AS 2022 498
Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 5 settembre 19791 sulla segnaletica stradale è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 9
9 Le strade orientate al traffico sono tutte le strade all’interno delle località destinate a soddisfare in prima linea le esigenze della circolazione dei veicoli a motore e a consentire trasporti sicuri, efficienti ed economici.
Art. 2a cpv. 5 e 6
5 I segnali «Zona con limite di velocità massimo di 30 km/h» (2.59.1), «Zona d’incontro» (2.59.5) e «Zona pedonale» (2.59.3) sono ammessi soltanto su strade secondarie non considerate orientate al traffico.
6 Se, sul fondamento delle esigenze giusta l’articolo 108 capoversi 1, 2 e 4, il limite di velocità massimo è di 30 km/h su un tratto di strada orientata al traffico, questo tratto può essere integrato in una zona con limite di velocità massimo di 30 km/h.
Art. 19 cpv. 1 lett. d
1 I divieti parziali di circolazione vietano il passaggio per determinati veicoli; hanno il significato seguente:
d. Il segnale «Divieto di circolazione per gli autocarri» (2.07) vale per tutti gli autoveicoli pesanti per il trasporto di cose.
Art. 65 cpv. 15 e 16
15 Il cartello complementare recante la parola «eccettuato» e il simbolo «Covetturaggio» (5.43), aggiunto ai segnali «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni» (2.01), «Divieto di circolazione per gli autoveicoli» (2.03) e «Carreggiata riservata ai bus» (2.64), indica che la carreggiata o la corsia interessata può essere utilizzata da veicoli occupati da un numero di persone pari almeno a quello riportato sul simbolo.
16 Il cartello complementare recante il simbolo «Covetturaggio» (5.43) e aggiunto ai segnali «Parcheggio» (4.17), «Parcheggio con disco» (4.18) e «Parcheggio contro pagamento» (4.20) indica che l’area di parcheggio interessata può essere utilizzata soltanto da veicoli che all’arrivo sono occupati da un numero di persone pari almeno a quello riportato sul simbolo.
Art. 79 cpv. 4 lett. e
4 I posti di parcheggio possono essere riservati per mezzo di un simbolo alle seguenti categorie di veicoli e utenti:
e. veicoli occupati all’arrivo da un numero di persone pari almeno a quello riportato sul simbolo, mediante il simbolo «Covetturaggio» (5.43).
Art. 108 cpv. 4bis
4bis In deroga ai capoversi 1, 2 e 4, la prescrizione di zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e delle zone d’incontro è regolata solo dall’articolo 3 capoverso 4 LCStr.
II
L’allegato 2 è modificato come segue:
N. 5.43
5. Indicazioni che completano i segnali (art. 63–65 e 69a)
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III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
24 agosto 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |