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AS 2022 528

Ordinanza concernente la modifica di disposizioni della legge sull’approvvigionamento del Paese

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 34 capoverso 4 della legge del 17 giugno 20161 sull’approvvigionamento del Paese,

ordina:

I

La legge del 17 giugno 2016 sull’approvvigionamento del Paese è modificata come segue:

Allegato 1 n. 2–6

Il Consiglio federale può dichiarare temporaneamente inapplicabili le seguenti disposizioni:

  1. gli articoli 2, 8 capoverso 2 e 22 della legge del 22 giugno 19792 sulla pianificazione del territorio;

  2. l’articolo 10a della legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell’ambiente;

  3. l’articolo 16 capoverso 1 della legge del 24 giugno 19024 sugli impianti elettrici;

  4. gli articoli 7 e 8 della legge del 13 marzo 19645 sul lavoro;

  5. l’articolo 2 capoverso 1 della legge del 4 ottobre 19636 sugli impianti di trasporto in condotta.

II

1 La presente ordinanza entra in vigore il 24 settembre 20227.

2 Ha effetto sino al 31 maggio 2023.

23 settembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr