AS 2022 488
Ordinanza sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche. Ordinanza sulle lingue (OLing)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 4 giugno 20101 sulle lingue è modificata come segue:
Art. 9 Scambi in ambito scolastico
(art. 14 LLing)
Per promuovere gli scambi in ambito scolastico sono concessi aiuti finanziari alla Fondazione svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità Movetia per:
a. lo sviluppo e lo svolgimento di programmi per la promozione degli scambi scolastici;
b. la consulenza, l’accompagnamento e il sostegno di progetti di scambio;
c. la documentazione, la valutazione e l’informazione in merito alle offerte e alle attività di scambio.
Art. 10, rubrica e lett. a
Lingue nazionali nell’insegnamento
(art. 16 lett. a e b LLing)
Per promuovere le lingue nazionali nell’insegnamento sono concessi aiuti finanziari ai Cantoni per:
a. progetti per lo sviluppo di piani e sussidi didattici per l’insegnamento di una seconda e di una terza lingua nazionale che hanno carattere innovativo o presentano un legame con gli obiettivi comuni della Confederazione e dei Cantoni in materia di politica della formazione;
Art. 11 Conoscenza della loro prima lingua da parte degli alloglotti
(art. 16 lett. c LLing)
Per promuovere la conoscenza della loro prima lingua da parte degli alloglotti sono concessi aiuti finanziari ai Cantoni per:
a. lo sviluppo di piani d’insegnamento integrato nella lingua e cultura d’origine;
b. il perfezionamento dei docenti;
c. lo sviluppo di sussidi didattici.
Art. 12 Centro di competenza scientifico per la promozione del plurilinguismo
(art. 17 LLing)
1 Per promuovere la ricerca applicata nel campo delle lingue e del plurilinguismo sono concessi aiuti finanziari all’Istituto di plurilinguismo dell’Università di Friburgo e dell’Alta Scuola Pedagogica di Friburgo per:
a. il coordinamento, la direzione e lo svolgimento della ricerca;
b. la gestione di un centro di documentazione;
c. la gestione di una rete nazionale di ricerca;
d. la collaborazione in reti di ricerca e organizzazioni scientifiche internazionali.
2 L’Ufficio federale della cultura (UFC) conclude un accordo di prestazioni con l’Istituto di plurilinguismo.
Art. 13 Sostegno ad agenzie di stampa
(art. 18 lett. a LLing)
Possono essere concessi aiuti finanziari ad agenzie di stampa d’importanza nazionale se informano regolarmente in almeno tre lingue nazionali su temi di politica delle lingue, delle culture e della comprensione da tutte e quattro le regioni linguistiche.
Art. 14 Sostegno a organizzazioni e istituzioni
(art. 18 lett. b LLing)
1 Per la promozione della comprensione tra le comunità linguistiche possono essere concessi aiuti finanziari a organizzazioni e istituzioni per:
a. attività utili alla sensibilizzazione della popolazione sul plurilinguismo che:
promuovono la pratica, la consapevolezza e la valorizzazione del plurilinguismo, e
rendono possibile la partecipazione ad attività culturali plurilingui;
b. attività utili alla creazione di reti di attori impegnati a favore della comprensione tra le comunità linguistiche che:
promuovono lo scambio di sapere e di esperienze, e
stabiliscono e curano la collaborazione.
2 Le organizzazioni e le istituzioni devono adempiere le seguenti condizioni:
a. essere attive in almeno due regioni linguistiche;
b. non perseguire uno scopo lucrativo;
c. esercitare da almeno tre anni attività di sensibilizzazione o creazione di reti ai sensi del capoverso 1.
3 L’ammontare degli aiuti finanziari è stabilito in base:
a. al tipo e all’importanza delle attività;
b. alla qualità e all’efficacia delle attività;
c. alle prestazioni proprie e ai contributi di terzi.
4 Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento dei costi che l’organizzazione o istituzione sostiene per l’esercizio delle attività. Il lavoro prestato a titolo volontario può essere conteggiato come prestazione propria nella misura di al massimo il 10 per cento di tali costi.
Art. 15 cpv. 1
1 Possono essere concessi aiuti finanziari a enti pubblici per progetti utili alla sensibilizzazione o alla creazione di reti ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1.
Art. 17 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b, nonché 2 lett. e
1 Per promuovere il plurilinguismo nelle autorità e nelle amministrazioni cantonali e comunali sono concessi aiuti finanziari ai Cantoni plurilingui per l’adempimento dei loro compiti speciali, in particolare per:
b. la formazione e il perfezionamento linguistico e professionale del personale delle amministrazioni per le questioni concernenti il plurilinguismo;
2 Per promuovere il plurilinguismo nel settore dell’istruzione sono concessi aiuti finanziari ai Cantoni plurilingui per l’adempimento dei loro compiti speciali, in particolare per:
e. Abrogata
Art. 18 Misure generali nel Cantone dei Grigioni
(art. 22 cpv. 1 lett a LLing)
Per salvaguardare e promuovere le lingue e culture romancia e italiana sono concessi aiuti finanziari al Cantone dei Grigioni al fine di sostenere misure cantonali nei seguenti settori:
a. insegnamento delle lingue nelle scuole pubbliche;
b. attività di traduzione;
c. pubblicazioni in romancio e italiano;
d. promozione del plurilinguismo nell’amministrazione cantonale;
e. salvaguardia e promozione dell’identità linguistica e culturale;
f. promozione di progetti di terzi concernenti il plurilinguismo e la salvaguardia e promozione dell’identità linguistica e culturale.
Art. 19 cpv. 1
1 Sono concessi aiuti finanziari al Cantone dei Grigioni per sostenere attività sovraregionali di organizzazioni e istituzioni romance nei seguenti settori:
a. elaborazione e realizzazione di misure di salvaguardia e promozione della lingua e cultura romancia;
b. sviluppo e rinnovo della lingua;
c. insegnamento extrascolastico della lingua e cultura romancia;
d. consulenza, mediazione e documentazione.
Art. 20 cpv. 1
1 Sono concessi aiuti finanziari al Cantone dei Grigioni per sostenere editori romanci che si prefiggono di promuovere la letteratura romancia sia per i bambini e i giovani sia per gli adulti.
Art. 22 Misure generali nel Cantone Ticino
(art. 22 cpv. 1 lett. a e c LLing)
Per salvaguardare e promuovere la lingua e cultura italiana sono concessi aiuti finanziari al Cantone Ticino al fine di sostenere misure cantonali nei seguenti settori:
a. programmi e progetti di ricerca nell’ambito della lingua e della cultura;
b. pubblicazioni di particolare rilievo per la promozione della lingua e cultura italiana;
c. manifestazioni e progetti per la promozione della lingua e cultura italiana;
d. progetti di terzi concernenti la promozione del plurilinguismo e la salvaguardia e promozione dell’identità linguistico-culturale.
Art. 23 Sostegno a organizzazioni e istituzioni
(art. 22 cpv. 1 lett. b LLing)
1 Sono concessi aiuti finanziari al Cantone Ticino per sostenere attività sovraregionali di organizzazioni e istituzioni, segnatamente per:
a. progetti di salvaguardia e promozione del patrimonio culturale;
b. misure di promozione della creazione letteraria e culturale;
c. l’organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni di rilevanza linguistica e culturale.
2 Sono inoltre concessi aiuti finanziari al Cantone Ticino per sostenere l’attività dell’Osservatorio linguistico della Svizzera italiana.
3 Gli aiuti finanziari della Confederazione coprono al massimo il 90 per cento delle spese totali dell’organizzazione o dell’istituzione.
Art. 24
Abrogato
Art. 25
Abrogato
Art. 26 Domande
1 Le domande di aiuti finanziari devono essere presentate all’UFC.
2 L’UFC rende pubblico il termine per la presentazione delle domande in un bando di concorso sul proprio sito Internet.
3 Le domande devono comprovare l’adempimento dei requisiti di promozione e fornire tutte le informazioni necessarie per i criteri di promozione.
4 È data priorità alle domande che soddisfano al meglio i criteri di promozione nel loro insieme.
Art. 27 cpv. 1
1 In merito alle domande di aiuti finanziari decide l’UFC. Per le domande di promozione secondo gli articoli 10 e 11 si fonda su una raccomandazione della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione.
Art. 29
Abrogato
II
La presente ordinanza entra in vigore il 15 settembre 2022
24 agosto 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |