AS 2022 485
Ordinanza sulla navigazione aerea (ONA)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 14 novembre 19731 sulla navigazione aerea è modificata come segue:
Art. 100 cpv. 1bis e 3
1bis Se il vettore è un’associazione, i suoi membri sono considerati appartenenti a una cerchia determinata di persone a condizione di essere membri da oltre 30 giorni.
3 Nel caso di voli non commerciali rimunerati, i passeggeri devono essere informati in anticipo del carattere privato del volo e delle conseguenze che ne derivano per quanto concerne la protezione assicurativa. Se è impiegato un aeromobile appartenente alla categoria speciale per quanto riguarda la navigabilità, i passeggeri devono essere informati anche delle particolarità della sua ammissione alla circolazione.
Art. 101 Restrizioni per gli aeromobili impiegati nell’esercizio commerciale
I seguenti aeromobili non possono essere impiegati nel trasporto commerciale di persone:
a. aeromobili della categoria speciale, sottocategoria «Storici»; e
b. aeromobili della categoria standard che non sono regolamentati a livello europeo e che non dispongono di alcun titolare del certificato di tipo.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2022.
17 agosto 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |