AS 2022 489
Ordinanza
sulle infrastrutture del mercato finanziario
e il comportamento sul mercato nel commercio
di valori mobiliari e derivati
(Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria, OInFi)
(Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria, OInFi)
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’interno,
visto l’articolo 133 capoverso 2 dell’ordinanza del 25 novembre 20151 sull’infrastruttura finanziaria,
ordina:
I
L’ordinanza del 25 novembre 2015 sull’infrastruttura finanziaria è modificata come segue:
Art. 133 cpv. 1ter
1ter Il periodo transitorio di cui al capoverso 1 è prorogato fino al 30 settembre 2023.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2022.
17 agosto 2022 | Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset |