AS 2022 54
Convenzione istitutiva dell’Osservatorio Square Kilometre Array
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Traduzione
Convenzione istitutiva dell’Osservatorio Square Kilometre Array
Conclusa a Roma il 12 marzo 2019 Strumento di adesione depositato dalla Svizzera il 20 dicembre 2021 Entrata in vigore per la Svizzera il 19 gennaio 2022
Gli Stati parte di questa Convenzione, desiderosi di realizzare uno dei progetti scientifici più visionari e ambiziosi del XXI secolo attraverso un’importante cooperazione internazionale; impegnati a testare i limiti dell’ingegneria e della ricerca scientifica e a esplorare le questioni fondamentali nel campo dell’astronomia e della fisica; tenendo conto che lo Square Kilometre Array sarà un radiotelescopio di ultima gene- razione con un potenziale di scoperta molto più grande di qualsiasi altro strumento esistente; riconoscendo che la portata e gli obiettivi dello Square Kilometre Array richiedono uno sforzo globale con investimenti a lungo termine; condividendo il potenziale della scoperta scientifica quale contributo al progresso della tecnologia e dell’innovazione e per offrire un vantaggio più ampio all’industria e alla società; impegnati nella piena realizzazione del Progetto Square Kilometre Array; riconoscendo il lavoro preparatorio svolto dalla Square Kilometre Array Organization nella realizzazione dell’Osservatorio Square Kilometre Array; impegnati in un’organizzazione in cui diversità e uguaglianza siano promosse e ri- spettate; hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni Ai fini della presente Convenzione e dei suoi Protocolli: a. «SKAO» indica l’Osservatorio Square Kilometre Array; b. «SKA» indica il radiotelescopio Square Kilometre Array;
RS 0.425.51
2021-4318 RU 2022 54
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c. «progetto SKA» indica lo sforzo globale per costruire, mantenere, gestire e infine dismettere lo SKA; d. «SKA-1» indica la fase iniziale del Progetto SKA; e. «Paese sede» indica lo Stato in cui è situata la sede principale di SKAO; f. «Paese ospitante» indica uno Stato in cui è ospitato il progetto SKA; g. «Membro» indica uno Stato o un’organizzazione internazionale che è parte della presente Convenzione; h. «Membro associato» indica uno Stato o un’organizzazione internazionale che non è parte della presente Convenzione e che è ammessa allo SKAO ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 3; i. si stabilisce che il «Fair Work Return» (ritorno bilanciato) si intende raggiunto quando il valore cumulativo dei beni, dei lavori e dei servizi forniti da un Membro attraverso procedure di appalto rispecchia in ampia misura il contri- buto finanziario impegnato dallo stesso Membro; j. «attività ufficiali» indica tutte le attività intraprese in conformità con la Con- venzione incluse le attività amministrative della SKAO; k. «personale» indica il personale dello SKAO o il personale distaccato presso lo SKAO; e l. «piano di contribuzione finanziaria» indica un programma che stabilisce i con- tributi finanziari, i termini e le condizioni di partecipazione dei Membri e dei Membri associati per la costruzione e il funzionamento dello SKAO.
Art. 2 Istituzione e status di SKAO 1. Lo SKAO è istituito come organizzazione internazionale con personalità giuridica. È dotato delle capacità necessarie per l’esercizio delle sue funzioni e per l’adempi- mento dei suoi scopi tra cui: a. contrarre; b. acquisire e alienare beni immobili e mobili; e c. stare in giudizio. 2. Il Paese sede sarà il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la sede principale dello SKAO sarà a Jodrell Bank. 3. Lo SKAO stipulerà accordi di sede con il Paese sede e con i Paesi ospitanti relativi all’istituzione di SKAO e del progetto SKA. Tali accordi dovranno essere approvati all’unanimità dal Consiglio.
Art. 3 Finalità di SKAO 1. La finalità di SKAO è di facilitare e promuovere una collaborazione globale nel campo della radioastronomia con l’obiettivo di produrre scienza innovativa. Il primo obiettivo di questa collaborazione globale è l’attuazione del progetto SKA.
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2. Previa decisione del Consiglio, lo SKAO potrà avviare o contribuire ad altri pro- getti, oltre al progetto SKA, relativi alla scienza o alle tecnologie della radioastrono- mia, e alle loro applicazioni. La partecipazione dei Membri e dei Membri associati in tali altri progetti è facoltativa.
Art. 4 Privilegi e immunità 1. Tutti i Membri dovranno concedere i privilegi e le immunità previsti dal Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Osservatorio Square Kilometre Array, allegato (Al- legato A) e parte integrante della Convenzione. 2. Tutti i privilegi e le immunità saranno garantiti al solo fine di facilitare le attività ufficiali di SKAO e la realizzazione dei suoi obiettivi.
Art. 5 Progetto SKA 1. Il progetto SKA dovrà essere progettato per essere in grado di produrre scienza innovativa con una combinazione di sensibilità, risoluzione angolare e velocità di ri- levamento che superi di gran lunga gli attuali strumenti di ultima generazione relativi alle frequenze radio. 2. Il progetto SKA dovrà essere consegnato in fasi, a partire da SKA-1, con l’intento di procedere attivamente alle fasi successive. 3. SKA-1 sarà ospitato in Australia e nella Repubblica del Sudafrica. I componenti di SKA-1, situati in ciascun Paese ospitante, e i componenti della sede principale di SKAO situati nel Paese sede, dovranno essere descritti in un documento tecnico che dovrà essere approvato con decisione unanime del Consiglio. 4. Le fasi successive del progetto SKA inizieranno dopo l’approvazione del Consi- glio. La partecipazione alla costruzione di tali fasi successive sarà facoltativa. I con- tributi finanziari per l’attuazione di una fase successiva sono determinati in conformità con il Protocollo finanziario dell’Osservatorio Square Kilometre Array.
Art. 6 Partecipazione e altre forme di cooperazione
1. Le parti della presente Convenzione saranno Membri di SKAO. L’adesione è
aperta agli Stati e alle organizzazioni internazionali. 2. Il Consiglio può decidere, all’unanimità, di ammettere a SKAO nuovi membri con- formemente alla presente Convenzione e alle condizioni ivi contenute. Quando la Convenzione entra in vigore per quello Stato o una organizzazione internazionale ai sensi dell’articolo 19 paragrafo 4, tale soggetto diviene Membro e sarà vincolato ai termini stabiliti dal Consiglio. 3. Il Consiglio può decidere, all’unanimità, di ammettere Membri associati a SKAO alle condizioni da esso stabilite. Tali condizioni dovranno assicurare che i Membri associati non godano di benefici equivalenti a quelli dei Membri. L’adesione in qualità di Membri associati è aperta agli Stati e alle organizzazioni internazionali. 4. Il Consiglio può decidere, all’unanimità, di invitare altri soggetti quali Stati, orga- nizzazioni internazionali e istituzioni, a cooperare con SKAO. SKAO può stipulare
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accordi in tal senso con tali soggetti. Tali accordi e disposizioni richiedono l’appro- vazione con delibera del Consiglio.
Art. 7 Organi SKAO è costituito dal Consiglio e da un Direttore generale assistito dal personale.
Art. 8 Consiglio
1. Il Consiglio è l’organo direttivo di SKAO. Ciascun membro è rappresentato nel
Consiglio da un massimo di due rappresentanti, uno dei quali è il rappresentante con diritto di voto autorizzato ad agire e a votare per suo conto. I rappresentanti possono essere assistiti da consulenti. 2. Il Consiglio è responsabile della direzione strategica e scientifica complessiva di SKAO, della sua buona gestione e della realizzazione dei suoi scopi. Avrà tutti i poteri necessari e dovuti per adempiere efficacemente alle sue responsabilità. 3. Oltre alle funzioni stabilite altrove nella presente Convenzione, il Consiglio: a. nomina il Direttore generale e approva la nomina di altro personale di alto livello, in conformità con il Regolamento del personale; b. approva le politiche, le regole e i regolamenti di SKAO, incluse le questioni scientifiche, tecniche, finanziarie e amministrative, nonché l’accesso a SKAO e ai suoi dati; c. approva il bilancio e vigila sulla spesa e sull’attività finanziaria; d. nomina i revisori dei conti; e. approva e pubblica i bilanci annuali certificati; f. approva e pubblica le relazioni annuali; e g. adotta ulteriori opportune misure, che dovessero rendersi necessarie per il fun- zionamento di SKAO. 4. In ciascuna riunione, convocata di persona o in remoto, e per qualsiasi decisione del Consiglio è richiesto il quorum dei due terzi dei Membri. I Membri che non hanno diritto di voto non saranno conteggiati ai fini del quorum.
5. Ciascun Membro dispone di un voto in seno al Consiglio, salvo diversa indica-
zione. 6. Le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza di due terzi, salvo diversa indicazione. 7. Nel determinare l’unanimità o le maggioranze previste dalla presente Convenzione o dal Protocollo finanziario dell’Osservatorio Square Kilometre Array, non si terrà conto del Membro che è assente, non partecipa al voto, si astiene o non ha diritto di voto. 8. La scelta del Paese sede e di ciascun Paese ospitante potrà essere modificata, se- condo quanto previsto dall’articolo 15, con un voto unanime del Consiglio.
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9. Per i progetti approvati ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 2, i Membri non avranno un diritto di voto, se non hanno accettato di fornire un contributo finanziario. 10. Fatti salvi i termini della presente Convenzione, il Consiglio stabilisce il proprio Regolamento interno.
11. Il Consiglio elegge un Presidente e un Vice-Presidente per un mandato di due
anni. Il Presidente e il Vice-Presidente non potranno essere eletti per più di due volte. 12. Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio in conformità con il Regolamento interno. Il Consiglio si riunirà nei modi e nei tempi richiesti, ma non meno di una volta all’anno. 13. Il Consiglio istituirà un Comitato finanziario nel quale ogni Membro è rappresen- tato. Il Consiglio istituirà tutti gli altri comitati necessari per raggiungere lo scopo di SKAO. Il Consiglio stabilisce il mandato e l’adesione a tali comitati.
Art. 9 Direttore generale e personale 1. Il Consiglio nomina un Direttore generale per un periodo determinato e può termi- nare il mandato in qualunque momento, in conformità con il Regolamento del perso- nale approvato, con delibera, dal Consiglio. Il Direttore generale agisce in qualità di amministratore delegato di SKAO e ne è il rappresentante legale. Il Direttore generale riferisce al Consiglio.
2. Le funzioni del Direttore generale sono le seguenti:
a. dirige il progetto, gli aspetti operativi e finanziari, secondo quanto stabilito dal Consiglio; b. presenta le relazioni annuale al Consiglio; c. presenta il bilancio preventivo al Consiglio; d. presenta i bilanci annuali certificati al Consiglio; e. partecipa alle riunioni del Consiglio a titolo consultivo salvo che il Consiglio non decida altrimenti; f. è responsabile della gestione generale di SKAO; g. è responsabile per la salute e la sicurezza; e h svolge tutti gli altri compiti assegnati dal Consiglio. 3. Ai sensi dell’articolo 8 paragrafo 3 lettera a, il Direttore generale è assistito da personale scientifico, tecnico e amministrativo che riterrà necessario nei limiti auto- rizzati dal Consiglio. Tale personale sarà assunto e licenziato dal Direttore generale in conformità con il Regolamento del personale. 4. Il Direttore generale e il personale rispetteranno la dimensione internazionale di SKAO e svolgeranno i loro compiti nell’interesse esclusivo di SKAO.
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Art. 10 Aspetti finanziari 1. SKAO svolgerà i propri affari finanziari conformemente al Protocollo finanziario dell’Osservatorio Square Kilometre Array, allegato e (allegato B) parte integrante della presente Convenzione. 2. I Membri e i Membri associati apportano contributi finanziari in conformità ai Piani di contribuzione finanziaria, approvati dal Consiglio nel rispetto del Protocollo finanziario dell’Osservatorio Square Kilometre Array. 3. I Piani di contribuzione finanziaria possono essere emendati in conformità con il Protocollo Finanziario dell’Osservatorio Square Kilometre Array.
4. I Membri e i Membri associati avranno quote associative nel progetto SKA pro-
porzionali ai loro contributi finanziari impiegati per il progetto SKA.
Art. 11 Diritti di proprietà intellettuale 1. SKAO si doterà di une Regolamento sulla proprietà intellettuale che sarà approvato dal Consiglio all’unanimità. Qualsiasi modifica, da parte del Consiglio, del Regola- mento sulla proprietà intellettuale richiederà una maggioranza di due terzi, fatta ecce- zione per quelle disposizioni, identificate nel Regolamento, per la cui modifica è ri- chiesta l’unanimità. 2. Tale Regolamento dovrà garantire che la proprietà intellettuale sia gestita in modo tale da minimizzare i rischi e i costi legati alla proprietà intellettuale per lo SKAO. 3. Tale Regolamento dovrà definire il riferimento secondo cui, al di fuori dell’ambito SKAO, i soggetti partecipanti ai progetti realizzati dallo SKAO saranno in grado di sfruttare eventuali innovazioni da essi derivanti. 4. Il Consiglio potrà decidere di concedere l’accesso alla proprietà intellettuale di co- noscenze acquisite attraverso la concessione di sublicenze non esclusive, mondiali, esenti da diritti d’autore, perpetue e irrevocabili ai contributori SKAO, in base alle quali sarà consentito l’utilizzo di tali prodotti di innovazione e di lavoro, subordinata- mente all’ottenimento di licenze appropriate in base ai preceduteti diritti di proprietà intellettuale e diritti di proprietà intellettuale di terzi, ai fini del progetto SKAO e per altri scopi di ricerca e istruzione a scopo non commerciale, a condizione che tali su- blicenze non coprano attività intraprese dai sublicenziatari in concorrenza con il pro- prietario della proprietà intellettuale di conoscenze acquisite.
Art. 12 Appalti e acquisti 1. L’obiettivo principale della gestione degli appalti sarà quello di acquisire con suc- cesso i beni, i lavori e i servizi necessari per realizzare il progetto SKA attraverso contributi finanziari, sia in denaro che in natura o con una combinazione di entrambi i modi, gestendo efficacemente il rischio. 2. Il regolamento in materia di appalti sarà approvato dal Consiglio all’unanimità. Qualsiasi modifica da parte del Consiglio sul Regolamento in tema di appalti richiede una maggioranza di due terzi, ad eccezione di quelle disposizioni di cui al Regola- mento che richiedono l’unanimità per la loro modifica.
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3. Gli appalti devono essere attuati sulla base dei principi di Fair Work Return (ritorno bilanciato), equità, trasparenza e competitività.
Art. 13 Operazioni e accesso
1. Lo SKAO dovrà condurre le sue attività in modo conforme al Regolamento sulle
operazioni, approvato dal Consiglio all’unanimità. Qualsiasi modifica del Consiglio avente ad oggetto il Regolamento sulle operazioni richiede una maggioranza dei due terzi, ad eccezione di quelle disposizioni, identificate dal Regolamento, che richie- dono l’unanimità per la loro modifica. 2. L’accesso al tempo osservativo dei telescopi SKA e delle altre risorse SKA dovrà essere conforme al Regolamento di accesso, approvato dal Consiglio all’unanimità. Qualsiasi modifica da parte del Consiglio del Regolamento di accesso richiede una maggioranza di due terzi, fatta eccezione per quelle disposizioni di cui al Regolamento che richiedono l’unanimità per la loro modifica. 3. SKAO opererà in base al principio secondo cui l’accesso dei Membri e dei Membri associati è proporzionale alla loro partecipazione al progetto, salvo decisione delibe- rata all’unanimità dal Consiglio.
Art. 14 Risoluzione delle controversie Qualsiasi controversia tra Membri o tra un Membro, o più Membri, e SKAO relativa all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione, che non potrà es- sere risolta mediante negoziazione, dovrà essere sottoposta, su richiesta di una delle Parti della controversia, alla Corte permanente di arbitrato, ai sensi delle pertinenti norme sull’arbitrato della Corte permanente di arbitrato salvo che le Parti della con- troversia non abbiano concordato un altro metodo di risoluzione della controversia.
Art. 15 Modifiche 1. Ogni Membro che intende proporre una modifica della presente Convenzione e dei suoi Protocolli dovrà notificare la propria proposta al Direttore generale. Il Direttore generale trasmetterà tempestivamente tali proposte a tutti i Membri. Trascorso un pe- riodo di almeno tre mesi, il Presidente convocherà una riunione del Consiglio nella quale si valuterà se adottare e raccomandare la modifica ai Membri. 2. Le modifiche adottate e raccomandate dal Consiglio entreranno in vigore per tutti i Membri dopo che tutti i Membri le avranno accettate in conformità con le normative nazionali. Tali modifiche entreranno in vigore trenta giorni dopo che l’ultima notifica di accettazione della modifica proposta sia stata ricevuta dal depositario.
Art. 16 Ritiro 1. Dieci anni dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Mem- bro potrà in qualsiasi momento recedere dalla presente Convenzione, dando comuni- cazione scritta del suo recesso al depositario. Il recesso è ammesso a condizione che il Membro che intenda recedere abbia adempiuto ai propri obblighi, salvo che il Con- siglio non decida di sollevarlo da tali obblighi.
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2. Il Membro che recede rimarrà responsabili di tutti gli obblighi diretti e contingenti nei confronti di SKAO cui era soggetto alla data in cui il depositario ha ricevuto la notifica di recesso fino al momento in cui il recesso diverrà effettivo. Il recesso sarà efficace dodici mesi dopo la ricezione della notifica del recesso, salvo che il Consiglio non decida di autorizzare il ritiro in tempi minori e a condizione che il membro che recede abbia adempiuto ai suoi obblighi. 3. Il Membro che recede non potrà avanzare pretese rispetto alle attività di SKAO o all’ammontare dei contributi finanziari che ha già versato. Il Membro che recede non dovrà incorrere in alcuna nuova responsabilità per obblighi derivanti da operazioni di SKAO effettuate dopo la data in cui la notifica del recesso sia stata ricevuta dal depo- sitario.
Art. 17 Risoluzione e scioglimento
1. La presente Convenzione potrà essere risolta, in qualunque momento, con voto
unanime del Consiglio. La risoluzione non avrà efficacia finchè gli obblighi di SKAO, nei confronti dei Paesi ospitanti, anche in relazione alla dismissione dello SKA, non siano stati adempiuti. Una volta adempiuti, il Consiglio deciderà la data dalla quale decorrerà l’efficacia della risoluzione. In caso di risoluzione, SKAO sarà sciolto e cesserà di esistere come organizzazione internazionale. Qualsiasi attività sarà liqui- data è il ricavato verrà distribuito tra i Membri in misura proporzionale rispetto ai contributi versati da quando ne sono divenuti Membri. 2. Eventuali passività di SKAO saranno poste a carico dei Membri in misura propor- zionale rispetto ai contributi versati, da quando ne sono divenuti Membri e fino al momento della decisione di risoluzione. Nel caso in cui gli obblighi o le passività sostenuti da SKAO eccedano i fondi totali disponibili in quel momento, il Consiglio, con decisione unanime, provvederà ad aumentare il contributo di ciascun Membro per tale obbligo o responsabilità.
Art. 18 Mancato adempimento degli obblighi Quando il Consiglio decide che un Membro non abbia adempiuto agli obblighi deri- vanti dalla presente Convenzione, compreso il pagamento dei contributi finanziari, è invitato dal Consiglio a correggere l’inadempimento. Se il suddetto Membro non ri- sponde alla richiesta del Consiglio entro il termine indicato, i diritti di voto nel Con- siglio di tale Membro saranno automaticamente sospesi. Gli altri Membri del Consi- glio potranno decidere di adottare qualsiasi altra misura ritenuta opportuna in tali circostanze, inclusa la decisione unanime degli altri Membri del Consiglio secondo cui il Membro cessa di essere un Membro di SKAO.
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Art. 19 Firma, ratifica, accettazione, approvazione, adesione e entrata in vigore 1. La presente Convenzione sarà aperta alla firma a Roma il 12 marzo 2019 e succes- sivamente depositata dal 13 marzo 2019 per tutti gli Stati elencati qui di seguito: Australia Repubblica Popolare Cinese Repubblica dell’India Repubblica Italiana Regno dei Paesi Bassi Nuova Zelanda Repubblica del Portogallo Regno di Svezia Repubblica Sudafricana Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. 2. La presente Convenzione sarà soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati elencati al paragrafo 1 in conformità con le normative nazionali. Essa entrerà in vigore trenta giorni dopo la data in cui gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione siano stati depositati dall’Australia, dalla Repubblica Sudafricana, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e da altri due firmatari. 3. La presente Convenzione è aperta all’adesione degli Stati non elencati all’arti- colo 19 paragrafo 1, e alle organizzazioni internazionali, fatto salvo l’articolo 6 para- grafo 2. 4. Per ogni Stato o organizzazione internazionale che deposita la sua ratifica, accet- tazione, approvazione o adesione successivamente all’entrata in vigore della presente Convenzione, la presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data di deposito della sua ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
Art. 20 Depositario 1. Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sarà il depositario della presente Convenzione.
2. Il depositario:
a. comunicherà ai firmatari e ai Membri ciascuna firma e la relativa data, e la data di entrata in vigore della presente Convenzione; b. informerà i firmatari e i Membri di ciascun deposito dello strumento di rati- fica, accettazione, approvazione o adesione e la data di entrata in vigore della Convenzione per tale Stato o organizzazione internazionale; c. informerà i Membri delle date di notifica dell’accettazione e della data di en- trata in vigore di una modifica;
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d. informerà i Membri della data di notifica di recesso e della data dalla quale il ritiro avrà efficacia; e. informerà i Membri della data di cessazione della Convenzione; e f. informerà i Membri della decisione del Consiglio, ai sensi dell’arti- colo 18, che un Membro cessa di essere Membro di SKAO e della data dalla quale tale decisione avrà efficacia. 3. All’entrata in vigore della presente Convenzione, il depositario la registrerà presso il Segretario delle Nazioni Unite conformemente all’articolo 102 della Carta delle Na- zioni Unite1.
In fede, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Aperto per la firma a Roma il 12 marzo 2019 in lingua inglese, in un originale.
(Seguono le firme)
1 RS 0.120
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Allegato A
Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Osservatorio Square Kilometre Array
Gli Stati parte della Convenzione hanno concordato quanto segue:
Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Protocollo: a. «esperto» indica una persona nominata dallo SKAO in servizio presso lo SKAO per un periodo di tempo definito; b. «famiglia» indica, rispetto a qualsiasi persona, il coniuge o il partner e i figli a carico di tale persona e che ne costituiscono il nucleo familiare; c. «locali» indica i siti, edifici e strutture o parti di essi, indipendentemente dalla proprietà, che sono occupati esclusivamente dallo SKAO per lo svolgimento delle sue attività ufficiali; d. «rappresentanti» indica i rappresentanti dei Membri che partecipano alle riu- nioni di organi o comitati dello SKAO e comprende delegati designati, sup- plenti, consulenti e segretari delle delegazioni; e. «archivi» indica la corrispondenza, documenti, manoscritti, fotografie, film, registrazioni, dati informatici e multimediali, supporti di dati e qualsiasi altro materiale simile appartenente o custodito dallo SKAO e tutte le informazioni in esso contenute; e f. «immunità dal processo legale» indica l’immunità dalla giurisdizione e l’im- munità dalle misure esecutive.
Art. 2 Immunità da procedimenti legali Nell’ambito delle sue attività ufficiali, lo SKAO gode dell’immunità da procedimenti legali ad eccezione: a. nella misura in cui, in un caso particolare, con una decisione del Consiglio, lo SKAO vi rinunci; b. in relazione ad un’azione civile da parte di terzi per danni derivanti da un incidente causato da un veicolo appartenente o utilizzato per conto dello SKAO o in relazione ad un’infrazione stradale; c. in relazione ad una sentenza arbitrale pronunciata ai sensi dell’articolo 14 della Convenzione; d. nel caso di un ordine di sequestro conservativo, in seguito ad una decisione delle autorità amministrative o giudiziarie, degli stipendi, salari ed emolu- menti dovuti dallo SKAO a un membro del suo personale; e e. in relazione ad una contro denuncia direttamente collegata ad una denuncia principale proposta dallo SKAO.
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Art. 3 I locali 1. I locali sono inviolabili. Chiunque abbia libero accesso in virtù di una qualsiasi disposizione legale non può esercitare tale autorità nei confronti dei locali, a meno che non sia stato autorizzato dal Direttore generale o dal responsabile dei locali nominato dal Direttore generale e che agisce per conto del Direttore generale. 2. Tale permesso può essere presunto in caso di incendio o altre emergenze che ri- chiedano un’azione protettiva immediata. Chiunque sia entrato nei locali con presunto permesso del Direttore generale o del responsabile dei locali, deve lasciare immedia- tamente i locali se richiesto dal Direttore generale o dal responsabile dei locali.
3. Il Direttore generale notifica a ciascuno Stato Membro interessato i nomi dei
responsabili dei locali situati nella sua giurisdizione. 4. Lo SKAO non consente che i suoi locali siano utilizzati per attività illecite o fun- gano da rifugio o da asilo per chiunque stia affrontando una procedura giudiziaria o amministrativa in uno Stato Membro.
5. Gli Archivi ovunque situati e da chiunque custoditi sono sempre inviolabili.
Art. 4 Esenzione dall’imposizione diretta Nell’ambito delle sue attività ufficiali, lo SKAO, i suoi beni, proprietà, entrate, gua- dagni, operazioni e transazioni sono esenti da tutte le imposte dirette, ad eccezione della quota che rappresenta una commissione per servizi specifici resi.
Art. 5 Esenzione dalle dogane e dalle imposte indirette 1. Lo SKAO è esentato dall’imposta sul valore aggiunto per beni e servizi (comprese pubblicazioni, materiale informativo e veicoli a motore), che sono di valore sostan- ziale e necessari per le attività ufficiali. L’esenzione può essere concessa alla vendita o tramite un successivo rimborso, conformemente alla prassi corrispondente seguita da ciascuno Stato Membro. Possono essere applicate restrizioni sul numero di veicoli a motore esenti dall’imposta sul valore aggiunto, in linea con la legislazione e la politica di uno Stato Membro. 2. Lo SKAO è esentato dai dazi (doganali o accise) e dalle imposte sull’importazione di beni, comprese le pubblicazioni di valore sostanziale, da esso importate per uso ufficiale. 3. Tali esenzioni sono subordinate al rispetto delle condizioni che lo Stato membro può prescrivere, anche per quanto riguarda la protezione delle entrate e dei controlli all’importazione o all’esportazione. 4. Ai sensi del presente articolo non è concessa alcuna esenzione in relazione ai beni acquistati o importati o ai servizi forniti a beneficio del personale. 5. Le leggi e i regolamenti nazionali relativi all’importazione e all’esportazione di beni e servizi continuano ad essere applicati in tutti gli altri aspetti, incluse le leggi e i regolamenti sulla biosicurezza e la quarantena. 6. Gli Stati membri possono esentare dall’imposta sul valore aggiunto ogni contributo in natura da essi versato allo SKAO.
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Art. 6 Rivendita di merci 1. Le merci acquistate o importate a norma dell’articolo 5 non possono essere ven- dute, donate, date a noleggio o altrimenti cedute nel territorio di uno Stato Membro, a meno che detto Stato Membro non sia stato informato in anticipo e siano stati pagati tutti i dazi e le tasse pertinenti e siano state rispettate tutte le condizioni concordate con tale Stato Membro. 2. I dazi e le tasse da pagare sono calcolati dallo Stato Membro in base alle aliquote vigenti e al valore dei beni al momento della cessione. Lo Stato Membro deve fornire allo SKAO le necessarie istruzioni relative alla procedura da seguire.
Art. 7 Privilegi e immunità del personale, compreso il Direttore generale 1. Il Direttore generale e tutto il personale che svolge le sue funzioni in uno Stato Membro, insieme ai membri della sua famiglia, eccetto il caso in cui l’immunità sia stata revocata dall’autorità competente di cui all’articolo 11, gode dei seguenti privi- legi e immunità: a. immunità dai procedimenti giudiziari in relazione a tutti gli atti da loro com- piuti nella loro veste ufficiale, comprese le parole pronunciate o scritte. Tale immunità continuerà ad essere accordata anche dopo la cessazione del rap- porto di lavoro con SKAO. Questa immunità non si applica alle infrazioni al codice della strada e ai danni derivanti da un veicolo da loro guidato; b. le stesse esenzioni dalle misure che limitano l’immigrazione e dalla registra- zione governativa degli stranieri che sono generalmente concesse ai membri del personale delle organizzazioni internazionali; c. esenzione dal servizio pubblico obbligatorio; d. inviolabilità di tutti i loro documenti ufficiali relativi all’esercizio della loro funzione nell’ambito delle attività ufficiali dello SKAO; e. e gli stipendi e gli emolumenti, ma non le pensioni e le rendite vitalizie, cor- risposti dallo SKAO al suo Direttore generale e al personale in relazione al loro servizio attivo con SKAO sono esenti dall’imposta nazionale sul reddito; f. nel caso in cui lo SKAO costituisca un proprio regime di previdenza sociale, il suo Direttore generale e il personale sono esentati da tutti i contributi obbli- gatori agli organismi di previdenza sociale nazionali e non hanno diritto a tali benefici, previo accordo tra lo SKAO e i Membri; e g. il diritto di importare in esenzione doganale il proprio mobilio e gli effetti personali (compreso almeno un veicolo a motore) al momento della prima assunzione e il diritto, alla cessazione delle loro funzioni, di esportare in esen- zione doganale il proprio mobilio e gli effetti personali, nel rispetto in en- trambi i casi delle condizioni che regolano la cessione di beni importati in esenzione nello Stato Membro e delle restrizioni generali applicate negli Stati Membri alle importazioni e alle esportazioni. 2. Nessuno Stato membro è tenuto a estendere i privilegi e le immunità di cui al pre- sente articolo, paragrafo 1 lettere b, c, e, f e g ai propri cittadini o residenti permanenti.
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Art. 8 Privilegi e immunità dei rappresentanti 1. I rappresentanti che assolvono alle loro funzioni in uno Stato Membro, e ad ecce- zione dei casi particolari in cui tale immunità sia stata revocata dall’autorità compe- tente di cui all’articolo 11, godono dei seguenti privilegi e immunità: a. immunità dai procedimenti giudiziari in relazione a tutti gli atti da loro com- piuti nella loro veste ufficiale, comprese le parole pronunciate o scritte. Tale immunità continuerà ad essere accordata anche dopo la cessazione dalla carica di rappresentante. Detta immunità non si applica alle infrazioni al codice della strada e ai danni provocati da un veicolo da loro guidato; b. inviolabilità di tutti i loro documenti ufficiali relativi all’esercizio delle loro funzioni nell’ambito delle attività ufficiali dello SKAO; e c. gli Stati Membri adottano le misure necessarie per facilitare la libera circola- zione dei rappresentanti nell’esercizio delle loro funzioni, conformemente alla normativa nazionale.
2. Lo SKAO fornirà adeguata documentazione di accreditamento o di autorizzazione
ai rappresentanti. 3. Nessuno Stato Membro è tenuto a estendere i privilegi e le immunità di cui al pre- sente articolo, paragrafo 1 lettera c ai propri cittadini o residenti permanenti.
Art. 9 Esperti 1. Gli esperti godono dell’inviolabilità di tutti i loro documenti ufficiali nella misura necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni per conto dello SKAO, incluso du- rante i viaggi effettuati nello svolgimento delle loro funzioni. 2. Gli Stati Membri adottano le misure necessarie per facilitare la libera circolazione degli esperti nell’esercizio delle loro funzioni, conformemente alla normativa nazio- nale.
Art. 10 Cooperazione con le autorità degli Stati Membri 1. Fatti salvi i loro privilegi e immunità, è dovere di tutte le persone che godono dei privilegi e delle immunità di cui agli articoli 7, 8 e 9 rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato Membro nel cui territorio operano nella loro veste ufficiale.
2. Lo SKAO collabora in ogni momento con le autorità competenti degli Stati Mem-
bri per facilitare l’applicazione delle loro leggi e per prevenire il verificarsi di qualsiasi abuso in relazione ai privilegi e alle immunità di cui al presente Protocollo.
Art. 11 Scopo e rinuncia ai privilegi e alle immunità 1. I privilegi e le immunità previsti dal presente Protocollo non sono previsti per il beneficio personale delle persone a cui sono stati concessi. Il loro scopo è esclusiva- mente quello di assicurare il libero funzionamento dello SKAO e la completa indipen- denza delle persone a cui sono stati concessi.
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2. Le autorità competenti hanno il dovere di revocare qualsiasi immunità, laddove il loro mantenimento ostacolerebbe il corso della giustizia e la revoca non comporti pre- giudizio agli interessi dello SKAO.
3. Le autorità competenti di cui al presente articolo, paragrafo 2 sono:
a. gli Stati Membri, nel caso dei loro rappresentanti; b. il Consiglio, nel caso del Direttore generale; e c. il Direttore generale nel caso di tutto il personale, i familiari del personale, gli esperti o qualsiasi altra persona o persone che beneficiano delle immunità ai sensi del presente Protocollo.
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Allegato B
Protocollo finanziario dell’Osservatorio Square Kilometre Array
Gli Stati parte della Convenzione, al fine di fornire un quadro politico in base al quale si svolgeranno tutte le transazioni finanziarie e le altre questioni finanziarie correlate; hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Protocollo: a. «piano di contribuzione finanziaria iniziale» indica il primo piano di finanzia- mento per il progetto SKA; b. «Regolamento finanziario» indica qualsiasi regola, processo ovvero proce- dura che metta in atto le prescrizioni del presente Protocollo finanziario e che sia periodicamente approvato dal Consiglio.
Art. 2 Gestione finanziari Lo SKAO deve seguire i principi di sana gestione finanziaria, efficienza, trasparenza e responsabilità nella pianificazione e nella gestione delle risorse finanziarie.
Art. 3 Piano di finanziamento
1. Ciascun piano di finanziamento è approvato con il voto unanime del Consiglio.
2. Ogni Membro e Membro associato contribuirà secondo quanto previsto dal pro-
gramma di finanziamento. 3. Un piano di contribuzione finanziaria iniziale deve essere approvato all’unanimità nel corso della prima riunione del Consiglio o, successivamente e non appena oppor- tuno. 4. I contributi finanziari dei Membri e dei Membri associati sono eseguiti secondo un metodo descritto nel programma di finanziamento pertinente. 5. Il Direttore generale dovrà presentare, per l’approvazione del Consiglio, un piano di pagamento al fine di individuare la quota contanti di contribuzione minima, nonché i termini e le condizioni per eventuali altri pagamenti che devono essere effettuati dai Membri e dai Membri associati per un periodo prescritto. I Membri e i Membri asso- ciati sono tenuti a versare contributi in contante in minima parte. 6. Se i contributi finanziari che un Membro o un Membro associato intende finanziare in base al relativo piano di finanziamento non sono allineati al calendario dei paga- menti di cui al paragrafo 5 del presente articolo, un adeguato profilo dei contributi deve essere concordato con il Direttore generale prima dell’approvazione del piano di pagamento del Consiglio. Il Direttore generale terrà conto di tali disposizioni nei suc- cessivi piani di pagamento.
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7. I Membri e i Membri associati possono apportare contributi volontari in aggiunta a quelli previsti nel programma di finanziamento.
Art. 4 Revisione e modifiche di un piano di finanziamento 1. Il Consiglio, se necessario, può procedere a revisioni dei piani di finanziamento ai fini dell’emendamento, conformemente alle regole finanziarie. 2. Il Consiglio, all’unanimità, può modificare un piano di finanziamento in qualsiasi momento, ma prima della data di scadenza del relativo piano di finanziamento. 3. Il Consiglio, all’unanimità, può aggiungere nuovi Membri e Membri associati a un programma di finanziamento, secondo i termini prescritti.
4. Nessuna revisione o modifica di un piano di finanziamento può comportare una
modifica dei contributi finanziari che devono essere apportati da qualsiasi Membro o Membro associato, se non concordato diversamente da tale Membro o Membro asso- ciato.
Art. 5 Partecipazione al progetto 1. A norma dell’articolo 10 paragrafo 4 della Convenzione, le norme e i regolamenti concernenti le quote di partecipazione al progetto sono approvati con decisione del Consiglio. 2. La proporzione dei contributi finanziari versati dai Membri e dai Membri associati alle operazioni, che comprende i costi per le operazioni, gli ammodernamenti e la dismissione, è pari alla proporzione dei contributi finanziari alla costruzione. I contri- buti finanziari che causano la disuguaglianza della quota proporzionale per la costru- zione e le operazioni e le relative modalità di erogazione dei contributi stessi, sono consentiti solo se approvati dal Consiglio.
Art. 6 Approvazione dei bilanci 1. Per l’approvazione dei bilanci da parte del Consiglio è necessaria una doppia mag- gioranza. 2. Si definisce doppia maggioranza quando la stessa decisione viene approvata sia a maggioranza di due terzi in base al voto ponderato, che a maggioranza di due terzi in base al numero di delegati presenti e votanti. 3. Il voto ponderato è definito come l’uso dei diritti di voto di ciascun Membro per il processo decisionale. Il diritto di voto è determinato dalla quota di progetto attuale di ciascun Membro, come prescritto nel programma di finanziamento.
Art. 7 Paesi ospiti 1. I beni e le infrastrutture messe a disposizione da un Paese ospitante in conformità ad un accordo di sede concluso tra un Paese ospitante e lo SKAO e incorporate in SKA-1 o fasi successive del progetto SKA, sono valutate secondo una metodologia concordata tra il Paese ospitante e lo SKAO e approvata dal Consiglio.
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2. Il valore delle infrastrutture e dei beni messi a disposizione e integrati a norma del paragrafo 1 del presente articolo viene accreditato dal Consiglio quale contributo finanziario al bilancio di costruzione di una fase successiva a SKA-1, salvo diversa- mente concordato con tale Paese.
Art. 8 Prestiti e passività 1. Lo SKAO può, previa approvazione del Consiglio mediante delibera, ottenere pre- stiti e contrarre debiti, entro i limiti specificati dal Regolamento finanziario. Nessun Membro o Membro associato dovrà sostenere alcun obbligo finanziario aggiuntivo all’Osservatorio Square Kilometre Array, a seguito di una delibera per ottenere un prestito o a contrarre debiti, senza il suo esplicito consenso a incorrere in tale respon- sabilità. 2. Lo SKAO può istituire un fondo per i futuri impegni di spesa associati alla costru- zione, al funzionamento, all’aggiornamento e alla dismissione di una o tutte le strut- ture astronomiche stabilite dallo SKAO. Le passività finanziarie per i Membri e i Membri associati non possono superare gli impegni finanziari come prescritti nel re- lativo piano di finanziamento, salvo diversamente concordato con il voto unanime del Consiglio.
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Campo d’applicazione il 17 gennaio 20222 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)
Australia 28 settembre 2020 15 gennaio 2021 Cina 27 maggio 2021 26 giugno 2021 Italia 30 novembre 2020 15 gennaio 2021 Paesi Bassi 31 luglio 2019 15 gennaio 2021 Portogallo 26 gennaio 2021 25 febbraio 2021 Regno Unito 16 dicembre 2020 15 gennaio 2021 Sudafrica 29 maggio 2020 15 gennaio 2021 Svizzera* 20 dicembre 2021 A 19 gennaio 2022 * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi in inglese si possono consultare sul sito Internet del Governo del Regno Unito: www.gov.uk/government/publications/convention-establishing-the-square- kilometre-array-observatory-rome-1232019 o richiedere alla Direzione del diritto inter- nazionale pubblico (DDIP), Sezione dei trattati internazionali, 3003 Berna.
Dichiarazione Svizzera In relazione all’Allegato A «Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Osservato- rio Square Kilometre Array» della Convenzione, la Svizzera si avvale della possibilità di non estendere ai propri cittadini o residenti permanenti i privilegi e le immunità di cui all’articolo 7 paragrafo 2 e all’articolo 8 paragrafo 3 di detto Allegato.
2 Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» al seguente indirizzo: www.fedlex.admin.ch/it/treaty.
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