AS 2022 528
Ordinanza concernente la modifica di disposizioni della legge sull’approvvigionamento del Paese
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 34 capoverso 4 della legge del 17 giugno 20161 sull’approvvigionamento del Paese,
ordina:
I
La legge del 17 giugno 2016 sull’approvvigionamento del Paese è modificata come segue:
Allegato 1 n. 2–6
Il Consiglio federale può dichiarare temporaneamente inapplicabili le seguenti disposizioni:
gli articoli 2, 8 capoverso 2 e 22 della legge del 22 giugno 19792 sulla pianificazione del territorio;
l’articolo 10a della legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell’ambiente;
l’articolo 16 capoverso 1 della legge del 24 giugno 19024 sugli impianti elettrici;
gli articoli 7 e 8 della legge del 13 marzo 19645 sul lavoro;
l’articolo 2 capoverso 1 della legge del 4 ottobre 19636 sugli impianti di trasporto in condotta.
II
1 La presente ordinanza entra in vigore il 24 settembre 20227.
2 Ha effetto sino al 31 maggio 2023.
23 settembre 2022 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis |