleare, è Parte contraente della Convenzione di Vienna relativa alla responsabi- lità civile in materia di danni nucleari del 21 maggio 19635 ed ogni suc- cessivo emendamento a tale Convenzione che sia in vigore per detta Parte, e del Protocollo Comune relativo all’applicazione della Conven- zione di Vienna e della Convenzione di Parigi del 21 settembre 19886, a patto tuttavia che la Parte contraente della Convenzione di Parigi sul cui territorio è situato l’impianto nucleare dell’esercente responsabile, sia Parte contraente di tale Protocollo Comune; iii) di uno Stato non Contraente il quale, al momento dell’incidente nucleare, non ha un impianto nucleare sul suo territorio o in qualsiasi zona marit- tima da esso stabilita in conformità al diritto internazionale; iv) di ogni altro Stato non Contraente nel quale sia in vigore, al momento dell’incidente nucleare, una legislazione relativa alla responsabilità nu- cleare che concede vantaggi equivalenti su base di reciprocità e che si basi su princìpi identici a quelli della presente Convenzione, ivi com- presa fra l’altro, la responsabilità oggettiva dell’esercente responsabile, la responsabilità esclusiva dell’esercente o disposizioni aventi il mede- simo effetto, l’esclusiva competenza di una unica giurisdizione, un pari trattamento di tutte le vittime di un incidente nucleare, il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze, il libero trasferimento di indennizzo, inte- ressi e spese.

5 Non pubblicata nella RU.

6 RS 0.732.441

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b) Nulla nel presente articolo pregiudica la facoltà di una Parte contraente, sul cui territorio è situato l’impianto nucleare dell’esercente responsabile, di pre- vedere nella sua legislazione un campo di applicazione più ampio in relazione alla presente Convenzione.

Art. 3 a) L’esercente di un impianto nucleare è responsabile in conformità alla presente Convenzione di qualsiasi danno nucleare ad esclusione: i) dei danni causati allo stesso impianto nucleare e ad ogni altro impianto nucleare anche in corso di costruzione, che si trovi sul sito dove è instal- lato quell’impianto; ii) dei danni ai beni che si trovino su quello stesso sito e che siano o debbano essere utilizzati in connessione con uno o l’altro di quegli impianti, qualora risulti che il danno è causato da un incidente nucleare avvenuto in uno di tali impianti o che coinvolge sostanze nucleari provenienti da tali impianti, fatte salve le disposizioni dell’articolo 4. b) Quando danni nucleari sono causati congiuntamente da un incidente nucleare e da un incidente diverso da un incidente nucleare, il danno causato da questo secondo incidente, nella misura in cui non può essere separato con certezza dal danno nucleare causato dall’incidente nucleare, è considerato un danno causato da quest’ultimo incidente. Se il danno nucleare è causato congiunta- mente da un incidente nucleare e da un’emissione di radiazioni ionizzanti che non è prevista dalla presente Convenzione, nessuna disposizione della pre- sente Convenzione potrà limitare o in altro modo pregiudicare la responsabi- lità di qualsiasi persona, per quanto concerne tale emissione di radiazioni ionizzanti.

Art. 4 Nel caso di trasporto di sostanze nucleari, ivi compresa la messa in magazzino nel corso del trasporto, e senza pregiudizio dell’articolo 2: a) L’esercente di un impianto nucleare sarà responsabile, in conformità della pre- sente Convenzione, per qualsiasi danno, se sarà provato che questo è stato causato da un incidente nucleare occorso fuori di tale impianto e nel quale siano coinvolte sostanze nucleari in corso di trasporto da detto impianto, sol- tanto se l’incidente avrà avuto luogo: i) prima che la responsabilità per gli incidenti nucleari riconducibili a tali sostanze nucleari sia stata assunta, conformemente a un contratto scritto, dall’esercente di un altro impianto nucleare; ii) prima che l’esercente di un altro impianto nucleare abbia preso in conse- gna le sostanze nucleari, se il contratto scritto non prevede espressamente disposizioni in tal senso; iii) prima che la persona debitamente autorizzata ad esercitare il reattore le abbia prese in consegna, se le sostanze nucleari sono destinate a un reat- tore che è parte di un mezzo di trasporto;

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iv) prima che le sostanze nucleari di cui trattasi siano state scaricate dal mezzo di trasporto mediante il quale sono arrivate nel territorio di uno Stato non contraente, se il destinatario è situato nel territorio di quello Stato. b) L’esercente di un impianto nucleare sarà responsabile, in conformità della pre- sente Convenzione, per qualsiasi danno, se sarà provato che questo è stato causato da un incidente nucleare occorso fuori di tale impianto e nel quale siano coinvolte sostanze nucleari in corso di trasporto verso detto impianto, soltanto se l’incidente avrà avuto luogo: i) dopo che la responsabilità per l’incidente nucleare causato dalle sostanze nucleari gli è stata trasferita, secondo un contratto scritto, dall’esercente di un altro impianto nucleare; ii) dopo che ha preso in consegna le sostanze nucleari, se il contratto scritto non prevede espressamente disposizioni in tal senso; iii) dopo che ha preso in consegna le sostanze nucleari dall’esercente di un reattore che è parte di un mezzo di trasporto; iv) dopo che sono state caricate sul mezzo di trasporto mediante il quale devono lasciare il territorio di uno Stato non Contraente, se le sostanze nucleari sono state inviate, con l’accordo scritto dell’esercente, da una persona che si trova sul territorio di detto Stato. c) Il trasferimento di responsabilità all’esercente di un altro impianto nucleare in conformità ai paragrafi (a)(i) e (ii) e (b)(i) e (ii) del presente articolo può essere effettuato solo se questo esercente ha un interesse economico diretto riguardo alle sostanze nucleari in corso di trasporto. d) L’esercente responsabile, a norma della presente Convenzione, consegnerà al vettore un certificato rilasciato da o per conto dell’assicuratore oppure da o per conto di un altro garante finanziario che fornisca la garanzia finanziaria prevista dall’articolo 10. Una Parte contraente può tuttavia escludere tale ob- bligo per i trasporti che avvengono esclusivamente all’interno del proprio ter- ritorio. Detto certificato dovrà indicare il nome e l’indirizzo di tale esercente nonché l’ammontare, il genere e la durata della garanzia. Queste indicazioni non potranno esser contestate dalla persona dalla quale o per conto della quale il certificato è stato rilasciato. Il certificato indicherà pure le sostanze nucleari

e l’itinerario coperti dalla garanzia, ed includerà una dichiarazione dell’auto- rità pubblica competente attestante che la persona nominata nel certificato è un esercente ai sensi della presente Convenzione. e) Una Parte contraente potrà disporre, mediante apposite leggi, che, alle condi- zioni che potranno essere da dette leggi stabilite e dopo aver ottemperato alle disposizioni dell’articolo 10(a), un vettore possa, a sua richiesta e col con- senso dell’esercente di un impianto nucleare situato nel territorio di detta Parte contraente, su decisione dell’autorità pubblica competente, rendersi responsa- bile, a norma della presente Convenzione, in vece di tale esercente. In tal caso, a tutti i fini della presente Convenzione, il vettore sarà considerato, rispetto agli incidenti nucleari che avvengono nel corso del trasporto delle sostanze

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nucleari, come esercente di un impianto nucleare situato nel territorio della Parte contraente che ha emanato le leggi sopra menzionate.

Art. 5 a) Se il combustibile nucleare o i prodotti o i rifiuti radioattivi coinvolti in un incidente nucleare sono stati tenuti in più di un impianto nucleare e si trovano in un impianto nucleare nel momento in cui viene causato il danno, nessuno degli esercenti degli impianti nucleari nei quali essi sono stati tenuti preceden- temente sarà responsabile dei danni. b) Tuttavia, se un danno nucleare è causato da un incidente nucleare sopravve- nuto in un impianto nucleare e coinvolgente unicamente le sostanze nucleari che vi sono immagazzinate in corso di trasporto, l’esercente di questo im- pianto non è responsabile quando un altro esercente o altra persona è respon- sabile ai sensi dell’articolo 4. c) Se i combustibili nucleari, i prodotti o i rifiuti radioattivi coinvolti in incidente nucleare sono stati tenuti in più di un impianto nucleare e non si trovano in un impianto nucleare nel momento in cui viene causato il danno, è responsabile l’esercente dell’ultimo impianto in cui si trovavano prima dell’incidente nu- cleare oppure l’esercente che li ha presi in consegna ulteriormente o che ne ha assunto la responsabilità in virtù di un contratto scritto. d) Se il danno nucleare comporta la responsabilità di più esercenti in conformità alla presente Convenzione, la loro responsabilità è solidale; tuttavia, quando tale responsabilità risulta dal danno nucleare causato da un incidente nucleare che coinvolge sostanze nucleari in corso di trasporto, sia in un unico mezzo di trasporto sia, in caso di stoccaggio durante il trasporto, in un unico impianto nucleare, l’ammontare totale massimo della responsabilità di tali esercenti è pari all’ammontare maggiore stabilito per uno di detti esercenti secondo l’ar- ticolo 7. In nessun caso, la responsabilità di un esercente risultante da un in- cidente nucleare può superare l’ammontare stabilito, per quanto lo concerne, secondo l’articolo 7.

Art. 6 a) Il diritto al risarcimento dei danni causati da un incidente nucleare può essere esercitato soltanto contro un esercente che sia responsabile a norma della pre- sente Convenzione; detto diritto potrà ugualmente essere esercitato contro l’assicuratore o contro qualsiasi altra persona che abbia dato una garanzia finanziaria all’esercente a norma dell’articolo 10, quando la legge nazionale prevede il diritto di azione diretta contro l’assicuratore o contro chiunque abbia dato all’esercente una garanzia finanziaria. b) Nessun’altra persona sarà responsabile dei danni causati da un incidente nucleare, salva restando l’applicazione di qualsiasi accordo internazionale nel campo dei trasporti, che sia in vigore, o aperto alla firma, alla ratifica o all’ade- sione alla data della presente Convenzione.

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c) i) Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica la respon- sabilità:

1. di qualsiasi persona fisica, per danno nucleare causato da un inci-

dente nucleare del quale l’esercente, in virtù dell’articolo 3(a) o dell’articolo 9 non è responsabile in base alla presente Convenzione e che risulti da un’azione od omissione di tale persona fisica com- piuta con l’intenzione di provocare un danno;

2. di una persona debitamente autorizzata ad esercitare un reattore

facente parte di un mezzo di trasporto, per danno nucleare causato da un incidente nucleare, quando l’esercente non è responsabile di questo danno ai sensi dell’articolo 4(a)(iii) o (b)(iii). ii) l’esercente non può essere considerato, fuori della presente Convenzione, responsabile di un danno nucleare causato da un incidente nucleare. d) Chi ha risarcito danni causati da un incidente nucleare in virtù di un accordo internazionale di cui al paragrafo (b) del presente articolo o in virtù della legislazione di uno Stato non contraente acquista per surrogazione, fino a con- correnza della somma risarcita, i diritti di cui avrebbe beneficiato in virtù della presente Convenzione la persona in tal modo indennizzata. e) Se l’esercente dimostra che il danno nucleare risulta interamente o in parte o da grave negligenza della persona che ha subìto il danno, ovvero da azione od omissione di detta persona intesa a provocare il danno, il tribunale compe- tente, se il diritto nazionale lo contempla, può esonerare l’esercente in tutto o in parte dall’obbligo di risarcimento del danno subito da tale persona. f) L’esercente avrà diritto di rivalsa soltanto: i) se il danno causato da un incidente nucleare è dovuto ad un’azione od omissione compiuta con l’intenzione di provocare un danno, contro la persona fisica che ha commesso tale azione od omissione intenzional- mente; ii) se e nella misura in cui la rivalsa è prevista da contratto. g) Se l’esercente ha diritto di rivalsa in qualsiasi misura, a termini del paragra- fo (f) del presente articolo, nei confronti di qualsiasi soggetto, questi non ha diritto di ricorso, per la stessa qualsiasi misura, nei confronti dell’esercente ai sensi del paragrafo (d) del presente articolo. h) Quando le disposizioni riguardanti un sistema di assicurazioni nazionali con- tro le malattie, di sicurezza sociale, di indennità per gli infortuni sul lavoro, o per le malattie professionali prevedono anche indennità per danni causati da incidenti nucleari, i diritti dei beneficiari delle disposizioni suddette e le loro eventuali rivalse saranno determinati dalla legge della Parte contraente o dalle prescrizioni dell’organizzazione intergovernativa che ha istituito tale sistema.

Art. 7 a) Ogni Parte contraente deve prevedere nella sua legislazione che la responsa- bilità dell’esercente per i danni nucleari causati da ciascun incidente nucleare non sia inferiore a 700 milioni di euro.

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b) Nonostante il paragrafo (a) del presente articolo e l’articolo 21 paragrafo (c), una Parte contraente può: i) in considerazione della natura dell’impianto nucleare in causa e delle pre- vedibili conseguenze di un incidente che lo coinvolga, fissare un limite di responsabilità meno elevato per tale impianto, senza tuttavia che l’am- montare in tal modo stabilito possa essere inferiore a 70 milioni di euro; ii) in considerazione della natura delle sostanze nucleari in causa e delle prevedibili conseguenze di un incidente che le coinvolga, fissare un limite di responsabilità meno elevato per il trasporto di sostanze nucleari, senza tuttavia che l’ammontare in tal modo stabilito possa essere infe- riore a 80 milioni di euro. c) Il risarcimento dei danni nucleari causati al mezzo di trasporto sul quale le sostanze nucleari in questione si trovano al momento dell’incidente nucleare, non può avere come effetto quello di ridurre la responsabilità dell’esercente per gli altri danni nucleari sino a un limite inferiore sia a 80 milioni di euro, sia ad un ammontare maggiore stabilito dalla legislazione di una Parte con- traente. d) I limiti di responsabilità stabiliti in virtù dei paragrafi (a) o (b) del presente articolo o dell’articolo 21(c) per la responsabilità degli esercenti d’impianti nucleari situati sul territorio di una Parte contraente, nonché le disposizioni della legislazione di una Parte contraente adottate ai sensi del paragrafo (c) del presente articolo, si applicano alla responsabilità di tali esercenti a pre- scindere dal luogo dell’incidente nucleare. e) Una Parte contraente può subordinare il transito di sostanze nucleari attraverso il suo territorio alla condizione che il limite massimo di responsabilità dell’esercente straniero in causa possa essere aumentato, qualora essa ritenga che tale limite non copre adeguatamente i rischi di un incidente nucleare; tut- tavia, il limite massimo così incrementato non può eccedere il limite massimo di responsabilità degli esercenti d’impianti nucleari situati sul territorio di tale Parte contraente. f) Le disposizioni del paragrafo (e) del presente articolo non si applicano: i) al trasporto in mare ove esista, ai sensi del diritto internazionale, un di- ritto di rifugio nei porti di tale Parte contraente a seguito di un pericolo

imminente, o un diritto di passaggio inoffensivo attraverso il suo territo- rio; ii) al trasporto aereo, ove esista, in forza di un accordo o del diritto interna- zionale, un diritto di sorvolo del territorio o di atterraggio sul territorio di detta Parte contraente. g) Quando la presente Convenzione è applicabile ad uno Stato non Contraente in conformità all’articolo 2(a)(iv), ogni Parte contraente può stabilire per danni nucleari limiti di responsabilità meno elevati dei limiti minimi stabiliti in conformità al presente articolo o all’articolo 21(c), sempre che questo Stato non conceda vantaggi di limiti equivalenti su base di reciprocità.

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h) Gli interessi e le spese liquidati dal Tribunale in azioni legali di risarcimento ai sensi della presente Convenzione, non sono considerati risarcimento ai sensi della presente Convenzione e sono dovuti dall’esercente in aggiunta all’ammontare del risarcimento eventualmente dovuto in forza del presente articolo. i) Gli importi previsti nel presente articolo possono essere convertiti in valuta nazionale in cifra tonda. j) Ciascuna Parte contraente prende le disposizioni necessarie affinché le per- sone che hanno subìto danni nucleari possano far valere i loro diritti ad un risarcimento senza dover intentare procedimenti separati a seconda dell’ori- gine dei fondi destinati a tale risarcimento.

Art. 8 a) Il diritto al risarcimento ai sensi della presente Convenzione è soggetto a pre- scrizione o decadenza se l’azione non è intentata: i) in caso di decesso o di danni alle persone, entro trent’anni a decorrere dalla data dell’incidente nucleare; ii) in caso di ogni altro danno nucleare, entro dieci anni a decorrere dalla data dell’incidente nucleare. b) La legislazione nazionale può tuttavia fissare termini superiori a quelli di cui al precedente paragrafo (a) (i) o (ii), se la Parte contraente sul cui territorio è situato l’impianto nucleare di cui l’esercente è responsabile ha adottato misure per coprire la responsabilità dell’esercente riguardo alle azioni legali di risar- cimento intentate dopo la scadenza dei termini di cui al precedente paragrafo (a) (i) o (ii) e durante il periodo più lungo eventualmente fissato dalla legisla- zione nazionale. c) Tuttavia, se un periodo più lungo è previsto in conformità al paragrafo (b) precedente, le azioni di risarcimento intentate durante questo periodo non pos- sono in alcun caso pregiudicare il diritto al risarcimento, ai sensi della presente Convenzione, delle persone che hanno intentato dette azioni nei riguardi dell’esercente prima della scadenza: i) di un termine di trent’anni in caso di decesso o di danni alle persone; ii) di un termine di dieci anni in caso di ogni altro danno nucleare. d) La legislazione nazionale può stabilire un termine di prescrizione o di deca- denza di almeno tre anni, a decorrere o dal momento in cui la persona lesa è venuta a conoscenza del danno nucleare, o dal momento in cui avrebbe dovuto ragionevolmente essere venuta a conoscenza del danno e dell’esercente responsabile, senza che i termini stabiliti in forza dei paragrafi (a) e (b) del presente articolo possano essere oltrepassati. e) Nei casi previsti all’articolo 13(f)(ii), non vi è decadenza o prescrizione dell’azione legale di risarcimento se, entro i termini previsti ai paragrafi (a), (b) e (d) del presente articolo:

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i) un’azione legale è stata intentata, prima che il Tribunale di cui all’arti- colo 17 abbia preso una decisione, dinanzi ad uno dei tribunali fra i quali detto Tribunale ha la scelta; se il Tribunale designa come tribunale com- petente un tribunale diverso da quello dinanzi al quale l’azione legale è già stata intentata, esso può stabilire un termine entro il quale l’azione legale deve essere intentata dinanzi al tribunale competente in tal modo designato; oppure ii) è stata introdotta un’istanza presso una Parte contraente coinvolta, ai fini della designazione del tribunale competente ad opera del Tribunale, in conformità all’articolo 13(f)(ii), e l’azione legale viene intentata dopo tale designazione nel termine eventualmente stabilito da detto Tribunale. f) Salvo disposizione contraria del diritto nazionale, una persona che ha subito un danno nucleare causato da un incidente nucleare e che ha intentato un’azione legale di risarcimento nei termini previsti dal presente articolo può presentare una domanda complementare in caso di aggravamento del danno nucleare dopo la scadenza di questo termine, fintanto che non sia stata pro- nunciata una sentenza definitiva.

Art. 9 L’esercente non è responsabile dei danni nucleari causati da un incidente nucleare se questo incidente è direttamente dovuto ad atti di conflitto armato, di ostilità, di guerra civile o d’insurrezione.

Art. 10 a) Ogni esercente, per far fronte alla responsabilità prevista dalla presente Con- venzione, a concorrenza del limite finanziario stabilito in conformità all’arti- colo 7(a) o 7(b) o all’articolo 21(c), è tenuto ad avere e mantenere un’assicu- razione o altra garanzia finanziaria corrispondente al tipo ed alle condizioni determinate dall’autorità pubblica competente. b) Se la responsabilità dell’esercente non è limitata nel suo ammontare, la Parte contraente sul cui territorio è situato l’impianto nucleare di cui l’esercente è responsabile, può fissare un limite alla garanzia finanziaria dell’esercente responsabile, a condizione che il limite in tal modo stabilito non sia inferiore all’importo di cui all’articolo 7(a) o 7(b). c) La Parte contraente sul cui territorio è situato l’impianto nucleare di cui l’eser- cente è responsabile, provvede al pagamento del risarcimento del danno nu- cleare, riconosciuto come a carico dell’esercente fornendo i fondi necessari qualora l’assicurazione o altra garanzia finanziaria non sia disponibile o suf- ficiente a pagare tale risarcimento, fino a concorrenza di un ammontare che non può essere inferiore all’ammontare di cui all’articolo 7(a) o all’articolo 21(c). d) L’assicuratore o ogni altra persona che abbia fornito una garanzia finanziaria, non può sospendere o annullare l’assicurazione o la garanzia finanziaria pre- vista ai paragrafi (a) o (b) del presente articolo, senza un preavviso di almeno

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due mesi dato per iscritto all’autorità pubblica competente oppure, se tale as- sicurazione o altra garanzia finanziaria concernono un trasporto di sostanze nucleari, per tutta la durata di questo trasporto. e) Le somme provenienti dall’assicurazione, dalla riassicurazione o da un’altra garanzia finanziaria possono essere utilizzate solo per il risarcimento dei danni nucleari causati da un incidente nucleare.

Art. 11 La natura, la forma e la misura delle indennità e la loro equa ripartizione saranno governate, entro i limiti previsti dalla presente Convenzione, dalla legge nazionale.

Art. 12 Il risarcimento pagabile in conformità alla presente Convenzione, i premi assicurativi e di riassicurazione, nonché le somme provenienti dall’assicurazione, dalla riassicu- razione o da altra garanzia finanziaria ai sensi dell’articolo 10, nonché gli interessi e i costi di cui all’articolo 7(h) sono liberamente trasferibili fra le zone monetarie delle Parti contraenti.

Art. 13 a) Salvo nei casi in cui il presente articolo disponga diversamente, i tribunali della Parte contraente sul cui territorio è avvenuto l’incidente nucleare sono i soli competenti a statuire sulle azioni legali intentate in forza degli articoli 3,

4 e 6(a).

b) Quando un incidente nucleare si verifica nello spazio della zona economica esclusiva di una Parte contraente o, se la suddetta zona non è stata costituita, in uno spazio che non si estenderebbe al di là dei confini di una zona econo- mica esclusiva se tale zona fosse stata costituita, i tribunali di questa Parte sono i soli competenti, ai fini della presente Convenzione, per statuire sulle azioni legali relative al danno nucleare risultante da tale incidente, sempreché la Parte contraente coinvolta abbia notificato tale spazio al Segretario Gene- rale dell’Organizzazione, prima dell’incidente nucleare. Nulla di quanto con- tenuto nel presente paragrafo può essere interpretato nel senso di autorizzare l’esercizio della competenza giurisdizionale o la delimitazione di una zona marittima in modo contrario al diritto marittimo internazionale. c) Quando l’incidente nucleare si verifica al di fuori del territorio delle Parti con- traenti o in uno spazio che non è stato oggetto di notifica in conformità al paragrafo (b) del presente articolo, o quando il luogo dell’incidente non può essere determinato con certezza, la competenza esclusiva spetta ai tribunali della Parte contraente sul cui territorio è situato l’impianto nucleare di cui l’esercente è responsabile. d) Quando un incidente nucleare si verifica in uno spazio riguardo al quale si applicano le disposizioni dell’articolo 17(d), la competenza spetta ai tribunali indicati, su richiesta di una Parte contraente interessata, dal Tribunale di cui

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all’articolo 17 come i tribunali della Parte contraente più direttamente colpita dall’incidente e danneggiata dalle conseguenze di quest’ultimo. e) Né l’esercizio della competenza giurisdizionale in forza del presente articolo, né la notifica di uno spazio effettuata in conformità al paragrafo (b) del pre- sente articolo creano diritti od obblighi o costituiscono un precedente per quanto concerne la delimitazione delle zone marittime fra Stati aventi coste opposte o adiacenti. f) Se i tribunali di più Parti contraenti sono competenti ai sensi dei paragrafi (a), (b) o (c) del presente articolo, la competenza è attribuita: i) se l’incidente nucleare si è verificato in parte fuori dal territorio di qual- siasi Parte contraente, ed in parte sul territorio di una sola Parte con- traente, ai tribunali di quest’ultima Parte; ii) in qualsiasi altro caso, ai tribunali indicati a richiesta di una Parte con- traente interessata dal Tribunale di cui all’articolo 17, come i tribunali della Parte contraente più direttamente colpita dall’incidente e danneg- giata dalle conseguenze di quest’ultimo. g) La Parte contraente i cui tribunali sono competenti adotta, per le azioni legali volte al risarcimento di danni nucleari, le disposizioni necessarie affinché: i) ogni Stato possa intentare un’azione legale per conto delle persone che hanno subìto danni nucleari, che sono cittadini di questo Stato o che sono domiciliate o residenti sul suo territorio, e che vi hanno acconsentito; ii) ogni persona possa intentare un’azione legale per far valere, in forza della presente Convenzione, i diritti da essa acquisiti per surroga o cessione. h) La Parte contraente i cui tribunali sono competenti in forza della presente Con- venzione, prende i provvedimenti necessari affinché un unico suo tribunale abbia competenza a statuire su un determinato incidente nucleare; i criteri di selezione di detto tribunale sono stabiliti dalla legislazione nazionale di detta Parte contraente. i) Se le sentenze pronunciate in contraddittorio o in contumacia dal tribunale competente, in forza delle disposizioni del presente articolo sono divenute esecutive secondo le leggi applicate da questo tribunale, esse divengono ese- cutive sul territorio di qualsiasi altra Parte contraente non appena saranno state espletate le formalità stabilite dalla Parte contraente interessata; non è am-

messo un riesame del merito del caso. Tale disposizione non si applica alle sentenze che sono solo provvisoriamente esecutive. j) Se un’azione di risarcimento è intentata contro una Parte contraente in forza della presente Convenzione, tale Parte contraente non può invocare la sua immunità dalla giurisdizione dinanzi al tribunale competente ai sensi del presente articolo, salvo per quanto concerne le misure di esecuzione.

Art. 14 a) La presente Convenzione sarà applicata senza discriminazione alcuna fondata sulla nazionalità, sul domicilio o sulla residenza.

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b) Per «diritto nazionale» e «legislazione nazionale» s’intende il diritto o la legi- slazione nazionale del tribunale avente competenza, ai sensi della presente Convenzione, a statuire sulle azioni legali risultanti da un incidente nucleare, a esclusione delle norme relative ai conflitti di leggi. Il diritto o la legislazione anzidetti sono applicabili in ordine a tutte le questioni di merito e di procedura non specificamente disciplinate dalla presente Convenzione. c) Il diritto e la legislazione nazionali saranno applicati senza alcuna discrimina- zione fondata sulla nazionalità, il domicilio o la residenza.

Art. 15 a) Ogni Parte contraente potrà prendere le misure che riterrà necessarie per au- mentare l’ammontare dell’indennità prevista dalla presente Convenzione. b) Per la parte di danni nucleari il cui risarcimento risultasse superiore all’am- montare di 700 milioni di euro previsto all’articolo 7 paragrafo (a), l’applica- zione delle relative misure, a prescindere dalla loro forma, può avvenire in base a condizioni fissate in deroga alle norme della presente Convenzione.

Art. 16 Le decisioni prese dal Comitato direttivo a norma dell’articolo 1(a)(ii), 1(a)(iii) e 1(b) saranno approvate di comune accordo dai membri che rappresentano le Parti con- traenti.

La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi di una Parte contraente secondo le norme generali del diritto pubblico internazionale.

Art. 17 a) Nel caso di una controversia fra due o più Parti contraenti, relativa all’inter- pretazione o all’applicazione della presente Convenzione, le parti interessate si consulteranno in vista di dirimere tale controversia per via negoziale o con altre modalità di conciliazione amichevole. b) Se una controversia di cui al paragrafo (a) non è risolta nei sei mesi successivi alla data in cui tale controversia è stata constatata da una delle parti interessate, le Parti contraenti si riuniranno per assistere le parti interessate nel raggiun- gere una conciliazione amichevole. c) Se la controversia non si risolve nei tre mesi successivi alla data in cui le Parti contraenti si sono riunite in conformità al paragrafo (b), tale controversia, su richiesta di una qualsiasi delle Parti interessate, sarà sottoposta al Tribunale Europeo per l’Energia Nucleare istituito dalla Convenzione del 20 dicembre 19577, per l’istituzione di un controllo di sicurezza nel campo dell’energia nucleare.

7 RS 0.732.021

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d) Le controversie relative alla delimitazione delle zone marittime non rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Art. 18 a) Riserve vertenti su una o più disposizioni della presente Convenzione possono essere formulate in qualsiasi momento prima della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione alla presente Convenzione, oppure prima della notifica effettuata ai sensi dell’articolo 23 per quanto riguarda il territo- rio o i territori indicati nella notifica; tali riserve sono ammissibili solo se i loro termini sono stati espressamente accettati dai Firmatari. b) L’accettazione di un Firmatario non è richiesta se quest’ultimo non ha esso stesso ratificato, accettato o approvato la presente Convenzione entro un ter- mine di dodici mesi a decorrere dalla data in cui la notifica della riserva gli è stata comunicata dal Segretario Generale dell’Organizzazione in conformità all’articolo 24. c) Ogni riserva accettata in conformità al presente articolo può essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al Segretario Generale dell’Organizzazione.

Art. 19 a) La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approva- zione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno de- positati presso il Segretario Generale dell’Organizzazione. b) La presente Convenzione entrerà in vigore non appena almeno cinque dei Firmatari avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione. Per ogni Firmatario il quale la ratifica, l’accetta o l’approva successivamente, la presente Convenzione entrerà in vigore non appena quest’ultimo avrà depositato il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Art. 20 Le modifiche alla presente Convenzione sono adottate di comune accordo fra tutte le Parti contraenti. Esse entreranno in vigore quando saranno state ratificate, accettate o approvate da due terzi delle Parti contraenti. Per ciascuna Parte contraente che le rati- ficherà, le accetterà o le approverà successivamente, tali modifiche entreranno in vigore alla data di tale ratifica, accettazione o approvazione.

Art. 21 a) Il Governo di qualsiasi Paese membro o associato dell’Organizzazione, che non sia Firmatario della presente Convenzione, potrà aderirvi mediante noti- fica indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione. b) Il Governo di qualsiasi altro Paese non Firmatario della presente Convenzione potrà aderirvi mediante notifica al Segretario generale dell’Organizzazione, e

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con l’assenso unanime delle Parti contraenti. Tale adesione avrà effetto dalla data di tale assenso. c) Nonostante l’articolo 7(a), quando il Governo di un Paese non Firmatario della presente Convenzione vi aderisce dopo il 1° gennaio 1999, esso può prevedere nella sua legislazione che la responsabilità dell’esercente per danni nucleari causati da ciascun incidente nucleare sia limitata, per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di adozione del Protocollo del 12 febbraio

2004 emendativo della presente Convenzione, ad un ammontare transitorio

non inferiore a 350 milioni di euro per quanto concerne un incidente nucleare avvenuto in quel periodo.

Art. 22 a) La presente Convenzione è stipulata per la durata di dieci anni, a partire dalla data della sua entrata in vigore. Ogni Parte contraente potrà, dandone un preavviso di dodici mesi al Segretario generale dell’Organizzazione, por ter- mine, per quanto la riguarda, all’applicazione della presente Convenzione alla fine del periodo di dieci anni suddetto. b) La presente Convenzione resterà in vigore, alla fine del periodo di dieci anni, per un periodo di cinque anni per quelle Parti contraenti che non hanno posto termine alla sua applicazione nei propri riguardi a norma del paragrafo (a) del presente articolo, e dopo tale periodo di cinque anni per periodi successivi di cinque anni per quelle Parti contraenti che non avranno posto termine all’ap- plicazione della presente Convenzione nei loro riguardi alla fine di uno di tali periodi di cinque anni mediante preavviso di dodici mesi al Segretario gene- rale dell’Organizzazione. c) Le Parti contraenti si consulteranno, allo scadere di ciascun periodo di cinque anni successivamente alla data di entrata in vigore della presente Conven- zione, riguardo a tutti i problemi d’interesse comune sollevati dall’applica- zione della presente Convenzione, ed in particolare sull’opportunità di incre- mentare i limiti di responsabilità e di garanzia finanziaria. d) Il Segretario generale dell’Organizzazione convocherà una conferenza per esaminare l’opportunità di una revisione della presente Convenzione, dopo un periodo di cinque anni a partire dalla data della sua entrata in vigore, o in qualsiasi altro momento, dietro richiesta di una Parte contraente, entro sei mesi dalla data di tale richiesta.

Art. 23 a) La presente Convenzione si applicherà ai territori metropolitani delle Parti contraenti. b) Ogni Firmatario o Parte contraente può, al momento della firma, della ratifica, dell’accettazione o dell’approvazione della presente Convenzione, o dell’ade- sione alla stessa, o successivamente in qualsiasi momento, segnalare con notifica indirizzata al Segretario Generale dell’Organizzazione che la presente Convenzione si applica a quelli fra i suoi territori, compresi i territori di cui la

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Parte contraente cura le relazioni internazionali, ai quali la Convenzione stessa non è applicabile in forza del paragrafo (a) del presente articolo e che sono indicati nella notifica. Questa può essere ritirata, per quanto concerne qualsiasi territorio ivi indicato, con un preavviso di un anno indirizzato al Segretario Generale dell’Organizzazione. c) I territori delle Parti contraenti, inclusi quelli per i quali la Parte contraente ha la responsabilità delle relazioni internazionali, ai quali non si applica la pre- sente Convenzione, saranno considerati, ai fini della Convenzione stessa, come territori di uno Stato non contraente.

Art. 24 Il Segretario Generale dell’Organizzazione comunicherà a tutti i Firmatari ed ai Governi che hanno aderito alla Convenzione la ricezione degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di adesione e di recesso, nonché le notifiche effet- tuate in forza degli articoli 13(b) e 23, nonché le decisioni adottate dal Comitato direttivo ai sensi dell’articolo 1(a)(ii), 1(a)(iii), e 1(b). Esso notificherà loro anche la data di entrata in vigore della presente Convenzione, il testo delle modifiche adottate e la data di entrata in vigore di tali modifiche, nonché le riserve presentate secondo l’articolo 18.

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Allegato

Le riserve seguenti sono state accettate, sia al momento della firma della Convenzione, sia al momento della firma del Protocollo addizionale:

1. Articolo 6(a) e (c)(i):

– Riserva del Governo della Repubblica federale di Germania, del Governo della Repubblica austriaca e del Governo del Regno di Grecia. – Riserva del diritto di lasciar sussistere, mediante una disposizione di legge nazionale, la responsabilità di altre persone diverse dall’esercente, oltre a quella dell’esercente, a condizione che dette persone siano interamente coperte, rispetto alla loro responsabilità, incluso il caso di difesa contro pre- tese ingiustificate, da assicurazione od altra garanzia finanziaria ottenuta dall’esercente o da fondi pubblici.

2. Articolo 6(b) e (d):

– Riserva del Governo della Repubblica austriaca, del Governo del Regno di Grecia, del Governo del Regno di Norvegia, del Governo della Repubblica di Finlandia e del Governo del Regno di Svezia. – Riserva del diritto di considerare le proprie leggi nazionali che comportano disposizioni equivalenti a quelle incluse negli accordi internazionali di cui all’articolo 6(b) quali accordi internazionali ai fini dell’articolo 6(b) e (d).

3. Articolo 8(a):

– Riserva del Governo della Repubblica federale di Germania e del Governo della Repubblica austriaca. – Riserva del diritto di stabilire, per quanto concerne gli incidenti nucleari rispettivamente nella Repubblica federale di Germania e nella Repubblica austriaca, un termine superiore a dieci anni, nel caso in cui siano state previste misure per far fronte alla responsabilità dell’esercente rispetto alle azioni di risarcimento proposte dopo la scadenza del termine di dieci anni e durante il periodo di proroga di tale termine.

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4. Articolo 9:

– Riserva del Governo della Repubblica federale di Germania e del Governo della Repubblica austriaca. – Riserva del diritto di stabilire, per quanto concerne gli incidenti nucleari rispettivamente nella Repubblica federale di Germania e nella Repubblica austriaca, la responsabilità dell’esercente per i danni causati da un incidente nucleare se tale incidente è direttamente riconducibile a conflitti armati, osti- lità, guerre civili, insurrezioni o a cataclismi naturali di carattere eccezionale.

5. Articolo 19:

– Riserva del Governo della Repubblica federale di Germania, del Governo della Repubblica austriaca e del Governo del Regno di Grecia. – Riserva del diritto di considerare la ratifica della presente Convenzione come assunzione dell’obbligo, in conformità del diritto internazionale, di discipli- nare nel diritto interno la responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto le loro firme in calce alla presente Convenzione.

Fatto a Parigi, il 29 luglio 1960, in italiano, francese, inglese, olandese, spagnolo e tedesco, in un unico esemplare che sarà depositato presso il Governo belga che ne comunicherà copia certificata conforme a tutti gli altri Stati Firmatari ed aderente alla presente Convenzione.

Le Decisioni, le Raccomandazioni e le Interpretazioni relative all’applicazione della Convenzione di Parigi figurano in un opuscolo pubblicato dall’Agenzia dell’OCSE per l’energia nucleare nel 1990.

(Seguono le firme)

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Campi d’applicazione l’11 gennaio 2022: Convenzione del 29 luglio 1960 e Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Belgio 3 agosto 1966 1° aprile 1968 Danimarca* a 4 settembre 1974 4 settembre 1974 Groenlandia 4 settembre 1974 4 settembre 1974 Finlandia* 16 giugno 1972 A 16 giugno 1972 Francia* 9 marzo 1966 1° aprile 1968 Dipartimenti e territori d’oltremare 9 marzo 1966 1° aprile 1968 Germania* 30 settembre 1975 30 settembre 1975 Grecia* 12 maggio 1970 12 maggio 1970 Italia 17 settembre 1975 17 settembre 1975 Norvegia* 2 luglio 1973 2 luglio 1973 Paesi Bassi* 28 dicembre 1979 28 dicembre 1979 Portogallo 29 settembre 1977 29 settembre 1977 Regno Unito 23 febbraio 1966 1° aprile 1968 Gibilterra 4 dicembre 1970 4 dicembre 1970 Guernsey 21 agosto 1979 21 agosto 1979 Isola di Man 28 giugno 1977 28 giugno 1977 Isole Cayman 23 marzo 1972 23 marzo 1972 Isole Falkland 23 marzo 1972 23 marzo 1972 Isole Vergini britanniche 29 marzo 1973 29 marzo 1973 Jersey 6 marzo 1981 6 marzo 1981 Montserrat 23 marzo 1972 23 marzo 1972 Sant’Elena e dipendenze (Ascen- sion e Tristan da Cunha) 19 aprile 1972 19 aprile 1972 Slovenia* 16 ottobre 2001 A 16 ottobre 2001 Spagna* 31 ottobre 1961 1° aprile 1968 Spagna8 30 aprile 1965 1° aprile 1968 Svezia* 1° aprile 1968 1° aprile 1968 Svizzera* 9 marzo 2009 1° gennaio 2022 Turchia 10 ottobre 1961 1° aprile 1968 Turchia9 5 aprile 1968 5 aprile 1968 * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul sito internet dell’Agenzia per l’energia nucleare dell’OCSE (NEA): www.oecd-nea.org/jcms/pl_21349/international- conventions-and-agreements-under-oecd/nea-auspices o richiedere alla Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione dei trattati internazionali, 3003 Berna. a La Convenzione e il Protocollo addizionale non si applicano alle Isole Faeröer.

8 La Spagna ha ratificato il Protocollo addizionale del 1964 il 30 aprile 1965.

9 La Turchia ha ratificato il Protocollo addizionale del 1964 il 5 aprile 1968.

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Protocollo di modifica del 16 novembre 1982 della Convenzione del 29 luglio 1960 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Belgio 19 settembre 1985 7 ottobre 1988 Danimarca 16 maggio 1989 16 maggio 1989 Finlandia 22 dicembre 1989 22 dicembre 1989 Francia 6 luglio 1990 6 luglio 1990 Germania 25 settembre 1985 7 ottobre 1988 Grecia 30 maggio 1988 7 ottobre 1988 Italia 28 giugno 1985 7 ottobre 1988 Norvegia 3 giugno 1986 7 ottobre 1988 Paesi Bassi 1° agosto 1991 1° agosto 1991 Portogallo 28 maggio 1984 7 ottobre 1988 Regno Unito 19 agosto 1985 7 ottobre 1988 Gibilterra 19 agosto 1985 7 ottobre 1988 Guernsey 2 aprile 1986 7 ottobre 1988 Isola di Man 3 dicembre 1987 7 ottobre 1988 Isole Cayman 19 agosto 1985 7 ottobre 1988 Isole Vergini britanniche 19 agosto 1985 7 ottobre 1988 Jersey 18 marzo 1988 7 ottobre 1988 Montserrat 19 agosto 1985 7 ottobre 1988 Sant’Elena e dipendenze (Ascen- sion e Tristan da Cunha) 19 agosto 1985 7 ottobre 1988 Slovenia 16 ottobre 2001 A 16 ottobre 2001 Spagna 7 ottobre 1988 7 ottobre 1988 Svezia 8 marzo 1983 7 ottobre 1988 Svizzera 9 marzo 2009 1° gennaio 2022 Turchia 21 gennaio 1986 7 ottobre 1988

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Protocollo di modifica del 12 febbraio 2004 della Convenzione del 29 luglio 1960 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore

Belgio a 1° gennaio 2022 1° gennaio 2022 Danimarca a 1° gennaio 2022 1° gennaio 2022 Finlandia a 1° gennaio 2022 1° gennaio 2022 Francia a 1° gennaio 2022 1° gennaio 2022 Germania a 1° gennaio 2022 1° gennaio 2022 Grecia a 1° gennaio 2022 1° gennaio 2022 Italia a 1° gennaio 2022 1° gennaio 2022 Norvegia a 26 novembre 2010 1° gennaio 2022 Paesi Bassi a 1° gennaio 2022 1° gennaio 2022 Portogallo a 1° gennaio 2022 1° gennaio 2022 Regno Unito a 1° gennaio 2022 1° gennaio 2022 Slovenia a 1° gennaio 2022 1° gennaio 2022 Spagna a 1° gennaio 2022 1° gennaio 2022 Svezia a 1° gennaio 2022 1° gennaio 2022 Svizzera a 9 marzo 2009 1° gennaio 2022 a Conformemente dell’articolo 20 della Convenzione di Parigi e alla richiesta delle Parti contraenti di registrare il deposito dei loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione il 1° gennaio 2022, il Protocollo del 2004 è entrato in vigore il 1° gennaio 2022 per tutte le Parti contraenti della Convenzione di Parigi che hanno ratificato, accettato o approvato il Protocollo del 2004 fino a tale data.

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Riserve Svizzera La Svizzera ha fatto le seguenti riserve all’atto della ratifica: Riserva relativa all’articolo 8 paragrafo (f): La Confederazione Svizzera si riserva il diritto di prevedere, in caso di incidente nu- cleare nel proprio territorio per il quale è responsabile l’esercente di un impianto nu- cleare svizzero, che, se emergono nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, il danneggiato possa chiedere la revisione della sentenza passata in giudicato o la modificazione del contratto extragiudiziale entro tre anni dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, al più tardi però entro 30 anni dall’incidente nucleare. Se più esercenti rispondono soli- dalmente, la domanda di revisione può essere diretta unicamente contro l’esercente dell’impianto nucleare svizzero. La revisione non ha effetto sulle indennità già versate alle altre vittime di un incidente nucleare, qualunque sia la loro provenienza. Riserva relativa all’articolo 9: La Confederazione Svizzera si riserva il diritto di prevedere, in caso di incidente nu- cleare nel proprio territorio per il quale è responsabile l’esercente di un impianto nu- cleare svizzero, che tale esercente risponda dei danni, se l’incidente nucleare è diret- tamente riconducibile a conflitti armati, ostilità, guerre civili o insurrezioni.

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Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, dal Protocollo del 16 novembre 1982 e dal Protocollo del 12 febbraio 2004 | Lexipedia | Lexipedia