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AS 2022 489

Ordinanza
sulle infrastrutture del mercato finanziario
e il comportamento sul mercato nel commercio
di valori mobiliari e derivati
(Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria, OInFi)
(Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria, OInFi)

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’interno,

visto l’articolo 133 capoverso 2 dell’ordinanza del 25 novembre 20151 sull’infrastruttura finanziaria,

ordina:

I

L’ordinanza del 25 novembre 2015 sull’infrastruttura finanziaria è modificata come segue:

Art. 133 cpv. 1ter

1ter Il periodo transitorio di cui al capoverso 1 è prorogato fino al 30 settembre 2023.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2022.

17 agosto 2022

Dipartimento federale dell’interno:

Alain Berset

Ordinanza<br />sulle infrastrutture del mercato finanziario<br />e il comportamento sul mercato nel commercio<br />di valori mobiliari e derivati<br />(Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria, OInFi) | Lexipedia | Lexipedia